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Academic year: 2021

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1.2.2 VINCOLI DI LEGGE E NORME TECNICHE

Vincoli programmatori ed urbanistici

Il progetto dovrà essere redatto in conformità alle normative vigenti in materia di cui di seguito sono riportati i principali riferimenti, in questa sezione si trovano anche i testi che regolamentano la progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, essendo tale l’oggetto della tesi.

Indicazioni a scala internazionale, nazionale e regionale

• Decreto ministeriale 2 aprile 1968 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765” (in Gazz. Uff., 16 aprile, n. 97);

• Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” (in Gazz. Uff., 19 febbraio, n. 41);

• Legge 18 novembre 1998, n. 415 ”Modifiche alla l. 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici” (in Suppl. ordinario alla Gazz.

Uff., 4 dicembre, n. 284);

• Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554

“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” (in Suppl. ordinario n. 66/L, alla Gazz. Uff. n. 98, del 28 aprile);

• Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” (in Gazz. Uff., 7 giugno, n.

131);

• Decreto Ministeriale 21 giugno 2000 ”Modalità e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale

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dei lavori, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” (in Gazz. Uff., 27 giugno, n. 148);

• Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (in Suppl.

ordinario n. 239 alla Gazz. Uff., 20 ottobre, n. 245);

• Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” ( in B.U.R., 12 gennaio 2005, n. 2).

Secondo la normativa che regola il settore dei lavori pubblici ed in particolare la Legge 109/’94 , il progetto va redatto secondo tre progressivi livelli di definizione:

preliminare, definitivo, esecutivo. La legge ed il regolamento stabiliscono, per ciascuno dei tre livelli, gli elaborati grafici e descrittivi richiesti. Le caratteristiche e gli specifici contenuti degli elaborati dipendono dal livello di definizione necessaria, di volta in volta, in rapporto alla natura ed alla tipologia dei lavori. Il responsabile del procedimento deve predisporre un documento preliminare all'avvio della progettazione nel quale sono indicate le esigenze da soddisfare, le norme tecniche da rispettare, i limiti economici; ad esso sono allegati tutti i documenti utili alla redazione del progetto. I progetti sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo; devono rispettare il contesto in cui le opere sono situate, ed essere con esso compatibili. Tali condizioni di rispetto devono verificarsi anche durante i lavori di costruzione. La progettazione deve anche attenersi ai seguenti criteri:

- massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nell'intervento;

- economico riutilizzo dei prodotti degli scavi;

- minimizzazione degli effetti sull'ambiente delle attività operative;

- massima manutenibilità, durabilità e compatibilità dei materiali, sostituibilità degli elementi, controllabilità del comportamento dell'opera nel tempo.

Il cantiere e le attività di costruzione devono essere progettate in modo da evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico-artistico. A tal fine il progetto deve prevedere:

- viabilità di accesso ai cantieri, in modo tale da limitare sia l'interferenza con il traffico locale, sia i pericoli per persone e cose;

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- accorgimenti atti ad evitare inquinamenti acustici, atmosferici, idrici e del suolo, nonché alterazione del regime idrogeologico;

- la localizzazione delle cave necessarie e le eventuali necessità di ripristino ambientale a opere eseguite;

- i movimenti di terra e dei materiali da riutilizzare o portare alle discariche autorizzate;

- lo studio e copertura finanziaria delle opere per il ripristino e per la eliminazione di eventuali danni all'ambiente e al paesaggio derivati dall'attuazione dell'intervento;

- lo studio e la copertura finanziaria degli interventi per la conservazione, protezione e restauro del patrimonio artistico e storico.

I progetti sono redatti in modo da non pregiudicare l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione degli impianti e servizi esistenti e devono essere redatti secondo criteri diretti a limitare i fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai, degli utenti e della popolazione, sia durante la fase di costruzione, che nell'uso dell'opera eseguita. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.

