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COMUNE DI PONTECHIANALE Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0175.95.01.74 FAX 0175.95.03.40 E-MAIL pontechianale@ruparpiemonte.it

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, PER LA GESTIONE, DEGLI IMPIANTI A FUNE DELLA STAZIONE DI PONTECHIANALE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Pontechianale (in seguito denominato anche “Concedente”) intende affidare in concessione ai sensi dell’art.164, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ad un soggetto privato di idonee capacità (d’ora in poi denominato “Gestore”) la gestione delle strutture sotto indicate e degli impianti, aree esterne e pertinenze, siti nella stazione impianti a fune di Pontechianale, comprese le attrezzature inventariate di proprietà del Concedente presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere le attività sciistiche invernali nonché la gestione delle strutture annesse per le stagioni, invernali ed estive, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 ( in seguito anche

“servizio”).

Sono a carico del Gestore le spese necessarie al miglior funzionamento delle strutture e degli impianti in oggetto, compresi tutti i servizi di custodia e di manutenzione ordinaria delle strutture e degli impianti sciistici (da intendersi quelli previsti dai libretti di manutenzione dei vari impianti) e delle attrezzature per garantirne il corretto funzionamento, fermo quanto indicato all’art. 2 in punto di manutenzione anche straordinaria dei mezzi battipista di proprietà del Concedente.

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Art. 2 - Descrizione degli impianti e delle attrezzature IMPIANTI A FUNE COMUNALI

Gli impianti sciistici di proprietà del Comune di Pontechianale, ubicati sul proprio territorio comunale, sono:

Denominazione impianto

Lunghezza orizzontale [m]

Dislivello [m]

Lunghezza inclinata [m]

Portata oraria nominale [sciatori/h]

Potenza installata [kW]

Mese ed anno di apertura al pubblico esercizio sciovia PINETA

NORD 312,25 106,92 331,18 900 40 I-2013

sciovia

SAVAREX 1147 389,17 1216 675 110 III/1998

sciovia CONCE 639,34 207,14 674,60 680 50 II/1998

sciovia a fune

bassa BABY 139,60 42,90 146 524 7,5 III-2015

seggiovia

biposto a morsa fissa

MADDALENA- SERVIERO

1845 714,40 1989,81 500 197 XII-2010

Oltre alla dotazione impiantistica vera e propria, fanno parte del contratto anche le dotazioni accessorie composte indicativamente da:

- fabbricati a monte e a valle della seggiovia presso le relative pedane di imbarco;

- garitte di comando e controllo presso le stazioni di valle e di monte delle sciovie;

- impianto di innevamento artificiale in località Pineta Nord, comprensivo di due cannoni per la produzione di neve artificiale, vasche interrate di accumulo dell'acqua, stazione di pompaggio interrata;

- N.3 mezzi battipista di cui numero uno KASSBOHRER P.B. 300 dotato di verricello anno di costruzione 1998, numero uno KASSBOHRER PARK BULLY anno di costruzione 2003 e numero uno KASSBOHRER P.B. 240 D anno di costruzione 1992.

IL GESTORE AVRA’ LA FACOLTA’ DI NON AVVELERSI DEI MEZZI BATTIPISTA DI PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE MA DI UTILIZZARE MEZZI IN PROPRIA DISPONIBILITA’,

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DA DIMOSTRARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO, AVENTI CARATTERISTICHE TECNICHE SIMILARI A QUELLI IN PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE ED IN NUMERO MINIMO DI UNO PER LA STAZIONE DI PINETA NORD ED UNO PER LA STAZIONE MADDALENA SERVIERO. IN TALE CASO I COSTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA RIMANGONO INTERAMENTE A CARICO DEL GESTORE.

