• Non ci sono risultati.

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ENTI NON PROFIT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ENTI NON PROFIT "

Copied!
192
0
0

Testo completo

(1)

1

INTRODUZIONE

Vanno sempre più diffondendosi e sviluppandosi anche in Italia le cosiddette Organizzazioni “non profit” o “enti senza fine di lucro”, comunemente definiti anche “enti non commerciali”, mutuando il termine dal legislatore fiscale. Dette organizzazioni rientrano in un ambito detto “terzo settore”. Questo termine ha valenza storica, deriva infatti dal Rapporto Delors “Un Progetto per l’Europa”

redatto nel 1978 in sede comunitaria1.

Il termine anglosassone rappresenta una realtà vasta, variegata e complessa comprendente un gran numero di enti che, senza scopo di lucro, si dedicano ad attività socialmente rilevanti nel campo della cultura, dell’assistenza, della ricerca, della sanità e della salvaguardia dell’ambiente. Il settore non profit non ha storia recente, collegandosi strettamente agli interventi umanitari e solidali susseguitisi nei secoli ed il nostro ordinamento giuridico ha provveduto, già con la stesura del Codice Civile del 1943, a regolamentare alcuni soggetti non profit come le Associazioni e le Fondazioni. Allo stesso modo, anche il legislatore fiscale, ormai da decenni, considera questi istituti sotto la denominazione di

“Enti non commerciali” dedicandovi apposite norme nei testi unici e nelle leggi fiscali. Gli Enti non profit sono organizzazioni di uomini e cose alla stregua delle aziende, ma privi di fini di lucro, che perseguono uno scopo o missione non consistente nella realizzazione di un profitto, bensì finalità sportive, ricreative, assistenziali, di volontariato, di culto, di studio e ricerca.

A causa della varietà di forme giuridiche e di configurazioni organizzative, il settore non profit, trova, nel momento in cui lo si voglia classificare, alcune difficoltà. Di ausilio può essere la suddivisione mutuata dagli Stati Uniti, dove questa realtà è più diffusa, distinguendo detti enti in:

1 Il terzo settore è quel complesso di istituzioni che all'interno del sistema economico si collocano tra lo stato ed il mercato, ma non sono riconducibili né all’uno né all’altro; sono cioè soggetti organizzativi di natura privata ma volti alla produzione di beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva come Cooperative sociali, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, ed Organizzazioni non Governative “ONG”.

(2)

2

o Mutual benefit o Member service;

o Public service;

I Mutual benefit perseguono uno scopo non lucrativo a vantaggio dei propri membri o soci, caratterizzandosi quali soggetti mutualistici. Alcuni esempi sono gli enti di tipo associativo: associazioni sportive, musicali, culturali, ricreative fino a ricomprendere le fondazioni degli ordini professionali che perseguono scopi di previdenza riservatamente ai soli iscritti.

I Public service perseguono invece scopi sociali in quanto si prefiggono di avvantaggiare, attraverso la propria attività, soggetti terzi. Questa tipologia assume generalmente forma di enti patrimonializzati come fondazioni, enti religiosi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza “I.P.A.B.”, aventi un patrimonio di scopo non dedicato a fini lucrativi, ma rivolto a beneficio della collettività. Rientrano in questa fattispecie le associazioni che dedicano in tutto o in parte le quote raccolte dagli associati per scopi sociali, come le associazioni per la ricerca sul cancro, le associazioni di volontariato2, le cooperative sociali3 e le fondazioni bancarie. Generalmente questi soggetti non sono dedicati all’erogazione di contributi, cosiddetti a pioggia per la beneficenza, ma a supportare il settore favorendo lo sviluppo di progetti di interesse sociale, anche nella logica del Project - Financing4.

Risulta importante, al fine di rappresentare il fenomeno di cui si discute, esplicare i principali termini caratterizzanti l’argomento:

2 Il Volontariato è regolamentato da: Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge - quadro sul volontariato"

pubblicata in G.U. 22 agosto 1991, n. 196.

3 Le Cooperative sociali sono regolamentate da: Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" pubblicata G.U. 3 dicembre 1991, n. 283.

4 Il Project Financing, finanza di progetto, è un’ operazione di finanziamento a lungo termine, che consiste nell'utilizzo di una società neo-costituita, cosiddetta SPC, Special Purpose Company, la quale serve a mantenere separati i beni “assets” del progetto da quelli dei soggetti proponenti l'iniziativa d'investimento, i cosiddetti "promotori".

(3)

3

o Ente: termine che enfatizza l’aspetto giuridico del fenomeno, ma in modo improprio perché non sempre i soggetti che svolgono tali attività sono giuridicamente enti, si pensi alle numerosissime associazioni non riconosciute che non hanno personalità giuridica.

o Organizzazione: termine che prescinde dalla soggettività giuridica ed enfatizza l’unione di uomini e mezzi per la predisposizione di iniziative;

o Non Business: espressione che può essere tradotta in ente non commerciale, mette in risalto l’attività svolta caratterizzata dalla non commercialità. Detta locuzione è impropria in quanto molti soggetti svolgono attività commerciale in via strumentale rispetto al fine non commerciale. Questo porta a ritenere più corretta l’espressione Non profit;

o Non Profit: corrispondente a fini non di lucro, che sottolinea il fine perseguito dai soggetti indipendentemente dal fatto che sia attivata sempre o anche occasionalmente, comunque in via strumentale rispetto allo scopo, un’ attività commerciale.

Per Enti Non Profit, secondo la normativa fiscale, si intendono gli enti, sia pubblici che privati, diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. L’ aspetto definitore rimane il non svolgimento di attività commerciali da parte dei soggetti, o l’esercizio di tali attività in via strumentale e subordinato al fine istituzionale che deve rimanere non lucrativo.

Le Organizzazioni non lucrative possono essere distinte, tenendo conto delle classificazioni giuridiche, in:

 Fondazioni, caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato per finalità non lucrative;

 Associazioni, presentano una struttura democratica e perseguono una finalità istituzionale non lucrativa;

(4)

4

 Comitati, si presentano come ausiliari alle Associazioni, aventi però, uno scopo limitato ed una durata generalmente temporanea;

 Imprese Sociali, organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un’ attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale5;

 Cooperative Sociali, si presentano come vere e proprie “imprese sociali”

con caratteri innovativi;

 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale “ONLUS”, non costituenti entità giuridiche autonome, bensì “contenitori fiscali” cui possono accedere soggetti che svolgono attività di utilità sociale;

 Consorzi o Società Consortili.

Un’ ulteriore classificazione può essere effettuata con riferimento ai settori operativi, quali:

o attività religiose;

o studio e ricerca;

o cultura;

o Sport;

o Beneficenza;

o assistenza sanitaria a soggetti svantaggiati.

