SENTENZA DEL31-10-1974 — CAUSA 15-74
2. L'esercizio da
partedel
titolaredi
unbrevetto, della facoltà
attribuitaglidal diritto di
unoStato membro, di
opporsi allo sfruttamento commerciale
in
questoStato del
prodottobevettato
e posto
in
commercioin
un altro Stato membro
dal
titolare stessodel
brevetto o con
il
suoconsenso, è
incompatibile con
le
normedel
trattatoCEE,
relative allalibera
circolazionedelle
merci nell'ambitodel
mercatocomune.
È
altresìirrilevante la
circostanza che
esistano, fra lo Stato
membro
esportatore elo Stato
membroimportatore, differenze di
prezzo dovute a provvedimenti
di
controllo adottatiin
materiadall'autorità dello Stato
esportatore.3. Il
titolaredi
unbrevetto
su un prodotto farmaceutico
non può sottrarsi alla norme comunitarie sullalibera
circolazione
delle merci,
per controllare la distribuzione del
prodotto alfine della
protezionedei
consumatori contro preparatidifettosi.
4. L'art. 42 dell'atto di
adesione non può essereinvocato
per opporsiall'
importazione
neiPaesi Bassi,
neppureanteriormente al 1° gennaio
1975, di
merci vendute sul mercato
del Regno Unito, dal
titolaredel
relativo brevettoo con
il
suo consenso.5. L'art. 85
non colpisceaccordi o pratiche concordate
fra imprese
appartenenti allo stesso gruppo come società madre ed
affiliata,
qualora esse costituiscano un'unità economica nell'am
bito della
qualel'affiliata
nondispone di
effettiva autonomia nella determinazione
del
proprio comportamento sulmercato,
e gli accordi o pratichedi
cui trattasi abbiano semplicementelo
scopodi
effettuare unaripartizionedi
compiti all'internodel
gruppo.Nel
procedimento15-74,
aventead oggetto
la domanda di
pronunzia pregiudiziale proposta allaCorte,
a norma
dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di Cassazione dei Paesi Bassi),
nellacausadinanzi
ad esso pendente traCENTRAFARM B. V. (S.
R.L.)
consedein Rotterdam,
ADRIAAN DE PEIJPER
, residente
in Nieuwerkerk
aande IJssel,
e
STERLING DRUG INC
., società con sede
in New York (USA),
domanda
vertente sull'interpretazionedelle
norme sullalibera
circolazionedelle
merci contenute nel trattatoCEE, in
relazione all'art.42 del
trattatodi
adesione alla
Comunità
economica europeadei
nuoviStati membri,
nonché sullainterpretazione dell'art. 85 del trattato CEE, in
relazione aldiritto in
materia
di brevetti,
1148
CENTRAFARM /STERLINGDRUG
LA CORTE,
composta
dai
signori:R. Lecourt, presidente; C. Ó Dálaigh
eA. J. Mackenzie Stuart,
presidentidi Sezione; A. M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de
Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher
eM. Sørensen (relatore), giudici;
avvocatogenerale:
A. Trabucchi,
cancelliere:
A. Van Houtte,
ha
pronunziatola
seguenteSENTENZA
In fatto
La decisione di
rimessione ele
osservazioni presentate a norma
dell'art. 20
dello
statutodella Corte di
giustiziaCEE,
sipossono riassumere come segue:
I
—Gli
antefatti eil
procedimento
1. La Sterling Drug Inc.,
società costituita secondo
il diritto dello Stato di New York, detiene brevetti dello
stesso generein diversi Paesi della CEE
— tra cuii Paesi Bassi (brevetto
n.125.254)
ela Gran Bretagna (brevetto
n.1 000 892)
—
brevetti
relativi aimetodidi
preparazione
d'una
specialitàfarmaceutica
denominata «acidum nalidixicum» destina
ta alla terapia
delle infezioni delle
vie urinarie.in relazione a tale
prodotto,
in GranBretagna è
titolaredel
marchio «Negram»
la
societàSterling-Winthrop Group Ltd.
e nei paesiBassi la
Winthrop B.V.,
affiliatadella
prima.La Centrafarm, di
cuiè direttore il
sig.De Peijper, importava dall'Inghilterra
edalla Repubblica federale di Germania
(dove
erano state regolarmente postein
commercio
dalle
affiliatedella Sterling
Drug. Inc.)
neiPaesi Bassi, dove
sonostate poste
in vendita,
specialità farmaceutiche preparate secondo un procedi
mento tutelato
da brevetto,
tracuitalunerecanti
il
marchio «Negram», senzail
consenso
della Sterling Drug.
Nell'importare il
prodottodalla Gran Bretagna, la Centrafarm
traeva profittoda
una notevoledifferenza di
prezzo.In Gran Bretagna,
aquantopare, il
prodottoveniva venduto adun prezzopari alla metà
di
quello praticato neiPaesi Bassi.
2. Con
atto16
giugno1971, la Sterling Drug
citavala Centrafarm
edil De
Peijper avanti
il
presidentedel
tribunaledi Rotterdam,
perché con procedimentod'urgenza
venisse adottato un provvedimento conservativo nei confronti
della Centrafarm
edel
suodirettore
responsabile,
edintimato
agli stessidi
astenersida
qualsiasi violazionedel brevetto di
cui
la Sterling Drug
eratitolare;
essaaggiungeva una serie
di
richiesteaccessorie.Il
presidentedel
tribunale respingeval'istanza
conla la
motivazioneche, in forza di
una certainterpretazione della
1149
SENTENZA DEL 31-10-1974—CAUSA 15-74
legge
olandese suibrevetti (Octrooiwet),
un prodotto si considera posto regolar
mente
in
commercio anchenell'ipotesiin
cui
il
titolaredi
unbrevetto
olandeselo
ponga
in
vendita all'estero.La Sterling Drug interponeva
appelloavanti' la corte
d'appello (Gerechtshof) dell'Aia,
che occoglieva
la domanda,
salvo nella parterelativa a
determinate
richieste accessorie.
