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TITOLO I CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A C.U. Art. 1 Tassa di iscrizione e contributi

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(1)

DETERMINAZIONE TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A C.U., AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI E AI CORSI DI

DOTTORATO DI RICERCA - ANNO ACCADEMICO 2016/2017

TITOLO I

CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE E DI LAUREA MAGISTRALE A C.U.

Art. 1

Tassa di iscrizione e contributi

Gli studenti che si immatricolano/iscrivono ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a c.u., nonché ai corsi di studio dei precedenti ordinamenti, sono tenuti al pagamento della tassa fissa di iscrizione e dei contributi universitari, destinati alla copertura del costo dei servizi offerti dall’Ateneo, di seguito determinati, nonché al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale:

Tassa fissa di iscrizione € 210,00

(determinata ai sensi del D.M. 29 marzo 2016, n. 201 “Tassa minima di iscrizione alle Università per l’a.a. 2016-2017”)

da pagare al momento

dell’immatricolazione/iscrizione

Contributo fisso € 80,00 da pagare al momento

dell’immatricolazione/iscrizione Contributo variabile da € 50,00 a € 1.500,00 (importi

minimi: vedasi tabella art. 2)

da pagare in una o due rate a seconda della fascia ISEE di appartenenza Tassa regionale per il diritto allo

studio universitario

€ 140,00 da pagare al momento

dell’immatricolazione/iscrizione Imposta di bollo assolta in modo

virtuale

€ 16,00 da pagare al momento

dell’immatricolazione/iscrizione

Il contributo fisso è destinato alla copertura delle seguenti voci di spesa:

a) stampati, fotocopie e spese postali € 25,00

b) assicurazione € 10,00

c) attività sportive e culturali € 15,00 d) sviluppo servizi informatici € 30,00 Totale € 80,00

Il contributo variabile è graduato in relazione alle condizioni economiche degli studenti, valutate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Le modalità per richiedere l’adeguamento del contributo variabile e le fasce ISEE in base alle quali è graduato sono indicate al successivo art. 2.

(2)

Il contributo variabile, a partire dalla V fascia ISEE, è suddiviso in due rate da pagare entro il 2 maggio (poiché il 30 aprile cade di domenica) e il 31 maggio.

L’inosservanza delle date di scadenza indicate al comma precedente comporterà il pagamento di una tassa di mora di € 30,00, per ciascuna rata pagata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, e di € 50,00, per ciascuna rata pagata oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza.

Gli studenti che si immatricolano/iscrivono oltre i termini previsti sono tenuti al pagamento di una tassa di mora di € 50,00.

Art. 2

Adeguamento del contributo variabile per condizioni economiche e fasce ISEE

Gli studenti che si immatricolano/iscrivono ai corsi di studio indicati all’art. 1 possono richiedere l'adeguamento della quota variabile dei contributi universitari in relazione alle condizioni economiche dell’intero nucleo familiare di appartenenza, ovvero in relazione alle proprie condizioni economiche, se “Studente Indipendente”, come definito al successivo comma 2.

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la condizione di studente indipendente è definita in relazione alla presenza di entrambi i seguenti requisiti:

a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

L'insussistenza di una delle due condizioni non consente di attribuire allo studente lo status di

"indipendente" e lo obbliga a presentare la certificazione ISEE della famiglia di origine.

Sono previste le seguenti fasce di contribuzione:

(3)