IN CASO CONTRARIO, OVVERO DI AVVALIMENTO DEI MEZZI BATTIPISTA DI PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE, SI PRECISA SIN D’ORA, CHE IL GESTORE DOVRA’ FARSI CARICO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA DEI MEZZI CON IL MECCANISMO DELLA FRANCHIGIA RELATIVA COME DI SEGUITO PRECISATO:

- CON FRANCHIGIA PER SINGOLO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA SINO A €. 15.000,00, IL COSTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA SARA’

INTERAMENTE A CARICO DEL CONCESSIONARIO;

- CON COSTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA SUPERIORE A €. 15.000,00, IL COSTO, PER LA PARTE ECCEDENTE €.

15.000,00, SARA’ A CARICO DEL CONCEDENTE; LA PARTE DI COSTO SINO A €. 15.000,00 SARÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

- PER INTERVENTI SINO A €. 15.000,00 IL CONCESSIONARIO SARÀ LIBERO DI INDIVIDUARE IL MANUTENTORE PROFESSIONALMENTE QUALIFICATO PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO BATTIPISTA.

QUALORA L’IMPORTO DOVESSE SUPERARE €. 15.000,00 SARÀ IL COMUNE DI PONTECHIANALE AD INDIVIDUARE IL PUNTO

SPECIALIZZATO PER L’INTERVENTO DI RIPARAZIONE.

I MEZZI BATTIPISTA DI PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE, UTILIZZATI DAL GESTORE, A FINE CONCESSIONE, DOVRANNO ESSERE RESTITUITI REGOLARMENTE FUNZIONANTI SALVO LA NORMALE USURA DOVUTA AL LORO CORRETTO UTILIZZO.

- magazzino di ricovero per mezzi battipista presso la stazione di monte della seggiovia.

In riferimento alle caratteristiche degli impianti e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, l'Offerente dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale redatto in contraddittorio

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tra le parti nel corso della procedura di gara.

Quanto descritto viene affidato al futuro Gestore, che ne garantirà, per tutto il periodo di affidamento, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Art. 3 - Modalità e prescrizioni per l’utilizzo degli impianti

Nell’attività di utilizzo degli impianti, il Gestore dovrà rigorosamente attenersi a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed a quanto disposto dal presente Capitolato Speciale, nella consapevolezza che la propria attività gestionale non dovrà in alcun modo pregiudicare la possibilità di utilizzo degli impianti stessi.

Al di fuori di quanto previsto nel presente Capitolato, il Gestore sarà libero di organizzare, gestire e mettere in funzione gli impianti, sempre nel rispetto delle norme di legge vigenti, servizi o attività collaterali rispetto a quelli oggetto del contratto (quali, a mero titolo esemplificativo, attività ludico–

motorie per bambini, gare ecc.), con oneri a proprio carico.

I proventi di tali eventuali attività saranno di esclusiva competenza del Gestore.

Il Comune di Pontechianale si impegna sin d’ora a rilasciare al Gestore le eventuali autorizzazioni e/o licenze necessarie, come previsto al successivo art. 4, qualora in possesso dei requisiti di legge.

Art. 4 - Oneri a carico del Gestore

Il Gestore provvederà a svolgere le attività affidate in concessione assumendosi in proprio il rischio operativo legato alla gestione dei servizi, da intendersi, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. zz), D.Lgs. 50/2016, come situazione in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito al Gestore il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. Il Gestore è, pertanto, esposto alle fluttuazioni del mercato e al rischio di impresa, tenuto conto che sarà obbligato a garantire il funzionamento delle strutture facendosi carico dei costi derivanti.

Il Gestore si obbliga all’apertura degli impianti in caso di adeguato innevamento ed in caso di mancanza di precipitazioni nevose, l’innevamento dove possibile sarà effettuato artificialmente. Inoltre deve essere comunque garantito il funzionamento in caso di gite organizzate o manifestazioni, ferma restando la salvaguardia delle condizioni di sicurezza.

