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Oggetto: Assicurazione degli operai a tempo determinato di imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici utilizzando in quantità prevalente prodotti propri o dei loro soci

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Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI - DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Documento: Circolare n. 17 del 5 marzo 2008.

Oggetto: Assicurazione degli operai a tempo determinato di imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici utilizzando in quantità prevalente prodotti propri o dei loro soci.

Quadro Normativo

• Legge n. 240 del 15 giugno 1984: " Norme previdenziali e assistenziali per le imprese cooperative e loro dipendenti che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici"

• Legge n. 247 del 24 dicembre 2007: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale". A rt. 1, comma 61

• D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: “Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni

• Decreto ministeriale 12 dicembre 2000: "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione"

• Circolare Inail n. 9 dell'11 febbraio 2002: “Nuove Tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione”

• Circolari Inail n. 85 del 10 dicembre 1984, n. 30 del 7 maggio 1986, n. 70 del 13 dicembre 1986, n. 44 del 17 luglio 1989 e n. 18 del 23 marzo 1995, contenenti istruzioni per l'applicazione della legge n. 240/1984.

PREMESSA

Le norme di attuazione del Protocollo sul Welfare 1 hanno modificato parzialmente la normativa dettata ai fini previdenziali ed assistenziali per le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti propri o dei loro soci, nel seguito e per brevità denominate imprese 2.

REGIME PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE

Il regime previdenziale ed assistenziale delle imprese in parola è dettato dalla legge n. 240 del 1984 che, a questi fini, pone una distinzione basata sulla provenienza dei prodotti oggetto della loro attività.

In particolare, la legge del 1984 stabilisce che, ai fini previdenziali ed assistenziali, dette imprese sono inquadrate:

1) nei settori dell'industria o del commercio se per l'esercizio della loro attività ricorrono in quantità prevalente a prodotti provenienti dal mercato 3

2) nel settore agricoltura se, invece, ricorrono in quantità prevalente a prodotti ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri associati 4.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

La stessa legge 5 prevede una parziale deroga alle disposizioni richiamate nel numero 2 del paragrafo precedente, stabilendo che, ai fini della cassa integrazione guadagni, della cassa unica assegni familiari e dell'assicurazione antinfortunistica, si applicano le disposizioni del settore industria, sia sotto il profilo contributivo che sotto quello prestazionale.

Nella versione originaria della legge n. 240, tale deroga era limitata, sul piano soggettivo, agli operai a tempo indeterminato.

La legge di attuazione del Protocollo sul Welfare ha esteso lo speciale regime già vigente per gli operai a tempo indeterminato anche ai lavoratori a tempo determinato, l imitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 6.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2008 7, il regime operante ai fini dell'assicurazione antinfortunistica in riferimento alle imprese in oggetto è il seguente:

1) contribuzione e tutela ai sensi del titolo I del T.U. n. 1124/1965 (gestione industria) per tutti gli operai dipendenti da tali imprese, sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato 8;

2) contribuzione e tutela ai sensi del titolo II del T.U. n. 1124/1965 (gestione agricoltura) per tutti gli altri lavoratori, esclusi:

a) i lavoratori parasubordinati, i quali, in base alle specifiche disposizioni dettate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, sono sempre soggetti alle disposizioni del Titolo I del T.U. (gestione industria), e quindi sono da assicurare come i suddetti operai 9;

b) gli impiegati e i dirigenti, i quali, trattandosi comunque di imprese agricole, sono soggetti all'assicurazione presso l'ENPAIA.

E' utile inoltre ricordare che, in base alle istruzioni a suo tempo impartite in relazione alla legge n. 240/1984 10:

1) l'assicurazione secondo le disposizioni del Titolo I del T.U. n. 1124/1965 (gestione industria) deve intendersi implicitamente subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico medesimo, mentre, in caso diverso, dovrà mantenersi in atto l'assicurazione ai sensi del Titolo II dello stesso Testo Unico (gestione agricoltura);

(2)

2); in base ai criteri interpretativi a suo tempo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il termine "dipendenti" deve intendersi circoscritto ai soli operai e non anche agli impiegati ed ai dirigenti; al riguardo si ritiene opportuno, per ragioni di uniformità di orientamento, seguire tale criterio in sede di applicazione anche della nuova normativa in oggetto.

PROFILI CONTRIBUTIVI

Come già accennato, a decorrere dal 1° gennaio 2008 anche gli operai a tempo determinato dipendenti dalle imprese in oggetto devono essere assicurati nella forma prevista dal Titolo I del T.U. n. 1124/1965. Di conseguenza, cessa dalla stessa data l'obbligo della contribuzione agricola unificata (CAU) riscossa dall'INPS.

Il premio assicurativo dovuto all'INAIL deve essere calcolato e versato con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per gli operai a tempo indeterminato.

Al riguardo, nel rinviare alle istruzioni generali già impartite in materia, nonchè a quelle specifiche riguardanti le imprese in parola 11, come integrate dalla presente lettera, è utile ricordare che:

1) a seguito della entrata in vigore del nuovo sistema tariffario articolato per settori 12, le imprese in parola sono inquadrate nella gestione tariffaria Altre Attività 13;

2) la classificazione tariffaria da applicare è, di norma 14, quella relativa all'attività (lavorazione) svolta dagli operai a tempo indeterminato già alle dipendenze di tali imprese e, quindi, già assicurati all'INAIL secondo le disposizioni del Titolo I del T.U. n.

1124/1965.

