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INVALIDITÀ TEMPORANEA DA PATOLOGIA ODONTOIATRICA

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Academic year: 2022

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INVALIDITÀ TEMPORANEA DA PATOLOGIA ODONTOIATRICA

Dr. Patrizia Gualniera – Dr. Fabrizio Perri

La invalidità temporanea da processi morbosi coinvolgenti l’apparato odontostomatognatico presenta aspetti del tutto peculiari, sia in rapporto ai vari ambiti di valutazione medico-legale della stessa, sia in rapporto alla determinazione dei relativi grado e durata.

Ci occuperemo in questa sede di alcuni di tali aspetti, limitatamente all’ambito della responsabilità civile, tralasciandone altri non meno importanti, concernenti soprattutto l’inabilità da malattia e l’inabilità in infortunistica privata e del lavoro.

Nella responsabilità civile la stima dell’invalidità temporanea attiene non solo al decorso clinico delle lesioni, ma anche al successivo trattamento riabilitativo che, come è noto, segue spesso la guarigione clinica, avendo attuazione in epoca successiva, anche non di poco.

Considerato che tale trattamento determina ulteriori periodi di temporanea, vuoi come danno biologico, vuoi come eventuale danno lavorativo-reddituale, quando la stima sia da operare precocemente, come spesso avviene nella sede di definizione transattiva, non può che procedersi a determinazioni di tipo prognostico nelle quali è assolutamente indispensabile conoscere non solo la necessità di future pratiche terapeutiche - chirurgiche, ortodontiche, protesiche ed implantari – ma anche le caratteristiche delle stesse, con particolare riguardo a modalità e tempi di esecuzione. Tali pratiche richiedono spesso tempi non brevi e sono talora da differire nei casi di soggetti in età evolutiva ed in tutte quelle situazioni nelle quali si renda indispensabile una preliminare cura di patologie preesistenti che, se non adeguatamente considerate, potrebbero rendere di difficile esecuzione il trattamento riabilitativo e fin’anche inficiarne il risultato.

E d’altra parte valutazioni di tipo prognostico si propongono anche quando l’indagine medico-legale venga condotta a distanza di molto tempo dall’evento lesivo, nei casi in cui il danneggiato non abbia provveduto a sottoporsi a cure riabilitative per incuria ovvero per l’impossibilità di sostenere i relativi oneri economici.

Quanto sopra dimostra ulteriormente come nell’operatività valutativa non possa prescindersi da specifiche cognizioni nel settore odontoiatrico forense che non sempre, per carenza culturale o di aggiornamento, i professionisti impegnati in attività di valutazione del danno alla persona

Sezione di Medicina Legale del Dipartimento di Medicina Sociale del Territorio Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Messina

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posseggono; carenza che è ancor più evidente quando le scienze odontoiatriche e quella medico- legale non costituiscano il principale campo di applicazione professionale.

L’iter valutativo della temporanea deve necessariamente tenere conto della criteriologia imposta dalla metodologia medico – legale, con particolare riferimento alla considerazione di tutti i parametri (età, sesso, abitudini di vita, attività relazionali, mansioni lavorative, ecc.) che consentono di apprezzare nella misura più puntuale possibile l’effettiva temporanea compromissione del bene salute dello stomatoleso, ed eventualmente della sua capacità di produrre reddito da lavoro, ove anch’essa coinvolta dagli effetti menomanti del processo patologico.

Deve peraltro rilevarsi che nell’ambito di una valutazione prognostica della temporanea, determinata dalla necessità di futuri trattamenti riabilitativi, gli unici validi punti di riferimento sono rappresentati dai tempi tecnici di esecuzione di terapie già ampiamente convalidate, con riferimento a quadri clinici similari, non potendosi ovviamente tenere conto dell’intervento di fattori imponderabili ed imprevedibili che potrebbero far variare il tipo e la durata del trattamento.

Per una schematizzazione degli aspetti più comuni che caratterizzano la valutazione della invalidità temporanea, è opportuno ricordare la distinzione in assoluta e parziale, con riferimento sia alla compromissione del bene salute dello stomatoleso che - laddove individuabile - della sua capacità di produrre reddito da lavoro. Il che non è di poca rilevanza, potendo le sequele di una lesione che quasi non comporti danno biologico temporaneo, né assoluto né tanto meno parziale, risultare invece invalidante, in termini temporali più o meno lunghi, per l’espletamento di determinate attività lavorative.