Fasce ISEE

Tassa fissa di iscrizione

Contributo fisso

Contributo variabile studenti iscritti

fino al II anno fuori corso, per

la laurea e la laurea magistrale a c.u., e al I anno fuori corso, per

la laurea magistrale

Contributo variabile studenti iscritti

dal III al IV anno fuori corso, per la

laurea e la laurea magistrale a c.u., e dal II al III anno fuori corso, per la

laurea magistrale

Contributo variabile studenti iscritti dal V al VI anno

fuori corso, per la laurea e la

laurea magistrale a c.u., e dal IV al

VI anno fuori corso, per la

laurea magistrale

Contributo variabile studenti iscritti

dal VII anno fuori corso

I FASCIA da € 0 a € 11.000,00

€ 210,00 € 80,00 € --- € 50,00 € 100,00 € 200,00

II FASCIA da € 11.000,01 a € 17.500,00

€ 210,00 € 80,00 € 50,00 € 100,00 € 150,00 € 250,00

III FASCIA da € 17.500,01 a € 23.000,00

€ 210,00 € 80,00 € 150,00 € 200,00 € 250,00 € 350,00

IV FASCIA da € 23.000,01 a € 27.000,00

€ 210,00 € 80,00 € 250,00 € 300,00 € 350,00 € 450,00

V FASCIA da € 27.000,01 a € 31.000,00

€ 210,00 € 80,00 € 450,00 € 500,00 € 550,00 € 650,00

VI FASCIA da € 31.000,01 a € 36.000,00

€ 210,00 € 80,00 € 650,00 € 730,00 € 780,00 € 880,00

VII FASCIA da € 36.000,01 a € 41.000,00

€ 210,00 € 80,00 € 850,00 € 930,00 € 980,00 € 1.080,00

VIII FASCIA da € 41.000,01 a € 48.500,00

€ 210,00 € 80,00 € 1.050,00 € 1.130,00 € 1.180,00 € 1.280,00

IX FASCIA da € 48.500,01 a € 62.000,00

€ 210,00 € 80,00 € 1.300,00 € 1.380,00 € 1.430,00 € 1.530,00

X FASCIA da € 62.000,01 a € 75.000,00

€ 210,00 € 80,00 € 1.400,00 € 1.480,00 € 1.530,00 € 1.730,00

XI FASCIA da

€ 75.000,01

€ 210,00 € 80,00 € 1.500,00 € 1.580,00 € 1.630,00 € 1.930,00

(4)

L’Università degli Studi della Basilicata, nell’ambito dei servizi offerti agli studenti e al fine di snellire gli adempimenti a loro carico, a partire dall’a.a. 2016-2017, acquisisce direttamente dall’INPS, accedendo al Sistema Informativo dell’ISEE (SII), il valore ISEE in base al quale sarà determinata la fascia di contribuzione.

Gli studenti interessati all’adeguamento della quota variabile dei contributi, all’atto dell’immatricolazione/iscrizione, secondo le scadenze stabilite, rispetto alle quali in nessun caso sono ammesse deroghe, dovranno aver già richiesto l’attestazione ISEE e dovranno rilasciare il “consenso” affinché l’Ateneo acquisisca direttamente dall’INPS i dati.

In caso di mancato rilascio del consenso, l’attestazione ISEE dovrà essere consegnata all’Ufficio Segreteria Studenti in formato cartaceo, entro le medesime scadenze.

Gli studenti che non rilascino il consenso per l’accesso al Sistema Informativo dell’ISEE (SII), ovvero non consegnino l’attestazione ISEE in formato cartaceo, sono tenuti al pagamento del contributo variabile nella misura massima prevista.

Sono esclusi dalla possibilità di chiedere l'adeguamento della quota variabile dei contributi universitari in relazione alle condizioni economiche:

a) gli studenti in possesso di un diploma di laurea conseguito in base ai vecchi ordinamenti o dello stesso valore legale di quello del corso di studio cui si chiede l'immatricolazione, ad eccezione dei portatori di handicap;

b) gli studenti decaduti o rinunciatari che chiedono il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti nella precedente carriera relativamente all'anno di immatricolazione, ad eccezione dei portatori di handicap;

c) gli studenti cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare superiore all’ammonizione; in tal caso, se il beneficio è stato già accordato, sarà revocato e l’interessato dovrà integrare il pagamento del contributo variabile nella misura dovuta.

