• Non ci sono risultati.

Appendice Fiscalità nelle business unit: incidenza e modalità di applicazione delle imposte dirette. I. Le principali imposte dirette: Irpef, Ires, Irap.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Appendice Fiscalità nelle business unit: incidenza e modalità di applicazione delle imposte dirette. I. Le principali imposte dirette: Irpef, Ires, Irap."

Copied!
19
0
0

Testo completo

(1)

Appendice

Fiscalità nelle business unit: incidenza e modalità di applicazione delle

imposte dirette.

I. Le principali imposte dirette: Irpef, Ires, Irap.

Le principali imposte dirette vigenti sul territorio italiano, Irpef ed Ires, sono regolate dal Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. del 22 Dicembre 1986, n. 197,

Partendo della prima imposta, l’Irpef, istituita con la riforma tributaria nel 1974, possiamo definirla come un’imposta diretta, personale, generale e progressiva.

Secondo l’articolo 2 del Testo Unico i soggetti passivi di imposta sono:

• le persone fisiche che risiedono1 in Italia (per tutti i cespiti posseduti ed i redditi prodotti i patria o all’estero);

• i soggetti non residenti, ma che conseguono un reddito sul territorio nazionale (per il solo reddito generato in Italia);

• i soggetti passivi impropri, come le società di persone e recentemente anche le società di capitali i cui soci abbiano adottato la <<tassazione per trasparenza>>, che le equipara alle società di persone.

La base imponibile è costituita del reddito complessivo al netto degli oneri deducibili, in base all’articolo 10, e delle deduzioni, come stabilito negli articoli 11 e 12 del Tuir.

Per quanto concerne un’agenzia di viaggi il reddito in esame deriva dall’esercizio dell’attività commerciale2, escluse le provvigioni percepite, ai sensi dell’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973.

1

Per soggetto residente si intendono i cittadini iscritti all’anagrafe italiana per la maggior parte dell’anno (circa 183 giorni) , a decorrere dal 1 Gennaio 2009, vanno inclusi anche i cittadini cancellati dall’anagrafe italiana dei residenti ed emigrati in stati a regime fiscale privilegiato (L. 448/1998, articolo 10).

2

D.P.R. 22/12/86, n. 197, art. 55 << 1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del

comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi

che non rientrano nell'art. 2195 c.c.;

b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi,stagni e altre acque

interne;

(2)

L’aliquota è calcolata a scaglioni di reddito in base alla seguente tabella:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA

Fino a 15.000 € 23 %

Fino a 28.000 € 27 %

Fino a 55.000 € 38 %

Fino a 75.000 € 41 %

Oltre i 75.000 € 43 %

Dunque, nel caso specifico delle agenzie di viaggi e turismo, l’imposta interesserà tutte le persone fisiche operanti nell’impresa.

L’Ires, l’imposta sul reddito delle società, si fonda sul presupposto del possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate all’articolo 6 del Tuir. 3

E’ un’imposta proporzionale e personale, che, in base al Decreto Legislativo 344/2003, ha sostituito l’Irpeg, in seguito alla riforma della disciplina sul reddito di impresa.

L’articolo 73 del Tuir enumera i soggetti passivi:

a) SOCIETA’ PER AZIONI (S.p.A.) E IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.a.p.A.), LE

SOCIETA’ COOPERATIVE E LE SOCIETA’ DI MUTUA ASSICURAZIONE, LE SOCIETA’ EUROPEE;

b) ENTI PUBBLICI E PRIVATI DIVERSI DALLE SOCIETA’, I TRUST, aventi per oggetto attività commerciale;

c) ENTI PUBBLICI E PRIVATI E I TRUST, non aventi per oggetto le attività commerciale;

all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa. 3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività

commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

3

(Classificazione dei redditi)

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni

consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte

provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

(3)

d) SOCIETA’ ED ENTI DI OGNI TIPO, non residenti nel territorio dello Stato.