IL GESTORE SI OBBLIGA, IN CASO DI ADEGUATO INNEVAMENTO, ALL’APERTURA DEGLI IMPIANTI PER IL PERIODO DI ALMENO 60 GIORNI NEI MESI INVERNALI (per tali intendendosi indicativamente il periodo intercorrente fra il 1° dicembre e il 15 aprile) E DI ALMENO 70 GIORNI NEI MESI ESTIVI (per tali intendendosi indicativamente il periodo intercorrente fra il 15 giugno e il 15 settembre).

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Il Gestore provvederà ad assicurare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature per garantirne il corretto funzionamento (da intendersi come quella prevista dai libretti di manutenzione dei vari impianti) e alla battitura e messa in sicurezza di tutte le piste da sci della stazione sciistica nel rispetto della vigente normativa ed a regola d’arte. A tal fine il Gestore dovrà provvedere, IN CASO DI UTILIZZO DEI MEZZI BATTIPISTA DI PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE, IN OCCASIONE DEL LORO PRIMO UTILIZZO, alla manutenzione ordinaria ed eventualmente straordinaria, nonché alla revisione dei battipista descritti all’art. 2. Il Gestore dovrà provvedere all’effettuazione dei controlli non distruttivi e alla magnetoscopia della fune. Sono esclusi gli oneri derivanti da tutte le revisioni generali previste dalla normativa vigente e di eventuale futura emanazione per gli impianti a fune.

Qualora dovessero verificarsi durante l’esercizio degli inconvenienti di funzionamento degli impianti tali da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria urgente, il Gestore potrà intervenire per garantire la continuità del servizio, contattando ditte specializzate e/o fornitori qualificati in grado di effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle funzionalità degli impianti previa presentazione di preventivo di spesa e parere scritto favorevole rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione nominato dal Comune di Pontechianale, circa la sussistenza delle condizioni dell’urgenza e la congruità della spesa.

Detti interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Pontechianale, proprietario della struttura a mezzo del Direttore dell’Esecuzione. Il Comune di Pontechianale provvederà a rimborsare le somme anticipate dal Gestore entro il termine concordato con il Gestore, comunque non inferiore a trenta giorni. Qualora la spesa non sia ritenuta congrua dal Comune di Pontechianale e qualora detta incongruenza sia debitamente documentata, il Comune di Pontechianale rimborserà solo la parte ritenuta congrua, sulla base di specifica motivazione. Le attrezzature acquistate dal Gestore per la concessione degli impianti resteranno di sua proprietà.

Il Gestore dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla corretta ed efficiente gestione del

“servizio”. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà provvedere:

-

all’apertura e alla chiusura degli impianti e delle loro pertinenze;

-

alla pulizia delle aree esterne e dei servizi igienici aperti al pubblico;

-

alle spese di direzione tecnica (escluso il Direttore di Esercizio che viene nominato dal Comune di Pontechianale ), pubblicità, stampa dei biglietti cartacei;

-

alla eventuale dotazione di tessere magnetiche per l’accesso agli impianti e agli aggiornamenti e manutenzione hardware e software del sistema di rilevamento accessi se presente;

-

alle spese di riscaldamento e telefoniche delle strutture date in concessione;

-

alla custodia degli impianti;

-

alla dotazione di materiale e servizio di sicurezza sulle piste e primo soccorso o di prima rianimazione

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a norma di legge;

-

alla predisposizione di apposito servizio di ambulanza nei giorni di maggiore affluenza;

-

alle spese per il personale di servizio impiegato nel funzionamento dell’impianto, che dovrà essere qualificato, regolarmente denunciato e con copertura assicurativa in atto;

-

a garantire la manodopera per l’assistenza, per i collaudi e le prove;

-

a garantire la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature dati in concessione;

-

A GARANTIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI BATTIPISTA QUALORA IL GESTORE OPTI PER L’UTILIZZO DI QUELLI DI PROPRIETA’

DEL CONCEDENTE;

-

alla stipula di polizza assicurativa per responsabilità civile terzi per gli impianti, per i mezzi di servizio , compresi quelli di proprietà del Concedente e per le leggi sulla sicurezza delle piste da sci con massimale minimo dell’importo di Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) e di polizza assicurativa per responsabilità civile verso i dipendenti , con un massimale minimo di € 1.500.000,00 per dipendente.