La Centrafarm
edil de Peijper
ricorrevano
in
cassazione avantilo Hoge Raad
avversola
sentenzadella
corted'appello.
3. Lo Hoge Raad ha
sospesoil
procedimento
e,
a normadell'art. 177 del
trattato
CEE, ha
chiesto allaCorte di
giustiziadi
pronunciarsi sulle seguenti questioni:I. Sulla libera
circolazionedelle
merci:a)
posto che:1.
un'impresadetenga in diversi
paesi
della CEE brevetti dello
stessogenere;
2. i
prodottibrevettati
siano statiposti regolarmente
in
commercioin
uno opiù
dei
predettipaesida
imprese cui
il
titolaredel brevetto
abbia concesse
licenze di
produzione e/o
di vendita;
3.
successivamentei
prodotti siano stati esportatida terzi,
postiin
commercio e rivenduti
in
un altrodi
predettiPaesi;
4. il diritto del
paesedi importazione
attribuisca al titolaredi
unbrevetto
il diritto di
opporsiin
viagiudiziale allo sfruttamento commer
ciale
da
partedi altri,
nel suddettopaese, del
prodottobrevettato,
anche qualora taleprodotto siastato precedentemente posto
in
commercio
in
unaltro paesedal
titolare stesso
del brevetto
oda
un suolicenziatario;
se
le
normedel
trattatoCEE
relative allalibera
circolazionedelle
merci vietino al titolaredi
unbrevetto,
fatto salvo
l'art. 36 del
trattatostesso,
di
esercitareil diritto
menzionatosub4.
b) Qualora le
norme relative allalibera
circolazione
delle
merci non vietinoin forma
assolutal'esercizio del
suddetto
diritto;
seil divieto
sussistanel caso
in
cuiil
ripetutodiritto
venga esercitato al
fine,
esclusivo o meno, di isolare i
singoli mercati nazionali
del
prodottobrevettato,
o perlomeno
l'esercizio del diritto
abbia per effettol'isolamento del
mercato.c) Se la
soluzionedelle
questioni suba)
esubb)
possa esserediversa
a seconda
cheil
titolaredel brevetto
edil
titolare
delle licenze di
produzione e/odi
vendita appartengano o meno allo stesso gruppo.d) Se il
titolaredel brevetto
possagiustificare l'esercizio del
suddettodiritto
con
la
circostanzachele differenze di
prezzo nei paesi
interessati (dalle
quali sorge per
i
terzila
convenienza ad acquistareil
prodottobrevettato in
unodei
paesi ed a rivenderlonell'
altro e per
il
titolaredel brevetto la
necessità
d'opporsi
a similiiniziative) dipendono dal fatto
chele
autoritàdello Stato di
esportazionehanno
mantenuto artificiosamente
basso il
prezzo
del
prodottobrevettato.
e) Se,
nel settoredei
prodottifarmaceutici, il
titolaredel brevetto
possa giustificare
l'esercizio del
suddetto diritto con
l'esigenza di
mantenere sulladiffusione dei
propri prodottiil
controllo
da
esso ritenuto necessario per poter adottare misure a protezionedei consumatori,
qualoradeterminati farmaci
si rivelinodifettosi.
f) Se l'
art.42 del
trattatod'adesione implichi
chele
normedel
trattatoCEE
relative allalibera
circolazionedelle
merciimpediscono l'esercizio del
suddettodiritto derivante dal
brevetto oppure tali norme non possano trovare applicazione nei
Paesi Bassi,
perquanto riguarda
i
prodotti provenienti
dal Regno Unito,
se nondopo il
1°gennaio1975.
1150
CENTRAFARM /STERLING DRUG
II. Sull'interpretazione dell'art. 85:
a) Se la
circostanza che un'impresa detenga
brevetti
analoghiin diversi
Stati membri e
conceda,
nei varipaesi, licenze di
produzione e/odi
vendita adiverse
sue affiliate — tenuto contodel fatto
che nelloro
complessole
predette
licenze hanno, in
tutto oin parte, lo
scopodi disciplinare in
modo diverso
ogni singolo mercato nazionale
del
prodottobrevettato
—implichi l'esistenza di intese
o pratiche concordate
incompatibili
conl'art. 85 del
trattatoCEE
e sel'azione
a tutela
del brevetto indicata
al punto
I
suba),
vada ritenuta inammissibile,
nella misurain
cuiè
espressionedelle
suddetteintese
o pratiche concordate.
b) Se l'art. 85
possa trovareapplicazione quando nelleintese
e pratiche concertate sovraesposte siano
interessate
esclusivamente
imprese
appartenenti ad un solo ed unico «gruppo».4. La
sentenzainterlocutoria dello
Hoge
Raad
1° marzo1974 è
pervenutain
cancelleria
il 4
marzo1974.
La Sterling Drug Inc.,
rappresentatadall
avv.
T. Schaper, del foro dell'Aia,
patrocinante
in cassazione,
edall'avv. A.
Deringer, del foro di Colonia,
patrocinante avantil'Oberlandsgericht; la Centrafarm B.V.
eil
sig.Adriaan De Peijper,
rappresentati
dall'aw. L. D. Pels Rijcken,
patrocinante
in
cassazione edall'aw. A. F.
de Savornin Lohman, del foro di
Rotterdam; il Regno di Danimarca,
rappresentato
dal
sig.Ersböll
ela Commissione,
rappresentata
dal
suo consigliere giuridico sig.
