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OGGETTO: prime indicazioni in merito alle modifiche apportate all art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 dalla L. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione ).

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Ai Direttori/Responsabili dei Nodi Ai Referenti Amministrativi Al Responsabile Area Bilancio e Controllo Economico

Prot. PGDG/52436

Bologna, 14/12/2012

OGGETTO: prime indicazioni in merito alle modifiche apportate all’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 dalla L. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”).

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” è stata pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012 ed è entrata in vigore a far data dal 28/11/2012.

Con la presente nota si intende portare a conoscenza dei destinatari le principali modifiche apportate dalla suddetta legge all’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 e fornire prime indicazioni applicative in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi svolti dai dipendenti pubblici, nonché in materia di pubblicazioni riferite agli elenchi di collaboratori esterni e consulenti.

1. Assenza di incompatibilità o di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse (art. 53 commi 5, 7 e 9)

Il nuovo comma 5 dell’art. 53 del d. lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1 comma 42 della L.

190/2012, stabilisce che:

“In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.”

Il medesimo art. 1 comma 42 della L. 190/2012, modificando i commi 7 e 9 del suddetto art. 53, dispone altresì che: “(…) Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.

Si rileva come il legislatore abbia inteso rafforzare il controllo operato dall’Amministrazione in sede di rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei propri dipendenti, prevedendo che l’Ente operi espressamente anche una valutazione circa l’insussistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, con i compiti e le finalità proprie dell’Amministrazione.

E’ evidente come l’esplicitazione di tale principio - peraltro già applicato da Arpa - risponda alla ratio di garantire a pieno l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell’art.

97 della Costituzione.

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In ragione di quanto sopra esplicitato si ritiene, pertanto, di aggiornare il modello di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni (Allegato 1 alla presente nota) che deve essere utilizzato dai Direttori/Responsabili dei Nodi Operativi (quali soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni in esame)1.

2. Responsabilità erariale in capo al dipendente (art. 53 c. 7 bis)

La legge n. 190/2012 ha confermato la previsione sanzionatoria contenuta all’art 53 comma 7 del d. lgs.

165/2001, secondo cui “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. (…) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.”

Inoltre, la legge 190/2012 ha stabilito un’ulteriore responsabilità in capo al dipendente, introducendo il comma 7 bis al suddetto art. 53. Tale comma prevede espressamente che: “L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”.

Ne consegue, quindi, che il dipendente pubblico, nel caso in cui non ottemperi all’obbligo di versare il compenso indebitamente percepito, risponderà anche di danno erariale nei confronti dell’Amministrazione.

3. Adempimenti formali relativi agli obblighi di comunicazione (art. 53 commi 11, 12, 13 e 14)

La legge 190/2012 ha modificato, altresì, i termini riferiti agli obblighi di comunicazione - già previsti nell’art. 53 del d. lgs. 165/2001 - sia in capo ai soggetti che conferiscono l’incarico sia in capo alle Amministrazioni di appartenenza.

3.1 Comunicazione compensi

Anzitutto, ai sensi del nuovo comma 11 del richiamato art. 53, “entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.” Si ricorda che, in precedenza, la norma prevedeva il 30 aprile di ciascun anno, quale termine per la comunicazione dei compensi erogati nell’anno precedente.

1 Si ricorda che, ai sensi del vigente Regolamento sul Decentramento Amministrativo le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni per il personale della Sede Centrale (compresa la Direzione Tecnica) sono concesse dal Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, previo nullaosta del Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza.

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In ragione di quanto sopra esplicitato si è provveduto, quindi, ad aggiornare il modello di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni in uso presso l’Agenzia (Allegato 1 alla presente nota) che, com’è noto, deve essere inviato anche al soggetto che conferisce l’incarico esterno.

Per quanto concerne eventuali incarichi autorizzati a decorrere dal 28/11/2012 (data di entrata in vigore della L. 190/2012) è necessario che i Nodi provvedano ad informare i dipendenti interessati nonché i soggetti pubblici o privati conferenti l’incarico esterno dei nuovi termini di comunicazione ad Arpa dei compensi erogati.

Inoltre, preme rilevare come il suddetto adempimento di comunicazione ricada anche in capo ad Arpa, qualora siano conferiti (previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza) incarichi esterni a dipendenti di altri enti.

Nello specifico, i Direttori/Responsabili di Nodo che, a decorrere dal 28/11/2012, abbiano conferito o intendano conferire i suddetti incarichi devono - nel rispetto del termine di 15 giorni dall’erogazione del compenso - avere cura di comunicare all’Amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato l’ammontare del compenso allo stesso erogato. Al fine di garantire il rispetto dei suddetti adempimenti, i Direttori/Responsabili che dispongono/autorizzano liquidazioni a favore di dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, sono invitati - ove necessario - a raccordarsi opportunamente con l’Area Bilancio e Controllo Economico, così da verificare la data di erogazione del compenso in esame.

