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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2013

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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2013

- Guida informativa per il versamento del saldo e dichiarazione IMU -

L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è entrata in vigore il 1° gennaio 2012 (istituita con l’art. 13 del D.L. 201/2011, cd. “Decreto Salva Italia”), ed ha sostituito l’imposta comunale sugli immobili (ICI). L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) nel Comune di Vecchiano.

NOVITA’ PER IL 2013 - SALDO

Per l’anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011, per:

1) gli immobili di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), D.L. 54/2013, Legge 85/2013, più precisamente:

lettera a) abitazione principale e relative pertinenze (una per tipologia C2, C6 e C7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

lettera b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR n. 616, del 24 luglio 1977;

2) gli immobili di cui all’art. 4, comma 12-quinquies D.L. 16/2012, Legge 44/2012, intesi quelli, assegnati al coniuge (casa coniugale) a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

3) gli immobili di cui all’art. 2, comma 5 D.L. 102/2013, Legge 124/2013, quindi le unità per le quali viene meno la coesistenza delle condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

4) i terreni agricoli, di cui all’art. 13, comma 5 D.L. 201/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

5) i fabbricati ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011;

6) i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;

(2)

Si precisa che l’agevolazione relativa all’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU, non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui ai p.ti 4) e 5).

Si ricorda che gli immobili di cui ai punti 1), 2) 4) e 5) erano stati esclusi anche dal pagamento della prima rata.

In forza delle equiparazioni stabilite per legge , per regolamento comunale, in ultimo da quanto richiamato nell’art. 1, comma 9 D.L. 133/2013, la seconda rata IMU non è dovuta per:

• Anziani o disabili: abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata. Ai fini dell’applicazione della predetta agevolazione, consultare il regolamento del Comune.

Anche questa fattispecie era stata altresì esclusa dal pagamento anche della prima rata.

In virtù di quanto previsto dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, così come convertito in legge 28 ottobre 2013, n. 124, il Comune di Vecchiano con il comma 9 bis dell’art. 3 del Regolamento IMU, ha stabilito che è’, altresì, per l’anno 2013 e limitatamente alla sola rata a saldo, equiparata all’abitazione principale l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concessa dal soggetto passivo dell’imposta in comodato d’uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come abitazione principale, cioè che risulti ivi residente alla data del 01/07/2013. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto, l’agevolazione in oggetto può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini dell’applicazione di tale equiparazione, è altresì richiesto, per il soggetto passivo, un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o pari a euro 18.000. In caso di possesso dei requisiti sopra elencati, l’equiparazione in oggetto si applica limitatamente al saldo 2013 che non è pertanto dovuto; per l’acconto l’aliquota da applicare è lo 0,86%.

COME SI CALCOLA L’IMPOSTA

Per calcolare l’entità dell’imposta dovuta occorre prendere la rendita catastale dell’immobile (reperibile da visura catastale recente) e rivalutarla del 5 per cento:

rendita catastale x 1,05 = rendita catastale rivalutata

moltiplicare il risultato per il coefficiente specifico (vedi tabella 1.) in base alla categoria catastale dell’immobile:

rendita catastale rivalutata x coefficiente = base imponibile IMU

(3)

al valore così calcolato si applica l’aliquota (quella prescelta per l’immobile, vedi tabella 2.) ottenendo l’imposta annuale dovuta:

base imponibile IMU x aliquota = IMU (annua)

per l’abitazione principale che non ricade nell’esclusione (es. categoria catastale A1, A8 e A9) al risultato ottenuto debbono essere applicate le detrazioni spettanti (vedi tabella 3.):

IMU (annua) – detrazione = IMU dovuta netta (annua)

TABELLA 1. – Coefficienti moltiplicatori

Classificazione catastale Coefficiente

Gruppo catastale A (abitazioni) tranne A/10 (uffici);

C/2 (depositi), C/6 (stalle, autorimesse senza scopo di lucro), C/7 (tettoie)

160

Gruppo catastale B (caserme, comunità, edifici pubblici) 140 C/3 (locali artigiani), C/4 (fabbricati ad uso sportivo senza

scopo di lucro), C/5 (locali balneari senza scopo di lucro)

140

A/10 (uffici) 80

Gruppo catastale D (edifici industriali e commerciali) tranne D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)

65 D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni) 80

C/1 (negozi) 55

Attenzione: Il Comune di Vecchiano, con delibera C.C. n. 64 del 29.11.2013, ha determinato le aliquote IMU per l’anno 2013, variando alcune aliquote rispetto a

quelle deliberate per l’anno 2012 (applicate per il versamento in acconto). Pertanto è opportuno effettuare il calcolo dell’imposta per l’annualità in corso, prendendo come riferimento le aliquote IMU 2013, detraendo il versamento effettuato in acconto.