Bastiaan
vander Esch, in
qualitàd'agente, hanno depositato
osservazioniscritte, in forza dell'art. 20 del
protocollo sullo statutodella Corte di
giustiziaCEE.
Su
relazionedel
giudicerelatore,
sentitol'avvocato generale, la Corte ha deciso di
passare alla
fase
orale senza procedere adistruttoria.
II
—Osservazioni
scrittepresentate alla
Corte
Osservazioni della Sterling Drug Inc.
1. La Sterling Drug Inc.
osserva cheil
titolare
di
unbrevetto ha, in genere,
sul territoriodel
paeseconsiderato,
undirit
to esclusivo sulla
fabbricazione del
prodotto brevettato
e sulla suaimmissione in
commercio.Tuttavia,
una volta cheil
prodotto
è
stato postoin
venditain
talepaese, il diritto
stesso si considera«esaurito»
edil
suo titolare non può nemmeno opporsi alla rivendita
del
prodotto nel suddetto paese.La
societàfa
presente che nessunalegge
nazionale
vigente,
contiene una disposizione secondo cui
il
porrein
vendita sul mercato stranieroimplichi l'esaurimento del diritto di brevetto. Lo Hoge Raad ha
nuovamente
affermato,
nella presentecausa,
cheil
significatodell'art. 30,
2°comma, della
«Rijksoctrooiwet» non«dà
luogo
adubbi»
ed essoha
ancoraribadito la
sua precedentegiurisprudenza,
secondo cui unbrevetto
olandese si esaurisce soltanto colporrein
venditail
prodotto «nel
Regno». Il
progettodi
convenzione relativo al
brevetto
europeo nel mercatocomune(art. 32)
sibasa del
pari sul principio che soltanto gli atti compiuti nell'ambito
della
sfera territoriale tutelata
dal brevetto CEE,
possono esaurire quest'ultimo.2. Il diritto di
opporsi adimportazioni
parallele può quindi venir contestato al titolare
di
unbrevetto
soltanto nell'ipotesi
in
cui sidebba
considerarecheil
diritto
intèrno
sia stato emendato su tale puntodall'entrata in
vigoredel diritto
comunitario.
A
normadell'art. 30 del
trattatoCEE,
sono vietate «le restrizioni quantitative
all'importazione,
nonché qualsiasi misura
d'effetto equivalente»,
mai divieti
ele
restrizioni sono ammessi
in
viad'eccezio
ne
dall'art. 36
e si pone a questo puntola
questionedel
sela disposizione di leg
ge
in
causafacente
partedel diritto
interno
dei Paesi Bassi in
materiadi brevetti:
1151
SENTENZADEL31-16-1974—CAUSA-15-74
— si possa giustificare
per.
motivi di tutela, della
proprietà industriale, edin
particolare
del diritto
relativo al brevetto,
e se essa— non costituisca unmezzo,
di
discriminazione
arbitraria,
né una restrizionedissimulata,
nel commercio tra gliStati
membri.La
società passa inrassegna,
in quantopertinenti,
lesentenzedella Corte 29 feb
braio 1968 (causa
24-67,Parke Davis, Raccolta 1968,
pag.75)
e8
giugno1971 (causa 78-70, Deutsche
Grammophon-Gesellschaft, Raccolta 1971,
pag.487).
a) La
società sostiene che sideve
porre unadistinzione
trala
causaDeutsche Grammophon
ela
presente.Nella
causa78-70, in
primoluogo, la legge
tedescadel 1965
suldiritto d'autore,
va considerata come una «nuova» misura
d'effetto equivalente,
mentrela disposizione di legge del 1910
applicabile al nostro casodi specie,
costituisce una misura «in vigore».
b) In
secondoluogo, il diritto d'autore differisce
sostanzialmentedal diritto di brevetto,
vistele
caratteristichedi
quest'ultimo.
Un brevetto
costituisce un monopolio concesso
da
undeterminato Stato, in
ogni singolocaso,
alfine, di
promuovere,
nel'
pubblico
interesse,
gli investimenti
in
materiadi
ricerca ela
pubblicazione
delle invenzioni,
attribuendo all'inventore un giusto premio.
Finché
non' si giungerà all'uniformitàdelle leggi in
materia,di brevetti, la
stessanatura
del diritto
vigentein
propositoimplica
che vi sono numerositerritori, del
tuttodistinti, in
cuiil'brevetto
viene riconosciuto.Il diritto di
opporsi all'importazione
dei
prodotti postiin
venditain
un altroterritorio, in
cui tali prodottisono pure
brevettati, è insito
quindi nella stessa naturadel brevetto.
Se il
titolaredi
unbrevetto
non potesseimpedire l'importazione in
unoStato
membro
di
prodotti postiin
commercioin
un altroStato membro, in
cuiè
riconosciuto un
brevetto detto
«parallelo»,i brevetti
verrebbero minati nellaloro
stessa «esistenza».
Non esistono, in
effetti, verie propri
brevetti
paralleli.La
normativa degli
Stati
membriin
materiaè
così
varia,
che anchei brevetti
riconosciutiper le stesse
invenzioni
non si possono considerare
identici
o«paralleli».La
SterlingDrug
sottolinea inmerito, tra
l'altro,
chela durata dei brevetti
varia a secondadegli ordinamenti,
e chein
determinati
Stati i brevetti
vengono riconosciuti senza un previo
esame,
mentrein
altrila domanda di
riconoscimentova sottoposta ad esame.Le domande di
riconoscimento
di
unbrevetto
relative aduna
stessa
invenzione, inoltrate in
piùpaesi,
possono presentaredelle
divergenze.
