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Analisi della proposta di legge: Finalità e oggetto: la proposta di legge prevede le seguenti finalità: •

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Academic year: 2021

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Analisi della proposta di legge:

Finalità e oggetto: la proposta di legge prevede le seguenti finalità:

• Contrastare la disuguaglianza nell’accesso ai LEA, riducendo i costi e l’eccessiva istituzionalizzazione dei bisogni socio-sanitari;

• Valorizzare le persone fragili, affette da patologie croniche e invalidanti, migliorandone l’aspettativa e la qualità della salute;

• Promuovere la partecipazione attiva e diretta del paziente alla definizione delle cure necessarie, attraverso percorsi terapeutici riabilitativi individuali;

• Introdurre strumenti di coordinamento nella gestione delle prestazioni socio-sanitarie da parte di ASL, servizi sociali, ETS e pazienti, garantendo la centralità di questi ultimi e delle loro famiglie. (Art.

1)

Introduzione sperimentale del budget di salute

: entro 180 giorni dall’entrata in vigore

della legge, previa intesa in Conferenza unificata, Regioni e Comuni attivano in via

sperimentale, per tre anni, i progetti terapeutici da finanziare con il budget di salute,

riconvertendo almeno il 10% delle risorse per il finanziamento dei LEA sociosanitari. L’intesa

delinea le modalità attuative e di co-programmazione del progetto. (Art. 2)

Progetto terapeutico riabilitativo individualizzato: il testo prevede che:

Valutazione dei bisogni: il progetto viene definito come l’insieme di azioni individuate ed elaborate

sulla base di una valutazione multidimensionale e multidisciplinare dei bisogni socio-sanitari della persona. La valutazione del fabbisogno è effettuata applicando la Classificazione Internazionale del Funzionamento (ICF) e prevede tre livelli di intensità su cui è modulato il progetto;

Unit di valutazione: ad effettuare tale valutazione è un’unità di valutazione integrata, costituita

presso l’ASL competente, con la partecipazione - fra gli altri - di servizi sociali, operatori sanitari, MMG, familiari, operatori del settore dell’istruzione e della formazione professionale. L’unità di valutazione calcola le risorse umane, professionali ed economiche necessarie;

Ruolo ETS: affidatari del progetto terapeutico sono gli ETS nel ruolo di co-gestori, tenendo conto

delle risorse disponibili e delle necessità del paziente;

Case manager: la realizzazione del progetto è formalizzata da una convenzione stipulata fra tutti i

soggetti coinvolti ed è sottoscritta anche da parte di una figura responsabile, definita case manager, che assicura e promuove il coordinamento del progetto e degli operatori professionali coinvolti. (Art.

3)

Budget di salute

: Il budget è definito come l’insieme delle risorse umane, professionali ed

economiche necessarie a realizzare il progetto, comprendendo le risorse destinate:

• Dallo Stato ai LEA socio-sanitari e alle politiche sociali; • Dagli Enti locali alle politiche sociali;

• Dal Fondo sociale europeo e dai progetti regionali, nazionali ed europei;

• Dallo stesso soggetto destinatario del progetto, anche derivante da forme di sostegno al reddito.

Tali risorse sono trasferite al soggetto co-gestore, previa valutazione dello stato di

avanzamento del progetto da parte dell’ufficio socio-sanitario di competenza, e sono

sottoposte al regime di pubblicità. (Art. 4)

Osservatorio sull’introduzione sperimentale del metodo del budget di salute: entro

180 giorni dall’entrata in vigore della legge, il testo prevede che il MinSal, tramite proprio

decreto, debba istituire un osservatorio per il monitoraggio dei risultati del metodo

sperimentale. (Art. 5)

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