-

alla stipula di polizza assicurativa per l’evento guasti con massimali adeguati;

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Gestore si assume l’incarico di effettuare le seguenti attività di manutenzione ordinaria degli impianti, dei mezzi e delle attrezzature, provvedendo direttamente all’acquisto dei materiali di consumo necessari (detersivi, carburante, lubrificanti, guarnizioni dei rulli, cuscinetti, ricambi per parti di usura, ecc.):

-

pulizia e disinfestazione regolare dei locali, delle pertinenze e del complesso nel suo insieme, in modo da salvaguardare dal punto di vista igienico – sanitario gli utilizzatori degli impianti e nel rispetto, per quanto di competenza, di tutte le operazioni e norme relative agli aspetti igienico – sanitari concernenti la manutenzione e la vigilanza degli impianti e strutture in oggetto;

-

lubrificazione periodica di tutti gli organi in movimento, sia in stazione che in linea, con cadenza annuale per le sciovie e semestrale per la seggiovia;

-

controllo stagionale del corretto serraggio di tutte le unioni bullonate delle strutture metalliche degli impianti a fune ed eventuale integrazione dei bulloni e dadi necessari;

-

controllo e regolazione dei traini;

-

sostituzione di parti usurate dei traini;

-

controllo periodico, con cadenza almeno semestrale, dei veicoli della seggiovia e regolazione dello sforzo di chiusura delle sbarre di protezione - poggia sci;

-

spostamento dei veicoli della seggiovia secondo le cadenze temporali prescritte dalla normativa e/o indicate dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione;

-

sostituzione di parti usurate delle sedute e degli schienali dei veicoli della seggiovia;

-

sostituzione delle guarnizioni in gomma dei rulli deteriorate;

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-

sostituzione dei cuscinetti dei rulli deteriorati;

-

controllo e mantenimento in efficienza delle apparecchiature elettriche dell’azionamento e del circuito di sicurezza di linea, con sostituzione di lampadine, pulsanti, leveraggi, relais, ed altre componenti soggette ad usura;

-

lubrificazione della fune tenditrice;

-

controllo visivo dell’integrità delle funi traente e tenditrice delle sciovie secondo le cadenze stabilite dalla norma e/o dai manuali di uso e manutenzione;

-

esami magnetoscopici annuali sulle funi traenti delle sciovie e sulla fune portante-traente della seggiovia;

-

rifornimenti di carburante e lubrificante per i motori endotermici della seggiovia (recupero e gruppo elettrogeno);

-

sostituzione ed integrazione dei lubrificanti per i riduttori di tutti gli impianti, secondo le cadenze temporali indicate dal costruttore;

-

regolarizzazione e mantenimento in efficienza delle piste di imbarco, di risalita e di sbarco delle sciovie;

-

regolarizzazione e mantenimento in efficienza delle pedane di imbarco/sbarco della seggiovia, con relative reti e materassi di protezione.

Il Comune di Pontechianale si riserva la possibilità di far eseguire, in qualsiasi momento, verifiche e perizie tecniche atte ad accertare il funzionamento della struttura e, pertanto, il Gestore si obbliga a consentire, durante l’apertura degli impianti, l’accesso del personale incaricato che pertanto potrà accedere agli impianti in qualsiasi momento ed usufruire senza oneri degli impianti di trasporto.

In caso di rilievi il Comune di Pontechianale effettuerà la contestazione al Gestore indicando le mancanze riscontrate e gli interventi da eseguire, assegnando un termine per provvedervi.

