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Dalle “Notizie in evidenza” …

COSA FARE PER…..

SOGGIORNARE IN ITALIA CON LA BLUE CARD E ALTRI CASI PARTICOLARI AL DI FUORI DELLE QUOTE O CON QUOTE SPECIFICHE

Nell’ambito delle norme del Testo Unico sull’immigrazione 286/98 dedicate all’ingresso ed al soggiorno dei cittadini e delle cittadine stranieri/e per motivi di lavoro, l’art. 27 e seguenti prevedono una serie di categorie di lavoratori per i quali il nulla osta al lavoro non è necessario oppure, quando richiesto, viene comunque rilasciato al di fuori delle quote periodicamente stabilite con il decreto flussi.

Si tratta quindi dei cosiddetti “ingressi al di fuori delle quote”, ovvero ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l’anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e volontariato) ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nulla osta al lavoro. In alcuni casi (dirigenti in distacco,

professori universitari, lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavoratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nulla osta al lavoro non deve essere richiesto e la procedura prevede direttamente, o previa comunicazione allo Sportello Unico, la richiesta del visto di ingresso alle rappresentanze consolari italiane nel paese di provenienza del cittadino/a straniero/a che deve arrivare nel nostro paese.

Nel dettaglio, le categorie di lavoratori che possono ricorrere a tale canale preferenziale sono le seguenti:

• Lavoratori altamente qualificati – Carta blu UE (art. 27 quater)

• Dirigenti o personale altamente specializzato distaccato in Italia (art. 27 lettera A)

• Professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27, lett. C)

• Traduttori ed interpreti (art. 27 lettera D)

• Collaboratori familiari nei casi specifici (art. 27, lettera A)

• Tirocinanti e lavoratori distaccati per addestramento professionale (art. 27, lett. F)

• Lavoratori specializzati distaccati in Italia (art. 27, lettera G)

• Lavoratori marittimi (art. 27, lett. H)

• Lavoratori trasferiti nell’ambito di un contratto di appalto (art. 27, lettera I)

• Lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento o presso enti teatrali o cinematografici o imprese radiofoniche o

televisive, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche (art. 27, lett. L-M-N-O)

• Lavoratori sportivi professionisti (art. 27, lettera P)

• Giornalisti (art. 27. lettera Q)

• Lavoratori stranieri che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, devono svolgere in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani oppure collocati “alla pari” (art. 27, lettera R)

• Infermieri professionali (art. 27 lettera R-bis)

• Ricercatori (art. 27 ter)

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• Volontari internazionali (art. 27 bis)

• Docenti di scuole e università straniera operanti in Italia (l. n. 103/2002)

LAVORATORI ALTAMENTE QUALIFICATI – CARTA BLU UE (ART. 27 QUATER)

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 198/2012 è stata attuata la direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri non comunitari che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Il provvedimento ha introdotto nel Testo Unico per l’Immigrazione 286/98 due nuovi articoli, l’articolo 9 ter e l’articolo 27 quater. In particolare, quest’ultimo articolo prevede una nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote ovvero i lavoratori altamente qualificati. Vengono considerati altamente qualificati i cittadini e le cittadine stranieri/e che sono in possesso:

• Di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore. La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia (tranne per i ricercatori come da decreto legislativo 18/2014) e rientrare nei “livelli 1, 2, 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011” (rintracciabili sul sito http://cp2011.istat.it) . Il requisito di riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non per il titolo di studio.

Relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate (ovvero

qualifiche professionali superiori non comparabili ad una qualifica professionale regolamentata in Italia), la circolare del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2012 ha precisato che il cittadino straniero o la società che intenda assumerlo, dovrà presentare apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il diritto allo Studio Universitario, Ufficio XI – Piazza J.F. Kennedy n. 20 – 00144 Roma, utilizzando l’apposito modello che si trova in allegato alla su citata circolare. Alla

domanda, nella quale dovrà essere indicata l’attività lavorativa qualificata che il cittadino straniero intende svolgere in Italia, dovranno essere allegati:

- Copia autenticata del titolo di studio;

- Copia autenticata del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;

- Copia autenticata, tradotta e legalizzata, del piano di studi compiuti, esami superati e relativa votazione

• Limitatamente all’esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal decreto legislativo 206/2007. L circolare del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2012 ha chiarito che ai fini del riconoscimento delle professioni regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande le autorità indicate all’art. 5 del Decreto Legislativo 206/2007 (per esempio il Ministero per la Salute per le professioni sanitarie; il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività che concernono il settore sportivo).