5 Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006.

(5)

5

Nel primo capitolo vengono definiti il terzo settore in generale e le principali tipologie di organizzazioni non lucrative, quali le associazioni riconosciute, le associazioni non riconosciute e le fondazioni, viste nei loro aspetti generali ed in quelli di dettaglio che le contraddistinguono. Nel capitolo secondo viene illustrata dettagliatamente la normativa riguardante le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Onlus, vista come un “contenitore fiscale” nel quale gli enti che rispetteranno i requisiti previsti dalla stessa potranno appartenervi ed usufruire di conseguenza delle agevolazioni previste. Il terzo capitolo provvede ad illustrare i principi di redazione del bilancio e delle scritture contabili previste per gli enti non commerciali. Nel quarto capitolo vengono analizzate le metodologie di finanziamento degli stessi enti, con particolare riguardo alle attività di fund raising, nonché attività di raccolta fondi in quanto peculiare meccanismo di ottenimento delle risorse necessarie al perseguimento dei fini istituzionali delle stesse organizzazioni. Il quinto capitolo provvede ad analizzare l’aspetto tributario della gestione degli enti non lucrativi, andando ad analizzare l’ambito impositivo diretto, quale l’IRES ed indiretto, riferito principalmente all’imposta sul valore aggiunto, IVA. Un capitolo a se stante, definito caso pratico, è stato dedicato a “CESVI fondazione Onlus”, in quanto organizzazione non governativa internazionale con sede in Italia, che a mio parere, mediante la propria rendicontazione contabile, risultava chiarificatrice delle principali differenze che, a livello economico – finanziario e contabile, possiamo riscontrare nell’intero terzo settore.

(6)

6

Capitolo primo

LE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI ENTI NON PROFIT

1.1. LE ASSOCIAZIONI

1.1.1. Principi generali

Le Associazioni sono anzitutto delle “istituzioni”, in quanto manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell’uomo o, in altri termini, sono considerate delle “formazioni sociali”, in quanto rappresentano ogni forma di stabile organizzazione collettiva, attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali6. Il concetto di istituzione e di formazione sociale è molto più esteso di quello di associazione e arriva a comprendere tanto le organizzazioni collettive volontarie, come le associazioni e le società che si costituiscono o alle quali si aderisce per libera volontà, quanto le organizzazioni collettive necessarie come lo Stato, gli Enti pubblici territoriali o la famiglia, alle quali un individuo può trovarsi ad appartenere indipendentemente da un proprio atto di volontà.

Il termine Associazione è spesso usato in senso molto ampio, in quanto può essere utilizzato per distinguere qualunque raggruppamento di persone che si organizza per gestire un interesse comune. L’oggetto che verrà analizzato in questa sede verterà sul fenomeno associazionistico visto nel suo “senso stretto”, contrapponendolo nettamente dalle società o da altre figure del medesimo genere.

Pur considerando il senso restrittivo del termine, ci si trova comunque di fronte ad una casistica tale da renderne difficile una definizione unitaria. Per quanto riguarda il fenomeno associativo, riprendendo le parole di Galgano, si può

6 F. Galgano, Diritto privato, CEDAM, undicesima edizione 2001

(7)

7

affermare che: “si è in presenza di un fenomeno associativo solo là dove la collettività organizzata prende vita da un atto di autonomia contrattuale”. Da questa definizione si evince immediatamente che l’elemento che contraddistingue un’associazione vera e propria, da altre figure, è la presenza di un contratto che unisca tra loro i membri di un gruppo. Si tratta di un contratto plurilaterale con comunione di scopo. E’ definito come contratto plurilaterale in quanto le parti possono essere due o più di due, ma comunque dirette a realizzare un interesse comune. Detto contratto si differenzia da altri contratti per alcuni elementi concreti, quali:

o Lo Scopo. Lo scopo dell’associazione, diversamente da quello della società, è quello di soddisfare i bisogni di natura ideale, o comunque non economici, dei propri membri. Come previsto dalla legge, le finalità non lucrative emergono immediatamente nel momento dei conferimenti da parte degli associati, che dovranno essere obbligatoriamente a fondo perduto, non avendo diritto l’associato, nel momento dello scioglimento del rapporto, alla restituzione di quanto era stato versato in sede di conferimento. I beni residuanti dall’estinzione dell’associazione non possono essere divisi tra gli associati, ma dovranno essere devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle dell’associazione estinta. Lo scopo di natura ideale dell’ente non si pone comunque in antitesi con il fatto che spesso l’associazione eserciterà un’attività economica, purché detta attività sia il mezzo per raggiungere lo scopo;

o La Struttura. Si parla di rapporto associativo a “struttura aperta”, in quanto nuove parti possono intervenire nell’associazione già costituita senza che questo comporti un cambiamento dell’atto costitutivo. Collegato a questa tipologia di struttura, è il principio della “porta aperta”, secondo il quale possono entrare a far parte dell’associazione tutti coloro che hanno interessi analoghi a quelli che hanno portato alla costituzione del rapporto associativo;

(8)

8

o Una Struttura Organizzativa tipica. Detta struttura organizzativa si compone obbligatoriamente di due organi, quali l’assemblea e gli amministratori.

L’Assemblea, formata dagli associati, è l’organo diretto a formare la volontà del gruppo. Ciascun associato, per mezzo del suo voto, contribuisce alle deliberazioni che vengono prese a maggioranza e che determinano l’attività dell’associazione.

Gli Amministratori sono coloro a cui compete l’amministrazione e la data esecuzione delle delibere assembleari.

Avendo delineato gli aspetti principali delle Associazioni e del loro contratto caratteristico, risulta opportuno distinguerle e dettagliarne i contenuti in base al fatto che siano associazioni riconosciute o associazioni prive di riconoscimento.

(9)

9

1.1.2. Le

associazioni riconosciute

1.1.2.1. Principi generali

Le associazioni riconosciute sono quelle associazioni che hanno chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello Stato. Spetta allo Stato l’emissione di un provvedimento, il riconoscimento appunto, che concede specifiche prerogative alle associazioni che lo hanno chiesto e che si trovino in determinate condizioni.

Le prerogative principali che l’associazione acquista con il riconoscimento sono due:

1. l’autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell’associazione si presenta distinto ed autonomo rispetto a quello dei singoli associati e degli amministratori;

2. limitazione della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni assunte per nome e per conto dell’Associazione.

Si andranno ora a delineare gli elementi essenziali per comprendere appieno il fenomeno associazionistico, esaminando l’Atto costitutivo e lo Statuto, il riconoscimento, l’acquisto di beni immobili, l’accettazione di eredità, legati o donazioni, il recesso o l’esclusione degli associati, l’estinzione e liquidazione dell’associazione e la trasformazione da Associazione riconosciuta a Società di capitali.