Art. 3

Esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari ex lege

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi variabili:

a) gli studenti beneficiari e idonei al conseguimento delle borse di studio dell'ARDSU;

b) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, che si iscrivono ad un anno successivo di corso, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. Tali studenti, qualora non risultino idonei al conseguimento della borsa di studio, sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione e i contributi variabili entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive;

c) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%;

d) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri;

(5)

e) gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate, per il periodo di interruzione. Tali studenti, negli anni accademici di interruzione degli studi, non possono compiere alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito;

f) gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici consecutivi, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento del diritto fisso di € 200,00, cui va aggiunta l’imposta di bollo assolta in modo virtuale di euro 16,00, per ciascun anno. Tali studenti, negli anni accademici di interruzione degli studi, non possono compiere alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell’anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito.

Gli studenti con esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, ad eccezione di quelli indicati alla lett. f), sono tenuti, comunque, al pagamento del contributo fisso di € 80,00 e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.

Non possono beneficiare dell’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari gli studenti che si trovino in una delle condizioni indicate all’art. 2, comma 7-lett. a), b) e c).

Art. 4

Ulteriori agevolazioni

L’Università degli Studi della Basilicata, in aggiunta agli esoneri previsti dall’art. 9 del D.Lgs.

29 marzo 2012, n. 68, concede le seguenti ulteriori agevolazioni:

a) gli studenti che si immatricolano per la prima volta a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a c.u., che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore con una votazione pari a 100/100, beneficiano della riduzione del 50% dei contributi variabili;

b) nel caso di iscrizione, presso l’Unibas, di due o più studenti (fratelli) appartenenti allo stesso nucleo familiare, lo studente/gli studenti con più anni di iscrizione beneficiano della riduzione del 50% dei contributi variabili, non oltre il secondo anno fuori corso, se iscritti a un corso di laurea o di laurea magistrale a c.u., e non oltre il primo anno fuori corso, se iscritti a un corso di laurea magistrale. Tale beneficio è cumulabile con quelli previsti alle lettere c) e d);

c) gli studenti in corso, iscritti ad anni successivi al primo, che, entro la data del 31 dicembre 2016, abbiano acquisito tutti i crediti formativi universitari (CFU) previsti dal proprio piano di studi negli anni precedenti a quello per il quale si concede il beneficio, hanno diritto alla riduzione del 25% dei contributi variabili. Sono esclusi dal beneficio gli studenti che abbiano già conseguito un titolo accademico, nonché gli studenti trasferiti o che abbiano effettuato il passaggio di corso, ai quali siano stati riconosciuti CFU;

d) gli studenti beneficiano di una riduzione dei contributi variabili, in base al numero di CFU acquisiti, secondo i seguenti criteri:

(6)

d1) hanno diritto alla riduzione del 15% dei contributi variabili gli studenti in corso, iscritti ad anni successivi al primo, che, entro il 31 dicembre 2016, abbiano conseguito il seguente numero di CFU negli anni precedenti a quello per il quale si concede il beneficio:

Anno di iscrizione

Corso di studio II anno III anno IV anno V anno

Laurea 40 CFU 80 CFU

Laurea magistrale 40 CFU

Laurea magistrale

a c.u. 40 CFU 80 CFU 120 CFU 160 CFU

d2) hanno diritto alla riduzione del 10% dei contributi variabili gli studenti iscritti al I anno fuori corso che, entro il 31 dicembre 2016, abbiano conseguito il seguente numero di CFU:

Corso di studio I anno fuori corso

Laurea 120 CFU

Laurea magistrale 80 CFU

Laurea magistrale a c.u. 200 CFU

e) gli studenti che conseguono la laurea entro la durata normale del corso di studio, che si iscrivono a un corso di laurea magistrale presso l’Unibas, qualunque sia l’Università di provenienza, beneficiano di una riduzione del 50% dei contributi variabili relativi al I anno di iscrizione;

f) gli studenti rifugiati, che abbiano già avuto riconosciuto tale status, sono esonerati totalmente dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Tali studenti sono tenuti al solo pagamento dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00.

