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208, articolo 1, comma 278, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016 - determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per l’anno 2018

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DETPRES DEL 12 GIUGNO 2018 N. 278

Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016 - determinazione della quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo per l’anno 2018.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n.367;

visto l’articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

visto l’articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016) il quale prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per le vittime dell’amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n.257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017e 2018;

visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 27 ottobre 2016 recante “Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257”;

visto l’articolo 2 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2016 ai sensi del quale “Possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all’art. 1 gli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, per l’esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva”;

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visto l’articolo 4 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2016 che demanda all’Inail la determinazione della quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, del risarcimento del danno dovuto ai soggetti di cui all’articolo 2 che abbiano presentato domanda di accesso alle prestazioni del Fondo ex articolo 3 dello stesso decreto;

visto, il comma 1 del suddetto articolo 4, ai sensi del quale la quota percentuale del risarcimento dovuto, deve essere stabilita con determinazione del Presidente dell’Inail “in considerazione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018”;

visto l’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020” (legge di bilancio 2018) il quale prevede che all'articolo 1, comma 278, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole:« con sentenza esecutiva » siano aggiunte le seguenti: « o con verbale di conciliazione giudiziale »;

considerato che sono pervenute per l’anno 2018 n. 40 domande di accesso alle prestazioni del Fondo di cui n. 36 ritenute accoglibili;

rilevato che le domande di accesso alle prestazioni del Fondo per l’anno 2018 ritenute accoglibili fanno riferimento ai seguenti provvedimenti giudiziari:

 sentenza della Corte di Cassazione, Sez. terza, 19 settembre 2017, n. 21595 che, rigettando il ricorso principale e incidentale, conferma la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 417/2015 che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 191/2011, liquida € 1.126.439,66 a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis in favore dei soggetti richiedenti, da attribuire sulla base delle quote ereditarie, nonché la somma di € 250.000,00 in favore dei soggetti medesimi a titolo di risarcimento del danno sofferto iure proprio;

 sentenza del Tribunale di Genova 7 novembre 2017 n. 679 che liquida l’importo di € 82.512,00 a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis in favore dei soggetti richiedenti, da attribuire sulla base delle quote ereditarie, nonché a titolo di risarcimento del danno sofferto iure proprio la somma di € 230.000,00 ad un erede e la somma di € 175.000,00 ad altro erede;

 verbale di conciliazione giudiziale 19 luglio 2017 n. 16, corretto per errore materiale il 29 novembre 2017, che liquida a titolo di risarcimento iure hereditatis € 60.000,00 in favore di ciascuno dei due eredi;

 verbale di conciliazione 19 dicembre 2017 n. 5692 che liquida a titolo di risarcimento iure hereditatis e iure proprio la somma di € 115.000,00 a ciascuno dei due soggetti richiedenti;

 sentenza del Tribunale di Genova 3 agosto 2017 n. 540 che liquida a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis la somma di € 54.590,42 a ciascuno dei soggetti richiedenti, nonché a titolo di risarcimento del danno non

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patrimoniale iure proprio la somma di € 320.000,00 ad un erede e € 170.000,00 a ciascuno degli agli altri due;

 sentenza del Tribunale di Genova 13 febbraio 2018 n. 1020, con lettura del dispositivo nell’udienza del 13 dicembre 2017 che liquida la somma di € 86.321,05 a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis in favore di taluni soggetti richiedenti da attribuire sulla base delle quote ereditarie, nonché a titolo di risarcimento dei danni iure proprio la somma di € 240.000,00 ad un soggetto richiedente e la somma di € 175.000,00 ad altri due soggetti richiedenti;

 sentenza del Tribunale di Genova 2 ottobre 2017 n. 662 che liquida in favore degli eredi a titolo di risarcimento dei danni iure hereditatis la somma di € 94.000,00 da attribuire pro quota, nonché la somma di euro 170.000,00 a ciascuno dei ricorrenti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio. Liquida, altresì, ai medesimi soggetti la somma di euro 200.000,00 pro quota a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla madre per la morte del coniuge;

 sentenza del Tribunale di Genova 13 febbraio 2018 n. 1019 con lettura del dispositivo nell’udienza del 13 dicembre 2017 che liquida in favore dei soggetti richiedenti la somma di € 88.717,00 pro quota, nonché la somma di € 215.000,00 ad un soggetto richiedente e la somma di € 170.000,00 ad altri due richiedenti;

 sentenza del Tribunale di Genova 31 luglio 2017 n. 499 che liquida a titolo di risarcimento del danno iure proprio l’importo di € 246.000,00 in favore di un soggetto richiedente e l’importo € 175.000,00 ad altro soggetto richiedente, nonché a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis la somma di € 76.093,52 a ciascun erede;

 sentenza del Tribunale di Genova 5 dicembre 2017 n. 995 che liquida ai soggetti richiedenti pro quota il complessivo importo di € 171.034,19, nonché a titolo di risarcimento del danno iure proprio l’importo di € 200.000,00 a ciascuno dei due soggetti richiedenti;

 sentenza del Tribunale di Genova 27 maggio 2017 n. 279 che liquida pro quota la somma di € 607.535,97 (già dedotta da tale importo la somma di € 31.038,72 versata dall’Inail a titolo di rendita per danno biologico), nonché a titolo di risarcimento del danno iure proprio la somma di € 163.990,00 ad un erede e la somma di € 100.000,00 a ciascuno degli altri due eredi;

 sentenza del Tribunale di Genova 12 settembre 2017 n. 621 che liquida al soggetto richiedente a titolo di risarcimento del danno iure proprio € 180.000,00 e del danno iure hereditatis € 110.495,00, già detratto il danno biologico liquidato dall’Inail;

 sentenza del Tribunale di Genova 19 febbraio 2018 n. 1033, con lettura del dispositivo nell’udienza del 19 dicembre 2017, che liquida a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal de cuius, la somma di euro 63.666,00 a ciascuno dei due soggetti richiedenti, nonché a titolo di risarcimento del danno non

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patrimoniale iure proprio la somma di euro 200.000,00 in favore di un erede e la somma di euro 25.000,00 in favore di altro erede;

 sentenza della Corte d’appello di Genova 20 luglio 2017 n. 388 che liquida in favore dei tre soggetti richiedenti l’importo di € 397.186,35;

tenuto conto che la dotazione del Fondo, pari a 10.000.000 di euro per l’anno 2018, consente di dare pieno soddisfacimento alle domande ritenute accoglibili dall’Istituto;

vista la relazione del Direttore Generale in data 7 giugno 2018,

DETERMINA

di fissare la quota percentuale di accesso alle prestazioni del Fondo vittime amianto di cui alla legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 278, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 27 ottobre 2016 per l’anno 2018 nella misura pari al 100% dell’importo spettante agli eredi come liquidato in sentenza.

f.to prof. Massimo De Felice

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