1.1.2.2. L’Atto costitutivo e lo Statuto7

Nel caso in cui si intenda costituire un’Associazione che aspiri al riconoscimento, la forma dell’Atto costitutivo dovrà essere solenne. Come stabilito dal Codice Civile al Titolo II, Capo II, all’art. 14 le associazioni devono

7 Per un esempio di Atto costitutivo e Statuto si veda in Appendice

(10)

10

essere costituite per atto pubblico. Nel caso in cui un Associazione si costituisca in luogo dell’atto pubblico, attraverso scrittura privata, sarà un’associazione validamente costituita, ma non potrà ottenere il riconoscimento.

L’ art. 16 recita che l’atto costitutivo e lo statuto debbano contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Dovranno inoltre prevedere i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. L'atto costitutivo e lo statuto potranno inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio. E’ utile ricordare che vi è la possibilità di redigere un unico documento, in luogo della redazione separata dell’Atto costitutivo e dello Statuto, nel momento in cui questo, contenga tutti gli elementi che la legge richiede per entrambi.

Vediamo adesso distintamente gli elementi che devono necessariamente essere presenti nell’Atto costitutivo e nello Statuto:

o Denominazione dell’Ente. Elemento che identifica l’associazione. Definito come oggetto principale, in quanto, l’associazione riconosciuta sarà soggetta a pubblicità, dovrà in altri termini essere registrata nel pubblico registro delle persone giuridiche ed è quindi indispensabile che possa essere identificata attraverso la sua denominazione. Tale denominazione dovrà essere diversa, al fine di non creare confusione, da quella di altri enti iscritti nel medesimo registro tenuto a livello provinciale;

o Scopo. Lo scopo dell’associazione, necessariamente indicato nell’atto costitutivo dovrà innanzitutto essere lecito, non dovendo contrastare con norme di legge imperative. Lo scopo deve inoltre rientrare tra quelli che, per legge, un’associazione può perseguire e potrà essere di vario tipo e di natura ideale, ma non potrà essere economico. Nello statuto verranno elencate le attività che l’associazione potrà svolgere, quelle che sarà obbligata a svolgere e quelle che invece non dovrà svolgere. Un’eventuale attività di tipo economico potrà essere svolta solo ed esclusivamente al

(11)

11

fine del raggiungimento dello scopo ideale prefissato ed in questa ipotesi si presenterà il problema di verificare se l’associazione, svolgendo un’attività di tipo economico, rischi di assumere le sembianze di una vera e propria impresa, con le conseguenze che questo comporta, sia sotto l’aspetto civilistico che fiscale;

o Patrimonio. Elemento che garantisce l’estinzione delle obbligazioni contratte con i terzi. Tale elemento rende limitata la responsabilità degli amministratori verso terzi creditori, cosa che non accade nelle associazioni non riconosciute dove, non essendovi l’obbligo di un patrimonio dell’ente, la responsabilità rimarrà a carico degli amministratori come tutela degli stessi creditori. La legge richiede che l’atto costitutivo contenga l’indicazione del patrimonio, ma nulla dice a proposito della sua entità, limitandosi ad enunciare che tale patrimonio debba essere sufficiente a raggiungere lo scopo dell’associazione stessa, chiarendo il fatto che soltanto in relazione al suo scopo e all’attività che si propone di svolgere si potrà giudicare la congruità o meno del patrimonio iniziale. Il patrimonio è un elemento destinato a modificarsi durante l’attività associativa, aumentando per effetto dei contributi degli associati, di sovvenzioni dello Stato e di liberalità, diminuendo invece, per effetto della gestione;

o Sede. Le stesse esigenze di pubblicità che impongono l’indicazione della denominazione dell’associazione nell’atto costitutivo, impongono che nel medesimo atto venga indicata la sede dell’associazione;

o Assemblea. Rientra, insieme agli Amministratori nei due organi che necessariamente dovranno essere presenti in ogni associazione.

L’assemblea, quale organo deliberante dell’associazione riconosciuta, si presenta come un organo indispensabile per la stessa vita dell’organizzazione ed è prevista dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto. Detto organo ha una competenza necessaria e inderogabile per

(12)

12

alcune materie, come le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, la nomina e la revoca degli amministratori, l’approvazione del bilancio annuale e lo scioglimento anticipato dell’associazione, ma lo statuto potrà riservare alla sua competenza anche altre materie relative agli indirizzi generali ed ai programmi dell’associazione. L’organo in oggetto è costituito dall’intera collettività degli associati, quindi tutti gli associati avranno il diritto di parteciparvi. Sono considerate nulle tutte le clausole che mirino a limitare tale diritto, sia quelle che privino del voto alcune categorie di associati. Sono ritenute nulle, inoltre, le clausole che attribuiscono ad alcune categorie un voto plurimo, sia quelle che attribuiscono ad un associato un voto proporzionale al conferimento.

Rimane lecito in caso di associazioni di grandi dimensioni, eleggere, attraverso assemblee separate, delegati che parteciperanno alle assemblee generali o sostituire il metodo assembleare con il sistema del referendum, ma in ogni caso a tutti gli associati deve essere garantito il proprio diritto di voto;

o Organo amministrativo. Gli amministratori sono l’altro organo necessario dell’associazione. I loro poteri sono indisponibili da parte dell’assemblea ed appaiono concepiti come “originari”, ossia come poteri che gli amministratori ripetono direttamente dall’atto costitutivo. Lo stesso atto costitutivo dovrà prevedere l’indicazione di come dovrà essere composto l’organo amministrativo, che potrà essere formato da una sola persona, oppure, come generalmente accade, da più persone che compongono il Consiglio di amministrazione. Gli amministratori potranno agire congiuntamente, disgiuntamente o collegialmente in caso di consiglio di amministrazione, in ogni caso sarà l’atto costitutivo che stabilirà quali di questi metodi di amministrazione sarà adottato dall’associazione. I primi amministratori vengono nominati nello stesso atto costitutivo; alle successive nomine, invece, provvederà l’assemblea stessa. Detto incarico dovrà di norma essere “accettato” e sarà “temporaneo”, in quanto non si

(13)

13

può nominare un amministratore per tutta la durata della sua vita. La dottrina ritiene che sia ammissibile che un soggetto ricopra la carica di amministratore anche se non è membro dell’associazione, riconoscendo che tra associazione ed amministratori intercorra un rapporto di mandato.