La base imponibile è calcolata (sulla base degli articoli da 83 a 109), per entrambe le imposte, sul reddito complessivo netto: <<apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione>>.4 L’aliquota, in precedenza pari al 33%, è stata diminuita di cinque punti percentuale (27,50%), in ottemperanza alla Legge Finanziaria 2008 244/2077, in relazione alla <<manovra anticrisi>>. Al fine di garantire l’invarianza dell’ammontare del gettito, rilevante per le entrate statali, sono stati previsti vari meccanismi, tra cui la riduzione delle deducibilità degli interessi passivi; in tal senso la manovra acquisterebbe unicamente carattere ridistribuivo.

Senza soffermarci in dettaglio sui dettami della normativa tributaria, è fondamentale rilevare le peculiarità dell’applicazione delle imposte nell’ambito dell’argomento discusso. A tal proposito assume rilievo il tema della competenza dei ricavi e dei costi per le agenzie di viaggi.

In merito ai ricavi originati dalla vendita dei pacchetti viaggio tutto compreso, considerati al netto di eventuali sconti e abbuoni, ed ai costi di produzione, al netto degli sconti ricevuti dai fornitori, la disciplina è contenuta nell’articolo 109 del Testo tributario.

Il suddetto articolo, dopo aver indicato al primo comma che tra gli elementi che concorrono a determinare l’ammontare complessivo del reddito di esercizio vanno compresi anche i ricavi e le spese di cui non sia ancora <<certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare>>, subordinandoli alla realizzazione effettiva di tali condizioni, al seguente comma fornisce ulteriori specifiche per la determinazione dell’esercizio di competenza.

Ai fini della nostra trattazione acquista un considerevole peso la lettera b) del comma 2: <<i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei

4

(4)

corrispettivi>>; dunque si considera ultimato nel momento in cui il viaggiatore rientra dal viaggio.

Ciò vale soprattutto per i tour operators ed i tour organizer, mentre una difforme disciplina si applica alla agenzie di viaggi intermediarie.

Una problematica fiscale di considerevole rilevanza è rappresentata dalle provvigioni per gli agenti di commercio, nel nostro caso gli agenti di viaggi, che, in qualità di intermediari commerciali e non di professionisti, riferiscono il proprio reddito ai criteri di competenza e non di cassa.

Quindi, il periodo fiscale non coincide con la fatturazione, vale a dire il momento materiale di incasso, ma con la maturazione dell’incasso.

In tal caso l’Agenzia delle Entrate, interpretando gli articoli del codice civile in materia di agenzia, ha statuito che il momento di individuazione del ricavo coincide con quello della conclusione del contratto tra mandante e cliente.

Il criterio è però stato immediatamente contestato dalle associazioni di imprese, appellandosi al criterio di correlazione costi-ricavi, per cui il periodo di competenza deve necessariamente coincidere con la consegna della merce al cliente finale o, nel caso delle imprese dedite all’erogazione di servizi, con quello del compimento della prestazione. La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate ha optato per uno sfasamento dei criteri di analisi: per le imprese mandanti la competenza fiscale risalirebbe al momento del passaggio effettivo della merce, mentre per l’agente alla stipula del contratto,5 risulta comunque prassi comune far coincidere i momenti, per snellire le procedure tributarie. D’altra parte, le provvigioni sulla vendita di pacchetti vacanze precostituiti e sulla biglietteria dei vettori sono fiscalmente dichiarabili solo nel momento in cui, concluso il contratto, si perfeziona la prestazione con la consegna dei vouchers al cliente viaggiatore, a prescindere dall’effettivo momento di partenza.

