• Non ci sono risultati.

Quadro Normativo • Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e Repubblica Italiana

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Quadro Normativo • Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e Repubblica Italiana"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Organo: DIREZIONE GENERALE - Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali Documento: Circolare n. 6 dell'11 febbraio 2009

Oggetto: Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana: aggiornamenti e variazioni.

Quadro Normativo

• Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e Repubblica Italiana.

Firmata nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000 Ratificata con Legge n. 244 del 19 agosto 2003 (G.U. n. 203 del 2 settembre 2003).

Entrata in vigore il 1° gennaio 2004

• Accordo Amministrativo di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

Firmato nella Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

Entrato in vigore il 1° gennaio 2004

• Circolare Inail n. 21 del 12 marzo 2004: “ Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana”

• Circolare Inail n. 31 del 16 giugno 2008: “ Convenzione di sicurezza sociale tra Santa Sede e Repubblica Italiana: aggiornamenti e variazioni”

Premessa

Con scambio di Lettere avvenuto tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, sono stati apportati alcuni aggiornamenti e variazioni con provvedimenti motu proprio, da parte della Santa Sede, all'Accordo Amministrativo ed ai relativi allegati, entrati in vigore il 7 ottobre 2008.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le modifiche proposte dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, sono state apportate ai sensi della Convenzione di sicurezza sociale1 e fanno riferimento all'Elenco degli Enti Centrali della Chiesa Cattolica ed degli Enti gestiti direttamente dalla Santa Sede2.

2. AGGIORNAMENTO

Nell'Accordo Amministrativo di applicazione della Convenzione3, sono state apportate le seguenti modifiche all'allegato A:

• al n. 17 la denominazione della “Basilica Pontifica di S. Paolo fuori le Mura”4 con Basilica Papale di S.

Paolo fuori le Mura;

• al n. 19 è stato soppresso l'Ente “Peregrinatio ad Petri Sedem”.

Disposizioni

Le Unità territoriali dell'Istituto applicheranno le variazioni apportate all'Accordo amministrativo e al relativo Allegato A nello spirito di reciproca collaborazione con tutte le Istituzioni interessate.

(2)

Si precisa, infine che continuano ad essere regolarmente applicati tutti gli articoli non interessati dalle variazioni innanzi descritte.

_____________________________

1.Articolo 1, comma 1 lettera h.

2. Allegato 2 alla Circolare Inail 21/2004.

3. Allegato 2-A della Circolare Inail 2/2004.

4. Circolare Inail 31/2008.

IL DIRETTORE GENERALE

Riferimenti

Documenti correlati

Come vedi, figlio mio, ho scelto i nomi di grande importanza nella storia di Siviglia, storia di grandi Santi che diedero molta gloria a Dio e alla Chiesa. Ed è necessario che siano

Quando il Riferimento di tipo del prodotto/modello indicato nella dichiarazione di conformità CE, il Riferimento di tipo del prodotto/modello indicato in tutta la

 in occasione dei procedimenti arbitrali, mettere a disposizione, secondo il calendario udienze che sarà concordato di comune accordo tra il convenzionato,

Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo e nel superiore interesse del lavoratore (Convenzione, art. 8), possono derogare al principio della

in Capo Verde: all'istituto di assicurazione e di previdenza sociale relativamente alle prestazioni economiche; ai servizi di sanità relativamente alle protesi e

d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente al quale appartiene la amministrazione da cui essi

Per stabilire il grado di inabilità, nel caso previsto dall'articolo 36 della convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'Istituzione del Paese nel quale si è verificato

Per facilitare l'attuazione della presente Convenzione, in particolare per permettere un facile e rapido collegamento tra gli Istituti dei due Stati contraenti,