Il Gestore dovrà garantire costantemente uno standard qualitativo elevato, anche dal punto di vista della sicurezza degli impianti e dell’utilizzo delle piste da parte degli utenti, e non potrà apportare modifiche di alcun genere alla struttura e agli impianti avuti in concessione, se non preventivamente autorizzate dal Comune di Pontechianale.

Ogni spesa di esercizio e connessa alla manutenzione ordinaria dei locali è a carico del Gestore, così come ogni altra spesa, ivi comprese - a titolo indicativo e non esaustivo - le seguenti:

-

Personale (compresi i responsabili e gli operatori di qualsiasi livello);

-

Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature;

-

Spese di energia elettrica e telefoniche;

-

Spese per il rifornimento di acqua;

-

Pulizie sia all’interno che all’esterno delle strutture;

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-

Pagamento dei diritti, imposte, tasse (compresa TARSU per il periodo di gestione), permessi, pubblicità, licenze, autorizzazioni, nullaosta necessari per la conduzione degli impianti, etc;

-

Polizze assicurative e quant’altro necessario al funzionamento delle strutture, degli impianti tecnici, degli automezzi e delle attrezzature.

Il Gestore si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture, attrezzature e mezzi per propria responsabilità diretta o a causa di incauto utilizzo delle stesse da parte degli utenti.

Dopo la pubblicazione della determina di aggiudicazione definitiva di concessione il Gestore provvederà entro 60 giorni, a sua cura e spese alla volturazione di tutte le utenze, in particolare quelle elettriche, intestandole a nome suo.

E’ fatto obbligo al Gestore di rispettare la normativa vigente in materia ed, in particolare, la Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2017 recante:” Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna.

Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009 n. 2”.

Art. 5 – Tariffe

Il Gestore dovrà praticare le seguenti tariffe, rendendole pubbliche con mezzi idonei presso gli impianti oggetto di affidamento:

- PERIODO INVERNALE:

SEGGIOVIA: ANDATA E RITORNO €. 9,00 SEGGIOVIA : CORSA SINGOLA €. 6,00

Ski pass giornaliero valido su tutti gli impianti (seggiovia, skilift conce Savaresch e Pineta Nord) €. 20,00

Ski pass ½ giornata valido su tutti gli impianti €. 15,00 Ski pass giornaliero solo sull’impianto Pineta Nord €. 12,00 Ski pass ½ giornata solo su impianti di Pineta Nord €. 8,00

Biglietto per numero 12 corse valido solo per impianti di Pineta Nord €. 10,00 utilizzabile per tutta la stagione sino esaurimento corse;

- PERIODO ESTIVO

SEGGIOVIA: ANDATA E RITORNO €. 9,00 SEGGIOVIA: CORSA SINGOLA €. 6,00

SEGGIOVIA: GIORNALIERO CON BICI €. 12,00

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Le predette tariffe saranno adeguate, biennalmente (e quindi a partire dall’inizio della stagione 2021/2022, per tale intendendosi, ai limitati fini dell’adeguamento di cui trattasi, il 1° ottobre 2021), all’indice ISTAT FOI, con arrotondamento all’Euro superiore.

Ad inizio di ogni stagione invernale il Gestore dovrà comunicare al Comune di Pontechianale il periodo di apertura, la quale dovrà, compatibilmente con l’affluenza turistica, avere la massima estensione.

Art. 6 - Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del Concedente, gli interventi di manutenzione straordinaria e revisioni generali previste per legge sugli impianti.

Art. 7 - Responsabilità del Gestore

Il Gestore ha l’obbligo di stipulare idonee polizze assicurative come indicato al precedente articolo 4 da depositare all’atto della stipula del contratto di concessione c/o l’Ufficio di Segreteria. Le eventuali franchigie non dovranno essere opponibili ai terzi danneggiati. Le polizze assicurative devono coprire anche EVENTUALI DANNI O INCIDENTI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DI GARE, ALLENAMENTI, MANIFESTAZIONI ED IN GENERE DA QUALSIASI ALTRA ATTIVITA’

SVOLTA PRESSO GLI IMPIANTI E LE STRUTTURE CONNESSE IN UTILIZZO, COMPRESI LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE E TUTTI GLI ONERI POSTI A CARICO DEL GESTORE NEL PRESENTE CAPITOLATO.