Per concludere la trattazione delle principali imposte dirette, occorre un breve accenno all’Irap. L’imposta regionale sulle attività produttive è stata istituita dal Decreto Legislativo 446/1997, in attuazione alla legge delega per la riforma della finanza locale (Legge 662/1996). L’imposta, con aliquota variabile da Regione a Regione fino ad un tetto massimo dell’1%, grava su:

5

Come specifica il nuovo articolo 1748 del codice civile, per cui, eccetto diversa pattuizione, il diritto alla provvigione dell’agente spetta dal momento in cui il mandante ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione nei confronti del terzo cliente. Nella pratica, la regola generale prevede come momento impositvo quello del compimento della prestazione.

(5)

• S.p.A., S.r.l. S.a.p.A.;

• Enti con oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale;

• Enti non commerciali residenti;

• Società ed enti di ogni tipo non residenti;

• Amministrazioni pubbliche;

• Persone fisiche esercenti attività commerciali;

• Persone fisiche, società semplici ed equiparate esercenti attività di lavoro autonomo;

• Produttori agricoli, ad eccezione dei soggetti in regime Iva di esonero;

• S.n.c., S.a.s., ed equiparate.

Fondamentali novità, dal 1 Gennaio del 2008, hanno coinvolto il settore turistico, in particolare le società di capitali e gli enti commerciali.

La base imponibile viene ora calcolata dalla differenza tra il valore ed i costi di produzione, come risulta dal conto economico, con il divieto di deduzione di alcuni componenti negativi, tra i quali le spese del personale dipendente, i costi, i compensi e gli utili spettanti agli associati in partecipazione, la quota interessi dei canoni di leasing, le perdite sui crediti e l’imposta comunale sugli immobili (I.c.i.).

Ricapitolando brevemente, le imposte gravanti sull’agenzia di viaggi e turismo variano in base alla forma giuridica prescelta:

1) IMPRESE INDIVIDUALI  Irpef sulla base imponibile costituita da tutti i redditi posseduti dall’imprenditore (non esclusivamente quelli di impresa), con aliquota progressiva a scaglioni di reddito e Irap.

2) SOCIETA’ DI PERSONE  Irap. Tali imprese non sono direttamente soggette all’Irpef, ma sono tassate per <<trasparenza>>.

3) SOCIETA’ DI CAPITALI  Ires, che si applica sulla base imponibile formata da tutti i redditi posseduti, con aliquota fissa.

(6)

II. Il peso del costo del personale: gli oneri contributivi e le ritenute

d’acconto.

Il costo del personale è un fondamentale elemento da tenere in considerazione sia per quanto concerne la gestione economica (ricordiamo l’inserimento della voce personale all’interno delle attività di supporto della catena del valore) sia per la gestione finanziaria. Questione spinosa dal punto di vista tributario, e in una certa accezione anche morale, è il problema della scelta del tipo di contratto da sottoporre al lavoratore.

La Legge Biagi (Legge 14.2.2003 n. 30) ed i successivi provvedimenti attuativi6 hanno introdotto nuove tipologie contrattuali:

1) Lavoro a tempo parziale (part-time)  contratti redatti in forma scritta ad probationem, che indicano la durata della prestazione e la collocazione settimanale dell’orario. Tale tipologia contrattuale permette di snellire gli oneri tributari a carico del titolare dell’agenzia di viaggi, anche in seguito all’introduzione di clausole elastiche e flessibili.

2) Lavoro intermittente o a chiamata  peculiare tipologia contrattuale, abrogata dalla legge Finanziaria 20087, ma ripristinata con il Decreto Legge del 25 Giugno 2008 n. 1128. Il contratto prevede che un lavoratore, di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45, si ponga a disposizione di un datore di lavoro per prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, in periodi determinati di tempo. Se in capo al lavoratore sorge l’obbligo di rispondere alla chiamata, salvo gravi motivazioni, in ogni caso limitate nel tempo, il datore deve corrispondere una retribuzione adeguata e versare i contributi sull’importo dell’indennità effettivamente erogata.

