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Gli organi di garanzia statutaria tra suggestioni del diritto comparato, “paletti” della Corte costituzionale ed apodittiche ricostruzioni del sistema delle fonti

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Academic year: 2022

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Gli organi di garanzia statutaria tra suggestioni del diritto comparato,

“paletti” della Corte costituzionale ed apodittiche ricostruzioni del sistema delle fonti

Andrea Cardone

SOMMARIO: 1. Breve premessa. – 2. Le suggestioni degli ordinamenti stranieri. – 3. Le scelte effettuate dai Consigli regionali. – 4. Le preclusioni derivanti dalla giurisprudenza costituzionale: un unico modello possibile? – 5. Un “garante” per custodire cosa? Spunti ricostruttivi per la teoria e la pratica di una nuova funzione consultiva.

Nel primo paragrafo rilevo la novità rappresentata dall’introduzione di questi organi e metto in evidenza come gran parte delle aspettative ad essi legate sono frutto del propagandato progetto di palingenesi della fonte statutaria e della ricostruzione in chiave gerarchica del rapporto tra statuto e legge regionale.

Nel secondo paragrafo ricostruisco i tratti qualificanti delle principali esperienze straniere (quella della Landesverfassungsgerichtsbarkeit tedesca e quella dei Consejos Consultivos spagnoli) per saggiarne la compatibilità con il quadro costituzionale italiano. Concludo che il primo modello non è importabile perché in contrasto con il principio di unità della giurisdizione costituzionale e che il secondo, invece, non solo è pienamente compatibile con la Costituzione repubblicana ma è anche quello cui si sono ispirati sia la dottrina italiana che ha proposto l’introduzione di strumenti di garanzia statutaria sia i Consigli regionali che hanno previsto tali organi nei nuovi statuti.

Il paragrafo successivo è dedicato all’analisi dettagliata – e per ciò stesso non sintetizzabile in questa sede – delle scelte compiute in materia dagli statuti fin qui approvati, con particolare riferimento alle funzioni svolte dagli organi di garanzia, all’efficacia dei loro pareri, alla composizione, alle modalità di investitura, alla durata in carica ed a tutti gli altri profili coinvolti.

La ricostruzione della normativa statutaria attualmente vigente è seguita da una riflessione sugli esiti e le preclusioni che derivano dalle sentenze della Corte costituzionale che sono intervenute sul tema (sentt. nn. 378 del 2004 e 16 del 2005). Ne ricavo l’incostituzionalità di eventuali obblighi di modifica del testo che non ha superato il controllo di conformità statutaria ma l’assenza di ogni impedimento all’introduzione di pareri con efficacia parzialmente vincolante, che importano obbligo di motivazione o maggioranze qualificate (per lo meno assolute).

Infine, alla luce della giurisprudenza costituzionale che sembra aver ricostruito il rapporto tra statuto e legge regionale in chiave di competenza e non di gerarchia (sentt. nn. 372, 378 e 379 del 2004), rigetto la possibile assimilazione di tali organi a strumenti di giustizia costituzionale. Dopo aver negato che possa trattarsi di “custodi” dello statuto, propongo una diversa interpretazione integralmente ancorata al concetto di funzione consultiva, da cui ricavo importanti indicazioni teoriche (sulla connotazione della funzione consultiva in senso contromaggioritaria) e pratiche (sul possibile carattere obbligatorio dei pareri di conformità statutaria e sulla collocazione dei medesimi dopo l’approvazione in commissione ma prima della discussione in aula).

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