12/09/2018
LA QUESTIONE DEI
DIPLOMATI MAGISTRALI ESCLUSI DALLE “GAE”
Documento di posizionamento
SENATO DELLA REPUBBLICA
Indice:
- Dove nasce la questione dei diplomati magistrali - Gli ultimi sviluppi
- Le contromisure dell'Anief
- Excursus normativo: come si diventa insegnanti - Cosa prevede la "Buona Scuola"
- Cosa prevede il dl dignità (e successiva
conversione in legge) per i diplomati magistrali - Gli emendamenti di FdI al dl Dignità
- Il sostegno di FdI ai diplomati magistrali
1 DOVE NASCE LA QUESTIONE DEI DIPLOMATI MAGISTRALI
La questione dei docenti diplomati magistrali si è generata in seguito alla sentenza n. 11 del 20/12/2017 del Consiglio di Stato, che ha sancito che i docenti in possesso del Diploma Magistrale prima dell'a.s. 2001/2002 fossero esclusi dalle GAE (Graduatorie ad Esaurimento).
Il Consiglio di Stato ha enunciato nella sentenza che: "Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale". E ha ordinato che "la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa" (in questo caso, il Miur). Il Consiglio di Stato si era infatti pronunciato su una "guerra" tra due fasce di futuri docenti della scuola d'infanzia, 19mila maestre storiche in Gae contro il triplo, almeno, di diplomati magistrali, entrambe categorie precarie, per decidere chi sarebbe stato assunto prima. Alla fine, i giudici hanno dato ragione alla tesi del Ministero dell'Istruzione, che ha esposto numeri terrorizzanti: "Ad oggi in Italia sono stati consegnati un milione e mezzo di diplomi magistrali". In realtà, coloro che avevano reali possibilità di ottenere un posto da docente erano 3-5 ogni cento e diversi diplomati nel tempo si sono laureati e specializzati.
COSA SONO LE GAE?
Fino al 2006 l’ingresso nella carriera docente è avvenuto in maniera significativa attraverso le cosiddette “Graduatorie Permanenti”: liste di aspiranti docenti che attraverso supplenze, formazione e titoli accumulavano punteggio per arrivare all’immissione in ruolo. Il primo tentativo di affrontare la questione avvenne con la legge n. 296 del 2006, che chiuse le Graduatorie Permanenti trasformandole in Graduatorie ad Esaurimento. L'allora Ministro Fioroni prevedeva di svuotarle in tre anni, ma la sua previsione si rivelò errata. Nel tempo sono inoltre cambiate le regole sulla possibilità di scegliere o optare per la provincia di riferimento della graduatoria. Nel 2009 un decreto ministeriale ha stabilito il diritto degli aspiranti a permanere nelle GAE di origine, e di iscriversi anche in altre province, ma con collocamento “in coda” – e quindi dopo gli iscritti “locali” – indipendentemente dal punteggio maturato. Il TAR ha contestato la legittimità di tale disposizione che non riconosceva il “bagaglio” di titoli e punteggi maturati, creando così una forte disparità di trattamento tra aspiranti insegnanti e rischiando di favorire il criterio territoriale. Il legislatore è quindi intervenuto stabilendo che per ragioni contingenti (l’avvio imminente dell’anno scolastico) per il biennio 2009- 2011 fosse confermato l’inserimento degli aspiranti “in coda”, ma che per il successivo biennio la regola sarebbe stata quella dell’inserimento “a pettine”. A questo punto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità del sistema basato sull’inserimento “in coda” e l’affermazione del principio per cui le GAE possono anche essere chiuse a nuovi inserimenti esterni, ma al loro interno il sistema deve essere aperto e contendibile.
2 L'avvocato Michele Bonetti, colui che aveva seguito i passati ricorsi da parte dei docenti, afferma che: "Quello che si profila è un licenziamento di massa, il più grande della storia italiana. A noi risultano 55 mila iscritti con riserva nelle Gae e dopo che per oltre due anni la giurisprudenza ha ritenuto questo titolo utile anche a ottenere il ruolo, oggi si fa un passo indietro e si dice che è buono solo per le supplenze. I numeri sono enormi e di difficile quantificazione e il Miur ha giustificato scelte politiche senza dare mai la possibilità di un vero riscontro. Parliamo di precari che da numerosi anni permettono al servizio scolastico di funzionare".