Indicazioni a scala territoriale ed urbana

• Piano Regolatore Generale del Comune di Borgo a Mozzano;

• Regolamento Urbanistico del Comune di Borgo a Mozzano;

• Regolamento Edilizio del Comune di Borgo a Mozzano.

Secondo il Piano Regolatore Generale del Comune l’area è classificata come “C”, ovvero destinata ad accogliere servizi di interesse pubblico, in particolare attrezzature collettive e regolata dall’ articolo n. 28 del Regolamento Urbanistico di cui riportiamo alcuni degli indici più rilevanti.

Il Regolamento Urbanistico Comunale stabilisce i seguenti parametri ed indici urbanistici per gli ambiti di intervento destinati a recepire o consolidare complessi edilizi per una o più attività di interesse pubblico:

- Indice di fabbricabilità = non superiore a 2.00 mc/mq ; - Rapporto di copertura = 0.50 ;

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- Altezza massima dei fabbricati = 6.00 m ;

- Distanza minima dei fabbricati dai confini = 5.00 m ;

- Distanza minima dei fabbricati dalla sede stradale = 8.00 m ; - Distanza minima dei fabbricati tra loro = 10.00 m ;

- Superficie da destinare a spazi pubblici, verde pubblico e parcheggio = 10mq/100mc di volume edificato a stretto servizio dell’edificio, in più dovranno essere garantiti spazi di parcheggio e verde pari all’ 80% della superficie lorda di pavimento, di cui almeno la metà destinati a parcheggio.

Per quanto riguarda Regolamento Edilizio Comunale, esso prevede:

- ART. n. 15.6 - Intonaci e Tinteggiature: Le tinteggiature dovranno sempre essere realizzate a calce con opportuno fissaggio.Il colore delle facciate dovrà essere preventivamente autorizzato in base ad una apposita campionatura approvata dall'Amministrazione e disponibile presso l'Ufficio Tecnico comunale. La scelta del colore sarà effettuata tenendo conto della percezione della tonalità dell'ambiente ed analizzando, anche con indagini stratigrafiche, il colore originario dell'edificio in esame o dei fabbricati adiacenti. E' obbligatorio il ricorso a colori caldi e terrosi.

- ART. n. 15.7 – Serramenti: Qualsiasi intervento di posa in opera di infissi, persiane, porte e portoni, dovrà essere condotto nel rispetto dei materiali e delle dimensioni tradizionali: si considera tipologia conforme il portone o la porta in legno a disegno semplice. E' ammessa la presenza di infissi e serramenti di tipo diverso, specialmente nelle aree a destinazione produttiva di tipo artigianale, commerciale e industriale ove occorre fare fronte a particolari esigenze tecniche, tecnologiche e di servizio. Salvo casi particolari, gli infissi dovranno essere realizzati in legno, PVC, in acciaio o in alluminio e tinteggiati di colore verde o marrone scuro secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico. Nelle aree a prevalente destinazione residenziale, non e' ammesso in generale il ricorso a portelloni o ad altre tipologie di serramenti e di aperture ritenute non conformi rispetto alle tipologie caratteristiche ricorrenti. Le porte che hanno accesso da strade o piazze pubbliche o di pubblico transito non devono aprirsi verso l'esterno; le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi verso l'esterno solo ad un'altezza superiore a ml. 2.50 dal piano stradale o dal marciapiede.

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- ART. n. 15.8 – Coperture: Considerate le caratteristiche tipologiche prevalenti degli edifici esistenti nel territorio comunale, appare evidente che le coperture piane sono da ritenersi non conformi e pertanto, se ne prescrive in via generale il divieto per le aree a prevalente destinazione agricola e residenziale. La costruzione di edifici con copertura piana o pseudo-piana e' ammessa solo nelle aree a prevalente destinazione produttiva. I manti di copertura dovranno essere realizzati utilizzando prevalentemente elementi in cotto.