Dato
e non concesso cheil
titolaredi
unbrevetto
possa opporsi adimportazioni
parallele
da
un altroStato membro, in
cui
il
prodotto nonè
tutelatoda
brevetto,
talidivergenze
sollevano problemi molto gravi peril
giudicedel
paese importatore, il
qualedeve determinare la
rilevanza
della
tutela riconosciuta ai brevetti
in
uno o piùPaesi
esportatori.Può darsi il
casoche,
seil
giudice nonè in
grado
di determinare
equamentela
rilevanza complessa
della tutela, il brevetto
non sia
in
praticatutelato. Tale
conseguenza
incide
sull'esistenza stessadel
brevetto.
Dato
e nonconcesso, invece,
che ogniqualvolta
il
titolaredi
unbrevetto
ponein
commercio un prodotto anchein
unoStato
membroin
cuiil
prodotto nonè
mai stato
brevettato
nébrevettabile,
odin
cuiil brevetto
siè esaurito,
ciò impedisca
al titolare stessodi
opporsi all'im
portazione,
una taleinterpretazione
minerebbe
la
tutela conferita aibrevetti di
cui
l'interessato
è titolare per tale prodotto in
altriStati
membri.Sarebbe
come
dire
chela disposizione di legge
più sfavorevole altitolare di
unbrevetto,
contemplata
da
unanormativa,
siala
sola
adeterminare in
ciascuncasola
tutela relativa atuttii brevetti
riconosciutinell'
ambito
della CEE.
La
società giunge alla conclusione che non si possono evitarele
conseguenzedi
numerose
divergenze
tranormative inter-1152
centrafarm;/ STERLING DRUG
ne con
l'applicazione immediata del di
ritto
comunitario,
ma unicamente con unaarmonizzazione o con una unificazione,
oggettodel
progettodi
convenzione sul
brevetto
europeo peril
mercato comune.c) La
societàfa cenno, inoltre,
ailavori
preparatori a taleprogetto
di
convenzione e ad una relazione
dell'assemblea dei
segretari di
Stato
pressoi
governidegli Stati
membri relativa ai problemifondar
mentali attinenti allatutela
della
proprietà
industriale
— relazione che va considerata
come un'interpretazione autenticadegli
artt.30
e36
—nonchè a numerose comunicazionidella Commissione fino
al1970,
perdesumerne
chele disposizioni di legge nazionali, in forza delle
qualile importazioni
parallele possono esser vietate a causa
di
unbrevetto,
sono contemplate
dall'eccezione di
cui all'art.36,
primo
inciso.
3. Posto, invece,
chel'eccezione di
cui all'art.36
non si applichi a tali disposizioni,
si ponela
questione(problema
che sisarebbe'
posto nella causaDeutsche Grammophon,
come giustamenteha
fatto osservare
l'avvocato generale) del
se gli artt.30
e seguenti abbiano efficaciaimmediata.
La
società richiamafra l'
altrola
sentenza
19 dicembre 1968 (causa 13-68,
Salg-oil, Raccolta 1968,
pag.601).
Orbene,
giacche il periodo transitorio èterminato,
si poneil
problemadi
accertare se
l'art. 30
el'art. 32,
2°comma,
primoinciso,
sianodivenuti direttamente
applicabili a
decorrere dal
1° gennaio1970.
In proposito, la
società sottolinea che nella causaDeutsche Grammophon,
sitrattava
di una legge
«nuova», mentre nellapresentecausa,
si trattadi
unaleg
ge «in vigore».
L'art. 32,
2°comma,
primo
inciso,
che prevedela
soppressionedelle
misured'effetto equivalente,
al più tardi al terminedel
periodotransitorio,
costituisce chiaramente unobbligo
di fa
re,
chelascia
agliStati
membri unafa
coltà
discrezionale. La
semplice soppressione
delle disposizioni
nazionalirelativeai
brevetti,
1che consentonod'impedire le importazioni
parallele minerebbei
brevetti nella
loro
«esistenza» e tale soppressione potrebbe quindi venir
decisa
solo mediante sia
l'abolizione
simultaneadelle divergenze
molto accentuate trale
normative
in
materiadi brevetti,
armonizzando
le divergenze stesse,
sia mediante l'istituzione di
un.brevetto
uniforme
CEE.
La
societàfa
poi presente che perfinola Commissione
sembra non aver considerata realistica
l'ipotesi
secondo cuil'art.
32,
2°comma,
primoinciso, divenga
direttamente efficace alla
fine del
periodo transitorio.Il
che si puòdesumere dalla direttiva della Commissione 22 dicembre 1969, basata
sull'art.33,
n.7, (70/50/
CEE, GU
n.L 13,
pag.29).
Inoltre è
soventeimpossibile distinguere i
casiin
cuil'art. 30
trova applicazioneda
,
quelli
in
cui si applical'art. 100 del
trattato
CEE,
epoiché,
perdi più, le
disposizioni
legislative di
cui all'art.100
rimangono
in
vigorefintantoché
una direttiva nonvenga adottata
dal Consiglio, il
riconoscimentodell'efficacia diretta dell'art. 30,
adecorrere dal
1° gennaio1970, determinerebbe
una grande incertezza nell'ambito
del diritto.
La
negazionedell'efficacia diretta
dell'art.
32,
2°comma, è
conforme anche alla giurisprudenzadella
corte costituzionaletedesca,
nei casiin
cuile
sono state sottoposte
inadempienze del legislatore
agli obblighiimpostigli dalla
costituzione.La
societàrichiama infine l'art. 42
dell'atto
di adesione,
secondo cuile
misured'effetto
equivalente a restrizioni quantitative vanno soppresse al più tardi entro
il
1°gennaio1975,
e poiché sembra unautopia che gli
Stati
membri riescano a sopprimere tuttele
misure primadel
1°gennaio
1975,
saràdifficile
esigerlo conla sanzione
dell'abrogazione
automatica a partiredal
1°gennaio1975.