I legali del Miur, dove a capo vi era allora il Ministro Fedeli, spiegano: "Questa sentenza avrà un riflesso immediato per i 5.300 che hanno firmato un ricorso e riflessi nel tempo su tutti gli altri diplomati magistrali. Chi non è entrato nelle Gae non ci entrerà più, chi è già dentro tornerà nelle graduatorie di istituto". Le associazioni Adida e Mida (l'associazione principale di riferimento della categoria), che difendono i precari diplomati magistrali, annunciarono una manifestazione in piazza per l'8 gennaio 2018.
Ad aprile 2018 arriva anche il verdetto dell’Avvocatura di Stato, che di fatto esclude qualunque effetto generalizzato immediato della sentenza emessa dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. L'effetto immediato è previsto soltanto per i circa 2000 docenti interessati dalle cause oggetto di sentenze. Per tutte altre situazioni, bisognerà invece attendere le rispettive sentenze nel merito. Inoltre, gli effetti delle sentenze che hanno permesso l’immissione in ruolo, e ormai passate in giudicato, non verranno toccati. Chi invece ha ottenuto la cattedra, sebbene con riserva, sarà licenziato e dovrà tornare a fare supplenze. Chi era precario, ma nelle Gae, sarà inserito nelle graduatorie d’Istituto.
Secondo il Presidente nazionale Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) Marcello Pacifico, l’unica via percorribile sulla questione dei Diplomati magistrale è la riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento per tutto il personale abilitato e il riconoscimento dell’abilitazione delle 50 mila maestre che insegnano nelle nostre scuole, si tratterebbe si trasformare tutto l’organico di fatto in organico di diritto. L’Anief si trova in forte disaccordo con la soluzione trovata dal governo, tanto da portare l’argomento sino alla Corte Europea. L'11 settembre 2018 l'Anief ha indetto un nuovo sciopero nazionale dei docenti.
GLI ULTIMI SVILUPPI
Alla vigilia del nuovo anno scolastico il Consiglio di Stato sta già scuotendo i concorsi della scuola destinati ai docenti precari. L'ex ministro dell'istruzione Valeria Fedeli e poi il ministro Marco Bussetti ne avevano varati tre, da svolgere nel 2018 e nel 2019. Il primo è in corso e, da solo, vede 83.625 domande di partecipazione. Il secondo, voluto dal Governo Gentiloni, è stato congelato da Bussetti, ma potrebbe avere numeri superiori. Il terzo si farà alla fine dell’anno scolastico 2018-2019 e riguarda 50 mila diplomati magistrali.
La magistratura amministrativa sta mettendo in discussione tutti e tre i concorsi, coinvolgendo le sorti di duecentomila precari. Il presidente della sesta sezione, Sergio Santoro, si è espresso sui primi dieci provvedimenti presentati da studi legali e Uil (80 in tutto) e ha fermato i precedenti decreti del Tar del Lazio. Il Consiglio di Stato ha disposto che diverse categorie di precari esclusi devono essere ammesse con riserva al concorso per abilitati, che si sta svolgendo dal 15 maggio scorso e in un primo tempo avrebbe dovuto
3 chiudersi a settembre. Nell’allargare la possibilità di partecipazione ai cosiddetti "non abilitati" (dottori universitari, insegnanti tecnico pratici, docenti dell’alta formazione musicale, gli Isef dell’educazione fisica, gli insegnanti di Italiano per stranieri, gli abilitati all’estero) il Consiglio ha sollevato, poi, la questione di legittimità costituzionale proprio per questo concorso, di fatto una prova orale per i precari di seconda fascia. Si tratta infatti del concorso non selettivo che a giugno 2019 sistemerà nelle graduatorie di merito i diplomati magistrali con almeno due anni di insegnamento (più alcuni laureati di Scienze della formazione primaria), in vista dell’assunzione in cattedra, disposto dall'attuale governo.
L’ipotesi della magistratura amministrativa è che l’indizione di un concorso riservato ad abilitati sia discriminatoria verso altri precari della scuola.