Ulteriore condizione prevista per tali ingressi è che i lavoratori stranieri siano assunti per l’esercizio di prestazioni lavorative da svolgersi per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica.

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Al lavoratore e alla lavoratrice straniero/a entrato/a in Italia ai sensi dell’art. 27 quater viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

Per il titolare della Carta blu UE sono previste limitazioni per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale sia relativamente alle attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo invece i mutamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro che dovranno pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di decorso dei quindici giorni senza che l’amministrazione si sia pronunciata l’autorizzazione si intenderà concessa (silenzio – assenso).

Dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro stato membro il cittadino straniero non comunitario potrà effettuare l’ingresso in Italia per lavorare nello stesso settore.: il datore di lavoro italiano dovrà, anche in questi casi, chiedere l’autorizzazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Allo stesso modo i cittadini stranieri non comunitari titolari di Carta Blu UE rilasciata in Italia potrà dopo diciotto mesi trasferirsi per motivi di lavoro in altro stato UE secondo le relative procedure nazionali.

Il ricongiungimento dei familiari è riconosciuto indipendentemente dalla durata del soggiorno alle condizioni generali dettate dall’art. 29 del T.U. sull’immigrazione 286/98.

L’articolo 9 ter introdotto dal nuovo provvedimento regola infine lo status di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta Blu UE, e prevede che i cinque anni di soggiorno regolare per il suo ottenimento possano essere raggiunti cumulando periodi di soggiorno regolare come titolari di Carta blu UE in un altro stato membro dell’Unione Europea. E’ comunque necessario aver soggiornato in Italia regolarmente e ininterrottamente come titolare di Carta blu UE per almeno due anni.

Procedura

La domanda di nulla osta (modello BC) presentata da parte del datore di lavoro deve essere trasmessa allo Sportello Unico attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.interno.it) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Nella domanda oltre a quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del Testo Unico 286/98 (garanzia circa la sistemazione abitativa, proposta di contratto di soggiorno, impegno a rimborsare l’aereo in caso di rientro del cittadino nel paese di origine ecc.) il datore di lavoro dovrà indicare sia la proposta di lavoro

vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di un’attività lavorativa che richieda il possesso di una qualifica professionale superiore, sia il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore posseduta dal lavoratore o dalla lavoratrice e, infine, l’importo dello stipendio annuale lordo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ovvero 24.789 euro pari a euro 8.263 moltiplicato per tre).

Dopo il rilascio del nulla osta – che deve essere rilasciato non oltre i 90 giorni dalla domanda – il lavoratore o la lavoratrice straniero/a può recarsi al consolato italiano del proprio paese di

provenienza/residenza per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il visto di ingresso è tuttavia in ogni caso necessario se la domanda è presentata nei confronti di cittadini/e stranieri/e regolarmente soggiornanti a titolo di protezione internazionale, temporanea o per motivi umanitari o per lavoro stagionale o che siano lavoratori distaccati ai sensi dell’art. 27 lettera a), g) e i) del Testo Unico per l’Immigrazione 286/98.

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Il nulla osta è revocato se il lavoratore non si reca entro otto giorni dall’ingresso allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

Una procedura agevolata è prevista per gli stranieri titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro dell’UE. Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro infatti il/la cittadino/a straniero/a può fare ingresso in Italia senza la necessità del visto per lo svolgimento di un’attività lavorativa altamente qualificata. In tal caso il datore di lavoro dovrà presentare domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall’ingresso del/della lavoratore /lavoratrice nel territorio nazionale.

In caso di rilascio del nulla osta il/la lavoratore/lavoratrice straniero/a ottiene una Carta blu UE rilasciata dall’Italia.

CATEGORIE ESCLUSE

• Titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea o per motivi umanitari;

• Beneficiari di protezione internazionale;

• Ricercatori entrati in Italia ai sensi dell’art. 27 ter del Testo Unico 286/98

• Familiari di cittadini UE che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione come decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 e successive modificazioni

• Coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell’art. 9 bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato

• Coloro entrano in uno stato membro dell’UE in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l’ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti

• Coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale

• Coloro che hanno soggiornato in Italia in qualità di lavoratori distaccati ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a), g), ed e

• Coloro che in virtù di accordi conclusi tra il paese terzo di appartenenza e l’Unione e i suoi stati membri beneficiano di diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell’Unione

• Coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se in sospesa.