Agli amministratori spetta la competenza esclusiva ad amministrare, che l’assemblea non potrà limitare. Essi dovranno svolgere i compiti che la legge prescrive loro, in particolare la convocazione annuale dell’assemblea per l’approvazione del bilancio e la registrazione dell’associazione nel Registro delle persone giuridiche. Lo scopo dell’ente e l’interesse concreto dell’associazione sono e rimangono i principi ispiratori del comportamento degli amministratori. Come previsto dall’art.

18 c.c., gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato8. È però esente da responsabilità quell’amministratore il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia reso noto il proprio dissenso. Essi saranno responsabili nei confronti dell’associazione se la loro attività amministrativa o i propri atti hanno procurato un danno all’ente. Detti atti per portare ad una responsabilità e come conseguenza, ad un risarcimento del danno, dovranno essere la causa diretta del danno che l’associazione ha subito. Per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori verso terzi creditori, l’art. 2394 c.c.

recita: che gli amministratori risponderanno verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Rimarrà, comunque, limitata la loro responsabilità in caso di riconoscimento dell’associazione, in ragione del fatto che un elemento essenziale per ottenere il riconoscimento sia proprio l’adeguatezza del patrimonio dell’ente al raggiungimento dello scopo dello stesso;

8 Sul Mandato si veda art. 1703 e seguenti c.c.: Il Mandato e' il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

(14)

14

o Organi facoltativi. Oltre all’assemblea e agli amministratori, in quanto organi obbligatoriamente previsti dalla legge, l’atto costitutivo e lo statuto potranno prevedere la formazione di altri organi. E’ spesso frequente la presenza di un organo di controllo, modellato sul tipo del collegio sindacale nelle società di capitali, oppure un consiglio di disciplina. Sarà l’atto costitutivo a prevedere in modo dettagliato la loro composizione, la loro durata e quant’altro necessario alla chiarezza informativa;

o Diritti ed obblighi degli associati. L’atto costitutivo deve prevedere l’indicazione dei diritti e degli obblighi degli associati. A nessun appartenente all’associazione, potrà essere richiesto alcun obbligo, né lo stesso potrà vantare alcun diritto al di fuori di quelli che sono esplicitamente contenuti nell’atto costitutivo e di quelli connaturati al contratto stesso di associazione, quali il diritto di intervento in assemblea e il diritto di voto. Spesso l’atto costitutivo prevede una distinzione degli associati in categorie diverse, ciascuna con propri diritti ed obblighi. Può esservi la presenza della categoria di associati ordinari affiancata da quella dei sostenitori o dei benemeriti, che contribuiranno in maniera differente al soddisfacimento dei bisogni dell’associazione. La stessa associazione, per le caratteristiche di tale contratto, dovrà comunque garantire a tutti gli associati parità di trattamento e tutte le clausole che urteranno contro tale principio porteranno con sé dubbi sulla loro validità;

o Condizioni per l’ammissione degli associati. L’atto costitutivo, infine, dovrà obbligatoriamente contenere le condizioni per l’ammissione degli associati. L’associazione è un contratto a struttura aperta, per cui non sarebbero valide clausole che vietassero nuove adesioni all’ente o che rimettessero al mero arbitrio degli amministratori il giudizio sull’ammissione di nuovi soci. E’ però possibile subordinare l’ingresso nell’associazione al possesso delle condizioni richieste nell’atto costitutivo. La giurisprudenza ritiene che non esista un diritto

(15)

15

all’ammissione ad un’associazione, anche nel momento in cui ricorrano, da parte di un soggetto, tutte le condizioni previste dall’atto costitutivo;

o Elementi non essenziali. L’atto costitutivo e lo statuto possono, inoltre, contenere norme relative all’estinzione dell’associazione ed alla devoluzione del patrimonio della stessa. Nel caso in cui detti documenti non prevedano specificamente in merito, sarà la legge a regolare tali carenze informative. L’art. 27 c.c. prevede infatti che, oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o sia divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati siano venuti a mancare. L’atto costitutivo potrebbe prevedere altre cause di estinzione dell’associazione, come ad esempio l’apposizione di un termine alla durata dell’ente stesso o la previsione di una condizione risolutiva. Per quanto riguarda la devoluzione del patrimonio l’art. 31 c.c. specifica che, i beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ne ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che possiedono fini analoghi. I creditori che durante la liquidazione non avranno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

All’atto della costituzione dell’ente, le norme fiscali richiedono di redigere il documento costitutivo, atto costitutivo, in forma scritta e di fornire ad esso pubblicità. Per avere rilevanza fiscale, tale documento dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, o anche solo registrata. Per la registrazione dell’atto è necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate in possesso di ricevuta di pagamento dell’imposta di registro e dei diritti

(16)

16

di registrazione. Ai fini del versamento sarà necessario l’utilizzo dell’apposito modello “F23” sul quale dovrà esservi indicato il numero di identificazione tributaria, ossia il codice fiscale dell’ente non commerciale, da richiedere agli uffici finanziari, il quale provvederà a dimostrare la soggettività giuridica fiscale dell’ente.

1.1.2.3. Il riconoscimento

Con il D.P.R.10 febbraio 2000, n.3619, regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento delle persone giuridiche e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto di detti enti, viene previsto, per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, l’acquisto della personalità giuridica tramite il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture.

La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica10, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, dovrà essere presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente.

Ai fini del riconoscimento sarà necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste dalle norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo dello stesso. La consistenza del patrimonio dovrà essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda. All’istanza per il riconoscimento, in duplice copia, di cui una in bollo, indirizzata alla Prefettura e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, occorre allegare:

9 D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

N. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gazzetta Ufficiale n. 286 del 07-12-2000

10 Per un esempio di istanza per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche si veda appendice.

(17)

17

• due copie, di cui una autenticata e in bollo, dell’atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;

• relazione illustrativa in due copie, sull’attività concretamente svolta e/o su quella che l’ente intende perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente dell’ente stesso;

• relazione, in due copie, sulla situazione economico – finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, corredata da perizia giurata di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;

• due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel periodo antecedente la presentazione dell’istanza, qualora l’istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto;

• elenco dei componenti gli organi direttivi dell’ente, sottoscritto dal presidente del medesimo, e del collegio dei revisori, con dati anagrafici e relativi codici fiscali,

• Dichiarazione bancaria attestante la liquidità patrimoniale.

Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, il prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione, ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine citato di 120 giorni, nè darà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, potranno presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunicherà ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvederà all'iscrizione, questa si intenderà negata.

