ARRIVA FINALMENTE UN RIMEDIO CONTRO LA GIUNGLA DEI RISARCIMENTI?
Proposta una tabella nazionale di riferimento per il risarcimento del danno biologico
La presente proposta di legge ha lo scopo di porre rimedio a una situazione legislativa che produce gravi forme di discriminazione tra i cittadini. Si tratta delle modalità giudiziarie di determinazione del cosiddetto danno biologico.
Il danno biologico è il danno alla salute che una persona subisce come conseguenza diretta di un fatto dannoso (ad esempio un incidente stradale). Si tratta del danno causato dalla menomazione del
"valore uomo" ovvero della sua integrità biologica necessaria per il pieno svolgimento di tutte le espressioni di vita comprese quelle ricreative e sociali.
In Italia fino al 1979 il danno alla persona veniva risarcito facendo riferimento esclusivamente alla capacità di produrre reddito.
E' toccato dalla giurisprudenza, prima con la sentenza della Corte costituzionale del 26 luglio 1979, n. 88, poi con la sentenza della Corte di cassazione del 6 giugno 1981, n. 3675, e, infine con la sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio 1986, n. 184, il compito di fissare il principio che il danno biologico deve essere risarcito indipendentemente dalla capacità del soggetto di produrre reddito.
Tale giurisprudenza ha consentito di rendere effettivo il diritto assoluto e primario alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione.
Se la giurisprudenza ha provveduto a stabilire il principio della risarcibilità del danno biologico, non ha potuto precisare le modalità di quantificazione del danno. Può sembrare ingiusto e limitativo determinare in modo generale ed astratto quanto vale un braccio o una gamba di un ragazzo valutando gli effetti della lesione nella prospettiva di una vita intera, ma questo è comunque necessario.
Sono evidenti le difficoltà dei giudici i quali, quando sono chiamati a valutare in via equitativa il danno riferito al caso specifico, devono avere un punto di riferimento patrimoniale.
La prassi giudiziaria italiana è caratterizzata dal proliferare di iniziative volte a garantire, con l'adozione di criteri prefissati, uniformità nei risarcimenti almeno all'interno dello stesso tribunale.
Nonostante ciò i tribunali hanno adottato soluzioni molto differenti da loro. Alcuni tribunali hanno predisposto delle tabelle che consentono, una volta determinata la percentuale di invalidità, di individuare una cifra di riferimento a seconda dell'età.
Altri utilizzano parametri fissi, come il triplo della pensione sociale, con correttivi per la determinazione di un congruo risarcimento.
L'incertezza valutativa che si determina ha portato a forme di discriminazione intollerabili che emergono con evidenza da recenti studi. Per una invalidità di 100 punti a trentacinque anni il risarcimento a Milano è di £. 913.000.000, a Genova di £. 469.000.000, mentre a Bologna e di £.
252.900.000.
Si potrebbero fare innumerevoli esempi, non vi è quindi dubbio che è necessario evitare disparità di trattamento tra casi simili non solo all'interno dello stesso tribunale ma su tutto il territorio nazionale.
La presente proposta di legge ha come obiettivo principale quello di assicurare ai cittadini parità di trattamento con l'istituzione di una tabella nazionale di riferimento. I benefici ulteriori della proposta di legge saranno quelli di diminuire il contenzioso.
Le parti conoscendo, in generale la somma che verrà liquidata, potranno accordarsi prima della definizione del giudizio. Altri effetti positivi potranno verificarsi sui costi delle assicurazioni.
Rendere più chiaro il rischio dell'assicuratore elimina margini di incertezza che gravano sugli assicurati. La proposta di legge si compone di sei articoli.
Tagete n. 3-1997 Ed. Acomep
Con l'articolo 1 si afferma il principio sancito dalla Corte costituzionale del diritto al risarcimento del danno biologico. L'articolo 2 definisce il danno biologico. L'articolo 3 istituisce una Commissione nazionale integrata dalle associazioni che rappresentano consumatori, assicuratori, medici legali, ecc.