Gli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia hanno commentato: "Questo atto rappresenta il naufragio dei concorsi riservati nella scuola". Per il sindacato Anief, rappresentato dall'avvocato Walter Miceli ma in questo caso non presente con ricorsi diretti, adesso è necessario riaprire le Graduatorie a esaurimento (Gae). È stato inoltre indetto lo sciopero degli insegnanti, previsto per l'11 settembre. Sono diversi i motivi che hanno indotto il sindacato a proclamare lo sciopero: la riapertura delle GaE per tutto il personale abilitato e alla salvaguardia dei ruoli, la richiesta di adeguamento dell'organico di fatto a quello di diritto, inclusi i posti in deroga su sostegno, la stabilizzazione del personale precario, l'assunzione su tutti i posti vacanti e disponibili, una revisione globale poi della Legge 107/15, lo sblocco dell'indennità di vacanza contrattuale, l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. Lo sciopero avverrà in concomitanza alla manifestazione che si terrà a Roma per difendere il testo del Mille-proroghe licenziato dal Senato con l'emendamento salva- precari: l'emendamento LeU 6.3 (anche detto De Petris, dal nome della senatrice che lo ha proposto) all'art. 6 del decreto legge 91/2018 darebbe modo a migliaia di precari di avere i contratti di supplenza al termine delle attività didattiche o annuali, proprio dalle graduatorie ad esaurimento. Per errore, infatti, il 6 agosto il Senato dice sì alla riapertura delle GAE, votando a favore di questo emendamento presentato da LeU. La Camera dice "no" a questa possibilità con il decreto dignità, proponendo invece un concorso straordinario per gli abilitati. Riaprire le GAE a tutti gli abilitati andrebbe infatti in contraddizione con quest'ultima previsione. L'errore nasce dal relatore di maggioranza Borghesi (Lega), che presentando l'emendamento ha parlato di "parere favorevole" del governo, e da qui il voto della maggioranza del Senato. L'errore dovrebbe essere sistemato alla Camera quando giungerà a settembre. Sulla questione, Fratelli d’Italia continua a ritenere positiva l’approvazione in Senato, seppur casuale, dell’emendamento De Petris sui precari della scuola e si appella al governo affinché questo non venga modificato, poiché si tratta di un emendamento identico ai cinque presentati nel decreto dignità da Fratelli d’Italia e bocciati dal governo. Per tali ragioni, Fratelli d'Italia alla Camera voterà contro l'emendamento dei relatori, che vorrebbe abolire la norma approvata in Senato.
EXCURSUS NORMATIVO: COME SI DIVENTA INSEGNANTI
Per diventare docenti nella scuola italiana, ad oggi è necessario compiere un percorso di formazione così strutturato:
a) il conseguimento del titolo di accesso all’insegnamento;
b) il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento.
4 Il conseguimento dei soli titoli di accesso all'insegnamento consente l'inserimento nelle graduatorie di III fascia di Circolo e d'Istituto, per il conferimento esclusivamente di incarichi di supplenza a tempo determinato. Le graduatorie hanno durata triennale e sono aperte a seguito dell'emanazione di appositi decreti. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento consente l'inserimento nelle graduatorie provinciali o nelle graduatorie prodotte da concorso pubblico, dalle quali si attinge annualmente per l'immissione in ruolo a tempo indeterminato dei docenti. Per partecipare ai concorsi per accedere al ruolo di insegnante nelle scuole dell’infanzia e primaria, i titoli di accesso all’insegnamento sono:
laurea magistrale (o, nel caso del nuovo ordinamento, quinquennale) in Scienze della formazione primaria (classe di laurea: LM-85 bis) (titolo abilitante all’insegnamento – art.
6, L. 169/2008).
Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 (D.I. 10 marzo 1997) (titoli abilitanti all’insegnamento).
I diplomati dopo il 2002 in aggiunta dovranno acquisire una Laurea in Scienze della formazione primaria e successivamente frequentare un tirocinio di 600 ore, da svolgere durante l’anno accademico, equivalente a 24 crediti formativi. Il tirocinio può essere svolto all’interno di scuole convenzionate (diretto) o in Università tramite lo svolgimento di corsi e laboratori guidati da un tutor (indiretto).
Fino all’inizio degli anni '90 l’ordinamento scolastico italiano consentiva l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria (allora denominata “scuola elementare”) ai docenti in possesso di diploma abilitante alla fine del percorso di studi degli istituti magistrali, garantendo la possibilità di concorrere per le cattedre vacanti in posizione di parità sia ai candidati in possesso di diploma che ai candidati in possesso di titolo di studio superiore.