3) Lavoro occasionale di tipo accessorio  in ambito legislativo dobbiamo riferirci fondamentalmente all’articolo 22 del Decreto Legge 112/2008, convertito in legge 133/2008, che ha modificato il Decreto Legislativo n. 276 del 10 Settembre 2003. Si tratta di attività di natura occasionale, con notevoli limitazioni soggettive ed oggettive, per cui la prestazione lavorativa viene ricompensata con buoni o voucher, in formato telematico o cartaceo, di valore nominale pari a 10 Euro (7,50 netti), che gli permette ottenere, il compenso, tramite un soggetto terzo. In genere l’ammontare reddituale annuo non supera i 5.000 €, per tale motivo non costituisce 6 Decreto Legislativo 10.09.2003, n. 276. 7 Legge 24.12.2007, n. 247. 8

(7)

reddito imponibile per il lavoratore, non rileva sullo stato di disoccupazione e non si cumula ad eventuali trattamenti pensionistici. In merito alle limitazioni oggettive, è intervenuta l’Inps con la Circolare n. 104 del 1 Dicembre 2008 che ha esteso l’ambito di applicazione anche alla attività commerciali, dei servizi e del turismo. Tra le figure interessate troviamo i giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università o a un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente a periodi di vacanza (vacanze natalizie, pasquali, estive).

4) Lavoro a progetto e collaborazione coordinata e continuativa  Noti con i nomi di co.co.co. In tal caso, la durata, il programma di lavoro, il coordinamento ed il corrispettivo sono liberamente determinati. Anche in questo caso la fascia di esenzione è pari ai 5.000€ annui, al di sopra della quale occorre versare i contributi alla gestione separata Inps. L’onere contributivo grava per 1/3 in capo al lavoratore e per la restante parte in capo al committente. In entrambi i casi, la ritenuta Irpef è sempre pari al 20%. Il contratto può prendere una triplice forma:

Vecchie co.co.co.: riconducibili ai rapporti di lavoro parasubordinato, precedenti la riforma;

Mini co.co.co.: collaborazioni coordinate e continuative di durata complessiva non superiore ai 30 giorni annui, con lo stesso committente e con reddito totale inferiore ai 5.000 €, in tali casi non è necessario il riferimento al progetto;

Lavori a progetto: l’elemento preponderante è costituito dal progetto o dal programma di lavoro.

Per quanto riguarda le ultime due tipologie il reddito Irpef è assimilato a quello di un lavoratore dipendente, mentre la gestione dei contributi è interamente soggetta alla gestione Inps.

Dunque, se la forma contrattuale rileva sulla gestione dell’impresa nella misura dell’onere contributivo, non è di scarsa rilevanza il tema della ritenuta d’acconto.

La ritenuta d’acconto rappresenta la trattenuta sulla retribuzione, soggetta a tassazione, da parte di un soggetto detto sostituto d’imposta, in genere titolare di partita Iva, verso un soggetto percipiente.

Tale istituto è previsto dall’amministrazione finanziaria come garanzia del pagamento delle imposte, nell’ambito dei rapporti commerciali e societari, attraverso l’anticipo da parte del destinatario della fattura, che diventa il sostituto dell’imposta. Tale soggetto, che risulta

(8)

essere neutro rispetto all’imposta (in quanto pagherebbe in ogni caso il totale della fattura), ha però l’obbligo di decurtare direttamente la somma corrisposta al sostituto. Il D.P.R. 600/1973 disciplina l’imponibilità del reddito dei lavoratori, ai fini della ritenuta di acconto. I sostituti d’imposta, in questo caso i datori di lavoro, dovranno trattenere una ritenuta del 20% a titolo di acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, lavoratori, con l’obbligo di rivalsa. In caso di soggetti non residenti, la percentuale è pari al 30%.

Di considerevole rilievo è il fatto che la base imponibile è al netto dell’Iva, delle spese anticipate e della rivalsa del 4% sui contributi versati alla cassa previdenza (eccetto il caso in cui i contributi siano versati alla gestione separata Inps).