Art. 5

Altri contributi connessi a specifici servizi

Per ciascuno dei servizi di seguito evidenziati è previsto il pagamento del contributo indicato a margine:

a) duplicato del libretto di iscrizione € 20,00

b) trasferimento in partenza

[Gli studenti che si trasferiscono presso altra sede, qualora già iscritti e abbiano versato la I rata, hanno diritto ad ottenere il rimborso (vedasi art. 6, comma 5).]

€ 150,00 (*)

c) trasferimento in arrivo

[Gli studenti provenienti da altre sedi universitarie sono assoggettati al regime di tasse e contributi previsto per gli studenti dell’Unibas, indipendentemente dalle eventuali quote di tasse e contributi già versate nell'Ateneo di provenienza.

Gli studenti trasferiti, ai fini dell’eventuale esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi o dell’adeguamento del contributo variabile, all’atto dell’iscrizione devono rilasciare il previsto consenso per l’acquisizione direttamente dall’INPS dell’attestazione ISEE (vedasi art. 2).]

€ 30,00

d) passaggio di corso di studio € 20,00

e) domanda esame finale e rilascio titolo € 100,00 (*)

(7)

f) rilascio duplicato titolo € 80,00 (*)

g) riconoscimento titolo straniero € 100,00 (*)

h) istruzione pratica studenti già in possesso di titolo accademico, ad eccezione dei laureati di primo livello che si iscrivono alla laurea magistrale

€ 120,00

i) istruzione pratica studenti decaduti o rinunciatari € 120,00 + € 200,00 per ogni anno di abbreviazione di corso j) riconoscimento CFU in numero maggiore di 12, derivanti da titoli

universitari o certificazioni valide ai sensi della normativa vigente

€ 120,00 k) ricognizione dei periodi di interruzione degli studi di almeno due anni

accademici

€ 200,00 per ogni anno di ricognizione (*) l) ricognizione del periodo di interruzione degli studi di un solo anno

accademico

€ 290,00 (*)

[€ 210,00+€ 80,00 (I rata)]

m) rinuncia agli studi

[Gli studenti che intendono interrompere in modo definitivo gli studi, senza che sia intervenuta la decadenza, devono presentare formale domanda e, se non in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi relativamente all’ultimo anno di iscrizione, sono tenuti a versare il contributo fisso.]

€ 100,00 (*)

n) partecipazione selezione per l’ammissione ai corsi di studio a numero programmato

€ 30,00

o) contributo tirocinio curriculare € 20,00

p) contributo tirocinio curriculare Cdlm Scienze della formazione primaria

€ 50,00 q) contributo tirocinio extracurriculare non laureati Unibas € 50,00

r) ammissione esami di Stato € 250,00 (*)

s) rilascio diploma di abilitazione professionale € 30,00 t) rilascio duplicato diploma di abilitazione professionale € 60,00 (*) u) iscrizione a singoli insegnamenti

[Per le modalità di iscrizione ai singoli insegnamenti si rinvia al Manifesto degli Studi e al Regolamento Studenti.

Gli studenticon invalidità pari o superiore al 66% pagano soltanto un contributo fisso di € 80,00 e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00,

indipendentemente dal numero di CFU.

Gli studenti che hanno frequentato singoli insegnamenti, nel caso in cui si iscrivano a una laurea magistrale presso l’Unibas, avranno diritto al rimborso del 50% dell’importo pagato per i singoli insegnamenti, che sarà decurtato dalla prima rata del contributo variabile previsto per l’iscrizione al corso di laurea magistrale.]

€ 25,00 per CFU (*)

v) mora immatricolazione/iscrizione oltre i termini € 50,00 w) mora ritardato pagamento II e III rata entro 30 giorni dalla scadenza € 30,00 x) mora ritardato pagamento II e III rata oltre 30 giorni dalla scadenza € 50,00 y) mora per atti presentati oltre i termini

[Se trattasi di domanda di laurea, la stessa deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni precedenti la data della seduta di laurea.]