Rispetto al punto 2, va precisato che:

a) qualora le imprese in argomento non abbiano alle proprie dipendenze operai a tempo indeterminato, la classificazione tariffaria andrà individuata all'interno della tariffa Altre Attività, tenendo conto dell'attività svolta dagli operai a tempo determinato;

b) analogamente, qualora le imprese stesse, pur avendo alle proprie dipendenze operai a tempo indeterminato, abbiano affidato o affidino agli operai a tempo determinato un'attività diversa e non riconducibile alla medesima voce di tariffa già applicata, la nuova classificazione tariffaria andrà individuata all'interno della tariffa Altre Attività, tenendo conto della specifica attività svolta dagli operai a tempo determinato.

ADEMPIMENTI OPERATIVI

L'attuazione della nuova forma di contribuzione è subordinata ad alcuni adempimenti a carico sia delle Sedi Inail sia delle imprese interessate.

Più precisamente:

1) nel caso in cui l'impresa interessata sia già titolare di una PAT per i lavoratori a tempo indeterminato, la stessa dovrà presentare una denuncia di variazione con l'indicazione dei lavoratori a tempo determinato da assicurare, la lavorazione svolta dagli stessi e le relative retribuzioni presunte.

In base a tale denuncia, la Sede Inail competente:

• a parità di rischio, valuterà l'opportunità di richiedere una integrazione di rata anticipata;

• nel caso di lavorazione diversa da quella già assicurata, istituirà all'interno della stessa PAT la nuova voce di rischio, secondo quanto già previsto nell'art. 11 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi;

2) laddove, invece, l'impresa non sia già titolare di un rapporto assicurativo per lavoratori a tempo indeterminato, la stessa dovrà presentare una denuncia d'esercizio per l'attività svolta dai lavoratori a tempo determinato.

In base a tale denuncia, la Sede Inail competente istituirà la PAT e la nuova voce di rischio relativa all'attività svolta dagli operai a tempo determinato 15, secondo quanto previsto nell'articolo 10 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi.

Il pagamento del premio anticipato dovuto per il 2008 avverrà entro il termine indicato nel certificato di assicurazione, salvo conguaglio in sede di regolazione (autoliquidazione 2009).

In sede di prima applicazione, considerata la novità della normativa in esame, saranno ritenute nei termini le denunce d'esercizio o di variazione presentate entro il 31 marzo 2008.

PRESTAZIONI

Sotto il profilo delle prestazioni si precisa che:

- l'indennità per inabilità temporanea assoluta per le categorie in oggetto è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 68 del T.U. n. 1124/1965;

- ai fini della liquidazione degli indennizzi per inabilità permanente ed ai superstiti si applica l'art. 116 del T.U. n. 1124/1965.

ISTRUZIONI FINALI

Data l'assoluta novità delle nuove disposizioni, le Sedi competenti dovranno diramare, nel più breve tempo possibile, un'adeguata informativa a livello locale, sensibilizzando le imprese interessate ad adempiere, nei termini e con le modalità di legge, alle denunce e ai pagamenti dovuti in base alle nuove disposizioni.

Resta inteso che, trattandosi di norme già imperative, nel caso di mancato e spontaneo adempimento, ciascuna Sede competente dovrà attivare le procedure previste dagli articoli 12 e seguenti del T.U. n. 1124/1965.

Nell'ottica di ridurre i disagi operativi derivanti da possibili casi di doppia contribuzione, si suggerisce di contattare con immediatezza le corrispondenti Unità dell'INPS per concordare i tempi e le modalità per la cessazione della contribuzione agricola unificata e, se del caso, per il rimborso dei contributi versati dopo il 1° gennaio 2008.

(3)

Le Direzioni regionali e provinciali dell'INAIL vigileranno sulla corretta e tempestiva applicazione delle nuove disposizioni e valuteranno l'utilità di raccordarsi, nella suddetta ottica, con le corrispondenti Direzioni dell'INPS.

_____________________________

1.Cfr. articolo 1, comma 61, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

2.Per una dettagliata trattazione della materia, cfr. le circolari INAIL richiamate nel Quadro Normativo.

3.Legge n. 240/1984, art. 1.

4.Legge n. 240/1984, art. 2, primo comma.

5.Legge n. 240/1984, art. 3, primo comma.

6.Il testo dell'art. 3, primo comma, della legge n. 240/1984, come integrato dall'articolo 1, comma 61, della legge n. 247/2007 (l'integrazione è riportata in grassetto), è ora il seguente: "A parziale deroga di quanto disposto dal precedente articolo e limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi di cui al citato articolo 2, che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato."

7.Data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

8.E' inoltre importante ricordare che, in base alle specifiche previsioni dettate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 38/2000 e alla luce delle istruzioni impartite per tale categoria di lavoratori, i lavoratori parasubordinati sono sempre soggetti alle disposizioni del titolo I del T.U. n. 1124/1965, anche qualora il committente sia un'impresa agricola.

9.Per tali lavoratori valgono ovviamente le specifiche disposizioni dettate sia ai fini contributivi sia ai fini risarcitivi. Al riguardo, cfr. per tutte la circolare INAIL n. 32/2000.

10.Cfr. circ. INAIL n. 85/1984.

11.V. nota 2.

12.Cfr. D.M. 12 dicembre 2000, recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione."

13.Al riguardo, si vedano le istruzioni impartite nella circolare n. 9/2002, punto 2.c, da considerarsi definitive in mancanza di un contrario parere ministeriale.

14.Si ipotizza che, nella generalità dei casi, le imprese abbiano già alle proprie dipendenze operai a tempo indeterminato, già assicurati all'INAIL ai sensi del Titolo I, e che gli operai a tempo determinato svolgano la stessa attività di quelli a tempo indeterminato.

15.O, nel caso di attività complessa, più voci di rischio.

IL DIRETTORE GENERALE

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