Vincoli ambientali, paesaggistici, storico-artistici

Legislazione di rilevante interesse ambientale generale

• Legge 13 luglio 1966, n. 615 “Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico”

(in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 201);

• Direttiva del Consiglio CEE del 27 giugno 1985, n.337 (85/337/CEE)

"Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati"; in particolare all’articolo n. 3 stabilisce che la valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;

- il suolo, l'acqua, l'aria, l clima e il paesaggio;

- l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino - i beni materiali ed il patrimonio culturale.

• Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 15 luglio, n.

162);

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377

“Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale” (in Gazz. Uff., 31 agosto, n. 204);

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• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, l. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del d.del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377”

(in Gazz. Uff., 5 gennaio, n. 4.);

• Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 maggio, n. 124).

Legislazione di prevalente interesse paesaggistico – ambientale

• Legge 1 giugno 1939, n. 1089 “Tutela delle cose d'interesse artistico e storico”

(in Gazz. Uff., 8 agosto, n. 184). Legge abrogata dall'art. 166, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490;

• Legge 29 giugno 1939, n. 1497 “Protezione delle bellezze naturali” (in Gazz.

Uff., 14 ottobre, n. 241). Legge abrogata dall'art. 166, d.lg. 29 ottobre 1999, n.

490

• Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616” (in Gazz. Uff., 22 agosto, n. 197);

• Legge 8 ottobre 1997, n. 352 “Disposizioni sui beni culturali” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 ottobre, n. 243);

• Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della l.

8 ottobre 1997, n. 352” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 dicembre, n. 302).

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Legislazione inerente la tutela ambientale – risparmio energetico

• Legge 9 gennaio 1991, n. 10. “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 gennaio, n. 13);

• Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” (in Suppl.

ordinario alla Gazz. Uff., 14 ottobre, n. 242);

• Decreto Ministeriale 13 dicembre 1993 “Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici” (in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 297);

• Decreto Ministeriale 6 agosto 1994 “Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato”

(in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 197);

• UNI 8211 “Edilizia- Impianti di riscaldamento ad energia solare - Terminologia, funzioni, requisiti e parametri per l'integrazione negli edifici”;

• UNI 8477/1 “Energia Solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - valutazione dell'energia raggiante ricevuta”.

Con la Legge 10/’91, il progettista è chiamato a considerare il rapporto del sistema edificio-impianto con il contesto ambientale non solo in termini di perdite di calore da parte dell'edificio, a cui sopperire con la progettazione architettonica e impiantista, ma sulla base di un bilancio complessivo che tenga conto dell'insieme dei fattori climatici e morfologici che sono in relazione con l'intervento architettonico. Per realizzare questo bilancio il progettista deve quindi valutare:

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- fattori ambientali propri del sito (valori di temperatura irraggiamento solare, ventosità, umidità relativa, ..)

- fattori morfologici locali

- fattori tipologici dell'organismo architettonico e delle sue parti in funzione della destinazione d'uso

- fattori tipologici di interfaccia con il contesto ambientale dell'organismo architettonico e delle sue parti (guadagni solari, illuminazione naturale e protezione delle pareti vetrate, azione dei venti dominanti, ... )

- fattori tecnico-costruttivi (massa termica, ponti termici, fenomeni di condensazione, certificazione energetica dei componenti, ...)

- fattori impiantistici finalizzati all'efficienza energetica del sistema edificio-impianto e dei suoi sottosistemi e componenti (rendimenti dei generatori di calore e dei corpi scaldanti, recupero scarti di calore, utilizzo di fonti rinnovabili di calore, ...),

- fattori impiantistici finalizzati alla qualità ambientale (benessere termoigrometrico, qualità dell'aria, protezione dai rumori, ..).

Sono regolamentati dalla legge tutti gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, qualunque sia la loro destinazione d'uso.