Analizziamo nel dettaglio le tipologie di ritenuta di acconto per i lavoratori della agenzie di viaggi:

a) Ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23)  la ritenuta è determinata sulla parte imponibile del corrispettivo, con aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto della deduzione ed effettuate le detrazioni. b) Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24)  La

ritenuta va effettuata all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa, sulla parte imponibile del reddito.

c) Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi (articolo 25)  Anche i questo caso la ritenuta è pari al 20% sulla base imponibile.

d) Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di agenzia (articolo 25-bis)  In tal caso la ritenuta ha una percentuale superiore (50%) dell’ammontare delle provvigioni, eccetto i percipienti che dichiarano di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% delle provvigioni. Tali disposizioni generali, in deroga alla disciplina ordinaria, non hanno valore per le provvigioni percepite dalle agenzie di viaggi e turismo.

(9)

III. Il modello Unico.

Per le agenzie di viaggi, in quanto esercenti di un’attività di impresa, è previsto l’obbligo di presentazione delle seguenti dichiarazioni annuali:

1) Dichiarazione dei redditi; 2) Dichiarazione Irap; 3) Dichiarazione Iva;

4) Dichiarazione dei sostituiti d’imposta.

Il modello Unico è utilizzato per la dichiarazione dei redditi prodotti nell’esercizio precedente, allo scopo di determinare l’ammontare del reddito o della perdita per l’imposizione fiscale.

In base alla forma societaria abbiamo un modello Unico Sp, per le società di persone, (determina la quota di reddito o di perdita di ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali, Irpef ed Ires, dovute si soci) ed un modello Unico Sc, per le società di capitali.

Poiché la forma giuridica maggiormente adottata dalle agenzie di viaggi è quella della società di capitali, analizziamo i punti fondamentali della normativa in materia:

o Il modello va presentato sia quando ricorre l’obbligo della dichiarazione unificata, sia quando questo non sussista;

o La modalità di presentazione9 per tutti i soggetti passivi Ires è esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitata;

o Il termine di presentazione, compresa quella unificata (redditi ed Iva), scade l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura d’imposta, dunque no rileva la data di approvazione del bilancio;

o I versamenti a saldo devono essere eseguiti nel giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

9

(10)

o Il Decreto Legislativo n. 241 del 9 Luglio 1997, all’articolo 17, ha introdotto nel nostro sistema fiscale la possibilità di compensazione tra crediti e debiti nei confronti dei vari enti impositori.

(11)

IV. Gli studi di settore

La disciplina degli studi di settore risale all’introduzione dell’articolo 62-bis del Decreto Legge n. 33110, al fine di superare le incongruenze del precedente sistema, ma anche di instaurare un felice clima collaborativi tra le agenzie di viaggi ed il Fisco, in ordine alla prevenzione di eventuali conflitti.

L’obiettivo principale dell’applicazione è l’attribuzione di un <<ricavo potenziale>> per i contribuenti, stimato secondo variabili contabili e strutturali, anche in riferimento al contesto geografico dell’impresa. In seconda istanza i risultati evidenziano la coerenza e la normalità economica della singola agenzia in rapporto al settore economico complessivamente valutato.

L’espressione studio di settore, secondo l’Agenzia delle Entrate, è riferibile sia ad una procedura di calcolo, informatizzato su base statistica (attualmente la agenzie si avvalgono per lo più del software <<Gerico>>), avente come risultato il calcolo dei ricavi e dei compensi aziendali, sia ad una metodologia per l’accertamento fiscale.

Lo studio di riferimento per il settore turistico è UG78U, mentre le attività economiche sono disciplinate dai seguenti codici ATECO 2007:

- 79.11.00 - Attività delle agenzie di viaggio;

- 79.12.00 - Attività dei tour operator;

- 79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio.

Novità di rilievo in merito ai tempi di approvazione degli studi di settore sono state introdotte dalla cosiddetta manovra estiva11, nonché riguardo all’istituzione di studi su base geograficamente più limitata, regionale o addirittura comunale.