Le persone giuridiche iscritte nel registro prefettizio saranno tenute a comunicare alla prefettura, eventuali modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto. Dette modificazioni, al termine di una fase istruttoria tesa ad accertare che le modifiche

(18)

18

statutarie siano state effettuate nel rispetto della legge, sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l’acquisto della personalità giuridica. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 21.2 c.c., che al riguardo prevede che per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non viene altrimenti disposto, occorreranno la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La documentazione da presentare riguarda:

o un’istanza in bollo, più una copia contenente gli estremi del decreto di riconoscimento nonché dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche;

o due copie del verbale dell’organo che ha deliberato le modifiche da cui non risulti il testo integrale dello statuto modificato;

o due copie della relazione analitica sulle ragioni delle modifiche;

o due copie della relazione sull’attività svolta nell’ultimo triennio o nel minor lasso temporale intercorrente tra il riconoscimento e l’istanza di modifica;

o due copie sulla situazione economico – finanziaria, nonché copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e l’istanza di modifica;

o copia notarile autenticata e in bollo dell’atto pubblico di modifica statutaria e copia semplice dello statuto vigente.

Il Registro prefettizio delle persone giuridiche consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti la data dell'atto

(19)

19

costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. Nel registro devono altresì esservi iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e tutte le altre informazioni di un’eventuale modificazione degli elementi caratterizzanti il contratto di associazione. Tale registro e documenti possono essere esaminati da chiunque ne faccia richiesta.

Il Registro regionale delle persone giuridiche prevede, per le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, la possibilità di acquisire personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel registro stesso, istituito presso la regione in cui ha sede l’istituzione. Ogni regione prevederà un regolamento per la richiesta di riconoscimento, specificando le caratteristiche che l’ente dovrà possedere e la dovuta documentazione.

1.1.2.4. Acquisto di beni immobili, accettazione di eredità, legati o donazioni

Con riguardo all’acquisto di beni immobili, l’accettazione di eredità, di legati e di donazioni, la Legge 15 maggio 1997 n.12711 provvede ad abrogare l’art.17 c.c.

recitante: La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

L’art. 13 della citata legge recita infatti: L'articolo 17 del codice civile e la Legge 21 Giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per

11Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997.

Supplemento ordinario.

(20)

20

accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni. Il secondo comma recita: le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. Da questa data l’acquisizione di beni immobili a qualsiasi titolo e di beni di ogni natura per donazioni, eredità o legato può essere decisa autonomamente dall’ente senza necessità di autorizzazioni. Il secondo comma dell’art.13 permette all’ente di richiedere alle amministrazioni la restituzione degli atti e procedere all’accettazione e far prendere atto dell’avvenuto avveramento della condizione sospensiva per il venir meno dell’obbligo di autorizzazione.

La Legge 22 giugno 2000, n.192 modifica l’art. 13 della Legge 15 maggio 1997, n.127, aggiungendo al primo comma le seguenti parole: è altresì abrogato il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto. La Legge 192 del 2000 modifica, inoltre, l’art.473 c.c., recitando: l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario12. Il presente articolo non si applica alle società". Resta quindi confermato l’obbligo per le associazioni e le fondazioni di accettare le eredità con la condizione sospensiva del beneficio d’inventario.

1.1.2.5. Recesso ed esclusione degli associati

L’associato potrà, secondo quanto previsto dall’art.24 c.c., sempre recedere dall’associazione, l’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui egli abbia assunto l’obbligo di far parte dell’associazione per un periodo di tempo determinato, a meno che non sopravvenga una giusta causa, quale il caso in cui il

12 L’accettazione con beneficio d’inventario è una dichiarazione resa con atto pubblico attraverso cui l'erede dichiara di accettare con beneficio di inventario evitando, in tal modo, la confusione del suo patrimonio con quello del defunto.

(21)

21

contratto associativo subisca, senza il consenso dell’associato, variazioni di notevole consistenza in merito allo scopo e alle condizioni di ammissione degli associati, oppure che l’associato perda determinati requisiti richiesti per far parte dell’associazione, prima di un eventuale deliberazione di esclusione da parte dell’associazione. Il socio che intende recedere dovrà darne comunicazione scritta agli amministratori. Cosi come l’associato ha la possibilità di recedere dall’associazione, la stessa, di conseguenza, avrà il diritto, nel caso in cui si presentino determinate condizioni, di escludere l’associato. Deputata a deliberare l’esclusione di un associato è l’assemblea, ma questa avrà la possibilità di farlo solo qualora sussistano gravi motivi, quali il venir meno dei requisiti per l’ammissione, il compimento di illeciti penalmente rilevanti, il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari e l’assenza ripetuta ed ingiustificata in assemblea. L’associato potrà ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui è stata notificata la deliberazione. Sia in caso di recesso sia in quello di esclusione, l’associato non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dello stesso ente.

1.1.2.6. Estinzione dell’associazione e liquidazione

Come stabilito dall’art 27 c.c., oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o lo stesso sia divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare. Inoltre l’istituzione può estinguersi qualora incomba in una dichiarazione di nullità del contratto associativo e la revoca del riconoscimento, qualora l’associazione fosse destinata ad operare solo come ente riconosciuto o nel caso in cui fosse stato previsto un termine di durata o l’opposizione di una condizione risolutiva. L’estinzione non sarà immediatamente operativa al verificarsi del fatto cagionante, ma necessiterà di un provvedimento di accertamento dell’estinzione stessa da parte della Prefettura o dell’Ente locale competente come previsto dall’art.6 del citato

(22)

22

D.P.R. n.361 del 2000. A norma dell’art. 29 c.c., gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, dal momento in cui viene comunicato loro il provvedimento dichiarante l’estinzione o lo scioglimento dell’associazione.

Qualora essi trasgrediscano tale divieto, andranno incontro ad una responsabilità penale e solidale.

Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procederà alla liquidazione del patrimonio, secondo gli articoli dall’11 al 21 delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile. La liquidazione dovrà innanzitutto soddisfare gli eventuali creditori dell’associazione; eventuali beni residui saranno devoluti secondo le disposizioni dall’atto costitutivo o di delibera assembleare. In assenza di alcuna disposizione, provvederà l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti con finalità analoghe. Al termine della procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione agli uffici competenti per la conseguente cancellazione dell’ente dal registro delle persone giuridiche.

1.1.2.7. Trasformazione eterogenea da Associazione riconosciuta a Società di capitali

Come previsto dall’art. 2500-octies i consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in società per azioni, società in accomandita per azioni ed in società a responsabilità limitata.

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni, con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

(23)

23

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non sarà comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione sarà diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.

La trasformazione di fondazioni in società di capitali viene disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote saranno assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31 c.c.

1.1.2.8. Modello EAS

Con il Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185, art.30 viene introdotto l’obbligo da parte degli enti associativi, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello detto Modello EAS.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, il 2 settembre 2009, è stato approvato il modello con le relative istruzioni per la comunicazione, poi convertito, con alcune modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2, stabilendo i tempi e le modalità di trasmissione dello stesso modello.

