Gli aspetti fiscali dei finanziamenti di soci
di Emanuele Rossi
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci
Il Cicr è intervenuto in materia con deliberazione 19.7.2005, n. 1058, che ha revocato le disposizioni della precedente deliberazione del 3.3.1994. Le forme di raccolta consentite, in quanto non effettuate tra il pubblico, sono quelle effettuate:
• presso i soci;
• presso i dipendenti;
• nell'ambito di gruppi.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci
• Il finanziamento è possibile se tale facoltà è prevista nello Statuto di qualsivoglia tipo di società e, quindi, anche delle società di persone.
• La raccolta di risparmio può essere effettuata senza alcun limite presso i soci che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato e risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 3 mesi.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci
• L'art. 46, c. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 prevede che le somme versate alle società commerciali "dai loro soci o partecipanti si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulta che il versamento è stato fatto ad altro titolo".
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci
• Art. 1815 c.c., comma 1: “ salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuatante..”.
• Le parti possono prevedere l'infruttuosità del finanziamento ricorrendo, però, ad una prova scritta, tramite un atto avente data certa anteriore alla corresponsione della somma da parte del socio.
Generalmente si utilizza uno scambio di corrispondenza commerciale, a mezzo raccomandata, riportante le condizioni del prestito per evitare di dover pagare l'imposta di registro.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci:
contratto di mutuo e tassazione degli interessi
Gli interessi erogati dalla società sono soggetti ad una ritenuta che risulta a titolo di acconto o a titolo di imposta a seconda dei casi (art. 26, c. 5, D.P.R. 29.9.1973, n. 600) :
• 12,5% a titolo di acconto se il socio è persona fisica che non detiene la partecipazione come impresa residente;
• 12,5% a titolo d'imposta se il socio, indipendentemente che sia persona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali (27% se residente in un Paese a fiscalità privilegiata);
• nessuna ritenuta verrà operata se il socio è persona fisica o giuridica che detiene la partecipazione come impresa, in quanto tassato come componente positivo.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci:
imposta di registro
• I finanziamenti dei soci sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 3% in termine fisso solo qualora risultino da un contratto sottoscritto da entrambe le parti, vale a dire il socio e l'organo amministrativo.
Se i finanziamenti si sono formati per corrispondenza commerciale avente data certa, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ex art. 1, lett. a), Tariffa, Parte II, D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci:
rinuncia ai finanziamenti
• l'art. 88 c. 4, D.P.R. 917/1986 stabilisce che non costituisce sopravvenienza attiva la rinuncia dei soci ai finanziamenti, in quanto, come chiarito nella R.M. 22.5.2002, n. 152/E, la rinuncia al finanziamento non discende tanto dall'intento di fare una liberalità alla società quanto dall'esigenza di patrimonializzarla.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci:
rinuncia ai finanziamenti
• Il principio contabile Oic 28 ha chiarito che, sotto il profilo contabile, la rinuncia al credito per finanziamento vantato dai soci, sia per partecipare alla copertura della perdita sia per futuri aumenti di capitale, non transita per conto economico, trattandosi di un apporto.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci:
prestito obbligazionario
L’art. 26, c. 1, del D.P.R. n. 600/73, definisce le condizioni per l'applicazione dell'aliquota del 12,5% a titolo di ritenuta sugli interessi maturati sulle obbligazioni, con scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse da:
• società o enti diversi dalle banche;
• il cui capitale sia rappresentato da azioni non quotate o da quote.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci:
prestito obbligazionario
Al momento dell’emissione, il tasso di rendimento effettivo non deve essere superiore a:
• Doppio del tasso ufficiale di riferimento, per obbligazioni e titoli similari quotati;
• Tasso ufficiale di riferimento aumentato dei due terzi, per obbligazioni e titoli similari non quotati.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci:
prestito obbligazionario
L'art. 3 c. 115, L. 28.12.1995, n. 549 stabilisce che nel caso in cui il tasso di rendimento effettivo sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari sia superiore ai limiti indicati nel terzo periodo del c. 1 dell'art. 26, D.P.R. 29.9.1973, n. 600, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione del predetto tasso sono indeducibili dal reddito d'impresa.
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci:
prestito obbligazionario
Tipologia di
finanziamento Tipologia di finanziatore Ritenuta
Mutuo
Persona fisica non imprenditore 12,5% acconto Soggetto che svolge attività di impresa (in forma
individuale o societaria) Nessuna
Soggetto non residente
Non incluso black list
D.M. 23.1.2002 12,5% imposta Incluso black list D.M.
23.1.2002 27% imposta
Aspetti fiscali dei finanziamenti soci:
prestito obbligazionario
Prestito obbligazionario
Persona fisica non imprenditore
12,5% imposta
Scadenza non inferiore ai 18 mesi e rispetto vincolo tasso ufficiale riferimento
27% imposta
Scadenza inferiore ai 18 mesi o mancato rispetto vincolo tasso ufficiale riferimento
Soggetto che svolge attività di impresa (in forma individuale o
societaria)
12,5% acconto
Scadenza non inferiore ai 18 mesi e rispetto vincolo tasso ufficiale riferimento
27% acconto
Scadenza inferiore ai 18 mesi o mancato rispetto