REQUISITI CONTRATTUALI E PROCEDIMENTO

La domanda di nulla osta al lavoro specializzato (Carta blu UE) deve essere presentata allo Sportello Unico competente per territorio che dovrà fornire una risposta entro 90 giorni. I requisiti sono i seguenti:

- Un contratto della durata minima di un anno per attività lavorativa che richieda la qualifica professionale superiore

- Titoli di istruzione del cittadino straniero

- L’indicazione dello stipendio annuale lordo che non dovrà essere inferiore al triplo del livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dunque non inferiore a euro 24.789,00.

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DIRIGENTI O PERSONALE ALTAMENTE SPECIALIZZATO DISTACCATO IN ITALIA (art.

27, lettera A)

In genere sono dirigenti o personale altamente specializzato dipendenti da società aventi sede o filiali in Italia o facenti parte di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale nel territorio di uno stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Devono comunque essere persone occupate da almeno sei mesi nell’ambito dello stesso settore prima della data di trasferimento temporaneo.

L’ipotesi di ingresso fa riferimento al caso, piuttosto frequente, in cui le imprese straniere o italiane operanti all’estero richiedano di poter distaccare temporaneamente proprio personale dirigente o comunque in possesso di conoscenze particolari in territorio italiano, presso un’unità produttiva della medesima impresa o presso altra impresa appartenente allo stesso gruppo.

In applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 72/2000 al lavoratore in distacco deve essere garantito lo stesso trattamento minimo retributivo previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani e comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali previsti dall’ordinamento italiano. Per quanto riguarda i contributi previdenziali sarà necessario verificare l’esistenza o meno di convenzioni in materia di sicurezza sociale tra l’Italia ed il paese di provenienza del lavoratore. In assenza di tali convenzioni la società distaccante deve occuparsi del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia. Se invece sussistessero delle Convenzioni il datore è esonerato dal versamento dei contributi in Italia (dovrà però comunicare all’INPS la situazione di distacco).

Il distacco temporaneo, di durata legata all’effettiva esigenza dell’azienda, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo sarà comunque possibile l’assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l’impresa distaccataria.

Procedura

Con l’entrata in vigore della legge 94/2009 sono previste sia una procedura ordinaria sia una semplificata.

Con la procedura semplificata( riservata ai datori di lavoro che abbiano sottoscritto con il Ministero dell’Interno un apposito protocollo di intesa o aderito ad un protocollo sottoscritto da un’organizzazione a cui lo stesso datore di lavoro associato. Con la sottoscrizione l’impresa si obbliga a garantire l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria per ogni lavoratore di cui si chiede

l’ingresso, nonché autocertifica il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi al distacco in Italia del personale richiesto).

I datori di lavoro che possono accedere a tale procedura non devono richiedere in Italia il nulla osta al lavoro ma devono inviare allo Sportello Unico per l’Immigrazione , tramite procedura telematica, una comunicazione contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato ( modello CD disponibile sul sito web del Ministero dell’Interno riservato all’inoltro telematico delle domande:

https://nullaostalavoro.interno.it)

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La procedura richiede solo una preventiva verifica da parte del Questore che non sussistano motivi

ostativi all’ingresso del cittadino straniero ai sensi dell’art 31, comma 1, del regolamento di attuazione del T.U. D.P.R. 394/1999.

Il datore di lavoro dovrà controllare lo stato di avanzamento della domanda e quando essa sarà arrivata alla fase “in attesa di visto dall’Autorità consolare” il lavoratore non comunitario straniero dovrà recarsi presso la Rappresentanza diplomatica competente del proprio paese di provenienza per richiedere il visto di ingresso.

Entro otto giorni dall’ingresso in Italia il lavoratore dovrà presentarsi con il datore di lavoro allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno (in tal caso dovrà essere presentata tutta la documentazione indicata nelle istruzioni allegate alla domanda inviata)

.

La procedura ordinaria si applica ai datori di lavoro che non abbiano sottoscritto o aderito ad un apposito protocollo di intesa con il Ministero dell’Interno.

La procedura prevede l’invio da parte della società distaccataria operante in Italia di una richiesta di nulla osta al distacco (modello D9 da compilare e trasmettere allo Sportello Unico attraverso l’apposita

procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell’Interno (https://nullaostalavoro.interno.it). Il nulla osta è concesso previo parere favorevole da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e della Questura competente per territorio. Solo dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro (che lo Sportello Unico deve consegnare al datore di lavoro e spedire telematicamente alla rappresentanza consolare italiana competente del paese di provenienza del cittadino straniero) il lavoratore straniero potrà presentare domanda di visto di ingresso presso il consolato italiano con sede nel proprio paese .