€ 50,00

z) diritti amministrativi su rimborsi tasse e contributi versati erroneamente

€ 20,00

(*) all’importo deve essere aggiunta l’imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.

[N.B. In relazione alla lett. e), sono dovute due imposte di bollo, una per la domanda e una per il rilascio titolo.]

(8)

Art. 6 Altre disposizioni

Gli studenti che, entro il 31 dicembre 2016, presentano domanda per sostenere l’esame finale nella sessione straordinaria, non sono tenuti ad effettuare l’iscrizione per l’a.a. 2016-2017. Tali studenti, qualora non conseguano il titolo nella predetta sessione, devono effettuare l’iscrizione per l’a.a.

2016-2017 tassativamente entro il 31 marzo 2017. I soli studenti laureandi nella seduta di aprile, qualora non conseguano il titolo, potranno iscriversi entro il 31 maggio 2017, a condizione che abbiano sostenuto tutti gli esami, nonché tutte le altre attività (tirocinio e laboratori), entro il 31 marzo 2017.

Gli studenti che rinnovano o presentano la domanda di laurea per la sessione estiva, qualora abbiano sostenuto tutti gli esami, nonché tutte le altre attività (tirocinio e laboratori), entro il 31 marzo 2017, pagheranno soltanto la tassa di iscrizione e il contributo fisso, nonché la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00 (€ 210,00 + € 80,00 + € 140,00 + € 16,00 = I rata).

Gli studenti che conseguono la laurea nella sessione straordinaria, qualora avessero effettuato l’iscrizione all’anno accademico successivo, hanno diritto al rimborso della tassa di iscrizione e del contributo fisso già pagati.

Gli studenti iscritti sub-conditione alla laurea magistrale, qualora non conseguano la laurea entro i termini previsti, decadono dall’iscrizione e hanno diritto al rimborso della tassa di iscrizione e del contributo fisso già pagati.

Gli studenti che, entro il termine stabilito nel manifesto degli studi, si trasferiscono presso altra sede, qualora già iscritti e abbiano versato la I rata, hanno diritto ad ottenere il rimborso, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo.

Gli studenti che hanno frequentato l’ultima edizione del corso “Attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap del corso di laurea in Scienze della formazione primaria v.o. (I e II indirizzo)”, che devono sostenere il solo esame finale, sono tenuti al pagamento di un contributo fisso di € 200,00.

Non si dà luogo al rimborso delle tasse al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.

(9)

TITOLO II

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI

Art. 7 Tassa di iscrizione

Gli studenti che si iscrivono al Corso di Specializzazione in Beni Archeologici, sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione complessiva di € 1.360,00 annui, destinati alla copertura del costo dei servizi offerti dall’Ateneo, come di seguito rateizzati, nonché al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale:

I rata € 360,00 da pagare al momento dell’iscrizione

II rata € 500,00 da pagare entro il 2 maggio (poiché il 30

aprile cade di domenica)

III rata € 500,00 da pagare entro il 31 maggio

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

€ 140,00 da pagare al momento dell’iscrizione

Imposta di bollo assolta in modo virtuale € 16,00 da pagare al momento dell’iscrizione

L’inosservanza delle date di scadenza indicate al comma precedente comporterà il pagamento di una tassa di mora di € 30,00, per ciascuna rata pagata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, e di € 50,00, per ciascuna rata pagata oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza.

Non è previsto l’adeguamento della contribuzione in relazione alle condizioni economiche.

Art. 8 Disposizioni varie

Agli studenti iscritti al Corso di Specializzazione in Beni Archeologici, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del Titolo I.

Gli studenti che, avendo sostenuto tutti gli esami e le altre attività (tirocinio e laboratori), abbiano presentato la domanda di specializzazione per la prima sessione, nel caso in cui non conseguano il titolo, dovranno iscriversi nuovamente entro il 31 marzo 2017 e sono tenuti soltanto al pagamento della I rata della tassa di iscrizione, nonché al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (€ 360,00 + € 140,00 + € 16,00

= I rata).