TABELLA CON ALIQUOTE

Aliquota ordinaria 0,96%

Ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali sono state determinate le seguenti aliquote:

Abitazione principale e relative pertinenze (una per tipologia C2, C6 e C7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Esenzione

Abitazione principale e relative pertinenze (una per tipologia C2, C6 e C7), delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

0,40%

(4)

Abitazioni e pertinenze equiparate all'abitazione

principale ai sensi art. 3 comma 9 :

- unità immobiliari di anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari;

- unità immobiliari di cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non siano locate;

Esenzione

Abitazioni e pertinenze equiparate all'abitazione principale ai sensi art. 3 comma 9bis :

- unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal proprietario a parenti di primo grado, (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre) con residenza al 01/07/2013 e con ISEE inferiore o uguale a 18.000 euro

Limitatamente alla seconda rata a saldo 2013 :

esenzione Prima rata:

0,86%

Abitazioni e pertinenze equiparate all'abitazione principale ai sensi art. 3 comma 9bis :

- unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal proprietario a parenti di primo grado, (madre/padre – figlio/a, figlio/a – madre/padre) - con residenza al 01/07/2013 e con ISEE superiore a 18.000 euro

0,86%

Immobili ad uso produttivo di categoria D (tranne la cat. D10)

0,86%

Unità immobiliari tenute a disposizione 1,06%

Fabbricati rurali strumentali all'esercizio delle attività agricole (non in possesso e condotti da coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali)

0,01%

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati NON posseduti e NE' condotti dai coltivatori diretti e NE' dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola

0,96%

Aree fabbricabili 0,96%

Abitazioni e pertinenze equiparate all'abitazione principale per personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello

Limitatamente alla seconda rata a saldo 2013:

esenzione Prima rata:

0,96%

(5)

dipendente delle Forze di polizia ad

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, purché non concesse in locazione

Fabbricati rurali strumentali all'esercizio delle attività agricole in possesso e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

esenzione

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola

esenzione

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché permane tale destinazione e non siano locati

Limitatamente alla seconda rata a saldo 2013:

esenzione Prima rata:

0,96%

TABELLA 3. – Detrazioni

Abitazione principale e pertinenze

(intese quelle appartenenti alla categoria catastale C/2, C6 e C7, nel limite massimo di una per ogni categoria catastale)

200,00 Euro

Figli, dimoranti e residenti nell’abitazione principale, di età non superiore a 26 anni

(limitatamente agli anni 2012 e 2013)

50,00 Euro a figlio Per un massimo

di 400 Euro

Per il calcolo dell’imposta per i terreni, per le aree edificabili, e per ogni altra informazione non contenuta in questa nota sintetica si rimanda alla consultazione del sito web http://www.sepi-pisa.it/vecchiano.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il saldo dell’imposta municipale propria potrà essere versata attraverso il modello F24 (modello Ministeriale redatto dall’Agenzia delle Entrate), oppure con bollettino postale reperibile presso gli uffici di Poste Italiane.

Si rammenta che per l’anno 2013 il versamento dell’imposta dovrà essere effettuato a favore del Comune (diversamente dall’anno 2012, in cui una quota era di spettanza dello Stato e l’altra del Comune), tranne quello relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 ‰ a favore dello Stato e l’eccedenza a favore del Comune.

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Pertanto, ai fini della compilazione del modello F24, l’imposta non dovrà essere suddivisa in due quote parti ma dovrà essere indicata con un unico codice (ovvero quello del Comune, ad esclusione che per gli immobili del gruppo catastale D) e scritta su un’unica riga.

A tal fine si indicano

CODICI TRIBUTO PER F24 Fonte: Agenzia delle Entrate

(Risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n. 33/e del 21 maggio 2013)

Codice Denominazione

3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE 3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE

3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE

I modelli F24 e le relative istruzioni di compilazione sono reperibili in formato elettronico direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

COMUNICAZIONI

Per tutte le fattispecie agevolative previste dal regolamento comunale è necessario presentare le comunicazioni di cui all’art. 13 dello stesso regolamento.

DICHIARAZIONE IMU

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stato fissato (D.L.

35/2013) al 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Pertanto le variazioni intervenute nel corso del 2013 debbono essere dichiarate entro il 30 giugno 2014.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati a cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Per la dichiarazione deve essere utilizzato il modello approvato con l’art. 9, c. 6, del

D.Lgs. 23/2011,reperibile al seguente link:

http://www.finanze.it/export/download/Imu/IMU_2012_mod.pdf

AVVISO:

Per coloro che avessero compilato telematicamente la dichiarazione IMU 2013 con il servizio messo a disposizione da ANUTEL - attraverso l’opzione selezionabile dal nostro sito con il pulsante sottostante - si comunica che la stessa per aver validità deve essere trasmessa all’ufficio in forma cartacea con firma autografa del dichiarante.

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