Una modifica sostanziale a questa previsione è intervenuta con le seguenti leggi:
Legge n. 341/1990 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Art. 3.2: “uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell’indirizzo seguito, ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell’indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell’ammissione ai concorsi per l’accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. […]”.
Al fine di armonizzare l’entrata in vigore di questa norma evitando disparità di trattamento con coloro che intendevano concorrere per l’accesso ai ruoli di insegnante di scuola d’infanzia ed elementare pur essendo in possesso del solo diploma magistrale, con decreto Interministeriale 10 marzo 1997 – Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall’art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341, viene stabilito all'art. 2.1 che: "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali
5 sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997 – 1998, o comunque conseguiti entro l’anno scolastico 2001 – 2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all’insegnamento nella scuola materna, previste dall’art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994".
Successivamente, con legge n. 124/1999 denominata “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, il Parlamento dispone una revisione dei meccanismi di accesso ai ruoli del personale docente nella scuola, innovando la precedente disciplina, da ultimo contenuta nella legge n. 297/1994, stabilendo l’introduzione delle cc.dd.
“graduatorie permanenti” da cui ogni anno avrebbero dovuto essere attinti il 50% dei docenti per le immissioni al ruolo, mentre il restante 50% sarebbe stato preso direttamente dalle graduatorie dei concorsi (art. 1), ai quali si accedeva a seguito di apposito concorso volto al conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica (art. 2). L’obiettivo di tale legge era di
“professionalizzare” il corpo docenti, prevedendo un meccanismo di esaurimento delle graduatorie preesistenti e di contemporaneo afflusso nelle nuove graduatorie di personale abilitato mediante il conseguimento dell’abilitazione secondo quanto previsto dalla legge n. 341/1990.
Al fine di razionalizzare le graduatorie determinate dalla legge n. 124/1999, con decreto legge n. 255/2001 convertito con modificazioni nella legge n. 333/2001 (“disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002”) si stabilisce di suddividere i docenti in graduatoria in due scaglioni, di cui nel primo sono inseriti gli abilitati prima dell’anno 1999 e nel secondo gli abilitati successivi al 1999, mentre con successivo decreto legge n. 97/2004 convertito con modificazioni nella legge n. 143/2004 (“disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”) si dispone che l’aggiornamento delle graduatorie debba avere cadenza biennale.
In seguito, con la legge finanziaria per l’anno 2007 (legge n. 296/2006) al comma 605 dell’art. 1 è stata stabilita la trasformazione delle graduatorie permanenti in “graduatorie ad esaurimento” (GAE) consentendo l’accesso alle stesse a tutti gli abilitati, compresi i laureati in scienza della formazione primaria o presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario, prescindendo dall’acquisizione dell’abilitazione tramite concorso. La pecca di tale disposizione è stata l’esclusione dall’accesso a tali graduatorie per i diplomati magistrali in possesso di diploma abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, nonostante il decreto interministeriale del 10/03/1997, attuativo della legge n. 341/1990, avesse confermato il valore abilitante dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 da coloro che avevano iniziato i corsi entro l’anno scolastico 1997/1998. Pertanto, in mancanza dell'intervento del legislatore, diplomati magistrali decisero di impugnare per via giudiziaria e far
6 annullare i decreti ministeriali che periodicamente aggiornavano le graduatorie ad esaurimento senza tenere conto delle loro posizioni (D.M. n. 235 del 1.04.2014, D.M. n.
325 del 3.06.2015, D.M. n. 495 del 22.06.2016, D.M. n. 400 del 12.06.2017).
Legge n. 169 del 30 ottobre 2008 – Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, Art. 6 – Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria:
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia, a seconda dell’indirizzo prescelto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
A tale riguardo l’orientamento assunto dal Consiglio di Stato (cfr. parere n. 3813 del 11/09/2013 e molteplici sentenze, tra cui la n. 1973 del 16/04/2015) era concorde nel riconoscere che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante e, come tali, nelle condizioni di concorrere per l’iscrizione nelle graduatorie al pari dei laureati e abilitati. Il disallineamento tra la normativa di settore e le interpretazioni giurisprudenziali determinava l’anomalia, protrattasi per diversi anni, che il Ministero fosse costretto da un lato ad attenersi alle norme vigenti nella predisposizione dei decreti di formazione delle graduatorie ad esaurimento per l’accesso ai ruoli della scuola primaria (quindi con esclusione dei diplomati magistrali fino al 2001/2002 privi di altri titoli o abilitazioni) e, dall’altro lato, che fosse costretto ad inserire nelle graduatorie anche i diplomati magistrali che avessero fatto ricorso avverso tali decreti a seguito delle sentenze favorevoli della Giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato).