E’ importante sottolineare che il personale dirigenziale o altamente qualificato può essere distaccato anche per effettuare presso l’impresa distaccataria prestazioni di lavoro autonomo. In tale ipotesi la società distaccataria non dovrà richiedere, come nel caso di distacco di un lavoro subordinato, il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione, ma sarà cura del lavoratore presentare direttamente la domanda di visto di ingresso per lavoro autonomo alla rappresentanza diplomatico-consolare competente nel proprio paese. Alla domanda il lavoratore dovrà allegare la certificazione, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo in cui il contratto verrà eseguito, che attesti che il contratto d’opera o il programma negoziale non configuri in un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine dovrà essere

presentato preventivamente all’esame della Direzione Territoriale del Lavoro l’eventuale contratto di prestazione d’opera, di consulenza o di altro tipo (esempio contratto a progetto) che il lavoratore stipulerà.

PROFESSORI UNIVERSITARI DESTINATI A SVOLGERE IN ITALIA UN INCARICO CCADEMICO (art. 27, lettera C).

L’articolo 27 del Testo Unico sull’Immigrazione 286/98 prevede un ingresso facilitato per i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia.

A differenza degli altri casi di ingresso al di fuori delle quote, in cui la durata del soggiorno non può superare, comprese le eventuali proroghe o rinnovi, il periodo complessivo di quattro anni, nel caso di professori universitari è consentita anche l’assunzione a tempo indeterminato.

La procedura può essere semplificata o ordinaria e l’iter è lo stesso di quello seguito per l’assunzione di dirigenti o personale altamente specializzato.

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TRADUTTORI ED INTERPRETI (art. 27, lettera D)

I traduttori e gli interpreti possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote sia per svolgere attività di lavoro subordinato sia autonomo.

La procedura prevede che, in caso di assunzione per lavoro subordinato è necessario che il datore di lavoro richieda allo Sportello Unico il rilascio del nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore

(Modello G).La richiesta deve essere inviata telematicamente. Nella domanda occorre indicare il titolo di studio o l’attestato professionale di traduttore e interprete, specifico per le lingue richieste, in possesso del cittadino straniero. Il titolo deve essere stato rilasciato da una scuola statale o ente pubblico o istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistato, previa verifica della legittimazione dell’organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte dell’ autorità consolare competente con sede nel paese di origine del cittadino straniero. Nella domanda di nulla osta va indicata la data in cui tale visto è stato apposto mentre il documento vistato dovrà essere prodotto

successivamente, al momento in cui il datore di lavoro si reca allo Sportello Unico per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

In caso di ingressi per prestazione di lavoro autonomo il nulla osta non è necessario ed il lavoratore in tal caso dovrà presentare direttamente la richiesta di visto presso l’autorità diplomatico consolare italiana di competenza nel suo paese di origine. A tale domanda il lavoratore dovrà allegare, oltre al titolo di studio vistato, la certificazione, rilasciata dalla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo in cui il contratto verrà eseguito, attestante che il contratto d’opera o il programma negoziale non figuri nel quadro di un rapporto di lavoro subordinato.

COLLABORTORI FAMILIARI IN CASI SPECIFICI (art. 27, lettera E)

Il cittadino italiano o di uno stato membro dell’U.E. che dopo un soggiorno all’estero si trasferisca in Italia può fare entrare al di fuori delle quote i collaboratori domestici alle proprie dipendenze a tempo pieno da almeno un anno, al fine di proseguire in Italia l’attività di collaborazione domestica iniziata all’estero. La domanda non può essere presentata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri non appartenenti ad uno stato membro dell’U.E.

Per ciò che concerne la procedura, la domanda di nulla osta (Modello H) va inoltrata telematicamente allo Sportello Unico. Il contratto di lavoro stipulato all’estero dovrà essere autenticato dalla rappresentanza consolare italiana e nella domanda di nulla osta dovrà essere indicata la data della su citata autenticazione.

Il contratto autenticato dovrà essere prodotto successivamente e contestualmente al momento in cui il datore di lavoro andrà allo Sportello Unico per la consegna del nulla osta che verrà spedito al lavoratore che dovrà chiedere il visto di ingresso al consolato italiano di competenza. Entro otto giorni dall’ingresso il lavoratore dovrà presentarsi allo Sportello Unico con il datore di lavoro per la sottoscrizione del

contratto di soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno.