Allo scopo di suddividere le imprese in gruppi omogenei, o clusters, si ricorre a diverse fasi di analisi:

10

D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito dalla legge del 29.10.1993, n. 427.

11

(12)

• Analisi discriminante;

• Analisi della coerenza;

• Analisi della normalità economica;

• Analisi della congruità.

L’analisi discriminante è condotta attraverso una metodologia statistica che consente di associare ad ogni agenzia uno o più clusters.

L’analisi della coerenza consente la valutazione dell’azienda in base ad indicatori economico-contabili specifici del settore:

• Valore aggiunto lordo per addetto;

• Margine d’intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici;

• Margine d’intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietti ed altri servizi (al netto delle quote non commissionabili);

• Ricarico per l’attività d’organizzazione.

Lo scopo è l’indagine del posizionamento di ogni indicatore rispetto ad un intervallo di coerenza economica, attraverso l’applicazione della media ponderata, in base a valori di soglia ammissibili, in relazione al cluster ed alla regione geografica di appartenenza.

L’analisi della normalità economica è orientata all’individuazione della correttezza dei dati dichiarati dai contribuenti.

Gli indicatori economico-contabili, che verranno messi in relazione con i valori di riferimento dei clusters sono:

• Incidenze degli ammortamenti per i beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi;

• Incidenza dei costi per i beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi;

• Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi;

(13)

Infine, attraverso l’analisi della congruità si valuta tra il ricavo puntale, risultante dalla somma dei coefficienti del gruppo omogeneo e le variabili d’azienda, e il ricavo minimo, determinato attraverso metodologie statistiche.

L’Agenzia delle Entrate hanno inoltre previsto dei casi in cui si determina l’inapplicabilità degli studi di settore, dividendole dicotomicamente in due tipologie di casistiche:

• Cause di esclusione

• Cause di inapplicabilità

Rientrano nel primo elenco12, i contribuenti che hanno dichiarato ricavi superiori al limite, che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo di imposta, che determinano il reddito con criteri <<forfetari>>, che sono incaricati alle vendite a domicilio, che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività o che appartengono ad una classe reddituale diversa da quella prevista dal quadro contabile.

Le cause di inapplicabilità, invece, consistono in circostanze peculiari dei singoli studi di settore.

Quindi, eccetto per i contribuenti esclusi per le cause precedenti, tutti gli altri sono soggetti all’obbligo di compilazione del modello, pena forti sanzioni pecuniarie.

Il modello, che integra la dichiarazione dei redditi, suo parametro diretto di valutazione, va presentato negli stessi termini di questa. Con la Finanziaria del 200513 è stato previsto l’adeguamento spontaneo e gratuito alla dichiarazione.

Le Legge Finanziaria 2008 ha introdotto una normativa maggiormente favorevole nei confronti dei contribuenti, che attribuisce all’Agenzia delle Entrate, ai fini dell’accertamento, l’onere della prova in caso di riscontro di maggiori ricavi o compensi, in rapporto agli indicatori di normalità economica.

I contribuenti che nella dichiarazione mostreranno di percepire ricavi o compensi inferiori non verranno assoggettati ad accertamento automatico, decisione in linea con le procedure adottate dal Ministero dell’Economia che aveva escluso dall’accertamento gli scostamenti di scarsa rilevanza,

12

Disciplinate dalla circolare 110/E/1999 e dalla successiva circolare 148/E/1999.

13

(14)

in particolar modo se l’aziende si avvalgono del software informatico Gerico. Gli indicatori di normalità assumono lo status giuridico di presunzioni semplicissime.

La tabella14 sottostante riepiloga i clusters delle attività delle agenzie di viaggi e turismo. I dati in esame, risalenti al 2007, su un totale di 7.535 imprese, sono stati discussi in occasione del convegno fiscale, organizzato dalla Fiavet e tenutosi il 24 Maggio 2010 a Roma.