La ratio delle disposizioni risponde all’esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti in modo che l’azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle “pseudo associazioni”, con esclusione di quelle correttamente organizzate operanti nell’interesse degli associati. Detta comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall’art.148 del T.U.I.R., Testo Unico delle Imposte sui

(24)

24

Redditi13 e dell’art.4, comma.4, secondo periodo e comma.6, del DPR 26 ottobre 1972, n.63314.

Sono esonerate dalla presentazione del modello, per espressa previsione dell’art.30 suddetto, le associazioni pro-loco, le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale e le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciale al di fuori di quelle marginali individuate dal Ministero dell’Economia. Avranno la possibilità di assolvere all’onere della comunicazione, compilando esclusivamente il primo riquadro contenente le informazioni principali dell’ente e del legale rappresentante, le associazioni iscritte in pubblici registri o disciplinati dalla normativa di settore come le associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche o le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri di settore. L’Agenzia delle Entrate, tramite detti registri, provvederà ad acquisire gli ulteriori dati necessari.

Vi sono infine alcuni soggetti che restano esclusi dalla presentazione del modello per la mancanza dei presupposti, come, ad esempio, gli enti che non hanno natura associativa, quali le fondazioni, gli enti di diritto pubblico in quanto mancanti del requisito di associazione privata, gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale che non si avvalgono della disciplina fiscale dell’art.148 del T.U.I.R. e dell’art.4 del DPR 633, gli enti associativi commerciali e le ONLUS recanti una specifica disciplina. Il modello EAS dovrà essere presentato all’Agenzie delle Entrate esclusivamente in via telematica dalle stesse associazioni abilitate, o tramite intermediari abilitati.

13 T.U.I.R. Testo Unico delle imposte sui redditi - D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917

14 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633: Istituzione e Disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto

(25)

25

Il termine per l’invio del modello di comunicazione è:

o nel caso di nuovi enti, 60 giorni dalla costituzione;

o nel caso di modifica di elementi già indicati, entro il 31 Marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche;

o nel caso di perdita dei requisiti qualificanti15, 60 giorni dal verificarsi della perdita.

15 Per perdita dei requisiti qualificanti va intesa la perdita di qualifica di ente non commerciale come definito dall’art. 149 del T.U.I.R..

(26)

26

1.1.3. Le Associazioni non riconosciute

1.1.3.1. Principi generali

Le associazioni non riconosciute16 sono organizzazioni di persone legate fra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse e configurate come enti collettivi o centri di interesse dotati di personalità giuridica limitata.

L’associazione non riconosciuta è considerata un ente giuridico autonomo, rispetto agli associati con capacità giuridica parziale, limitata ad aspetti sostanziali e processuali. Questo tipo di istituzione prende vita, come nel caso delle associazioni riconosciute, dall’accordo degli associati. Tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, quindi nell’Atto costitutivo o nello Statuto17. Il medesimo si presenta come un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità, potrebbe essere valido anche se redatto con semplice scrittura privata od oralmente. Rimane preferibile la forma scritta, al fine di evitare in futuro possibili contestazioni in riguardo al contenuto dell’accordo. La forma scritta sarà, invece, indispensabile qualora vengano apportarti all’associazione beni immobili in proprietà ed in godimento utranovennale o anche a tempo indeterminato. Per dare un’ufficialità al contratto di associazione sarà necessario procedere alla registrazione dello stesso, presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate.

Gli elementi sui quali si dovranno obbligatoriamente accordare le parti miranti a costituire un’associazione priva di riconoscimento sono:

I. lo Scopo;

II. le condizioni di ammissione degli associati;

III. le regole di ordinamento interno e di amministrazione.

16 Le associazioni non riconosciute sono normalizzate nel Codice Civile; Libro I; Titolo II; Capo III.

Delle associazioni non riconosciute e dei comitati.

17Esempi di Statuto sono esplicati in appendice

(27)

27

Non sarà invece obbligatorio menzionare la denominazione, la sede ed il patrimonio.

L’associazione potrà essere creata attraverso costituzione simultanea, nella quale gli associati si riuniranno in assemblea e procederanno alla costituzione dell’ente oppure attraverso costituzione successiva, nella quale i promotori si assumeranno l’onere dell’iniziativa della costituzione dell’associazione, proponendo al pubblico il programma dell’associazione che dovrà essere costituita e gli interessati a detto programma vi potranno aderire.

1.1.3.2. Il fondo comune delle associazioni non riconosciute

L’atto costitutivo di un’associazione non riconosciuta non necessita di alcuna indicazione rispetto al patrimonio dell’ente stesso. La mancanza di necessità di un patrimonio da parte dell’associazione è giustificata dal fatto che, sia sufficiente per i terzi, la responsabilità personale degli amministratori, che si troveranno di conseguenza responsabili di fronte ai creditori anche con il proprio capitale personale. Questo è uno dei principali elementi che differenziano le associazioni non riconosciute da quelle che hanno richiesto ed ottenuto il riconoscimento. Anche se non previsto dalla legge come elemento essenziale dell’atto costitutivo, il patrimonio sarà comunque presente nell’associazione e sarà formato dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi. Il patrimonio cosi composto, prenderà il nome, come previsto dall’art.37 c.c., di Fondo comune dell’associazione. Sarà esclusa la possibilità da parte degli associati di chiedere la divisione del fondo finché l’associazione avrà vita, per il fatto, come poc’anzi affermato, che tale fondo sia previsto a tutela dei terzi e non dell’associato. In caso di esclusione o di recesso da parte dell’associato, egli non potrà vantare alcun diritto sul fondo comune. L’eventuale creditore dell’associato, di conseguenza, non potrà chiedere di procedere esecutivamente sulla sua quota di fondo comune, poiché il suo diritto sulla quota rimane impignorabile.

(28)

28

1.1.3.3. Gli acquisti delle associazioni non riconosciute

Le associazioni non riconosciute, pur non costituendo persone giuridiche, hanno comunque piena capacità di essere soggetti di diritti reali e quindi potranno validamente compiere acquisti sia di beni mobili, che immobili, che mobili registrati. Non essendovi la possibilità di registrare gli acquisti a nome dell’associazione, a causa dell’assenza di personalità giuridica da parte di quest’ultima, gli stessi acquisti saranno effettuati a nome delle persone che la rappresentano o di tutti i soci. I beni dell’associazione apparterranno all’ente e saranno ad esso intestati, ma in persona del suo rappresentante. L’associazione, oltre all’acquisto di beni immobili, potrà acquistare partecipazioni azionarie anche in Società commerciali. Per quanto riguarda i beni acquisiti a titolo gratuito, come trattato per le associazioni riconosciute, con riferimento all’art.13 della Legge 15 maggio 1997 n.127, non vi sarà la necessità di autorizzazione ad accettare donazioni, eredità o legati da parte di associazioni non riconosciute, rimane comunque l’obbligo di accettazione con beneficio d’inventario.