4. Lasocietàfa
presente,
per quanto riguarda
la
questione subI lettera d),
cheuno degli obiettivi
fondamentali della CEE è
«la creazionedi
un regimeinteso
a garantire che
la
concorrenza non sia1153
SENTENZA DEL31-10-1974— CAUSA 15-74
falsata
nel mercato comune»(art. 3,
lettera
f)
eche unsiffatto regime presuppone che
le discrepanze
artificiose esistentiin
settoriinterdipendenti
siano soppressedi
comune accordo e secondolo
stesso ritmo.I
provvedimentiin
materiadi
prezzi adottati nel paese esportatore per ragionidi
politica sociale cui conseguel'effetto di
mantenerei
prezzidi determinati
prodotti farmaceutici
ad unlivello interiore,
nel paese
considerato,
a quelli cheivi
sarebbero stati praticati
in
mancanzadi
taliprovvedimenti,
costituisconodifferenze
artificiose.
L'alterazione delle
condizionidi
mercato si manifestain
maniera sorprendente allorquando il
produttoredebba
concorrere con un
importatore
che non producein
proprio e che —senza correre personalmente
il
minimo rischio commerciale— si
limiti
a trarre profittodalla
differenza
di
prezzo.Nella
presentecausa,
adifferenza della
causa
Deutsche Grammophon, il
prezzopraticato nei
Paesi Bassi è
quellodel
libero mercato,
mentreil
prezzoinglese è
artificioso.
Sebbene
neiPaesi Bassi
l'acidum
nalidixicum sia tutelatoda
brevetto, il
prezzoè
quello conforme allalegge di mercato, in
quantodiverse
specialitàfarmaceutiche in
concorrenza traloro impiegate
anche nella terapiadelle
infezioni
delle
vieurinarie,
si trovano sul mercato olandese.La
società aggiunge chele differenze di
prezzo tra
la Gran Bretagna
e gli altriStati
membririsultanoaltresìda
una circostanza che esula completamente
dalla
sfera
d'influenza della Sterling Drug,
ecioè
le
rilevantioscillazioni neltassodei
cambi.
5. In
merito alla questioneI, lettera e), la
societàsottolinea cheessa nondenunzia
unicamente,
a sostegnodella
propriaazione, il fatto
chei
prodotti non sono stati postiin
commercio neiPaesi Bassi da
parte sua odin
suo nome.Uno dei
moventi principali che
l'hanno indotta
ad agire
in
giudizioè
statoil
comportamento
della Centrafarm
chele impediva
di
esercitare un controllo sulladistribu
zione
dei
suoi prodotti.Un
siffatto controllo si rende soprattutto necessario per poteradottare misure atutela
dei
consumatori o qualora una partita
di farmaci
siriveli
difettosa.
La
stessa esistenzad'
importazioni parallele
rendeil
controlloimpossibile,
giacchè uno o più
intermediari, il
cui operato sfugge al controllodel produttore,
intervengono nelsistema.
La
società richiamain
proposito una risposta nello stesso sensofornita in data 18
settembredal
segretario
di Stato
allaSanità
pubblicadei Paesi Bassi
alle questioni posteda
un membrodella
seconda camera.La
società giunge alla conclusione chel'azione da
essa esperita controla
Centrafarm,
qualora non potessefondarsi
sul suo solo
brevetto,
sarebbe cionondimenogiustificata nella misura
in
cui essainveste
un problema vitale relativo alla tuteladella
salute pubblica.6. Quanto
alla questione subI lettera f)
relativa all'art.
42 dell'atto di adesione, la
società fa-presente chele
misure d'effetto
equivalente nonabrogate,
restano comunquein
vigore almenofino
al 1°gennaio
1975. Essa
richiamai
canonidell'efficacia diretta
stabilitidalla Corte
nella sentenza
4 febbraio 1965 (causa
20-64, Albatros, Raccolta 1965-3,
pag.1)
e
19 dicembre 1968 (Salgoil,
giàmenzionata).
Ne
consegue chela disposizione di legge
olandese suibrevetti,
che consented'impedire le importazioni parallele,
può venirinvocata
nel presente caso per opporsi ad
importazioni
paralleledalla Gran Bretagna.
7. Infine, la Sterling Drug fa
presenteche
l'art. 85 del
trattatoCEE
nonè
applicabileal nostro caso
di specie,
e ciòin
quanto
la Sterling-Winthrop Group Ltd è
un'affiliata al100% della Sterling Drug Inc.
e chein
merito al suo poteredi decisione
— adesempio perle
operazioni
di
cui trattasi nellafattispecie
—essa
dipende
completamentedalla
Sterling Drug.
1154
CENTRAFARM / STERLING DRUG
Osservazioni della Centrafarm
La Centrafarm
esaminain
primoluogo le
premesseda
cui traggono originele
questioni poste
dallo Hoge Raad. I
prodotti
tutelatida brevetto
sono stati postiin
vendita nel paese esportatorein
conformità
alledisposizioni di legge,
cioèla
vendita
è
stata effettuata vuoidal
titolaredel brevetto stesso,
vuoi col consensodi
questo
da
partedi
unlicenziatario. Essa
sottolinea che
i fatti
considerati nelloro insieme differiscono da
quellidella
causa24-67 (Parke Davis,
giàmenzionata)
che aveva ad oggetto unfarmaco importato
nei
Paesi Bassi dall'Italia, dove
esso non risultavatutelatoda brevetto.