Il Gestore risponde di tutto quanto concerne la concessione, oltre che del proprio personale e dovrà segnalare al Concedente, per iscritto, ogni difetto di funzionamento degli impianti, interrompendo, in caso di disfunzione, l’uso dei medesimi e prendendo le immediate precauzioni del caso.

Il Gestore esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalla gestione del servizio in concessione oggetto del Capitolato speciale.

Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esercizio delle attività sportive e non, restando a suo totale ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente.

Risponderà, inoltre, dei danni causati ad arredi, strutture e attrezzature degli impianti e relative pertinenze, nonché dei danni derivati ai frequentatori in conseguenza di incidenti sulle piste e sugli impianti, sollevando il Concedente da ogni responsabilità a riguardo. Non è considerato danno l’usura prodotta da un corretto utilizzo.

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All’atto della consegna i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al “verbale di consegna”.

Il Gestore risponderà, durante lo svolgimento del servizio affidato in concessione, della gestione delle strutture e del comportamento del personale, dei soci e di altri soggetti presenti nelle strutture a vario titolo per le mansioni conferite, obbligandosi a tenere il Concedente sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere arrecati alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare dalla gestione del servizio oggetto della concessione.

Art. 8 – Cauzione definitiva e polizze assicurative

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente affidamento, il Gestore è tenuto a presentare alla stipulazione del contratto di concessione:

- una cauzione definitiva o garanzia fideiussoria definitiva a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio risultante dal “Piano Economico Finanziario di offerta” e con le modalità di cui all'articolo 103, conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2018, n. 31. Tale cauzione sarà svincolata dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità del servizio.

- le polizze assicurative di cui all’art.4

Art. 9 - Divieto di modificazione della destinazione degli impianti

E’ espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo degli impianti diversa da quelle previste dal presente Capitolato se non preventivamente autorizzate per iscritto dal Concedente

.

Art. 10 - Canone dovuto dal Gestore

Il Gestore è tenuto a versare il canone annuale di Euro 12.500,00. Detto importo sarà indicato a base d’asta e potrà essere aumentato dai concorrenti nella misura offerta in sede di gara.

Il pagamento del canone annuale dovrà essere eseguito entro il 31 gennaio di ogni anno e riferito alla stagione in corso.

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Art. 11 - Uso dei locali ed impianti –sospensione

Con la sottoscrizione del contratto di concessione del servizio il Concedente garantisce per tutta la durata della concessione il libero uso delle strutture di cui trattasi, fatta comunque salva ogni sospensione che dovesse verificarsi per anomalie, disfunzioni, adeguamento sugli impianti o lavori di messa a norma richiesti da leggi vigenti al momento della firma del contratto e/o che venissero emanate durante il corso di validità del contratto stesso che richiedessero lavori di manutenzione straordinaria.

Art. 12 - Qualificazione del personale, oneri previdenziali e assicurativi

Il Gestore, come già indicato nel precedente articolo 7, esonera espressamente il Comune di Pontechianale da ogni responsabilità civile e penale o azione presente e futura, per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto innanzi previsto e dalle altre prescrizioni del presente Capitolato speciale.

All’atto della consegna, come già indicato nel precedente articolo 7, i beni e le attrezzature verranno fatti constare in apposito inventario da allegarsi al “verbale di consegna”.

