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676 del 6 dicembre 2001: “Determinazione dell’addizionale sui premi assicurativi 2000 e 2001 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico

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Testo completo

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Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 54 del 10 settembre 2003

Oggetto: Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico. Applicazione dell'addizionale sui premi: anni 2000 e 2001.

Quadro normativo

 Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13: danno biologico, principi generali del nuovo sistema d’indennizzo, introduzione di una specifica addizionale sui premi.

 Decreto ministeriale del 12 luglio 20001, a:

danno biologico, nuovo sistema di indennizzo, criteri applicativi.

 Delibera del Consiglio di amministrazione n. 676 del 6 dicembre 2001: “Determinazione dell’addizionale sui premi assicurativi 2000 e 2001 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico”.

 Decreto ministeriale del 19 maggio 20032, a:

: danno biologico, misura e modalità di corresponsione dell’addizionale sui premi.

A.C. – I.P. n. 293

Premessa

L’articolo 13 del citato Decreto legislativo n. 38 ha disposto l'introduzione del “danno biologico”

nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La nuova disciplina di indennizzo è finalizzata al riconoscimento di ogni "lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona".

Lo stesso articolo 13 ha delineato i principi generali del nuovo sistema d'indennizzo, demandando alla decretazione ministeriale la definizione dei criteri di applicazione.

Al fine di garantire la copertura del maggiore onere economico derivante dalla prima applicazione della nuova disciplina, lo stesso articolo 13 ha inoltre disposto l'introduzione di una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi, rinviando ad un successivo decreto ministeriale la individuazione della misura e delle modalità per la corresponsione dell'addizionale stessa.

In seguito a queste disposizioni, il decreto ministeriale del 12 luglio 20003 , ha definito i criteri

applicativi della nuova disciplina 4 , rinviando a successivi decreti la determinazione della misura e delle modalità per la corresponsione dell'addizionale.

Misura dell’addizionale per gli anni 2000 e 2001

Il decreto ministeriale del 19 maggio 20035 ha stabilito l'addizionale da applicare - in maniera indifferenziata a tutti i premi dovuti all’Istituto per le Gestioni Industria e Medici Rx - per gli anni 2000 e 2001 nelle rispettive misure percentuali:

 0,88% (zero virgola ottantotto per cento) dei premi di assicurazione dovuti per l'anno 2000

 2,04% (due virgola zero quattro per cento) dei premi di assicurazione dovuti per l'anno 2001.

Ambito applicativo

L’applicazione dell’addizionale per danno biologico riguarda, come già detto, le Gestioni Industria e Medici RX.

E’ da rilevare, in proposito, come la “Gestione Industria” 6 comprenda le sottogestioni tariffarie:

 industria

 artigianato

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 terziario

 altre attività.

L'addizionale, nelle misure sopra indicate rispettivamente per gli anni 2000 e 2001, sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati. Più in particolare:

 premi ordinari

 premi speciali unitari

 premi supplementari per silicosi e asbestosi.

Modalità di calcolo

La base di calcolo è rappresentata dal solo premio dovuto per ciascun anno di riferimento, al netto cioè dell'addizionale “Anmil”7 . In particolare per l’anno 2000, la misura dell’0,88% è stata determinata tenendo conto dell’effettivo periodo di vigenza del nuovo sistema di indennizzo (25 luglio - 31 dicembre 2000) e va applicata sull’importo del premio dovuto per l’intero anno.

L’addizionale “Anmil” sarà calcolata sull’importo dell’addizionale per danno biologico, determinato come sopra specificato.

Modalità di pagamento

E’ in corso di realizzazione e sarà interamente gestita a livello centrale la procedura per:

 la determinazione dell'importo complessivamente dovuto da ciascun datore di lavoro

 l’invio della richiesta di pagamento, con l’indicazione dei relativi termini e modalità.

Il tardato o mancato pagamento dell’addizionale per danno biologico comporterà l’applicazione delle sanzioni e l’attivazione delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.

NOTE

_______________________________

1. Pubblicato su G.U. n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Allegato 1 (pubblicato su G.U. n. 193 del 21 agosto 2003).

3. Pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 nella G.U. n. 172 del 25/7/2000.

4. Per una descrizione dettagliata del nuovo sistema di indennizzo, cfr. Circolare n. 57 del 4 agosto 2000.

5. Pubblicato su G.U.n. 193 del 21/8/2003.

6. Decreto legislativo n. 38/2000, art. 1.

7. D.P.R. n. 1124/1965, art. 181.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dr. Pasquale ACCONCIA

Allegati: 1

Allegato n. 1

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