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IL PUNTO SULL’ASSICURAZIONE DELLA RC MEDICA
Cinzia Altomare Cinzia Altomare
Direttore Tecnico, AmTrust Europe
Hic et Nunc
Convegno della Società Scientifica Medico Giuridica Melchiorre Gioia
Roma, 27 Ottobre 2016
Secondo uno studio di Finaccord, basato su dati ISTAT relativi alle categorie di professionisti in Italia, quello medico (o correlato) è il segmento professionale più numeroso:
Medicina e Odontoiatria: 8,5%
Sanità: una questione sociale
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Medicina e Odontoiatria: 8,5%
Servizi generali per la salute: 11,0%
Medicine Alternative: 4,3%
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Totale: 23,8%
• 1.163 ospedali, di cui 542 pubblici e 621 ospedali privati accreditati
• 214.548 posti letto ospedalieri, di cui 65.524 nel settore privato accreditato e 149.024 nel settore pubblico
• Incidenza della spesa sanitaria sul PIL = 7,2%
I numeri delle strutture ospedaliere in Italia
PIL = 7,2%
• Spesa pubblica complessiva nel 2011 pari a 61,574 miliardi di euro, di cui l’85,6% per gli ospedali pubblici e 14,4% per i privati accreditati
(fonte ANSA – dati aggiornati al 2013)
Rapporto sinistri a premi
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Le ragioni di una crisi:
1. Socioeconomiche:
– Progressi della scienza medica = aumento delle aspettative – Flessione delle nascite
– Congiuntura economica
Un problema complesso
2. Giuridiche:
– Trend di aumento della litigiosità uin tutti i Paesi (incluso il nostro) – Responsabilità oggettiva (strict liability):
Inversione dell’onere della prova = Più agevole ricorso alle Corti e più difficile posizione del medico
– Danno a persona : importi sempre più elevati (in Italia, tra i più elevati d’Europa)
Un sistema complesso
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Molteplici professioni sanitarie e relativi
profili giuridici
La necessità di prodotti tailor-made
I rischi sanitari non sono tutti uguali!
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Diversi profili di responsabilità necessitano di
soluzioni assicurative diverse
La complessità del sistema si riflette su molteplici tipi di copertura..
• RC Professionale:
– Personale medico
– Personale non medico
• Colpa Grave (erariale)
• Attività intra moenia
• Attività extra moenia
• Ente pubblico
• Impresa privata accreditata
• Impresa privata non accreditata
• Ente religioso
1. Legge Balduzzi
2. Disegno di Legge «Gelli» - Ddl 2224
– Prevede l’obbligo di copertura finanziaria per tutte le strutture (pubbliche o private che siano)
– Sposta il focus della responsabilità dal medico alla struttura – Instaura una dicotomia tra:
• Responsabilità contrattuale, ex art.1218 cc, in capo alla struttura
• Responsabilità extracontrattuale, ex 2043 cc, in capo al singolo operatore sanitario
..E su numerosi interventi del legislatore
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• Responsabilità extracontrattuale, ex 2043 cc, in capo al singolo operatore sanitario – Introduce l’iter obbligatorio dell’Accertamento Tecnico Preventivo, finalizzato alla
conciliazione, già previsto e disciplinato dall’art. 696 bis del Codice di Procedura Civile.
– Limita l’esperibilità dell’azione di rivalsa delle strutture verso i medici (nei limiti dell’atto doloso o della colpa grave) solo dopo che la struttura stessa abbia pagato il danno in sentenza, ovvero per accordo stragiudiziale
• Prevede la sottrazione dell’azione di rivalsa verso il medico dipendente della
struttura pubblica alla giurisdizione della Corte dei Conti, limitando l’ammontare del risarcimento a tre annualità lorde di stipendio
• Obbliga l’assicuratore a prestare un ERP (o postuma) di 5 anni ed una «sunset» di 10 anni. L’assicuratore può anche prevedere una retroattività di 5 anni
• Istituisce un sistema di azione diretta del danneggiato nei confronti
dell’assicuratore, prevedendo la non opponibilità al terzo delle eventuali “eccezioni derivanti da contratto, diverse da quelle stabilite dal decreto che definisce i requisiti
L’intervento del legislatore: Ddl 2224
derivanti da contratto, diverse da quelle stabilite dal decreto che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie»
• Introduce un “Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità
sanitaria” che intervenga nel caso in cui il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione, ovvero qualora l’impresa di
assicurazione al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza.
Tutto questo comporterà cambiamenti anche importanti sui testi di polizza e sulle protezioni riassicurative delle Compagnie!
E intanto…
• Il Ddl è passato alla Camera e si trova attualmente in revisione al Senato
Work in progress..
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revisione al Senato
• Sono stati presentati oltre 500 emendamenti
• …….
Cassazione Civile SSUU 6/5/2016 n. 9140
1) La clausola “claims made” è in via generale legittima nel nostro ordinamento perché è consentito derogare allo schema di cui all’art. 1917 cc;
2) La stessa non è mai vessatoria perché attiene sempre alla delimitazione dell’oggetto assicurativo e non all’esclusione di una quota di responsabilità per l’assicuratore;
3) Tuttavia la clausola in questione può essere fatta oggetto da parte del singolo giudice di sindacato di legittimità sotto il profilo della meritevolezza .
4) In questo contesto di esame di legittimità, in linea di principio appaiono legittime le clausole claims
Un sistema giuridico «dinamico»
4) In questo contesto di esame di legittimità, in linea di principio appaiono legittime le clausole claims made così dette “pure” (con retroattività illimitata).
5) Assai problematica sarà l’indagine di meritevolezza per le clausole cosiddette “impure” (retroattività limitata), soprattutto quella che limita la copertura alla sola ipotesi che, durante il tempo
dell’assicurazione, intervengano sia il sinistro che la richiesta di risarcimento (retro inception).
6) Ogni qual volta la clausola sia prestata in vigenza di un obbligo assicurativo ex lege (come è oggi per il professionista), giacchè l’interesse protetto è quello del terzo danneggiato, il giudizio sarà negativo qualora una clausola claims made (pura o mista) esponga il garantito a “buchi di
copertura”.
Attenzione!
1. Claims Made:
– La definizione temporale del rischio è importante!
– Retro limits vs Sunset clause
2. Colpa Grave vs Copertura RC Professionale «completa»
– Deeming clause?
– Costituzione di parte civile nel processo penale – Condanne «in solido» con l’ente di appartenenza
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– Condanne «in solido» con l’ente di appartenenza
3. Polizza del medico vs Polizza della struttura
– Clausole di secondo rischio?
– Operatività delle franchigie?
– Autoassicurazione = NON assicurazione?