Il Gestore, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, dovrà svolgere il servizio con personale tecnico alle proprie dipendenze dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti, prevedendo la presenza di idoneo numero di addetti specificatamente abilitati durante l’apertura dei medesimi. Il Gestore è tenuto, inoltre, per i propri addetti al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali ed assicurativi di settore, ed a richiesta del Comune di Pontechianale, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi. Vedasi anche la Nota n.14775 del 26 luglio 2016 del Ministero del lavoro. Il Gestore dovrà, inoltre, dotarsi di un capo servizio della seggiovia e di un responsabile d’esercizio o capo servizio per le sciovie, con idonee abilitazioni da parte dell'USTIF territorialmente competente. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso il pubblico, e il Gestore è tenuto a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le eventuali segnalazioni e/o richieste del Comune di Pontechianale in questo senso saranno impegnative per il Gestore, nel rispetto del diritto del lavoro e delle specifiche norme contrattuali.

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Art. 13 - Pubblicità attività commerciali

Il Gestore potrà esporre, in apposite bacheche, materiale sportivo e commerciale, previo il rilascio delle apposite autorizzazioni di legge, e sarà ritenuto responsabile relativamente al rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 14 - Riconsegna delle strutture

Alla scadenza della concessione, il Gestore dovrà restituire le strutture con relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha ricevuti e risultanti dal verbale di consegna, fatte salve naturalmente le eventuali opere di miglioria e modifiche apportate con il consenso scritto del Concedente ed il normale logorio d’uso.

Alla riconsegna delle strutture e degli impianti, che dovrà essere oggetto di apposito “verbale di riconsegna”, dovranno pertanto essere eseguite, a cura del Gestore, tutte le opere di manutenzione ordinaria, delle quali si dovrà fare cenno nel citato verbale ai fini dello svincolo o meno della cauzione definitiva.

ALLA RICONSEGNA DEI MEZZI IN CASO DI UTILIZZO DI QUELLI IN PROPRIETA’ DEL CONCEDENTE (MEZZI BATTIPISTA), CHE DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI APPOSITO

“VERBALE DI RICONSEGNA”, DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, A CURA DEL GESTORE, TUTTE LE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DELLE QUALI SI DOVRA’ FARE CENNO NEL CITATO VERBALE AI FINI DELLO SVINCOLO O MENO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.

Art. 15 – Durata del contratto

L’affidamento della concessione decorre dal “verbale di consegna” degli impianti e verrà a scadere il 30 .09 2025.

Art. 16 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro.

Si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 175 e 176 del D.Lgs 50/2016.

Il Gestore assume il rischio operativo legato alla gestione del servizio, da intendersi, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. zz), D.Lgs. 50/2016, come situazione in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito al Gestore il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio

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oggetto della concessione. Il Gestore è, pertanto, esposto alle fluttuazioni del mercato e al rischio di impresa.

Art. 17 - Decadenza dalla concessione È vietata la sub-concessione, pena la decadenza della concessione.

Art. 18 - Cessione del contratto e subappalto

Il Gestore si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Pontechianale ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell’impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

Il Gestore non può cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto di concessione e/o diritti contemplati nello stesso, a pena di nullità.

Sono fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto, di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016, che hanno effetto nei confronti del Comune di Pontechianale alle condizioni, con le modalità e nei termini precisati dal medesimo articolo.

E’ ammesso il subappalto entro i limiti e con l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 174 D.Lgs 50/2016.

Art. 19 - Modificazione del contratto

Ogni modifica ed integrazione al contenuto del contratto sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 20 – Penali

Qualora, durante lo svolgimento del servizio oggetto della concessione, siano rilevate inadempienze del Gestore rispetto alle obbligazioni poste a suo carico dalla legge di gara, dal capitolato speciale, dall’offerta e dal contratto, salvo che l’inadempimento configuri causa di risoluzione del contratto, si procederà all’applicazione di penali contrattuali in ragione della gravità della violazione e dell’eventuale recidiva.