La
società richiamal'attenzione
sulfatto
che tutti
i
paesi miranoall'attuazioneall'
interno della loro
orbita giuridicadi
un equilibrio tral'interesse
privatodel
titolare del brevetto
el'interesse
pubblicoalla libertà di
commercio edegli
scambi.Tale
equilibrio esiste quandoil
titolaredel brevetto
trae vantaggiodalla
situazione
di
monopolioderivante dal
suo dirittorelativo ai
brevetto
pur essendosottoposto a
limiti. La
piùimportante
restrizione consiste nel
fatto che, dal
momento
in
cui un prodottoè
stato postoin vendita, in
conformità alle disposizioni
di legge,
nell'ambito territorialedi
unPaese,
essopuòliberamente
essere rivenduto
senza possibilitàdi
opposizioneda
parte
del
titolaredel brevetto.
Con la
prima questione si vuole accertare se si
deve riconoscere, in forza del di
ritto
comunitario,
un solo ed unico limite al monopolio scaturente
dal brevetto, linnte
non già riferito ai prodotti legalmenteposti
in
venditanell'orbitaterritoriale
di
ciascun paese membrodi
per séconsiderato, bensì
estesa ai prodotti legalmente posti
in
vendita nell'ambitoterritoriale
della Comunità.
La Centrafarm
sostiene chela
sentenza78-70 (Deutsche Grammophon)
costituisce un precedente
importante. La
situazione su cui si
impernia
tale causa presenta una grandeanalogia colnostro ca
so
di
specie.La
societàne traela
conclusione che
la
motivazionedella
sentenzaDeutsche Grammophon, in
quantosiba
sa sugli «obiettivi essenziali»
del
trattatoCEE,
nonché sulle normein
materiadi libera
circolazionedelle
merciivi
contenute,
trovano piena applicazione «mutatismutandis» nella presente causa.
Essa
sottolinea che ildiritto esclusivo, di
cui al
§ 85 della legge
tedesca suldiritto d'autore,
presenta grande affinità coldi
ritto
di brevetto. Tale diritto
viene concesso ai produttori
di
supporti sonori nonin
quantola
produzionedei
supporti stessicostituisce una prestazione
di
carattere
artistico,
ma peril fatto
chela fabbricazione di
prodottidi
tal genererichiede capacitàtecniche
di
altolivello
edinvestimenti rilevanti, il
che giustificala
protezione riconosciuta al produttore contro
la
riproduzionedi
tali prodotti che può realizzarsifacilmente
sottofor
ma
di
registrazioni su nastri magnetici.La
società non'vede sotto quale angolo visualela
questione subI, lettera a),
si prospettidiversa dalla
questione subI, lettera b). Essa
non ritiene possibile cheil
tentativo svoltodal
titolaredel
brevetto
di
esercitareil
propriodiritto in
circostanze come quelle
della fattispecie
non siala
conseguenzadiretta della
volontàd'isolare i
mercati nazionalirelativamente ai prodotti tutelati
da brevetto o,
almeno,
che questo tentativo non abbia come effetto taleisolamento.
La
questione sub1, lettera c),
sull'appartenenza o meno ad un gruppo
è
irrilevante
dal
puntodi
vistadella libera
circolazione
delle
merci nell'ambitodella Comunità.
In
meritoalla questione subI, lettera d), la
societàfa
presente chele differenze di
prezzo accertate sono
del
tutto estranee alla tutelapropriadel
titolaredel
brevetto.
I diritti
esclusivi non gli vengono riconosciuti al
fine di mantenere, in
relazione al prodotto
brevettato, differenze di
prezzo a secondadei
paesidella CEE in
cuiil
prodottoè
postoin
commercio el'esercizio del diritto di brevetto
a tale scopo nonpuò,
afortiori,
venir considerato come «l'oggetto specifico»
di
talediritto. Non
sipuòdunque
affattobasarsi sulla circostanza considerata
in
tale1155
SENTENZA DEL 31-10-1974 — CAUSA 15-74
questione per
invocare il
regime d'eccezione
di
cuiall'art.36 del
trattato.Circa la
questione subI, lettera e),
essa evidenzia cheil brevettò
non va comunque utilizzato per consentire alsuo tito
lare di
esercitareun controllo più efficace sulla
distribuzione d'una
specialitàfarmaceutica
tutelatada brevetto, in
vista
dei difetti
chetale specialità potrebbe avere.Anche le
specialitàfarmaceutiche
non tutelate
da brevetto
possono averedei difetti. Qualora
sia necessario esercitare uncontrollo o migliorare
il
controllo
stessosulle specialitàfarmaceutiche,
sipuò
farlo
altrimenti che mediantedei brevetti.
In
merito alle questioni relative all'art.85 del
trattatoCEE, la Centrafarm
osserva che
il
nostro casoè identico
a quellodella
causa40-70 (Sirena,
già menzionata)
echetale sentenzaè determinante
perla
soluzionedella
questione subII,
lettera a).
Essa
richiamai
punti9-12 della
motivazione
di
talesentenza,
che possono applicarsi quasi alla
lettera
alla situazione considerata nella questione sub
II, lettera
a).L'art. 85
si applica a prescindere dal fatto
che gli accordi menzionati siano accordi stipulati tra un titolaredi brevetti
elicenziatari dei diversi
paesi membridella CEE, dato
che tali accordi sonodiretti
soprattutto adisciplinare, in
maniera
diversa
per ogni singolopaese, le
condizionidi
venditadei
prodottitutelati da brevetti. Ciò implica in
effetti che tali accordi possono «pregiudicareil
commercio tra
Stati
membri» edhanno
«per oggetto o per effetto
di impedire,
restringere o
falsare il
giocodella
concorrenza all'interno
del
mercato comune».