3.2 Comunicazione incarichi esterni tramite il sistema PERLA PA -Anagrafe delle Prestazioni- Dipendenti

Un’ulteriore modificazione introdotta dalla L. 190/2012 all’art. 53 riguarda gli adempimenti previsti al comma 12 del medesimo articolo che, nel testo novellato, dispone quanto segue: “Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi”.

Si ricorda che, in precedenza, la norma prevedeva il 30 giugno di ciascun anno, quale termine per la comunicazione in via telematica degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti nell’anno precedente.

Al contrario, a decorrere dal 28/11/2012, la suddetta comunicazione telematica deve essere effettuata nel termine di 15 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione. A tale proposito, si ricorda che, con riferimento agli incarichi autorizzati nei confronti del personale assegnato ai Nodi Operativi dell’Agenzia tale comunicazione telematica è a cura dei singoli Nodi (adempimento Responsabile del Procedimento PERLA PA - Anagrafe Prestazioni Dipendenti del Nodo di riferimento).

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A quanto detto si aggiunga che il nuovo comma 12 dell’art. 53 in questione dispone, altresì, che la comunicazione di ciascun incarico sia accompagnata da una relazione nella quale sono indicate: le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell’amministrazione, le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa.

A seguito di tali interventi normativi, nel sistema PERLA PA è stata modificata la funzionalità relativa all'inserimento di ciascun singolo incarico a dipendenti, aggiungendo un ulteriore campo obbligatorio da compilare (di tipo testo) denominato “Relazione di accompagnamento”. Sul punto si rileva come - trattandosi di un campo obbligatorio a cui non è possibile allegare file, ma solamente inserire un testo della lunghezza massima di 500 caratteri - si è ritenuto di adattare lo schema di relazione già in uso presso Arpa. A tal fine si provvede ad allegare (Allegato 2) alla presente nota uno schema tipo di relazione, che eventualmente il Nodo può integrare in relazione alle specificità dell’incarico.

Si precisa, fin da ora, che il suddetto schema di relazione potrà essere revisionato alla luce delle verifiche attualmente in corso, nonché di ulteriori chiarimenti in materia che dovrebbero intervenire a cura dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica.

Per completezza si precisa, altresì, che sono rimasti invariati gli adempimenti relativi a:

- comunicazione telematica entro il 30 giugno di ciascun anno - per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito - dei compensi relativi all’anno precedente erogati da Arpa ai propri dipendenti per incarichi dalla stessa conferiti ovvero dei compensi della cui erogazione Arpa abbia avuto comunicazione, sulla base di quanto descritto al precedente paragrafo 3.1 (art. 53 comma 13);

- invio entro il 30 giugno di ciascun anno della “dichiarazione annuale” riferita agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, ivi compresa l’eventuale “dichiarazione negativa” in caso di mancato conferimento o autorizzazione di incarichi al proprio personale. A tal proposito il sistema PERLA PA precisa che resta invariato l'inoltro della “Relazione di accompagnamento” riepilogativa da inoltrare al termine di tutti gli inserimenti in fase di invio della “Dichiarazione annuale” (art. 53 comma 12, ultimo periodo) .

Come evidenziato nel testo della norma, un’ulteriore innovazione introdotta dalla L. 190/2012 riguarda, altresì, l’estensione della tipologia di incarichi che devono essere comunicati telematicamente al Dipartimento della Funzione Pubblica. Infatti, il nuovo comma 12 del citato art. 53 prevede che la comunicazione riguardi anche gli incarichi conferiti o autorizzati “a titolo gratuito”. Sul punto si rileva come siano in corso le necessarie verifiche al fine di chiarire l’esatta natura degli incarichi gratuiti in questione, ciò in quanto - non essendo stata modificata la previsione di cui al comma 6 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 secondo cui sono soggetti ad obbligo di comunicazione per richiedere l’autorizzazione i soli incarichi “retribuiti” - la disposizione non è di chiara applicazione.

In attesa di chiarimenti interpretativi, si invitano - comunque - i Nodi interessati a rapportarsi con la scrivente Area per la verifica di eventuali casi in cui si possa prevedere la suddetta comunicazione telematica.

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4. Pubblicazione telematica degli elenchi e delle informazioni relative a consulenti e incarichi (art. 53 comma 14)

La L. 190/2012 ha modificato, altresì, le disposizioni in materia di pubblicazioni nelle banche dati delle P.A. accessibili al pubblico.

Ai sensi del nuovo comma 14 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 1 comma 42 della L. 190/2012, si prevede che “(…) Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza”.