L’applicazione della penalità sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza accertata, notificata al Gestore in via amministrativa da parte del Comune di Pontechianale mediante PEC. Il Gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni a mezzo PEC entro otto giorni naturali e consecutivi dalla notifica a mezzo PEC della contestazione.

Per le infrazioni di lieve entità potrà essere applicata al Gestore una penale di € 100,00;

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Per l’inosservanza delle prescrizioni di cui al contratto verrà applicata una penale di Euro 250,00;

Per l’inosservanza di cui all’art. 4 in merito al rispetto delle operazioni e norme ivi indicate, fatte salve e impregiudicate le azioni di competenza dell’A.S.L., verrà applicata una penale di Euro 500,00;

Per le attività di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria, previste dal presente capitolato speciale, eseguite dal Gestore a seguito di invito diffida, verrà applicata una penale pari al 10% dell’importo delle attività;

Per le opere di ordinaria ovvero di straordinaria manutenzione, previste dal presente capitolato speciale, eseguite dal Concedente in sostituzione del Gestore, verrà applicata una penale pari al doppio dell’importo delle stesse.

Il Comune di Pontechianale applicherà la penalità che dovrà essere versata dal Gestore entro trenta giorni dalla determinazione. In caso di mancato versamento entro il termine assegnato, il Concedente è espressamente autorizzato a valersi della cauzione definitiva con obbligo per il Gestore, in tale ipotesi, di integrare la stessa. Il ritardo o la mancata integrazione nei successivi 60 giorni potrà essere ragione dell’applicazione di ulteriore penale contrattuale.

ART. 21 – Direttore dell’esecuzione del contratto, iscrizione riserve e verifica conformità Il Direttore dell’esecuzione, fatti salvi tutti i poteri e le funzioni attribuitigli dalla vigente normativa, opera a supporto del Responsabile unico del procedimento in ordine alla vigilanza sull’esecuzione del contratto di concessione, e segnala tempestivamente al Responsabile unico del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

Il Direttore dell’esecuzione presenta periodicamente al Responsabile unico del procedimento un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto di concessione, anche ai fini degli artt. 175 e 176 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento alle eventuali prestazioni affidate in subappalto ex art.179 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione:

a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate;

b) controlla che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

Ai fini della verifica di conformità eseguita dai soggetti indicati all’art. 102, comma 6 del D.Lgs.

50/2016, volta a certificare che l’oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, il Direttore dell’esecuzione collabora con il Responsabile unico del

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procedimento, ai fini della trasmissione della documentazione utile al soggetto incaricato dal Comune di Pontechianale della predetta verifica.

All’esito delle operazioni il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità e lo trasmette per l’accettazione al Gestore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma il Gestore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al Responsabile unico del procedimento sulle eventuali contestazioni del Gestore, corredate dalle proprie valutazioni.

ART. 22 – Riserve

Tutte le riserve che il Gestore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate, in base agli artt. 2965 e 2966 cod. civ., mediante comunicazione scritta, a mezzo PEC, che dovrà pervenire al Comune di Pontechianale entro 15 (quindici) giorni solari dall’insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l’analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui il Gestore ritiene di aver diritto. Il Gestore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, saranno oggetto della procedura di cui al combinato disposto degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 23 – Sospensione o annullamento giurisdizionale

Resta inteso tra le parti che a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto, il contratto di concessione rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l’inefficacia del contratto di concessione ai sensi dei predetti artt. 121 e ss. d.lgs. 104/2010, il concessionario nulla potrà pretendere dalla Centrale e/o dal Comune a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il riconoscimento delle prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

Art. 24 - Norma finale

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge di settore e in subordine al codice civile.

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Art. 25 – Controversie

Fermo quanto previsto dagli artt. 205, 206 e 208 del D.Lgs 50/2016, tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere tra le parti in relazione alla presente concessione ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, saranno deferite al Tribunale ordinario di Cuneo.

É esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

Il Rup: FIORINA Basilio

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