1.1.3.4. La responsabilità degli amministratori e la Rappresentanza dell’associazione

Secondo quanto stabilito dall’art.38 c.c., per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi potranno far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che avranno agito in nome e per conto dell'associazione stessa. Coloro che si obbligano per nome o per conto dell’associazione agiranno come dei fideiussori e in caso di inadempimento, i terzi creditori, potranno avvalersi immediatamente su di loro, dal momento che la loro responsabilità e di conseguenza il loro capitale personale non sarà sussidiario al fondo comune dell’ente. Tali soggetti continueranno ad essere responsabili, anche successivamente il passaggio di funzione ad altri soggetti, per le obbligazioni contratte nel periodo in cui erano amministratori. Gli accordi tra gli

(29)

29

amministratori uscenti ed entranti avranno valore solo tra di loro, ma non nei confronti dei terzi. La sentenza n.19486 del 10 settembre 2009, della Corte di cassazione chiarisce che, con riferimento all’art.38 c.c., in nessun caso farà sorgere un debito proprio del rappresentante legale, in quanto, seppure sia da escludere la sussidiarietà, chi agisce assume una responsabilità accessoria rispetto quella primaria che, comunque, rimane in capo all’associazione. In altre parole, chi intenda avvalersi della responsabilità solidale di chi ha agito, sarà tenuto a provare concretamente l’attività svolta, non essendo sufficiente la mera qualifica formale di rappresentante legale dell’associazione.

Per quanto riguarda la trasformazione eterogenea delle associazioni non riconosciute si veda quanto previsto per le associazioni riconosciute, come regolato dall’art.2500-octies del Codice Civile.

Benché non siano previsti dalla legge obblighi specifici, è consigliabile la tenuta di alcuni Libri sociali, per i quali non sarà necessaria alcuna vidimazione iniziale, quali:

• libro degli associati;

• libro verbali del consiglio direttivo

• libro verbali delle assemblee degli associati;

• libro verbali dei revisori.

Si consiglia, infine, la tenuta di una ordinata contabilità che possa agevolmente dimostrare la trasparenza della gestione e che possa condurre alla realizzazione di un rendiconto economico finanziario. L’obbligo di redigere un bilancio con rilevanza esterna è previsto esclusivamente a fini fiscali.

Anche per le associazioni non riconosciute vige l’obbligo della presentazione del modello EAS, come previsto dal Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, art.30 e descritto per le associazioni riconosciute.

(30)

30

1.2. LE FONDAZIONI

1.2.1. Principi generali

Una Fondazione può essere definita come un organizzazione istituita da un fondatore che ha devoluto dei beni e li ha vincolati al perseguimento di uno scopo di natura ideale o morale o comunque non economico. La fondazione è formata dagli amministratori che operano per il perseguimento di tale scopo e lo faranno con i mezzi di cui la fondazione è stata dotata, avendo il fondatore esaurito il suo compito nell’atto iniziale della costituzione. Secondo il parere della dottrina e della giurisprudenza una delle principali differenze che si riscontrano tra un’associazione ed una fondazione è il fatto che per le prime la legge conferisce la personalità giuridica ad un complesso di persone, invece, nel caso delle fondazioni, ad un complesso di beni destinato ad uno scopo. Nelle fondazioni assume una posizione preminente l’elemento patrimoniale, poiché tali enti si costituiscono per destinare ad uno scopo, stabilito dal fondatore, un complesso di beni messi a disposizione dell’ente stesso. L’atto costitutivo delle fondazioni è, al contrario di quello delle associazioni, un negozio unilaterale e può essere originato da una sola persona. Il fondatore, che rappresenta colui che origina lo stesso negozio di fondazione, non concorrerà all’amministrazione dei beni di cui si è spogliato per destinarli all’istituzione, ma saranno gli stessi amministratori ad eseguire l’atto di fondazione.

Il Codice Civile, le leggi speciali e le norme regolamentari disciplinano le fondazioni in generale e ne specificano, inoltre, alcune categorie particolari o sottotipi, quali le fondazioni private familiari, le fondazioni con finalità assistenziali, le fondazioni di istruzione agraria, le fondazioni scolastiche, le fondazioni universitarie, le fondazioni militari, le fondazioni di culto, le fondazioni liriche, le fondazioni culturali, le fondazioni bancarie, le fondazioni di partecipazione e le fondazioni d’impresa. In quest’ultimo caso la previsione che l’attività dell’ente fondazione debba rivolgersi agli scopi di pubblica utilità, nei limiti dettati dal proprio statuto, non preclude la possibilità che essa eserciti

(31)

31

attività di natura economica volte alla produzione di beni e servizi, al pari delle società, e quindi anche in forma imprenditoriale, purché i profitti siano impiegati per il conseguimento di scopi tipici d’indole altruistica. Vi potrebbe essere il rischio, in caso di esercizio di impresa direttamente rivolto agli scopi istituzionali della fondazione e quindi trattandosi di oggetto esclusivo o principale dell’ente, che vengano applicati gli obblighi imposti dalla disciplina dell’imprenditore commerciale. Al fine di eludere questa eventualità, ovvero che sia attribuita la qualifica di imprenditore commerciale all’istituzione, le stesse fondazioni si limitano ad assumere il controllo di società che svolgono, in proprio nome, l’attività d’impresa. Il Consiglio di Stato ha ammesso che può essere riconosciuto il carattere di fondazione ad un ente che abbia il compito di amministrare un patrimonio le cui rendite siano assegnate, da altre fondazioni, per compensare iniziative meritorie in campo umanitario, scientifico, artistico e sociale.