Tale situazione è stata quindi oggetto di un'inversione giurisprudenziale dalla pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 20/12/2017 n. 11 secondo cui il diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 aveva valore abilitante non per l’accesso ai ruoli dell’insegnamento nella scuola primaria ma bensì per la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, fornendo un’interpretazione del D.M. 10.03.1997 del tutto nuova rispetto agli orientamenti precedenti: "il diploma magistrale, se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento o ai concorsi per titoli ed esame a posti di insegnamento, ma di per sé non consente l’immediato accesso ai ruoli".
A rincarare la dose è poi intervenuto un parere dell’Avvocatura dello Stato del 20/04/2018 di conferma dell’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
7 n. 11/2017, che, per la sua provenienza qualificata, determinava un obbligo per il Ministero ad attenersi a tale linea interpretativa. La conseguenza di un tale orientamento è di riconoscere l’illegittimità dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali con conseguente illegittimità dell’eventuale assunzione in ruolo presso le scuole primarie. Da qui la situazione di confusione generale con il riesame delle posizioni dei diplomati magistrali inseriti nelle graduatorie ad esaurimento o assunti nelle scuole a seguito di chiamata da tali graduatorie.
In tale quadro in evoluzione si va a collocare infine il comma 131 dell’art. 1 della legge 13/07/2015 n. 107 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) secondo cui “(…) dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo ed A.T.A. presso le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi”; alla luce di tale previsione, a carattere generale, i diplomati magistrali che in forza di sentenze passate in giudicato erano stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ed erano stati chiamati all’insegnamento nelle scuole, decorsi i 36 mesi saranno definitivamente esclusi dall’insegnamento in quanto, da un lato, non possono ottenere proroghe ulteriori nella stipula di contratti a termine, e, dall’altro lato, non possono accedere alle graduatorie ad esaurimento in virtù della mancanza del titolo abilitativo, secondo l’interpretazione del quadro normativo fornita dal Consiglio di Stato e avallata dall’Avvocatura dello Stato. In termini pratici, dunque, mantenendosi la situazione attuale, i diplomati magistrali che a settembre 2019 avranno maturato i 36 mesi di servizio a tempo determinato non potrebbero più accedere all’insegnamento.
COSA PREVEDE LA “BUONA SCUOLA”
La "Buona Scuola" è una legge del governo Pd, la n.107/2015, che riforma il sistema scolastico italiano, compreso un piano di assunzione dei docenti.
Per realizzare il piano assunzione, il Miur ha reso necessario svuotare le Graduatorie ad Esaurimento (“GAE”), ossia quelle graduatorie storiche da cui è previsto che ogni anno venga attinto il 50% di tutti i nuovi docenti da assumere – essendo il restante 50% riservato ai vincitori di concorsi per docenti della scuola.
Nel 2014, prima della legge sulla Buona Scuola, risultavano iscritte nelle GAE circa 155 mila persone. Inoltre, degli oltre 11mila vincitori del concorso del 2012, circa 3 mila erano ancora senza cattedra nel settembre 2014. Di questi ultimi, circa il 70% risultava comunque iscritto (anche) alle GAE. Ciò vuol dire che il dato finale ai primi di settembre 2014 dei vincitori di concorso non ancora assunti e non iscritti alle GAE era di circa 1.200 persone.
A questi vincitori è opportuno aggiungere i c.d. “idonei” del concorso 2012, ossia coloro che hanno superato le prove ma non sono risultati formalmente vincitori per mancanza di cattedre bandite. In questo caso si tratta complessivamente di oltre 17 mila persone (di cui, però, il 60% e quindi 10.350 risultano iscritti anche nelle GAE). Complessivamente, ulteriori 6 mila persone.
Il concorso ebbe luogo nel 2016, secondo i dettami della nuova legge, che recita: "Ai sensi dell’articolo 1 comma 109 lettera c) della legge 107 del 2015, per l’assunzione del personale
8 docente ed educativo continua ad applicarsi l’articolo 399 comma 1 del Testo Unico Istruzione (Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994) fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento".