Art. 9 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Titolo, si fa rinvio al Regolamento didattico del Corso di Specializzazione in Beni Archeologici, al Regolamento di funzionamento della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici e alle norme del Titolo I relative agli altri corsi di studio dell’Ateneo, per quanto compatibili.

(10)

TITOLO III

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 10

Tassa di iscrizione e contributi

Gli studenti che si iscrivono ai corsi di dottorato di ricerca sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, destinati alla copertura del costo dei servizi offerti dall’Ateneo, di seguito determinati, nonché al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale:

Tassa fissa di iscrizione € 420,00 da pagare al momento dell’iscrizione

Contributo fisso € 80,00 da pagare al momento dell’iscrizione

Contributo variabile da € 50,00 a € 1.000,00 da pagare in una o due rate a seconda della fascia ISEE di appartenenza Tassa regionale per il diritto allo

studio universitario

€ 140,00 da pagare al momento dell’iscrizione

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

€ 16,00 da pagare al momento dell’iscrizione

Il contributo fisso è destinato alla copertura delle seguenti voci di spesa:

a) stampati, fotocopie e spese postali € 25,00

b) assicurazione € 10,00

c) attività sportive e culturali € 15,00 e) sviluppo servizi informatici € 30,00 Totale € 80,00

Il contributo variabile è graduato in relazione alle condizioni economiche degli studenti, valutate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Le modalità per richiedere l’adeguamento del contributo variabile e le fasce ISEE in base alle quali è graduato sono indicate al successivo art. 11.

Il contributo variabile, a partire dalla V fascia ISEE, è suddiviso in due rate da pagare entro il 2 maggio (poiché il 30 aprile cade di domenica) e il 31 maggio.

L’inosservanza delle date di scadenza indicate al comma precedente comporterà il pagamento di una tassa di mora di € 30,00, per ciascuna rata pagata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, e di € 50,00, per ciascuna rata pagata oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza.

Art. 11

Adeguamento del contributo variabile per condizioni economiche e fasce ISEE

Gli studenti che si iscrivono ai corsi di dottorato di ricerca possono richiedere l'adeguamento della quota variabile dei contributi universitari in relazione alle condizioni economiche, in base alle seguenti fasce di contribuzione:

(11)

Fasce ISEE Tassa fissa di iscrizione Contributi obbligatori Contributi variabili

I FASCIA

da € 0 a € 11.000,00 € 420,00 € 80,00 ---

II FASCIA

da € 11.000,01 a € 17.500,00 € 420,00 € 80,00 € 50,00

III FASCIA

da € 17.500,01 a € 23.000,00 € 420,00 € 80,00 € 100,00

IV FASCIA

da € 23.000,01 a € 27.000,00 € 420,00 € 80,00 € 150,00

V FASCIA

da € 27.000,01 a € 31.000,00 € 420,00 € 80,00 € 300,00

VI FASCIA

da € 31.000,01 a € 36.000,00 € 420,00 € 80,00 € 500,00

VII FASCIA

da € 36.000,01 a € 41.000,00 € 420,00 € 80,00 € 700,00

VIII FASCIA

da € 41.000,01 a € 48.500,00 € 420,00 € 80,00 € 800,00

IX FASCIA

da € 48.500,01 a € 62.000,00 € 420,00 € 80,00 € 900,00

X FASCIA

da € 62.000,01 a € 75.000,00 € 420,00 € 80,00 € 950,00

XI FASCIA

da € 75.000,01 € 420,00 € 80,00 € 1.000,00

L’Università degli Studi della Basilicata, nell’ambito dei servizi offerti agli studenti e al fine di snellire gli adempimenti a loro carico, a partire dall’a.a. 2016-2017, acquisisce direttamente dall’INPS, accedendo al Sistema Informativo dell’ISEE (SII), il valore ISEE in base al quale sarà determinata la fascia di contribuzione.