1.2.2. L’atto costitutivo

Il negozio di fondazione si distingue, dal punto di vista documentale, in un Atto costitutivo, in cui si manifesta la volontà del fondatore di dar vita all’ente, che dovrà obbligatoriamente contenere determinati elementi previsti dalla legge e in uno Statuto in cui si determina l’organizzazione e le modalità di realizzazione dello scopo. L’atto costitutivo della fondazione non rappresenta un contratto, ma un atto unilaterale, con il quale il fondatore, con una dichiarazione di volontà, emana un fatto che produce da solo tutti i suoi effetti, senza alcuna necessità di accettazione. Tale dichiarazione dovrà essere contenuta in un atto pubblico, in mancanza del quale l’atto di fondazione sarà ritenuto nullo. Alcuni elementi che l’atto costitutivo dovrà contenere sono i medesimi previsti per l’atto costitutivo di associazione riconosciuta, quali la denominazione dell’ente e l’indicazione della sede, per i quali si rimanda a quanto espresso in precedenza. Vi sono elementi che si differenziano da quanto detto per le associazioni riconosciute quali:

(32)

32

o Lo Scopo. Questo non potrà consistere in un vantaggio economico del fondatore, ma dovrà rivestire un carattere di pubblica utilità. L’art 28 c.c.

considera come causa di estinzione o di trasformazione della fondazione il fatto che lo scopo sia divenuto di scarsa utilità. Lo scopo è considerato immutabile visto che le motivazioni iniziali del fondatore non possono essere mutate, né attraverso provvedimento degli amministratori, né a causa della volontà del fondatore stesso, a meno che non venga revocato l’atto costitutivo. Neppure l’intervento dell’autorità governativa potrà modificare lo scopo della fondazione, il quale potrà operare esclusivamente nei casi di esaurimento dello stesso scopo, di impossibilità o di scarsa utilità. Lo scopo ha la funzione di non vincolare in perpetuo il patrimonio del fondatore, evitando che lo stesso fondatore possa godere personalmente dei frutti che ne derivano. La pubblica utilità dello scopo non deve indurre a ritenere che sia vietato porre in essere un attività commerciale. Detta attività dovrà essere svolta in modo strumentale rispetto al perseguimento dell’oggetto della fondazione, pena la trasformazione in ente commerciale.

o Il Patrimonio. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è sempre pronunciata nel senso che non possa essere concesso il riconoscimento ad una fondazione priva di patrimonio. Questo elemento potrà avere una maggiore o minore rilevanza nel conseguimento dello scopo della fondazione, ma è indispensabile che esso esista.

o L’ordinamento e l’Amministrazione. L’organo amministrativo di una fondazione può essere composto da uno o da più soggetti. Può essere lo stesso fondatore, attraverso l’atto di fondazione, a designare la persona cui spetterà la carica di amministratore oppure a riservare a se stesso tale carica. Tale nomina può essere rimessa a terzi, enti pubblici, privati o a persone che ricoprono determinate cariche, o potrà spettare automaticamente a chi sia titolare di determinati uffici. La carica di

(33)

33

amministratore può essere ricoperta a vita e non solo da persone fisiche, ma anche da persone giuridiche. In questa ipotesi saranno gli stessi amministratori della persona giuridica a ricoprire la funzione di amministratori nella fondazione. L’atto costitutivo e lo statuto possono prevedere che entrino a far parte dell’organo amministrativo anche rappresentanti di categoria o di gruppi sociali a cui beneficio è stata istituita la fondazione stessa, o che vengano nominati amministratori i rappresentanti degli enti che perseguono il fine istituzionale della cura degli interessi delle categorie o del gruppo. Il loro principale compito sarà quello di amministrare il patrimonio della fondazione e destinarlo al suo scopo. Gli amministratori sono esclusivamente vincolati nel disporre dei beni al perseguimento dello scopo stabilito dal fondatore, non potendo essi modificare la destinazione di tale patrimonio. L’autorità governativa eserciterà sull’istituzione un mero controllo di legittimità quindi provvederà a monitorare su eventuali violazioni di legge o dello statuto, ma non avrà nessuna competenza sui criteri adottati per l’amministrazione e la gestione di tale patrimonio.

o Criteri e modalità di erogazione delle rendite. L’ipotesi più frequente nella realtà è quella di fondazioni che si impegnano ad erogare rendite di capitale, quindi distribuendo ricchezza come in caso di assegnazione di borse di studio. Tale ricchezza proviene loro da diverse fonti, della quale ne cureranno la conservazione e l’amministrazione. L’atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i criteri per determinare i possibili beneficiari di dette rendite, i criteri e le modalità della loro erogazione ed i requisiti necessari per ottenere tali prestazioni o tali somme di denaro. Attraverso questa disposizione si vuole evitare che siano gli stessi amministratori a determinare i destinatari dei benefici della fondazione e si obbliga, di conseguenza lo stesso fondatore a delimitare l’ambito dei beneficiari.

(34)

34

o Norme relative all’estinzione dell’ente, alla devoluzione del patrimonio e alla trasformazione. E’un elemento questo che può facoltativamente essere previsto dall’atto costitutivo, la cui mancanza, quindi, non produrrà nullità dell’atto stesso. Per quanto riguarda l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio, si può rimandare a quanto disposto per le associazioni riconosciute, ricordando che, anche per le fondazioni, lo statuto non potrà prevedere che i beni residui tornino al fondatore, potendo solo determinare l’ente a cui detti beni residui debbano essere devoluti. Per quanto riguarda la trasformazione, la legge prevede, all’art 28 c.c., i casi in cui l’autorità governativa può provvedere alla trasformazione della fondazione. Anche l’atto costitutivo potrà contenere norme riguardanti la trasformazione della fondazione, fino ad arrivare a prevedere una clausola che escluda la trasformazione della fondazione e che, nel caso in cui si verifichi una causa di estinzione o di revoca del riconoscimento, la quale potrebbe portare alla trasformazione, i beni siano devoluti a terze persone e che la fondazione si estingua. Infine lo statuto potrà prevedere la trasformazione con apposite clausole.

1.2.3. Disposizione di fondazione per Testamento

La fondazione potrà essere disposta oltre che con atto tra vivi, anche con disposizione testamentaria e diverse potranno essere le ipotesi di disposizione di fondazione per testamento. Il primo caso è quello che riguarda la cosiddetta formazione diretta di fondazione, dove il fondatore del testamento prevede tutti gli elementi richiesti dalla legge per la redazione dell’atto costitutivo. Il fondatore potrebbe invece manifestare nel testamento esclusivamente la sua volontà di destinare determinati allo scopo di una fondazione, lasciando ad altri il compito di completare il negozio di fondazione degli elementi mancanti. Infine, si può presentare l’eventualità che il testatore imponga l’istituzione di fondazione come onere di una disposizione testamentaria. Spetterà poi all’eventuale erede o

Riferimenti

Documenti correlati

[r]

 lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro

118/2011, che include nel limite di indebitamento le garanzie prestate dalla Regione (o dalla Provincia autonoma) “a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni

21) Indicare se l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e ser- vizi (barrare la casella “SI” o “NO”). In caso di risposta affermativa,

Man mano che le apparecchiature in dismissione si renderanno disponibili per la cessione gratuita, a lotti di 5 apparecchiature presso una stessa sede, i

Sono in ogni caso considerate commerciali dalla legge le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati e partecipanti effettuate verso pagamento di corrispettivi

BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE QUALIFICATE ENTI DEL TERZO SETTORE di P.. Il Bilancio delle associazioni e società