TIROCINANTI E LAVORATORI DISTACCATI PER ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (ART. 27, lettera F)

Gli ingressi al di fuori delle quote per motivi di formazione professionale previsti dall’art. 27, lettera F del Testo Unico sull’Immigrazione 286/98, sono stati divisi in due categorie. dall’art. 40, comma 9 del

successivo regolamento di attuazione –D.P.R. 394/1999 e successive modifiche. Tale articolo ha previsto due diverse tipologie di ingresso:

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a) ingressi per svolgere attività nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale;

b) ingressi per svolgere attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall’organizzazione dalla quale dipendono.

Tirocini formativi:

Il Decreto Interministeriale del 22 marzo 2006 definisce i criteri e le modalità in base alla quale i cittadini non comunitari possono svolgere periodi di tirocinio formativo in Italia.

Il suddetto decreto distingue il caso in cui il rapporto di tirocinio si instauri con un cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia da quello in cui lo stesso rapporto debba instaurarsi con un cittadino straniero non comunitario residente all’estero.

Al tirocinante, entrato in Italia ai sensi dell’art. 27, viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tali permessi di soggiorno, a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell’art.

27, possono essere convertiti, nell’ambito delle quote, in permessi di soggiorno per lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è stato svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad

assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.

Per quanto riguarda i cittadini stranieri ancora residenti all’estero la procedura stabilita dalle norme regolamentari non prevede per i tirocinanti la necessità di richiedere un nulla osta al lavoro. Verrà rilasciato loro un visto di ingresso per motivi di studio o formazione direttamente dalla rappresentanza diplomatico consolare italiana nel paese di origine, nei limiti del contingente determinato annualmente.

Infatti, gli ingressi per tirocini formativi, pur avvenendo al di fuori delle quote del decreto flussi, sono possibili solo nell’ambito di un determinato contingente annualmente stabilito con decreto

interministeriale.

Alla domanda di visto va allegato il progetto di tirocinio, il quale deve essere prima debitamente vistato dall’autorità competente ai sensi dell’ordinamento della Regione nel cui territorio si svolgerà il tirocinio.

E’ importante far presente che ai sensi del decreto ministeriale n. 142/1998 i tirocini formativi hanno alla base non un contratto stipulato direttamente tra tirocinante e azienda ospitante, bensì una convenzione sottoscritta tra un ente promotore accreditato che opera come una sorte di intermediatore (esempio

agenzie per l’impiego, università, istituzioni scolastiche, centri pubblici di formazione professionale ecc.) ed un datore di lavoro pubblico o privato ospitante. Al tirocinante viene richiesto di sottoscrivere non la convenzione , ma soltanto il progetto formativo e di orientamento allegato alla stessa per presa visione e accettazione di quanto concordato bilateralmente tra i due firmatari della convenzione. Di regola alla base dei tirocini formativi vi sono convenzioni quadro, ovvero aventi carattere programmatico, non finalizzate all’inserimento immediato di uno o più tirocinanti in azienda. In ogni caso, per ciascun tirocinante è sempre necessario allegare alla convenzione un progetto formativo contenente una serie di indicazioni tra cui, in particolare, le modalità di svolgimento del tirocinio e la durata dello stesso. La convenzione ed il progetto di tirocinio devono anche prevedere, a carico del soggetto promotore, oltre agli obblighi ordinari, anche quello di fornire al tirocinante vitto e alloggio. Nel progetto di tirocinio potrà poi stabilirsi che tale onere sarà assunto direttamente dal soggetto ospitante.

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Ingresso per addestramento professionale

Gli ingessi dall’estero per svolgere attività di addestramento professionale sono possibili solo nell’ambito di un rapporto di distacco, ovvero qualora il cittadino straniero sia già dipendente di una società o ente operante all’estero e venga temporaneamente trasferito o distaccato dall’organizzazione dalla quale dipende presso un datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia per lo svolgimento di attività lavorativa a finalità formativa. In tali casi, a differenza dei tirocini formativi, si configura un vero e proprio rapporto di lavoro sia pure sui generis (cosiddetti “causa mista”), dove all’obbligazione lavorativa si accompagna un’obbligazione a finalità formativa.

La procedura per l’ingresso prevede il rilascio di un nulla osta al lavoro da richiedere a cura dell’azienda o ente distaccatario allo Sportello Unico competente. La domanda di nulla osta (modello I) va trasmessa telematicamente. Nella domanda occorre indicare il progetto formativo approvato dalla Regione; tra gli elementi essenziali del progetto formativo, individuati da legge regionale, vi dovrà essere

necessariamente la durata del periodo di addestramento (non superiore a due anni)

29 aprile 2014

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