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REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

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Academic year: 2022

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REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento Art. 2 - Sistema di esecuzione

Art. 3 - Modalità di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta Art. 4 - Modalità di esecuzione dei lavori a cottimo fiduciario

Art. 5 – (Limiti di spesa e) Adozione provvedimenti Art. 5 - bis - Limiti di spesa

Art. 6 - Preventivi di spesa Art. 7 - Scelta del preventivo Art. 8 - Ordinazione dei lavori Art. 9 - Esecuzione dei lavori Art. 10 - Pagamento dei lavori

Art. 11 - Collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori Art. 12 - Verbalizzazione del procedimento

Art 13 - Individuazione del responsabile Art. 14 - Divieto di frazionamento dei lavori Art. 15 - Oneri fiscali

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Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia manutenzione meglio definiti all’art. 2, in ottemperanza delle disposizioni contenute all’art. 125 del D.lgs. 163/2006 “Codice degli appalti” e dagli articoli da 173 a 177 del “Regolamento di esecuzione e attuazione del codice degli appalti” DPR 207/2010.

2. I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

A. Per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni, rovine di manufatti ecc. nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori e danni alla circolazione stradale;

- la manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati; lo sgombero della neve, la segnaletica stradale;

- lo spurgo delle cunette e delle chiaviche, le piccole riparazioni ai manufatti;

- l’innaffiamento, il decespugliamento delle banchine, la regolazione delle scarpate ed il relativo taglio dell'erba;

B. Per il servizio delle acque pubbliche e delle fognature:

- la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature, compreso il depuratore;

- le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati;

C. Per il servizio relativo agli immobili di proprietà del comune:

- la manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e adattamento dei locali;

D. Per il servizio in genere dei lavori pubblici:

- la manutenzione di impianti di pubblica illuminazione;

- la manutenzione dei giardini, viali, passeggi e piazze pubbliche, nonché dei reliquati stradali caduti in uso pubblico;

- la manutenzione dei cimiteri;

- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti;

- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;

- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione nei lavori dati in appalto;

- ogni lavoro da eseguirsi d’urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all’appalto o siano infruttuosamente esperiti gli incanti, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le trattative private;

- i lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco;

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- a cottimo fiduciario.

Art. 3 - Modalità di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.

2. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente comma.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dei lavori a cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l’affidamento a imprese.

2. L’esecuzione è effettuata con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 5 –Adozione provvedimenti

1. Il responsabile nel provvedimento di cui all’art. 2 indica:

- la modalità di esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 2 del presente regolamento;

l’ammontare della spesa di ciascun lavoro nei limiti di cui al presente regolamento;

- le condizioni generali di esecuzione dei lavori;

- le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;

- la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori;

- la disponibilità finanziaria.

2. La determinazione equivale ad autorizzazione all’esecuzione dei lavori in economia.

Art. 5-bis - Limiti di spesa

1. Come previsto dall’art. 125 del D.lgs. 163/2006 “Codice degli appalti”, l’affidamento dei lavori in economia è ammesso per importi fino a 200.000,00 euro.

2. Il limite di 200.000,00 euro si intende al netto dell’IVA, compreso i costi relativi all’attuazione delle misure di sicurezza disposte dai Piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del “Codice degli appalti”.

3. Il limite previsto al comma 1, è automaticamente adeguato in relazione alla variazione periodica delle soglie prevista dall’art. 248 del “Codice degli appalti”.

4. Per i lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento dei lavori in economia avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del “Codice degli appalti”, e a seconda dei casi, il possesso dei requisiti capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria prescritti dagli artt. 39, 40, 41 e 42, del “Codice degli appalti”.

5. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, è consentito, purché motivato, l’affidamento diretto da parte del Responsabile di Posizione Organizzativa, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l’affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del “Codice degli appalti” e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.

Art. 6 - Preventivi di spesa

1. Nelle fattispecie di cui al precedente art. 4, man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile del procedimento provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta a imprese idonee indicando le condizioni di esecuzione dei lavori, le modalità

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di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori, l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere alla esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell’assuntore e di risolvere la obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l’assuntore stesso venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 7 - Scelta del preventivo

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 6 il responsabile, nelle fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a più imprese, accertatatene la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il comune, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte. Il Responsabile di Posizione Organizzativa ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.

2. Il responsabile, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà corso ugualmente all’esecuzione delle opere, quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il comune.

3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti il responsabile opera assistito da altro impiegato del comune.

Art. 8 - Ordinazione dei lavori

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7 il responsabile emette l’atto di ordinazione dei lavori che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione degli stessi, tra cui l’inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 6.

L’ordinazione dei lavori deve altresì contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione dirigenziale di cui al precedente art. 5.

Art. 9 - Esecuzione dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori, sia sotto l’aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza di un tecnico del settore interessato. Lo stesso deve segnalare al responsabile le irregolarità nello svolgimento dei lavori.

2. In caso di ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori si applicano le penali previste nell’atto di ordinazione dei lavori di cui al precedente art. 8. Inoltre il responsabile, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 10 - Pagamento dei lavori

1. Le fatture non possono essere pagate se non sono munite della certificazione della regolare esecuzione ad eccezione di quanto eventualmente nell’ordine dei lavori di cui all’art. 8 e per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 con il visto sulla fattura. Il pagamento è preceduto dall’accertamento della

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Art. 12 - Verbalizzazione del procedimento

1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare da apposito verbale.

Art. 13 - Individuazione del responsabile

1. Responsabile di cui al presente regolamento è il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, o il Responsabile che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, che ha il compito di adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli casi.

Art. 14 - Divieto di frazionamento dei lavori

1. E’ vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei lavori quando le spese riguardino la stessa esigenza.

Art. 15 - Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati dal presente regolamento sono sempre "oneri fiscali esclusi".

Art. 15-bis – Forma di contratto

1. Il contratto deve essere sottoscritto in forma pubblica amministrativa salvo quanto disposto ai commi 2 e 3.

2. In caso di affidamenti di importo fino a € 8.000,00, il contratto è sostituito dalla comunicazione di accettazione dell’offerta commerciale.

3. In caso di affidamenti di importo compreso tra € 8.001,00 e € 25.000,00, il contratto dovrà essere sottoscritto con scrittura privata.

4. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria e imposta di bollo, sono a carico della ditta contraente.

Art. 15-ter – Obblighi di regolarità contributiva e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per tutti gli interventi si applicano le disposizioni vigenti in materia sulla regolarità contributiva, pertanto va richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

2. Per tutti gli interventi si applicano le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15-quater – Garanzie

1. I soggetti invitati alla gara per l’affidamento del cottimo fiduciario, sono esonerati dal prestare cauzione provvisoria, di cui dall’art. 75 del “Codice degli appalti”.

2. Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti affidatari sono esonerati dal prestare:

a) cauzione definitiva, di cui dall’art. 11 del “Codice degli appalti”;

b) polizza assicurativa specifica contro i rischi di esecuzione.

3. E’ richiesta comunque la polizza a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

Art. 17 - Disposizioni transitorie e finali

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1. Sono abrogati tutti gli atti precedenti adottati in materia e per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge, regolamenti vigenti in materia.

Riferimenti

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