COSA PREVEDE IL DL DIGNITÀ (E SUCCESSIVA CONVERSIONE IN LEGGE) PER I DIPLOMATI MAGISTRALI
Il DL Dignità è stato convertito nella legge 9 agosto 2018, n.96, apportando alcune modifiche all'art. 4, che riguardava direttamente i docenti diplomati magistrali. Ad oggi, la legge prevede che:
"Art. 4 - Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria"
1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2018/2019 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
1-ter. Ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
9 a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'art.
400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'art. 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno.
Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
"Art. 4 bis - Modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico": Il comma 131 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato.
(l'art 131 prevede che: "A decorrere dal 1º settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi".)
Il dispositivo al comma 1 dell'art. 4 conferma l'applicazione del termine di 120 giorni per l'esecuzione delle sentenze, al fine di salvaguardare la continuità didattica e permettere il corretto avvio dell’anno scolastico, e prevede che coloro che avevano stipulato un contratto
10 di assunzione a tempo indeterminato (gli assunti in ruolo con riserva) vedranno trasformarsi il rapporto a tempo determinato e cesseranno dal servizio il 30/06/2019; la medesima scadenza avranno i contratti a tempo determinato. Il Miur (art 4 co 1 ter, quater), di conseguenza, dovrà procedere a nuove assunzioni, secondo le seguenti modalità: per il 50%
da Gae fino al loro esaurimento, mentre per il restante 50% assumerà in base a procedure concorsuali. L'ordine che si seguirà nell'attingere dalle liste è:
a) Concorso 2016 fino al termine di validità delle relative graduatorie;
b) Concorso straordinario bandito in ciascuna regione. Tale procedura concorsuale (co 1- quinquies) sarà riservata ai diplomati magistrali entro l’anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in Scienze della formazione primaria, entrambi con almeno due annualità di servizio negli ultimi otto anni, svolto sia su posto comune che di sostegno.
c) Concorsi ordinari, per titoli ed esami, che verranno banditi con cadenza biennale cui sarà destinato il 50% dei posti rimasti vacanti dopo le procedure di cui ai punti precedenti.
Sul sito del Miur è già presente questa previsione: vengono infatti annunciati due concorsi pubblici, uno straordinario ed uno ordinario. In conclusione, per i diplomati magistrali entro l’a.s. 2001/02 e i laureati in Scienze della Formazione Primaria, la partecipazione al concorso ordinario o a quello straordinario dipende dal possesso del requisito dei due anni di servizio: chi li ha maturati partecipa alla procedura straordinaria; chi non li ha maturati partecipa a quella ordinaria.
GLI EMENDAMENTI DI FRATELLI D'ITALIA AL DL DIGNITÀ E AL MILLEPROROGHE I deputati di Fratelli di Italia hanno presentato in Aula degli emendamenti al Dl Dignità riguardanti principalmente:
In luogo delle previsioni del decreto-legge che dispongono meramente lo slittamento dell’entrata in vigore dei provvedimenti giurisdizionali, prevedere la proroga di due anni delle GAE;
Nelle more dell’attivazione delle previste procedure concorsuali siano confermati tutti i ocenti assunti che hanno già superato l’anno di prova, anche successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
Relativamente ai contratti da assegnare per le supplenze annuali si prevede l’inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di uno o più requisiti;
Una modifica all’articolo 4 che concede al MIUR 120 giorni di tempo per dare esecuzione ad ogni provvedimento giurisdizionale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001- 2002, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, stabilendo che il termine di 120 giorni inizia a decorrere dal termine dell’anno scolastico e 2018/2019 e non dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al MIUR.
I docenti che abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie con contratti a tempo determinato per almeno 36 mesi, siano esonerati dalla partecipazione al «Concorso Transitorio» e inseriti nella GAE per l’immissione nel ruolo corrispondente, con precedenza rispetto agli esiti del suddetto Concorso Transitorio;
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Proroga il termine ultimo per i contratti a tempo determinato previsti dalla disposizione in esame dal 30.06.2019 alla data (non specificata) di pubblicazione delle graduatorie regionali;
Lo scioglimento della riserva dal 1° settembre 2019 per i docenti assunti in ruolo con riserva ai sensi della legge sulla buona scuola, che abbiano superato l’anno di prova
Relativamente ai contratti da assegnare per le supplenze annuali si prevede l’inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di uno o più requisiti;
La possibilità di iscriversi nelle GAE anche per i docenti in possesso di diploma di magistrale conseguito entro as 2001-2002 e per i laureati in scienze della formazione primaria;
L’emendamento dispone che il 50 per cento dei posti di docente vacanti sia coperto mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito del concorso straordinario, bandito a livello nazionale, e non regionale;
Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possano partecipare i docenti abilitanti richiesti purché in possesso dello specifico titolo di specializzazione
Per l’inserimento nelle graduatorie GaE i docenti dovranno rispettare i seguenti requisiti:
1. titolo di diploma di insegnamento tecnico-professionale, 2. essere risultato vincitore o idoneo di concorsi precedenti;
3. essere in possesso di abilitazione mediante Laurea in Scienze della Formazione Primaria, PAS /TFA /analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia;
4. titolo di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02.