Come danno biologico, l’invalidità temporanea assoluta, o totale che dir si voglia, in ambito odontoiatrico si prospetta solitamente di breve durata; difficilmente cioè si verificano compromissioni protratte dell’incolumità psico-fisica individuale che escludano il pieno godimento dello stato di salute. E ciò a meno di patologie gravi ed estese quali quelle coinvolgenti le strutture del massiccio facciale, da cui ben possono derivare rilevanti e protratti pregiudizi funzionali che spesso comportano trattamenti in regime di ricovero in strutture ospedaliere specifiche.

Non sempre altrettanto può dirsi per le implicazioni lavorativo-reddituali, essendo evidente come una invalidità temporanea assoluta di breve durata come danno biologico, possa non esserlo per gli aspetti di compromissione della capacità di produrre reddito da lavoro, in rapporto a minorazioni dell’efficienza estetica, fonatoria e non ultimo masticatoria, indotte dalla patologia odontoiatrica.

E’ ben noto infatti che i requisiti estetici e fonatori rappresentano attributi fondamentali per determinate attività che espongono i soggetti al pubblico, e che l’incapacità masticatoria di grado

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elevato, compromettendo lo stato nutrizionale, può impedire l’efficace espletamento di specifiche attività lavorative.

Di molto più complessa, la valutazione della invalidità temporanea parziale, specie, come già accennato, quando sia da riferire alla necessità di cure riabilitative ed alle caratteristiche delle cure stesse, che potrebbero richiedere per la loro esecuzione periodi di tempo particolarmente lunghi.

Nel caso di patologie odontoiatriche quali lesioni dentarie non complicate (esiti di fratture I- II di Ellis, sublussazioni, lussazioni con possibilità di reimpianto, ecc), essendo la durata del trattamento alquanto breve, potrà essere ammessa una temporanea parziale come danno biologico non superiore ad alcuni giorni; e ciò a meno di contestuale ricorrenza di lesioni coinvolgenti più o meno estesamente le parti molli le quali, rendendo necessario il rinvio della fase riabilitativa, ne protraggono la durata.

Per quanto riguarda la invalidità temporanea parziale come danno lavorativo-reddituale, non infrequentemente ricorrono situazioni nelle quali, pur se la patologia odontoiatrica di per sé sola non comporta un vero e proprio parziale impedimento all’espletamento dell’attività lavorativa, si prospettano comunque necessarie astensioni di qualche ora dall’attività medesima, per le sedute da effettuarsi presso lo specialista che esegue il trattamento riabilitativo; con ovvio lucro cessante variabile in rapporto alla loro frequenza e durata, connessa quest’ultima anche alla distanza fra la sede di lavoro e lo studio di tale specialista ed ai tempi di attesa dello studio medesimo. Ed è evidente che tali situazioni devono essere computate nella stima globale della invalidità temporanea.

Laddove invece, per lesioni dentarie che abbiano comportato un interessamento più ampio delle corone (tipo III di Ellis), o per lussazione di elementi dentari con impossibilità di rempianto, si renda necessaria una riabilitazione più complessa e che richiede tempi di esecuzione di maggiore durata, la temporanea parziale ad essa correlata, sia come danno biologico che come eventuale danno lavorativo-reddituale, non solo sarà ovviamente più estesa, ma nella sua delimitazione dovrà tenersi conto anche dei tempi di riposo necessari dopo ogni seduta di trattamento nell’arco della giornata. Tali tempi risultano variabili in rapporto alla reattività individuale dello stomatoleso alla fenomenologia dolorosa correlata alla tipologia delle cure effettuate, oltre che in funzione della sua disposizione psichico-emozionale. Senza contare poi che nell’ipotesi di trattamento anche anestesiologio, il riposo post-seduta diviene vera e propria necessità clinica, in relazione al tempo utile alla scomparsa dell’effetto locale e soprattutto generale (rallentamento dei riflessi) dell’anestetico. Non è escluso che in ipotesi siffatte l’intero giorno in cui viene eseguito il

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trattamento sia da considerare come invalidità temporanea assoluta, quanto meno come danno lavorativo-reddituale.