La Commissione ha il compito di elaborare delle proposte con precisi criteri per definire la tabella nazionale che sarà adottata, ai sensi dell'articolo 4, dal Ministero di grazia e giustizia, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
Un meccanismo quindi che garantisce la partecipazione in contraddittorio delle parti interessate a una partecipazione del Parlamento nell'adozione della tabella.
L'articolo 5 detta alcuni criteri da adottare in giudizio precisando che il giudice userà la tabella esclusivamente come riferimento, mentre l'entità del risarcimento dovrà essere graduata motivandola a seconda delle condizioni di vita del danneggiato.
In poche parole, se il danneggiato che perde un dito dimostra di essere un musicista non professionista, che da anni passa gran parte del tempo libero a suonare, tale perdita dovrà essere valutata diversamente rispetto ad un soggetto della stessa età per il quale la perdita non comporta una sostanziale modificazione delle attitudini di vita.
L'articolo 6, infine , stabilisce che nel periodo transitorio si utilizzerà la tabella allegata. Si tratta della tabella del Tribunale di Milano. Tale scelta deriva dal fatto che in questo modo la legge sarà efficace immediatamente, senza dover attendere l'emissione della prima tabella.
La scelta è caduta sulla tabella elaborata dal Tribunale di Milano in quanto questa tabella è stata creata con criteri precisi e noti e diversi tribunali si sono spontaneamente adeguati ad essa adottandola (Napoli - sezione IV, Roma).
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
(Principi generali)
1. L'integrità psicofisica della persona costituisce un bene primario ed essenziale il cui danneggiamento temporaneo o permanente deve essere risarcito sempre e comunque ed indipendentemente dal pregiudizio economico o morale che ne può derivare.
Art. 2 (Danno Biologico)
1. Ai fini della presente legge per "danno biologico" si intende la menomazione psicofisica della persona, in sé considerata, indipendentemente dalla capacità lavorativa e di guadagno, conseguenza diretta del fatto lesivo che incide sul bene salute.
Art. 3
(Commissione nazionale)
Tagete n. 3-1997 Ed. Acomep
1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita una Commissione nazionale composta da un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), da un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), da un rappresentante dell'Associazione italiana per la difesa del consumatore e dell'ambiente (ADICONSUM), da un rappresentante del Sindacato italiano degli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni (SIMLA) e da un rappresentante un rappresentante italiano consulenti ed esperti del settore assicurativo (SICESA). La Commissione nazionale è presieduta dal Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato.
2. La Commissione nazionale di cui al comma 1 ha il compito di elaborare proposte per la redazione e l'aggiornamento della tabella nazionale di riferimento di cui all'articolo 4.
Art. 4
(Tabella nazionale di riferimento)
1. Il Ministero di grazia e giustizia sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale di cui l'articolo 3 adotta, con proprio regolamento, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per il calcolo del danno biologico.
2. La tabella nazionale di cui il comma 1 è soggetta a revisione ogni tre anni.
Art. 5
(Criteri per la determinazione del risarcimento)
1. Accerta la gravità della menomazione espressa in punti, il giudice, per determinare l'ammontare del danno biologico, deve fare riferimento ai coefficienti stabiliti nella tabella di cui all'articolo 4.
2. Il giudice, tenuto conto dell'incidenza delle menomazioni sulle condizioni di vita del danneggiato e di tutte le circostanze di fatto che in relazione al caso concreto possono giustificare una variazione dei parametri predeterminati dalla tabella di cui all'articolo 4, può variare l'ammontare del risarcimento esponendo i motivi che giustificano tale variazione.
Art. 6
(Disposizioni transitorie)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1., è adottata come tabella di cui all'allegato A, annesso alla presente legge.
Tagete n. 3-1997 Ed. Acomep