Per quanto riguarda gli emendamenti al Mille-proroghe, sono i seguenti:
6.8: L’emendamento prevede l’inserimento nella fascia aggiuntiva delle GAE per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accademico 2014/2015.
6.9: L’emendamento prevede l’inserimento nelle tre fasce delle GAE per i docenti in possesso di diploma magistrale entro l’as 2001/2002.
IL SOSTEGNO DI FRATELLI D'ITALIA AI DIPLOMATI MAGISTRALI
Lo sciopero dell'8 gennaio 2018 degli insegnanti diplomati magistrali viene sostenuto da Fratelli d'Italia. In tale occasione, Giorgia Meloni scrive su Facebook:
"INSEGNANTI DIPLOMATI AL MAGISTRALE: è gravissimo che il governo non sia intervenuto prima con un decreto e abbia permesso che una sentenza del Consiglio di Stato azzerasse i diritti di migliaia di lavoratori esclusi dalle graduatorie ad esaurimento.
Lavoratrici e lavoratori, scesi oggi in piazza, che rischiano seriamente di perdere il posto di lavoro. Altro che buona scuola. Con FdI al governo saranno difesi i diritti di quanti da anni lavorano nella scuola italiana".
Il 28 aprile 2018 numerosi docenti diplomati magistrali hanno iniziato lo sciopero della fame e un sit-in di fronte al Miur. A loro non è mancato il sostegno di Giorgia Meloni, che ha infatti scritto su Facebook: "Mentre il Palazzo perde tempo nelle sue liturgie e non è capace di occuparsi dei problemi concreti degli italiani, circa 7 mila e 500 insegnanti diplomati magistrali e oltre 22 mila supplenti rischiano il posto di lavoro. Fratelli d’Italia è al fianco di
12 questi lavoratori e rivolge un appello al Governo: si riunisca subito per varare un decreto d’urgenza per sventare il più grande licenziamento di massa della storia d’Italia".
Dopo l’appello di Giorgia Meloni al Governo per chiedere un decreto d’urgenza per salvare il posto di lavoro a tanti insegnanti diplomati magistrali, una delegazione di FDI composta da Fabio Rampelli e Monica Ciaburro, ha partecipato al presidio permanente organizzato di fronte al MIUR dal Coordinamento Diplomati Magistrali Abilitati: “Se si dovesse dare un’applicazione alla sentenza n. 11/2017, ben 55 mila diplomati magistrale si troverebbero non solo cancellati dalle GAE (Graduatorie ad inserimento), ma anche nell’impossibilità di lavorare sia nelle scuole pubbliche che in quelle paritarie e al licenziamento di oltre 6 mila insegnanti assunti con contratti a tempo indeterminato”.
Il 6 luglio 2018 Fabio Rampelli ha incontrato i rappresentanti dei delegati dei comitati e delle associazioni degli insegnanti diplomati magistrale. L’invito era stato esteso anche ai vincitori del concorso 2016, ai laureati di Scienze della Formazione primaria nuovo ordinamento, e alle Gae storiche, che però non si sono presentati. Nel corso dell’incontro ogni delegazione ha esposto i problemi dell’insegnamento precarizzato nelle scuole dell’infanzia della scuola primaria, e destinato, secondo la sentenza del Consiglio di Stato, a concludersi al termine della scadenza della proroga decisa dal ministro dell’Istruzione Marco Bussetti. Alla riunione hanno anche partecipato i deputati Maria Teresa Bellucci, Federico Mollicone, e Paolo Trancassini.