14

(15)

In prima istanza, i contribuenti interessati furono pari a 8.621, ma alcuni modelli, per carenza di completezza, correttezza e coerenze delle informazioni contenute sono stati scartati fino ad arrivare ad un campione di analisi pari a 7.560.

(16)

Il primo totale ha portato ad una successiva divisione in base alla forma giuridica societaria:

Il succitato studio è stato condotto con la combinazione di due metodologie statistiche:

1) Un’analisi fattoriale o Analisi dei componenti principali, che opera attraverso la riduzione del numero di variabili originarie, in funzione della significatività economica e statistica;

2) La cluster analysis è una tecnica statistica, che sulla base dei risultati della precedente metodologia, permetter di raggruppare i caratteri strutturali omogenei, al fine di costituire dei clusters.

Le analisi congiunte hanno condotto all’enumerazione di 13 clusters differenziati in base a peculiari caratteristiche di impresa:

 Tipologia di attività (attività di organizzazione, intermediarie e mista);

 Specializzazione (turismo incoming, outgoing, biglietteria, viaggi e soggiorni di lavoro);

 Dimensione (piccole, medie, grandi);

 Modalità organizzativa (catene in franchising, affiliate a gruppi di acquisto o network, aderenti a consorzi);

 Modalità di vendita (intermediazione e vendita diretta).

(17)

1) TOUR OPERATOR CHE VENDONO TRAMITE AGENZIE DI VIAGGI

Sono i tour operators cosiddetti tradizionali che confezionano pacchetti turistici destinati alla vendita da parte delle agenzie di viaggi dettaglianti. Sono specializzati nell’organizzazione di pacchetti e servizi turistici outgoing. Si tratta in prevalenza di società di capitali, con in media 4 addetti. Dispongono di un locale destinato alla vendita ed uno destinato all’amministrazione e agli uffici.

2) AGENZIE INTERMEDIARIE OPERANTI IN FRANCHISING O AFFILIATE A GRUPPI DI ACQUISTI O NETWORK

Il cluster sta assumendo negli ultimi anni proporzioni sempre più vaste, sia per l’abbattimento dei costi contabili e di amministrazione, sia per la relativa facilità con cui è possibile aprire un’attività in proprio, avvalendosi dell’esperienza consolidata dell’agenzia madre e dell’abilitazione del suo direttore tecnico, in cambio di royalties mensili. Il prodotto più commercializzato è costituito dai pacchetti e servizi turistici outgoing e biglietteria aerea, in particolare low cost, e marittima, ed in minima parte dalle prenotazioni alberghiere. La forma societaria di persone o di capitali è quella maggiormente adottata, con un massimo di due dipendenti, all’interno di un locale commerciale, rarissimamente possiamo trovare un piccolo ufficio.

3) AGENZIE ADERENTI A CONSORZI

La forma consortile caratterizza questo tipo di cluster orientato allo svolgimento di attività mista, con maggior rilevanza per le funzioni tipiche del tour operator, per i pacchetti outgoing. L’attività di intermediazione verte per lo più sulla vendita della biglietteria IATA e TRENITALIA. Le società, con 4 addetti, dispongono di locali di vendita di medie dimensioni, integrati da piccoli uffici.

4) AGENZIE SPECIALIZZATE IN ATTIVITA’ DI BIGLIETTERIA

(18)

aerea. Anche in questo caso prevale la forma societaria, ma con un minor numero di addetti e piccolo locali di vendita.

5) AGENZIE DI GRANDI DIMENSIONI CON ATTIVITA’ MISTA DI ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE

Sono società di capitali con un congruo numero di addetti, in media 13, operanti in negozi di grandi dimensioni, comunicanti con gli uffici. In merito all’attività di organizzazione prevalgono viaggi e soggiorni per motivi di svago, poche agenzie sono invece specializzate nel settore business. Per quanto concerne l’attività di intermediazione i prodotti sono rappresentati dai pacchetti tutto compreso outgoing e dalla biglietteria.

