~
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE DISTRETTUALE PER IL RIESAME
AI SIGG. PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE E AI SIGG. PRESIDENTI CAMERE PENALI DI VENEZIA-VERONA-P ADOVA-ROVIGO- VICENZA-BELLUNO-TREVISO
Segnalo l'urgenza di voler portare a conoscenza dei sigg .Avvocati la necessità di provvedere correttamente agli adempimenti previsti daD'art 165 bis II comma disp atto c.p.p. La citata disposizione prevede infatti che il Difensore alle giù elenco dettagliato e copia degli atti su cui fonda l'impugnazione. Il Primo P~esidente ed il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione hanno recentemente ribadito l'importanza dell'adempimento la cui violazione comporta l'inammissibilità del ricorso. Appare dunque iodispell,sabi.le che il .•-iclwso sia corredato da sepa.-ato elenco dettagliato degli atti a sostegno nonché copia degli stessi. ln alternativa il Difensore potrà allegare elenco dettagliato, con specifica menzione degli atti e della loro posizione nel fascicolo processuale ( faldone, pagina, affoliazione) per consentire alla Cancelleria di estrarne copia, previo pagamento dei ~elativi diritti.
Evidenzio che il pW1tuale rispetto di tali prescrizioni, in particolare l'allegazione di copia degli atti, rende~à più agevole la t~asmissione dei medesimi alla S.C. Rammento che, come ricordato dal Primo Presidente e dal Procuratore Generale:" la mancata allegazione degli atti da parte del ricorrente, qualora non vi provveda la cancelleria sulla base della specifica indicazione fornita dalla parte, costituisce causa di inammissibilità del ricorso""( cfr nota 7/4/19 Corte di Cassazione).
lnoltre mi permetto di evidenziare come elenco atti e loro copia pennettono alla Cancelleria di inoltrare immediatamente il ricorso in Cassazione
Venezia 3/9/19
\l
" ,f\,t..~~
?> \ ~ I ..2Ao v~
Il.:. P
M_DG.Tribunale di VENEZIA - Prot. 03/09/2019.0002626.U