Vincoli inerenti la sicurezza

Legislazione inerente la sicurezza statica dell’edificio

• Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” (in Gazz. Uff., 21 dicembre, n. 321);

• Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”

(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 18 marzo, n. 65);

• Decreto Ministeriale 9 gennaio 1996 ” Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e

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precompresso e per le strutture metalliche” (in Suppl. ordinario n. 19, alla Gazz.

Uff. n. 29, del 5 febbraio);

• Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” (in Suppl. ordinario n. 19, alla Gazz. Uff. n. 29, del 5 febbraio);

• Decreto Ministeriale 16 gennaio 1996 “Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (in Suppl. ordinario n. 19, alla Gazz. Uff. n. 29, del 5 febbraio);

• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”

(in Suppl. ordinario n. 72 alla Gazz. Uff., 8 maggio, n. 105).

Normativa inerente la sicurezza da agenti atmosferici e naturali

• Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 25 maggio, n. 120);

• Raccomandazione CEE n. 90/143 "Protezione del pubblico contro l'esposizione al radon";

• Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, Piano di Bacino Stralcio “Assetto Idrogeologico”, ottobre 2004; in particolare l’area in esame denominata come P2a – Aree di pertinenza fluviale collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali, ferroviari, etc) o morfologicamente elevate è regolata dall’articolo 23 della presente norma: Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale, di cui riportiamo alcune indicazioni:

Comma 1. Le aree del Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico” come P2 –“Aree a moderata probabilità di inondazione ed aree di pertinenza fluviale disponibili per la regimazione idraulica”, corrispondenti all’ambito di pericolosità idraulica elevata (P3), sono soggette a edificabilità condizionata, a divieto di trasformazioni morfologiche del terreno, ovvero di alterazione della attuale configurazione della superficie topografica,

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comprendente anche movimenti di terra e realizzazione di opere costituenti ostacolo al deflusso delle acque, compresi gli stoccaggi di materiali inerti e l’installazione di manufatti a carattere temporaneo o precario, nonché a divieto di variazioni del reticolo idraulico esistente, salvo parere diverso espresso dall’Autorità di Bacino a seguito di specifiche richieste. In tali aree sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui ai commi seguenti.

Comma 2. Tutti gli interventi ammessi dai commi che seguono devono essere valutati sulla base di apposite indagini di natura idraulica dimostranti che non sia aggravato il rischio (da valutarsi come aumento dei soggetti esposti) rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica.

Comma 3. Nelle aree di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico approvati dall’Autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

Comma 6. Nelle aree di cui al comma 1 sono altresì consentiti:

a. le recinzioni, purché realizzate in pali e rete ovvero struttura tipo frangisole anche su muretto, purché quest’ultimo di altezza massima di 40 cm;

Comma 8. Nelle aree di cui al comma 1, nelle zone omogenee C e D , di cui al Decreto Ministeriale 1444/68 o ad esse assimilate, non soggette a piano urbanistico attuativo, la realizzazione di nuovi edifici può essere consentita a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizione di sicurezza idraulica.

Comma 9. Nelle aree di cui al comma 1 per le zone C e D o ad esse assimilate, soggette a piano urbanistico attuativo, l’adozione di tale piano è subordinato al preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino che potrà dettare specifiche prescrizioni per la riduzione del rischio idraulico. Il piano dovrà prevedere la contestuale o preventiva realizzazione degli interventi di messa in sicurezza per tempi di ritorno di 200 anni. Fino al completamento delle opere di messa in

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Comma 11. Sono consentiti interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, risultanti da idonei studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulle caratteristiche dell’intervento, sulla idoneità degli studi e degli interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto al contesto territoriale, alle caratteristiche dell’intervento edilizio ed alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti, a condizione che si minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione e senza aggravare le condizioni al contorno.

Comma 13. Nelle aree di cui al comma 1, sono inoltre consentiti:

a. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;

b. previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino, gli interventi di ampliamento, di adeguamento e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche, o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali e non delocabilizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture, pubbliche o di interesse pubblico, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad incrementare il rischio idraulico né il carico insediativi, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino essere comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d’emergenza di protezione civile.