Il 30 luglio una nuova manifestazione degli insegnanti diplomati magistrali prende luogo fuori Montecitorio, in concomitanza con la discussione del dl dignità. Fratelli d'Italia, anche in questa occasione, sottolinea e invita la Camera a rivedere l'art. 4 del decreto, poiché il provvedimento, così come è strutturato, è solo un modo per prendere tempo e non per risolvere la questione alla radice, anzi: così viene totalmente recepito l'indirizzo della sentenza del Consiglio di Stato, una sentenza oltremodo sbagliata e in controtendenza con migliaia di ricorsi inappellati dallo stesso Miur. A differenza di quanto detto da Lega e M5S quando erano all'opposizione, ossia che avrebbero cambiato le sorti dei docenti attraverso un atto legislativo, Fratelli d'Italia continua la battaglia al fianco dei diplomati magistrali in quanto primi e veri rappresentanti dello Stato.
Dopo numerose ore consecutive in aula nei giorni successivi, gesti eclatanti quale salire sugli scranni parlamentari, Fratelli d'Italia vota contro il decreto dignità perché è un atto che crea subito disoccupazione, che licenzia subito 7000 maestre e ne declassa 40.000.
Altra questione sollevata da Fratelli d'Italia e ignorata dal decreto dignità: il fatto che tra i 7000 insegnanti che verranno licenziati, ci sono diversi disabili che rischiano non solo il licenziamento ma anche la possibilità di un'iscrizione nelle liste di collocamento mirate.
Prevedendo infatti la trasformazione dei contratti da tempo indeterminato a tempo determinato, si va contro una categoria protetta: i docenti magistrali assunti in ottemperanza della l. 68/99. Questa legge infatti, prevede l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili, pertanto è indispensabile un intervento per salvaguardare i posti di lavoro di queste persone. Sarebbe dunque doveroso per il Governo prevedere, per questi insegnati, la possibilità di potersi iscrivere in liste di collocamento 'mirate', dove cioè, non è necessario dimostrare di avere un reddito inferiore a 8000 euro (condizione necessaria oltre l'invalidità del 46%). Tale cifra, infatti, è facilmente superata da chiunque svolga una regolare attività lavorativa. I docenti magistrali disabili devono avere la garanzia di vedere i propri diritti rispettati, anche nel caso in cui abbiano vinto un concorso. A tal proposito, il 4
13 settembre viene proposta una risoluzione che impegni il Governo ad assumere iniziative urgenti per eliminare gli effetti pregiudizievoli che stanno subendo i docenti appartenenti alle categorie protette (firmatari Bucalo, Rizzetto, Varchi, Mollicone e Frassinetti). Nel documento presentato in commissione lavoro, per essere inserito nel Milleproroghe, viene chiesta maggiore tutela per i docenti con disabilità. Secondo la legge n. 68/99 questi insegnati, hanno diritto alla riserva di posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. La legge n. 114/2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), ha successivamente modificato la "posizione" all'atto dell’assunzione, stabilendo che la persona con disabilità dovrà essere disoccupata sia al momento della partecipazione al concorso che all'assunzione. Un decreto legislativo, ha infine previsto un ulteriore “paletto” che impone, per la conservazione dello stato di disoccupazione, un reddito lordo non superiore a € 8.000 per lavoro dipendente e € 4.000 per quello autonomo occasionale. Tutto questo costituisce un grave pregiudizio nei confronti di una categoria già di per sé profondamente colpita.
L'11 settembre Fratelli d'Italia scende in piazza a fianco dei diplomati magistrali, i quali manifestano di fronte Montecitorio la propria indignazione verso un governo che li ha nuovamente traditi, attraverso l’abolizione del “salva GAE”, approvato per errore al Senato e abolito con un emendamento della maggioranza alla Camera, e l’imposizione di un voto di fiducia volto ad impedire una pioggia di emendamenti. Ciò che inoltre ha sorpreso è stata la cinica indifferenza del presidente della commissione Cultura e Istruzione Luigi Gallo, che non ha voluto ricevere una delegazione di manifestanti come invece ha fatto Fratelli d’Italia, che dopo aver partecipato al sit-in in piazza Montecitorio ha incontrato gli insegnanti presso l’aula della commissione Bilancio. La delegazione, guidata dal vicepresidente della Camera Rampelli, era composta anche dai parlamentari Mollicone, Bucalo, De Carlo, Donzelli, Frassinetti, Prisco, Deidda, Iannone, La Pietra e Trancassini.