Anche
sesussistono vincoli tratali entità nell'ambitodi
ungruppo,
escludendo quindi qualsiasi concorrenzafra loro, i
contratti
di licenza
vannoconsiderati accordivietati
dall'art. 85,
qualora essimirino soprattutto a
disciplinare in
manieradiversa da
paese a paesele
condizionidi
vendita
dei
prodotti tutelatida brevetto.
Non basta
prenderein
considerazionei diritti
e gli obblighiderivanti dalle
clausole
dell'accordo. Occorre
altresì consi-derare l'ambito
economico e giuridicoin
cui
l'accordo
siinserisce
ed accertarein
particolare se
le importazióni
paralleleda
unpaese all'altro possano venir impedite,
in primoluògo,
a causadegli
accordi
stipulati coni diversi licenziatari e, in
secondo
luogo,
per effettodella
normativa nazionale
in
materiadi brevetti.
Facendo
riferimentoin
proposito alla sentenzadella Corte 25
novembre1971, (causa
22-71,Béguelin, Raccolta 1971,
pag.
949)
e richiamandol'attenzione
suifatto
chela Corte ha
statuito chele
relazioni tra unasocietà madre ed un'affilia
ta non possono venir considerate ai
fini della
validitàdi
un contrattodi
concessione
in
esclusiva stipulato tra un'affiliatae
terzi, la Centrafarm
sottolineatuttavia ciò che
la Corte ha
statuito ai punti12-14 della
motivazione.Essa
ne traela
seguente conclusione.
Poiché
un accordodi
concessione esclusiva può ricadere sottoil divieto di
cui all'art.85 del
trattato per
i
motivi enunciatiin
tali puntidella sentenza,
sideve
riconoscere chel'art. 85
si applica anche nell'ipotesiin
cuiun titolare
di brevetto stipula,
conlicenziatarinei
diversi
paesidella CEE,
accordi
il
cuiscopo essenzialeè di
disciplinare,
in
manieradiversa
per ognisingolo paese,le
condizionidi
venditadei
prodotti
tutelatidal brevetto.
Osservazioni del
governodanese
Il
governodanese
osserva che sideve
porre una
distinzione
a seconda chei
prodotti provengano
dalla
stessafonte
ovvero siano
fabbricati in
paesidiversi delle CC.EE. Così,
adesempio,
gli artt.30
e seguentidel
trattato vietano al rappresentante esclusivo che rifornisca un mercato nazionale mediante importazio
ni, di fare
valere un propriodiritto di brevetto
per vietarealtreimportazioni di
prodotti che
il
produttore stranieroha
posto
in
venditain
un altroStato
membro. Tali
articolivietano altresì altitolare
di
unbrevetto in
unoStato
determinato
di
esercitareil
propriodiritto
pervietare
l'importazione in
taleStato di
prodotti
che egli stessoha
postoin
vendita1156
CENTRAFARM/ STERLING DRUG
in
un altroStato della CEE. Il
governo richiamale
sentenzedella Corte 13
luglio
1966 (cause
riunite56
e58-64
Grundig, Raccolta 1966,
pag.457)
e8
giugno19
71(Deutsche Grammophon).
La
sentenzaDeutsche Grammophon, d'altro canto,
non può essereinvocata
nel caso
in
cui untitolare di brevetto
odi licenza,
chefabbrichi dei
prodotti nelpropriopaese, invochi il
propriodiritto
relativoal
brevetto
per vietarel'importazione
di
prodottifabbricati in
un altro paesedella CEE dallo
stesso titolaredel brevetto, p da
unaimpresa
alui
economicamente vincolatao
da
un altrolicen
ziatario.
La
soppressionedella
possibilitàdi
vietare
le importazioni in
taleipotesi
modificherebbe, in
manieradecisiva, il
fondamento giuridico e
le
condizionidi
sfruttamento
dei brevetti da
partedelle
industrie.
Questa
considerazioneè
all'originedel
progettodi
convenzione sulbrevetto
europeo per
il
mercatocomune, il
quale prevede cheil
principiodell'esaurimento internazionale dei diritti di brevetto
all'interno della Comunità
entreràin
vigore soltantodopo
un periodotransitorio,
ritenuto necessario
dai
governi.Tale
progetto
dovrebbe
consentireinoltre di
evitare
i
conflitti che possonoinsorgere dall'obbligo di impiegare le invenzioni
nella produzione
nazionale,
obbligo prescrittodalle disposizioni
nazionali attualmente
in
vigorein
materiadi
brevetti, in
quanto tale problema vienerisoltodall'art. 47 della
convenzione.Il
governo osservad'altro lato che,
nellafattispecie, il
titolaredi
unbrevetto
puògiustamente eccepire che
le differenze di
prezzo costituiscono
la
conseguenzadi
atti
delle
pubbliche autorità eche,
quando il brevetto
riguarda specialità farmaceutichevi
è
uninteresse legittimo
specifico
all'eserciziodi
un controllo sulladiffusione dei
propri prodotti.Osservazioni della Commissione
Le
osservazionidella Commissione
sullediverse
questioni sonole
seguenti:Questione
subI, lettera a)
Nel
caso consideratodallo Hoge Raad, l'incompatibilità della
tutela riconosciutadal diritto
nazionale al titolaredel bre
vetto con
le
normedel diritto
comunitario relative alla
libera
circolazionedelle
merci consta già
dalla
sentenza pronunciata
dalla Corte
nella causa78-70 (Deutsche Grammophon). Le
sentenze pronunziatedai
giudici nazionali costi
tuiscono misure
d'effetto
equivalente ai sensidell'art. 30
qualora esse vietinol'importazione di
mercida
unoStato
membro ad un altro.