Comma 14. E’ vietata l’impermeabilizzazione del terreno, salvo la realizzazione di pavimentazioni di resedi di fabbricati purché queste siano contenute in una superficie inferiore al 75% del lotto libero da fabbricati.

Comma 15. Fatto salvo quanto definito nel comma 1 del presente articolo, è fatto divieto di realizzare opere che comportino trasformazioni edilizie e urbanistiche ricadenti nelle aree, rappresentate nella “Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore del rischio idraulico”, riferite a: P2a – aree di pertinenza fluviale, collocate oltre rilevati infrastrutturali (rilevati stradali,

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ferroviari, etc.) o localmente caratterizzate da una morfologia più elevata. Le opere di cui sopra potranno tuttavia essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall’autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio conseguenti a fenomeni di esondazione e ristagno, o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste.

• UNI 7979 “Edilizia- Serramenti esterni (verticali) - Classificazione in base alla permeabilità all'aria tenuta all'acqua e resistenza al vento”.

Normativa inerente la sicurezza nel normale utilizzo degli impianti

• Legge 1 marzo 1968, n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici” (in Gazz. Uff., 23 marzo, n. 77);

• Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 “Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile” (in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 320);

• Decreto ministeriale 1 dicembre 1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 6 febbraio, n. 33);

• Legge 18 ottobre 1977, n. 791 “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione” (in Gazz. Uff., 2 novembre, n. 298);

• Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” (in Gazz.

Uff., 12 marzo, n. 59). La legge è finalizzata al conseguimento della sicurezza degli impianti inseriti in edifici adibiti a uso civile (unità immobiliari o parte di queste destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, conventi e simili). Per conseguire tale risultato la legge impone il rispetto delle norme UNI-CEI. La legge si applica nel caso di

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- riscaldamento e climatizzazione

- idrosanitari e di sollevamento dell'acqua

- trasporto e utilizzazione del gas all'interno degli edifici - protezione antincendio.

• Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447

”Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti” (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38);

• Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonchè della relativa licenza di esercizio” (in Gazz.

Uff., 10 giugno, n. 134);

• UNI-CIG 7129 "Impianti a gas di uso domestico alimentati a rete di distribuzioni.

Progettazione, installazione e manutenzione" (e aggiornamenti).

In relazione alla legge 46/’90 e al D.P.R. 447/’91 il progetto deve contenere:

- gli schemi dell'impianto;

- i disegni planimetrici;

- una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione (trasformazione o ampliamento);

- l'individuazione dei materiali e dei componenti da utilizzare (in conformità alle norme UNI e CEI);

- le misure di sicurezza e di prevenzione da adottare.

Legislazione inerente la sicurezza dei materiali

• Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 “Attuazione delle direttive n.

80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 “ (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 agosto, n. 200);

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• Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 13 aprile, n. 87);

• Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione” (in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 170) in particolare l’Allegato A, requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere, stabilisce che:

1) Resistenza meccanica e stabilità. Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili.

2) Sicurezza in caso d'incendio. Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da garantire, in caso di incendio:

la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti; la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine; la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

3) Igiene, salute ed ambiente. Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da non costituire una minaccia per l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in particolare, dalla formazione di gas nocivi, dalla presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento o dalla contaminazione dell'acqua o del suolo, da difetti di evacuazione delle acque, dai fumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di umidità in parti o sulle superfici interne dell’opera.

4) Sicurezza di utilizzazione. Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che la sua utilizzazione o il suo funzionamento non presentino dei rischi inaccettabili di incidenti come scivolamenti, cadute, colpi, bruciature, scariche elettriche, ferimenti a seguito di esplosioni ed altri prevedibili danneggiamenti alle persone che la

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5) Protezione contro il rumore. Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che il rumore percepito dagli occupanti o da persone trovatesi in sua prossimità sia mantenuto a livelli che non presentino minaccia per la loro salute e che non permetta loro di dormire, di riposarsi e di lavorare in condizioni soddisfacenti.