Particolare attenzione merita la valutazione della invalidità temporanea parziale nel caso di trattamenti con metodica implantare, laddove la considerazione dei tempi tecnici di osteointegrazione porterebbe all’ammissione di temporanea di lunga durata.

In realtà, in casi siffatti, il pregiudizio alla salute dello stomatoleso si configurerebbe solo se l’entità e le caratteristiche delle perdite dentarie fossero tali da rendere impossibile l’applicazione di un adeguato manufatto protesico provvisorio, con ovvie ripercussioni di tipo masticatorio ed eventualmente fonatorio ed estetico. Ripercussioni che giustificherebbero una temporanea parziale fino al raggiungimento della osteointegrazione e della successiva definitiva protesizzazione, ma con percentuali di grado minimo.

Analogo minimo grado di temporanea parziale è parimenti ammissibile in quelle situazioni che riguardano la riabilitazione di stati malocclusivi conseguenti a traumi mandibolari o mascellari, più o meno complicati, se operata però con semplici placche di svincolo; ché in caso contrario il grado di parziale dovrà essere aumentato congruamente, tenendo conto dell’entità della compromissione dell’apparato odontostomatognatico indotta dal dispositivo utilizzato.

Ovviamente, se trattasi di soggetto in attualità di lavoro -in entrambe le suddette ipotesi-, si rende necessaria una valutazione che tenga anche conto dei riflessi di ordine economico, correlati all’eventuale parziale impedimento all’espletamento delle mansioni usualmente svolte.

Nella stima della invalidità temporanea da patologia odontoiatrica, ricorre non infrequentemente il rischio di grossolani errori di valutazione che possono derivare da una estensione della stessa per trattamenti riabilitativi di situazioni patologiche preesistenti la lesione giuridicamente rilevante. Trattamenti che non sempre rientrano nel programma di cure della patologia conseguente all’evento dannoso, potendo risultare del tutto indipendenti da questo ed effettuati talora unicamente su richiesta dello stomatoleso, che coglie l’occasione per risolvere problemi odontoiatrici fino a quel momento non trattati. Errori siffatti, come è ovvio, porterebbero a risarcimenti indebiti.

Si tratta di situazioni che comportano non poche difficoltà valutative, anche perché non risulta sempre agevole individuare, nel contesto di un complesso programma di riabilitazione, quanto in effetti sia reso necessario dall’evento produttivo della patologia odontoiatrica conseguente alla condotta illecita del responsabile.

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A tal proposito non può però disconoscersi che esistono situazioni preesistenti che vanno comunque affrontate preliminarmente, posto che altrimenti la riabilitazione delle lesioni conseguenti all’evento dannoso risulterebbe impossibile o scarsamente efficace. Basti pensare alle modificazioni indotte dalla malattia parodontale, il cui trattamento si rende indispensabile prima di qualunque tentativo di protesizzazione, specie di tipo implantare, per non inficiarne il risultato. E tutto ciò con ovvia lievitazione dei tempi di esecuzione dei vari protocolli riabilitativi, e quindi della invalidità temporanea.

Si evidenzia infine che nella delimitazione di quest’ultima dovrà porsi particolare attenzione a quelle situazioni in cui l’evento lesivo correlato all’illecito civile in realtà determini unicamente l’anticipazione di un trattamento che comunque di lì a poco - per preesistenti condizioni morbose - si sarebbe reso necessario. In tali situazioni non sarebbe da prevedere alcun risarcimento per danno temporaneo.

Tutto quanto suddetto dimostra come anche nella valutazione della invalidità temporanea da patologia odontoiatrica siano indispensabili conoscenze specifiche odontoiatriche e medico-legali fra loro integrate, che solo raramente si riscontrano nei professionisti impegnati nella valutazione del danno alla persona, con il risultato di giudizi che nulla hanno a che vedere con la realtà patologica e con il significato invalidante della stessa.

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TAGETE n.2 Giugno 2003 Anno IX

Riferimenti

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