Gli studenti interessati all’adeguamento della quota variabile dei contributi, all’atto dell’iscrizione, secondo le scadenze stabilite, rispetto alle quali in nessun caso sono ammesse deroghe, dovranno aver già richiesto l’attestazione ISEE e dovranno rilasciare il “consenso”

affinché l’Ateneo acquisisca direttamente dall’INPS i dati.

In caso di mancato rilascio del consenso, l’attestazione ISEE dovrà essere consegnata all’Ufficio Post Lauream in formato cartaceo, entro le medesime scadenze.

Gli studenti che non rilascino il consenso per l’accesso al Sistema Informativo dell’ISEE (SII), ovvero non consegnino l’attestazione ISEE in formato cartaceo, sono tenuti al pagamento del contributo variabile nella misura massima prevista.

Sono esclusi dalla possibilità di chiedere l'adeguamento della quota variabile dei contributi universitari in relazione alle condizioni economiche:

a) gli studenti che abbiano già conseguito altro titolo di dottore di ricerca, ad eccezione dei portatori di handicap;

b) gli studenti con borsa.

(12)

Art. 12

Esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari ex lege

Ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi variabili:

a) gli studenti beneficiari e idonei al conseguimento delle borse di studio dell'ARDSU;

b) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, che si iscrivono ad un anno successivo di corso, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio. Tali studenti, qualora non risultino idonei al conseguimento della borsa di studio, sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione e i contributi variabili entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive;

c) gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%;

d) gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri;

e) gli studenti stranieri sono tenuti al pagamento unicamente della tassa fissa di iscrizione e del contributo fisso, nonché della tassa regionale per il diritto allo studio e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (€ 420,00 + € 80,00 + € 140,00 + € 16,00 = I rata).

Gli studenti con esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari sono tenuti, comunque, al pagamento del contributo fisso di € 80,00 e dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.

Non possono beneficiare dell’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari gli studenti che abbiano già conseguito altro titolo di dottore di ricerca, ad eccezione dei portatori di handicap, e gli studenti con borsa.

Art. 13

Altri contributi connessi a specifici servizi

Per ciascuno dei servizi di seguito evidenziati è previsto il pagamento del contributo indicato a margine:

a) domanda esame finale e rilascio titolo € 100,00 (*)

b) rilascio duplicato titolo € 80,00 (*)

c) rinuncia agli studi

[Gli studenti che intendono rinunciare al corso di dottorato di ricerca devono presentare formale domanda e non hanno diritto ad alcun rimborso dei pagamenti già effettuati.]

€ 100,00 (*)

d) partecipazione selezione per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca

€ 30,00 e) mora ritardato pagamento II e III rata entro 30 giorni dalla

scadenza

€ 30,00 f) mora ritardato pagamento II e III rata oltre 30 giorni dalla

scadenza

€ 50,00

(13)

g) mora per atti presentati oltre i termini € 50,00 h) diritti amministrativi su rimborsi tasse e contributi € 20,00

(*) all’importo deve essere aggiunta l’imposta di bollo assolta in modo virtuale di € 16,00.

[N.B. In relazione alla lett. a), sono dovute due imposte di bollo, una per la domanda e una per il rilascio titolo.]

Art. 14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Titolo, si fa rinvio al Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata e alle norme del Titolo I relative agli altri corsi di studio dell’Ateneo, per quanto compatibili.

TITOLO IV

CORSI POST LAUREAM

Art. 15 Tassa di iscrizione

Le tasse di iscrizione ai corsi di master universitari di I e di II livello, ai corsi perfezionamento e ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono definite nei relativi bandi di ammissione.

Per i corsi indicati al comma 1, per quanto compatibili, si applicano le disposizioni dell’art. 5 del Titolo I.

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 titolo abilitante all’esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili al personale docente, al personale dipendente o collaboratore assegnato ai