6) AGENZIE SPECIALIZZATE IN VIAGGI DI LAVORO

Il cluster comprende agenzie specializzate nell’ambito del settore di nicchia, sempre di maggior rilievo, business e congressuale. Sono per lo più società di capitali, con un basso numero di addetti e locali ed uffici di piccole dimensioni.

7) AGENZIE SPECIALIZZATE IN TURISMO INCOMING

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un cluster fortemente caratterizzato dalla specializzazione, in vacanze incoming. Anche in questo caso il numero di dipendenti è basso ed i locali di esercizio sono ridotti.

8) AGENZIE INTERMEDIARIE SPECIALIZZATE IN TURISMO INCOMING

Il cluster, caratterizzato da una bassa presenza di agenzie, è specializzato in turismo incoming, ed opera attraverso società con pochissimi addetti e solo u piccolo locale commerciale.

9) AGENZIE IN FRANCHISING O AFFILIATE A GRUPPI DI ACQUISTO O NETWORK

(19)

A differenza del precedente cluster delle agenzie intermediaria in franchising, questo gruppo comprende tour organizer, specializzati in turismo outgoing. Anche in questo caso il numero di addetti è limitato, mentre i locali destinati alla vendita sono di medie dimensioni.

10) AGENZIE SPECIALIZZATE IN TURISMO OUTGOING

Racchiude società con un minimo numero di addetti, specializzate nel settore del turismo outgoing, presenti all’interno di piccoli locali, in parte destinati alla vendita ed in parte agli uffici.

11) AGENZIE CHE VENDONO AL PUBBLICO PREVALENTEMENT E TRAMITE INTERNET E CALL CENTER

La più recente tipologia e sempre in aumento, in seguito alla possibilità di abbattere la maggior parte dei costi fissi derivanti dalla gestioni di locali commerciali. L’attività riguarda la vendita di viaggi e soggiorni per vacanze outgoing ed incoming, attraverso società con addirittura anche un solo addetto. Non ha rilevanza la dimensione dell’ufficio, spesso davvero ridotta.

12) AGENZIE INTERMEDIARIE

Uno dei cluster più nutriti. Le agenzie in esame si occupano della vendita di pacchetti tutto compreso, biglietteria e servizi singoli, come prenotazioni alberghiere e noleggio di autovetture. Sono società di piccole dimensioni con 2 addetti e locali commerciali.

13) AGENZIE CON ATTIVITA’ MISTA DI ORGANIZZAZIONE E DI INTERMEDIAZIONE

Le agenzie svolgono attività miste di vendita di soggiorni outgoing ed incoming e di intermediazione. Le società hanno un numero basso di addetti, operanti in locali ed uffici di medie dimensioni.

Riferimenti

Documenti correlati

La sentenza passata in giudicato, che ha annullato la rettifica IVA, non ha riflessi sul giudizio relativo alle imposte dirette, anche se si tratta di avvisi

In sintesi, non rinvenendo precise indicazioni nelle norme e provvedimenti sinora emanati sulla competenza degli uffici a trattare il proprio caso, per «motivi di

eventuali benefici fiscali – sia di ordine finanziario (derivanti, ad esempio, dallo slittamento in avanti del versamento delle imposte dovute) che di ordine economico (derivanti da

Al riguardo, l’articolo 66 del citato decreto legge Cura Italia, prevede una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un

La durata del filmato è di 53 minuti, escluso il tempo necessario per rispondere alle domande intermedie e al questionario finale.

In pratica, al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata

369 septies della direttiva 2006/112/CE nel Regno Unito per i servizi prestati negli Stati membri di consumo prima della fine del periodo di transizione, o in uno Stato membro per

Servizi dipendenti dal Ministero delle Finanze, Demanio e tasse sugli affari / Registri dei conti individuali degli acquirenti di beni demaniali..