Si rileva che al momento Arpa pubblica - in apposita sezione del sito web istituzionale - gli elenchi dei consulenti comprensivi di oggetto, durata e compenso dell’incarico, estraendo i dati inseriti dai singoli Nodi nel sistema PERLA-PA. Ciò premesso, si precisa che sono in corso accertamenti in merito alle modalità applicative della disposizione che prevede la pubblicazione sul sito web degli incarichi conferiti/autorizzati ai dipendenti, anche in ragione degli specifici decreti attuativi che il Governo dovrà adottare per il riordino della materia delle pubblicazioni e della diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (art. 1 c. 35 della L. 190/2012).

Ci si riserva, quindi, di fornire in seguito ulteriori chiarimenti.

5. Sanzioni

Infine, si richiamano di seguito le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 53 del d. lgs. 165/2001:

- il comma 9 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che: “Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. (…) Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze”;

In pratica, si tratta di una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici;

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- il comma 15 dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi dall'11 al 14 (trattasi degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 3 della presente nota) non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono;

- inoltre, sempre il soprarichiamato comma 15, prevede che ai soggetti pubblici o privati che omettano le comunicazioni riferite all’erogazione dei compensi corrisposti (rif. paragrafo 3.1 della presente nota) si applichi la sanzione pecuniaria nella stessa misura prevista dal citato art. 6, c.1 del DL 79/1997.

Come ricordato, sarà cura della scrivente Area fornire ulteriori indicazioni applicative in merito alle disposizioni normative in materia.

LA RESPONSABILE DELL’AREA SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

(f.to Dott.ssa Lia Manaresi)

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Allegato 1 ) - MODELLO AUTORIZZAZIONE

Prot.________ del _____

(Luogo), ________

Al dipendente richiedente

Al soggetto che conferisce l’incarico (invio a mezzo fax, pec o raccomandata AR)

OGGETTO: Autorizzazione incarico esterno.

- Visto l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.;

- Visto l’art. 19 della L.R. 43/2001;

- Visto l’art. 18 del Regolamento Arpa approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1424 del 02/08/2002 ss. mm., con cui vengono disciplinati i conferimenti di incarichi professionali per il personale di Arpa;

- Visto il Regolamento sul Decentramento Amministrativo di Arpa approvato con DDG 65/2010, in particolare l’allegato C lett. l);

- Vista la richiesta del sig.re/dott. ______ dipendente di Arpa con qualifica di_________, in servizio presso _____________ , presentata con nota ___del ________ per lo svolgimento dell’incarico esterno di ___________(specificare incarico) che si svolgerà il (giorno/periodo) ___________

E PER I CASI DI RICHIESTA PROVENIENTE ANCHE DAL SOGGETTO/ENTE COMMITTENTE

- Vista la nota del _________ con la quale l’ente/azienda ___________ richiede la collaborazione del sig. re _________ in qualità di ___________ nell’ambito di __ _____________________, che si svolgerà il ______________;

- Visto il nullaosta del Responsabile della Struttura presso cui il dipendente presta servizio;

- Valutato che, relativamente alle prestazioni da svolgersi da parte del dipendente a fronte dell’incarico sopra specificato, non sussistono incompatibilità, anche solo potenziali, con l’attività istituzionale di Arpa, nonché con le specifiche funzioni svolte dal dipendente medesimo nell’ambito dell’Agenzia;

- Considerato che l’incarico in oggetto sarà svolto fuori dall’orario di servizio e compatibilmente con le esigenze di servizio, senza utilizzo di beni, mezzi ed attrezzature dell’Amministrazione;

- Considerato che sarà cura del dipendente autorizzato comunicare, a richiesta della scrivente Amministrazione, ogni altra informazione utile agli adempimenti di competenza;

- Precisato che, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 53 comma 11 del d. lgs. 165/2001, il soggetto conferente l’incarico è tenuto a comunicare alla scrivente Agenzia, entro quindici giorni dall’erogazione del compenso, l’ammontare del compenso erogato al dipendente in questione. La mancata comunicazione del compenso erogato comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 15 del suddetto art. 53;

SI AUTORIZZA

Il sig.re/dott._____________dipendente di Arpa presso _________________all’espletamento fuori orario di lavoro dell’incarico in esame, secondo le modalità sopra richiamate.

Il Direttore del Nodo Dott. ________

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Allegato 2)

SCHEMA TIPO PER RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO A COMUNICAZIONE INCARICO AUTORIZZATO DA ARPA A PROPRI DIPENDENTI

(testo da integrare, ove necessario, in relazione alla specificità dell’incarico. MAX 500 caratteri )

PG_____NORME:art. 53 D. lgs. 165/2001;RAGIONI:istanza del dipendente è valutata conforme alle norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e conflitto di interesse, anche potenziale;CRITERI SCELTA/BUON ANDAMENTO:verifica che attività esterna non pregiudichi regolare svolgimento compiti attribuiti, rispetto esigenze organizzative, carattere occasionale, assenza di cause di incompatibilità, anche potenziali;MISURE CONTENIMENTO SPESA:incarico non prevede costi in capo ad Arpa.

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