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18/5/2021 N. 05157/2021 REG.RIC.

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Pubblicato il 18/05/2021

N. 02845/2021 REG.PROV.CAU.

N. 05157/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5157 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Casellato, Alessandro Nigro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Nigro in Roma, viale Regina Margherita 290;

contro

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

REGIONE LAZIO (c.f. 80143490581) in persona del presidente p.t. On.le Nicola Zingaretti, rapp.ta e difesa per procura speciale in calce al presente atto (con atto separato ed unito alla costituzione) dall’avv.Rodolfo Murra (c.f. MRRRLF61D22H5011P) dell’Avvocatura istituzionale, elett.te dom.to presso di lui in Roma, Via Marcantonio Colonna 27.

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Comitato Tecnico Scientifico O.C.D.P.C. 751/2021 non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE DELLE DETERMINAZIONI CON CUI è STATA RIPROGRAMMATA LA DATA DELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA SECONDA DOSE DI VACCINO PFIZER CONTRO IL COVID-19 GIA' FISSATA AL 17 MAGGIO 2021 SPOSTANDOLA AL 31 MAGGIO 2021; NONCHE' DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA SALUTE 5.5.2021 E DEL PRESUPPOSTO PARERE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 30.4.2021 N. 13.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

rilevato :

che la ricorrente si è vista posticipare la data di somministrazione della seconda dose del vaccino Comirnaty da quella prevista e conosciuta al momento della prenotazione del 17 maggio al 31 maggio;

che conseguentemente ha proposto domanda cautelare monocratica urgente ex art.56 cpa, stante la celebrazione alla prima camera di consiglio utile all’1 giugno, quindi in epoca successiva a quella oggi prevista;

ricordato:

che la domanda cautelare ex art.56 cpa riveste carattere di eccezionalità, nel sistema delle tutele assicurate dal codice del processo amministrativo, sostituendo all’ordinaria cognizione collegiale quella monocratica, traducendosi in un’accoglimento al mero fine di mantenere adhuc integra la res litigiosa, vale a dire onde evitare un pregiudizio irreparabile tale da rendere la decisione di merito come inutiliter data;

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che, parimenti, la cognizione presidenziale urgente non può affrontare alcun profilo di merito, dovendosi limitare alla valutazione della sussistenza del ridetto pregiudizio, pena un’inammissibile compressione della valutazione collegiale che rimane astretta alla medesima fase processuale- quella cautelare;

considerato in tale quadro:

che la ricorrente ha ormai irreparabilmente subito la lesione del proprio interesse principale, vale a dire la somministrazione alla data originariamente prevista – ieri, giorno 17 maggio- sicchè la domanda cautelare viene precisata e modificata nella richiesta di individuazione di una data diversa ma in ogni caso prossima a quella ormai scaduta e comunque precedente a quella del 31 maggio oggi fissata;

che peraltro con tale richiesta, in caso di accoglimento, da un lato si chiede nella sostanza al giudice di sostituirsi all’amministrazione, dall’altro , e soprattutto, si ottiene quanto solo la sentenza di merito può assicurare, e ciò anche ove , come richiesto, si ordinasse all’amministrazione di provvedere alla scelta di una nuova data e non si fissasse la stessa ex officio;

che conseguentemente la domanda deve essere respinta, fissandosi la cognizione collegiale alla prima data utile, 1 giugno p.v;

P.Q.M.

Respinge.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 1 giugno 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto

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2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma il giorno 18 maggio 2021.

Il Presidente Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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