6) Risparmio energetico e isolamento termico. Per soddisfare questa esigenza l'opera ed i suoi impianti di riscaldamento, di raffreddamento e di aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo tale che il consumo d'energia necessario all'utilizzazione resti moderato tenuto conto delle condizioni climatiche locali, senza pur tuttavia nuocere al comfort termico degli occupanti.

Legislazione inerente la sicurezza in caso di incendio

• Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” (in Gazz. Uff., 12 dicembre, n. 339);

• Decreto Ministeriale 1° febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili” (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n.

38);

• Decreto Ministeriale 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi” (in Suppl. ordinario n. 74, alla Gazz. Uff. n. 103, del 4 maggio);

• Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” (in Suppl. ordinario n. 64, alla Gazz. Uff. n. 81, del 7 aprile).

Per il nostro edificio si assume una classe di rischio lieve rientrando nella categoria di edifici di uso civile o edifici pubblici con basso carico di incendio (centri sportivi, scuole, alberghi, …) ed inoltre l'impianto antincendio, nel caso di edificio per abitazione, non è richiesto in quanto l'edificio non supera i 24 metri di altezza. Quindi si prevede l’istallazione di un impianto di rilevazione automatico e di un sistema di

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spegnimento manuale. Per quanto riguarda i criteri di installazione degli estintori si prevede che essi vengano disposti:

All'esterno della zona protetta:

- quando la zona non è destinata ad ospitare persone (archivio, deposito, cabina elettrica, centrale termica, ...);

- quando esiste un minimo rischio per le persone o le persone sono presenti in modo saltuario (uffici, sale di attesa, spogliatoi, ...).

All'interno della zona protetta:

- quando nella zona si svolgono attività che prevedono rischi;

- quando sono presenti in permanenza persone.

All'interno e all'esterno della zona protetta:

- quando la zona da proteggere è estesa e si ha un'elevata concentrazione di persone e materiali;

- quando nella zona si eseguono lavorazioni pericolose;

- quando le apparecchiature contenute nella zona sono di elevato valore.

Gli estintori devono essere collocati: in prossimità degli accessi; nei punti di maggior pericolo; lungo i corridoi di accesso ed in prossimità di apparecchiature a rischio. Per quanto riguarda la sistemazione degli estintori, questi devono essere: in posizione ben visibile; di facile accesso; protetta da urti e non esposta al gelo.

Le classi di incendio sono definite dalla norma UNI EN 2, mentre gli estintori sono classificati in base al tipo di estinguente usato, a seconda della classe di incendio viene consigliato un tipo di estintore che rappresenta la soluzione ottimale, indicata con * nella tabella 1 seguente.

Le classi di incendio sono così definite:

A - Fuochi con materiali solidi:

(generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con formazione di braci, come legno, carta, cartoni, gomma, tessuti, ...);

B - Fuochi di liquidi e solidi liquefattibili:

(alcoli, vernici, solventi, oli minerali, benzina, petrolio, ...);

C - Fuochi di gas:

(idrogeno, metano, propano, etilene, propilene, ...);

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(sostanze chimiche spontaneamente combustibili in presenza di aria reattiva, di acqua, di idrogeno come nitrati, nitriti, clorati, perclorati perossidi, magnesio, potassio, ...).