Nella
sentenzadi
cuisopra, la Corte ha definito l'eccezione di
cui all'art.36,
facendo osservare che questa ammette
de
roghe al principio
della libera
circolazione
delle
merci solo nella misurain
cui esse sono giustificatedalla
tuteladei
diritti che costituiscono
l'oggetto
specificodella
proprietàindustriale
e commerciale. Tale definizione, fornita in
merito adun
diritto
analogo aldiritto d'autore,
vaapplicata anche al
diritto, di brevetto.
Nei due casi, l'oggetto
specificodella
proprietà consiste nel
diritto
esclusivodi produrre,
o a. riprodurre e porre perla
prima volta
in
commercio un prodottoimmateriale
o un prodottoindustriale determinato. Allorquando le
azioni contemplate
dal diritto
nazionale offronola
possibilità
di
opporsi all'importazionedi
prodotti
fabbricati
regolarmentein forza del brevetto
e posti poiin vendita,
ci si trovadi fronte
alla costituzionedi
undiritto
chesi estende aldi là dell'oggetto
specifico
della
titolaritàdi
unbrevetto.
Questa
concezione collima perfettamente coldispositivo della
sentenzaDeutsche Grammophon. Orbene,
mentrela Corte
sembra ritenere che
la
misura■d'effetto
equivalenteconsiste nell'esercizio
da
parte
dell'interessato di. diritti esclusivi,
secondo
la Commissione l'elemento
essenziale va piuttosto ricercato nel provvedi
mento
del
giudice nazionale che rende possibilel'esercizio di
talidiritti.
Questionesub
1,
letterab)
L'elemento determinante
aifinidell'ap
plicazione
del divieto di
cui all'art.30
1157
SENTENZADEL31-10-1974—CAUSA 15-74
consiste nongià negli sforzi compiuti per
isolare i
mercatinazionali, bensì
nelfatto
cheuntale
isolamento
si attui.Nella
misura
in
cuila
questionemira ad accertaredel
parii limiti dell'art. 36,
questadispo
sizione può venir addotta come eccezio
ne allaregola stabilita
dall'art. 30
qualora
i
prodottiimportati
non siano statifabbricati
o postiin
venditadal
titolaredel brevetto, dal licenziatario
oda
altre persone regolarmente autorizzate a talfine.
questionesub
1,
letterac)
È di
scarsa rilevanzal'accertare se,
secondo quanto chiede
il
giudice nazionale, i
titolaridei brevetti
edelle licenze
appartengano o meno allo stesso grup
po,
ma piuttostoè
rilevante accertare sei
prodotti siano stati posti
in
commercio nel mercato comunedal
titolaredel
brevetto o colsuo consenso.
Questione
subI, lettera d)
La
grandedifferenza di prezzo,
perlo
stesso
prodotto,
tradue
paesi non consente
di
vietarel'importazione di
prodotti
dal
paesein
cuiil livello dei
prezziè il
più
basso invocando la
tutela offertadal brevetto.
Uno degli
aspetti essenzialidel
mercato comune consiste nell'offrirela
possibilitàdi fabbricare
prodotti nelluogo in
cuila
produzione si rivela meno costosa.
La fissazione d'un
prezzoimposto in
unoStato
membrodeterminato,
ovverola
concessione
di
sovvenzioni a talune imprese,
puòdeterminare differenze
che influiscono
sugli scambifra Stati
membri.Le
autoritàcomunitariehanno
tuttaviail
compito
di contrastare,
oveoccorra,
una evoluzionein
talsenso, procedendo,
amo'
d'esempio,
all'armonizzazionedelle legislazioni.
Orbene,
sele
autorità comunitarie vengono meno al
loro dovere,
nonè
perquesto consentito al giudicenazionale
di
statuire
in
contrasto conl'art. 30,
invocando
il diritto in
materiadi brevetti.
Questione
subI, lettera e)
La
produzione ela
vendita di tarmaci sollevanoil
problemadel
controllodelle
specialità
farmaceutiche
che presentinodeterminati difetti. Diversi
provvedimenti sono già stati adottati al
fine di
risolvere tale problema.
Per
quanto riguardai Paesi Bassi,
tali misure trovanoil loro fondamento
giuridico nell'art.18,
n.2, del decreto
relativo alle specialità farmaceutiche.
Per l'applicazione di tali
provvedimenti,
nonè
necessario chela
produzione
ola
venditad'un farmaco
siariservata ad una sola
impresa; il
controlloè
operante pure nell'ipotesiin
cui visiano più
importatori (paralleli). Il divieto di
cui all'art.30
vale quindiperla
situazione
di
cuitrattasi.Questione
subI, lettera f)
L'art. 42 dell'atto di
adesione precisail
termine entro cuile
vigenti misured'ef
fetto
equivalentedovranno
esser soppresse.
Per
questo motivo tale articolo non si occupadel
problemadelle
nuove misured'effetto equivalente, di
cui si tratterebbenel casodi
specie selo Hoge Raad
accogliessel'istanza della Sterling Drug diretta
abloccare le importazioni del farmaco in
questione.La
questione va quindirisoltain
senso negativo.Questione
subII, lettera a)
Lo Hoge Raad
considera un regolamento
delle
condizionidi mercato, diverse da
un paese
all'altro, facendo
allusione su questopunto,
aquantopare,
al mantenimento
da
partedelle imprese di
unapolitica di
prezzidifferenziati. Allo
scopodi
perseguire
tale politica, le imprese
invocano
i diritti
che esse ritengonodi
poter trarredalla loro
proprietàindustriale.
Agendo in
talmodo,
gliinteressati dan
no ai
loro
contrattidi licenza
un'incidenza accentuata sull'isolamento
dei diversi
mercati
e, pertanto, incompatibile
conil
n.
1 dell'art. 85 del
trattato.I
termini stessidel
contratto assumono un'importanza minore.
L'esercizio dei diritti
scaturenti