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Rigetto istanza gratuito patrocinio: come opporsi

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Rigetto istanza gratuito patrocinio: come opporsi

27 Aprile 2020 | Autore: Maria Monteleone

Se il giudice non ammette la parte al patrocinio a spese dello Stato:

come fare ricorso.

Sei stato citato in giudizio e ti sei dovuto rivolgere ad un avvocato per tutelare i tuoi diritti. Tuttavia non lavori, non puoi permetterti di pagare la parcella del legale

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e pertanto hai chiesto l’ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato con apposita domanda che, però, è stata rigettata. Sei in difficoltà e ti chiedi: in caso di rigetto dell’istanza per ottenere il gratuito patrocinio, come opporsi?

Chi, non potendosi permettere le spese di una causa, ha chiesto di accedere alla misura del patrocinio a spese dello Stato (meglio conosciuto come “gratuito patrocinio”), può vedersi rigettare dal giudice la relativa istanza qualora non ricorrano i requisiti previsti dalla legge o questi non vengano dimostrati.

Prima di spiegare come agire in caso di rigetto, quindi, vediamo quali sono le condizioni previste dal legislatore al fine di ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed in che modo deve essere presentata la relativa istanza.

Patrocinio a spese dello Stato: quali requisiti?

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto previsto dalla legge [1] per consentire alle persone con difficoltà economiche di accedere gratuitamente alla giustizia e di farsi assistere da un avvocato senza dover sostenere i costi del processo; ciò significa che la parcella del legale, le marche da bollo, il contributo unificato, saranno pagati direttamente dallo Stato. Il legislatore ha previsto l’ammissione al gratuito patrocinio nei processi civili, penali, amministrativi, tributari e nei giudizi di natura contabile [2].

Per poter accedere al patrocinio a spese dello Stato sono necessari determinati requisiti e cioé:

chi presenta istanza deve essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.493,82 [3];

la pretesa che il richiedente intende far valere in giudizio non deve essere manifestamente infondata, cioè basata su presupposti di fatto e di diritto concreti ed effettivi e non pretestuosa (il fine è quello di evitare che si dia inizio a processi inutili);

deve essere presentata un’apposita istanza con le modalità previste dalla legge e di cui parleremo specificamente nel prossimo paragrafo [4].

Con riferimento al requisito del reddito, occorre fare delle importanti precisazioni.

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Se chi richiede il gratuito patrocinio convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia. In ambito penale, inoltre, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

Tuttavia, nel caso in cui si tratti di un giudizio in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, il reddito da considerare è solo quello della persona che presenta istanza. Facciamo un esempio: se il gratuito patrocinio viene richiesto da uno dei coniugi nell’ambito del procedimento di separazione, dato che la controparte nel giudizio è l’altro coniuge (portatore di interessi contrastanti), il reddito di quest’ultimo non sarà preso in considerazione ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si farà riferimento in via esclusiva al reddito di chi richiede il beneficio.

Prima di capire quali sono le regole da osservare per la presentazione dell’istanza, bisogna precisare che l’ammissione al patrocinio è sempre esclusa per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, oppure se il richiedente è assistito da più di un difensore [4].

Gratuito patrocinio: come fare domanda?

Abbiamo visto quali sono i requisiti previsti dalla legge per poter accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Ma in che modo si presenta la domanda?

Innanzitutto dobbiamo distinguere tra processo civile e processo penale. Nel primo caso, l’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente (quindi quello del luogo in cui si tiene il giudizio). Se, invece, si tratta di processo penale, l’istanza va presentata al giudice innanzi al quale si svolge il processo.

La richiesta di ammissione al gratuito deve essere presentata personalmente o tramite il proprio avvocato, oppure spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e la sottoscrizione va autenticata dall’avvocato che lo rappresenta. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

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la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce se è già stato instaurato;

le generalità e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;

l’autocertificazione che attesti i redditi percepiti nel corso dell’anno precedente quello della domanda;

l’impegno a comunicare eventuali variazioni di reddito entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione della richiesta o dalla comunicazione della precedente variazione [6].

E’ necessario, inoltre, allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e l’eventuale documentazione richiesta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o dal giudice competente.

Patrocinio a spese dello Stato: la procedura

Hai depositato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio: cosa succede adesso?

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (se si tratta di giudizio civile) o il giudice (se parliamo di processo penale) può:

accoglierla nel caso in cui risultino sussistenti i requisiti che abbiamo elencato nel paragrafo sopra;

rigettarla se vi sono fondati motivi per ritenere che l’interessato non versa nelle condizioni previste dalla legge.

Bisogna fare un’importante precisazione per quanto riguarda il gratuito patrocinio richiesto in sede civile: in tal caso, se il Consiglio dell’Ordine respinge la domanda, questa può essere proposta al giudice competente per il giudizio.

Nel valutare la richiesta, il giudice tiene conto di vari fattori quali, ad esempio, le risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economicheeventualmente svolte.

A tale fine, prima di provvedere, il magistrato può trasmettere l’istanza, unitamente alla relativa dichiarazione sostitutiva, alla Guardia di finanza per le

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necessarie verifiche.

Il giudice dichiara inammissibile l’istanza o nega l’ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l’interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito è comunicato avviso all’interessato.

Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente all’udienza.

Ricorso contro il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio

Hai presentato richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ma il giudice l’ha rigettata: come puoi agire?

Il nostro legislatore ha previsto che, in caso di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l’interessato può impugnare il decreto di rigetto proponendo ricorso, entro venti giorni, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto.

Il ricorso è notificato all’ufficio finanziario che è parte nel relativo processo.

Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica [7].

Come chiarito anche dalla Cassazione [8], si tratta del procedimento che viene utilizzato in materia di liquidazioni degli onorari di avvocato e di opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia [9]. Tali procedimenti sono improntati alla sommarietà (cioè ad una maggiore semplificazione della procedura), alla difesa anche personale della parte e, relativamente al giudizio oppositivo sulle spese di giustizia, anche a principi propri del procedimento camerale, ove il presidente cui il ricorso è inoltrato può richiedere al giudice che si è pronunciato o a quello che detiene gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

Come precisato da recenti pronunce della Cassazione [10], il procedimento oppositivo in questione non è regolato dalle preclusioni e dalle decadenze proprie del giudizio civile: ciò significa che sono ammissibili integrazioni documentali non solo dopo la presentazione della domanda di ammissione al gratuito, ma

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anche a seguito del provvedimento di rigetto dell’istanza; la disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, infatti, in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, consente l’allegazione anche in un momento successivo ed esclude che possa essere revocata la eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione tardiva.

Il giudice, in sede di impugnazione del decreto di rigetto del gratuito patrocinio, ha il potere di esaminare compiutamente l’istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia omesso di effettuare una specifica indagine in merito ai requisiti richiesti dalla legge.

L‘ordinanza che decide sul ricorso in opposizione al rigetto del patrocinio è notificata entro dieci giorni, a cura dell’ufficio del magistrato che procede, all’interessato e all’ufficio finanziario, i quali, nei venti giornisuccessivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso, tuttavia, non sospende l’esecuzione del provvedimento.

[1] Art. 99 TU in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002).

[2] Cass. 10730/2016.

[3] Artt. 14 e 15 L. 150/2011.

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