TAB. 1 - TIPO DI ESTINTORE PER CLASSE DI INCENDIO

estintori a polvere classe principio di estinzione

ABC BC D CO2 schiuma idrici Aloge- nati A raffreddamento da

acqua o inibizione della combustione

SI * NO NO NO SI SI * SI

B inibizione fiamme o tappeto superficiale e raffreddamento

SI * SI

*

NO SI SI * NO SI

C inibizione delle fiamme SI SI NO SI NO NO SI

D inclusione di ossigeno e raffreddamento

NO NO SI

*

NO NO NO NO

rischi elettrici

inibizione delle fiamme SI SI NO SI * NO NO SI *

* indica la soluzione ottimale

Legislazione inerente la sicurezza sul luogo di lavoro

• Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 158);

• Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l'igiene del lavoro” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 aprile, n.

105);

• Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE ,

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90/270/CEE , 90/394/CEE , 90/679/CEE , 93/88/CEE , 95/63/CE , 97/42/CE , 98/24/CE , 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 novembre, n. 265).

Le misure generali di tutela, previste all’articolo n. 2 del D.Lvo n. 626/’94, per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;

c) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative

dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

f) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con

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fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

Vincoli inerenti il benessere

Le indicazioni dettate dalle norme seguenti sono state esaminate nel dettaglio nel paragrafo relativo alla Classe di esigenza del Benessere.

Normativa inerente il benessere termoigrometrico

Norme cogenti:

• Legge 9 gennaio 1991, n. 10. “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 gennaio, n. 13);

• Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10” (in Suppl.

ordinario alla Gazz. Uff., 14 ottobre, n. 242);

• Decreto Ministeriale 13 dicembre 1993 “Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici” (in Gazz. Uff., 20 dicembre, n. 297).

Raccomandazioni tecniche:

• UNI 7128 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Termini e definizioni”;

• UNI 7129 “Impianti a gas per uso domestico alimentati da rete di distribuzione - Progettazione, installazione e manutenzione”;

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• UNI 7357 (FA 83/FA 101/FA 3) “Calcolo del fabbisogno termico per il riscaldamento di edifici" (con aggiornamenti);

• UNI 10339 “Impianti aeraulici ai fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti”;

• UNI 10344 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici”;

• UNI 10345 “Trasmittanza termica dei componenti edilizi finestrati. Metodi di calcolo”;

• UNI 10346 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Scambio termico tra terreno ed edificio";

• UNI 10347 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Energia termica scambiata tra una tubazione e l'ambiente circostante - Metodo di calcolo”;

• UNI 10348 “Riscaldamento degli edifici - Rendimenti dei sistemi di riscaldamento - Metodo di calcolo”;

• UNI 10349 “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici - Dati climatici”;

• UNI 10350 “Edifici residenziali. Verifica igrometrica ai fenomeni di condensazione al vapore";

• UNI 10379 “Riscaldamento degli edifici – Fabbisogno energetico normalizzato – Metodo di calcolo e verifica".

Normativa inerente il benessere igienico - olfattivo

Norme cogenti:

• Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 “Attuazione delle direttive n.

80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 “ (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 agosto, n. 200);

• Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione” (in Gazz. Uff., 22 luglio, n. 170).

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Raccomandazioni tecniche:

• UNI 10339 “Impianti aeraulici ai fini di benessere - Generalità, classificazione e requisiti”;

• ANSI/ASHRAE standard 62 1989 "Ventilazione per una qualità dell'aria accettabile".

Normativa inerente il benessere visivo - luminoso

• Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 luglio, n. 158);

• Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 “Norme generali per l'igiene del lavoro” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 aprile, n.

105).

Normativa inerente il benessere acustico

• UNI 8199 “Misure in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione”;

• UNI EN ISO 717-1:1997 “ Valutazione dell’isolamento acustico in edifici ed in elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea”;

• UNI EN ISO 3740:2002 “Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore – Linee guida per l’uso delle norme di base”;

• UNI EN 12354-2:2002 “ Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Isolamento acustico al calpestio tra gli ambienti”.

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Vincoli inerenti la fruibilità

Le indicazioni dettate dalle norme seguenti sono state esaminate nel dettaglio nel paragrafo relativo alla Classe di esigenza della Fruibilità.

• Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 “Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici” (in Gazz.

Uff., 22 luglio, n. 204);

• Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” (in Gazz. Uff., 26 gennaio, n. 21);

• Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” (in Suppl. ordinario alla Gazz.

Uff., 23 giugno, n. 145);

• Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 27 settembre, n. 227).

Vincoli inerenti la Caserma e le infrastrutture militari in genere

• Legge 6 febbraio 1985, n. 16 “Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l’Arma dei Carabinieri”.

Con questa legge si stabilisce che il Ministero dei Lavori Pubblici, sulla base della spesa autorizzata, provvede a predisporre e realizzare un programma straordinario quinquennale di interventi individuati e localizzati dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per la costruzioni di nuove sedi di servizio e relative pertinenze, nonché la ristrutturazione, l’ampliamento, il completamento di quelle già esistenti, necessarie a soddisfare le esigenze logistico – operative dell’Arma in particolare al

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dei Carabinieri provvede, tra l’altro, all’individuazione dei luoghi ed aree ove devono essere ubicati gli interventi, alla precisazione dei loro requisiti dimensionali, funzionali e di sicurezza e alla definizione degli stessi. Quest’ultimo aspetto è particolarmente importante in quanto prevede che, in attuazione della Legge 16/’85, vengano stabiliti requisiti e parametri, e quindi forniti indirizzi per la progettazione delle caserme dell’Arma dei Carabinieri. Tali indirizzi sono contenuti in una serie di circolari redatte dall’Ufficio Logistico del Comando Generale e recepite dal Ministero dei Lavori Pubblici:

• Circolare 11 marzo 1986, n. 43/40-154-2 – Comando Generale – SM – Ufficio Logistico;

• Circolare 5 agosto 1986, n. 43/40-166 – Comando Generale – SM – Ufficio Logistico;

• Circolare 16 gennaio 1988, n. 43/40-166-7-5 – Comando Generale – SM – Ufficio Logistico.

Le disposizioni previste in termini di indirizzi, linee guida ed indicazioni costruttive verranno esaminate in dettaglio nei capitoli seguenti.

Per quanto riguarda l’aspetto dell’individuazione delle aree all’interno delle quali dovranno essere ubicate le sedi di servizio dell’Arma dei Carabinieri e le problematiche connesse alla loro acquisizione, trattandosi di opere militari si applicano le seguenti norme:

• Legge 24 dicembre 1976, n. 898 “Nuova regolamentazione delle servitù militari”

(in Gazz. Uff., 11 gennaio, n. 8), con la quale si stabilisce che in vicinanza di opere ed installazioni permanenti o semipermanenti di difesa ed in generale di opere di interesse militare, il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo quanto prescritto dalla presente legge. Tali limitazioni possono consistere, tra l’altro, nel divieto di aprire strade, fabbricare muri ed edifici, sopraelevare muri o edifici esistenti, adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

• Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1979, n. 780

“Approvazione del regolamento per l'esecuzione della l. 24 dicembre 1976, n.

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898, concernente la nuova regolamentazione delle servitù militari” (in Gazz.

Uff., 26 febbraio, n. 55);

• Legge 2 maggio 1990, n. 104 “Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente nuova regolamentazione delle servitù militari” (in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 105);

• Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382” (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 29 agosto, n. 234); concernente norme sull’ordinamento regionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione, con la quale all’articolo n. 81 si stabilisce che nel caso di opere destinate alla difesa militare, l’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi resta di competenza esclusiva dello Stato.

A tale proposito, la Legge 16/’85 all’articolo n. 3 stabilisce che ai fini dell’accertamento di conformità previsto dall’articolo n. 81, D.P.R. 24 luglio 1977, n.

616, le opere di edilizia previste dalla presente legge sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare.

• Legge 3 gennaio 1978, n. 1 “Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali” (in Gazz. Uff., 14 gennaio, n. 14); con questa legge all’articolo n. 1 si stabilisce che l'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

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