• Non ci sono risultati.

Indennità di disponibilità

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Indennità di disponibilità"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 23 del 18 aprile 1989

Oggetto: Normativa concernente il rapporto libero professionale dei medici ambulatoriali.

A) - Adeguamento delle quote di caro-vita per il semestre 1^ novembre 1988 - 30 aprile 1989;

- nuove misure dell'indennità di bilinguismo.

B) - Indennità di disponibilità.

C) - ERRATA CORRIGE alla circolare n. 45/1988.

A seguito delle variazioni intervenute in materia di quote di caro-vita e di indennità di bilinguismo per i medici operanti nella provincia autonoma di Bolzano, si è provveduto a rideterminare come segue le misure dei predetti emolumenti.

A) 1.0 A norma dell'art. 40 del D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291 e dell'articolo 16 del D.P.R. 1^ febbraio 1986, n. 13, nonché ai sensi della circolare telegrafica n. 47/1988 del Ministero del Tesoro, il tasso di incremento accertato dall'ISTAT, da considerare ai fini delle variazioni delle quote di caro vita relative al semestre novembre 1988 - aprile 1989, è pari al 2,63%.

1.1 Nella tabella allegato n. 1 sono indicati, in rapporto alle ore settimanali di incarico, l'incremento mensile delle quote - rispetto all'ammontare in godimento alla data del 31 ottobre 1988 - e la misura lorda complessiva delle quote stesse spettanti ai medici, specialisti e generici, dal 1^ novembre 1988.

2.0 In relazione al disposto dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 454, con decreto del Ministro del Tesoro 29 ottobre 1988 sono state stabilite le nuove misure dell'indennità di bilinguismo decorrenti dal 5 settembre 1988.

2.1 Dalla predetta data, pertanto, agli interessati spettano al titolo in parola le misure mensili lorde risultanti dalla tabella allegato n. 2.

2.2 Alle relative regolazioni provvederà direttamente questa Direzione generale.

B) In relazione a quanto previsto al punto 11.2.1 della circolare n. 45/1988, per ogni più opportuno riscontro degli importi messi in pagamento a titolo di indennità di disponibilità con decorrenza 1^ gennaio 1986, nella tabella allegato n. 3 è riportato lo sviluppo delle misure orarie spettanti al titolo in parola, maggiorate per aumenti biennali e per incrementi periodici di anzianità.

L'importo mensile, corrispondente all'orario settimanale di incarico, si determina secondo la seguente formula: misura oraria x orario settimanale x 4,3333.

C) Con l'occasione si fa presente che l'importo del compenso orario relativo all'anzianità di 15 e 16 anni, per l'anno 1987, deve intendersi pari a L. 21.989 e non a L. 21.389, come indicato nell'allegato n. 7 alla circolare n. 45/1988, colonna b.

Al riguardo si precisa, comunque, che le differenze retributive già poste in pagamento nei confronti degli interessati, sono state determinate sulla base dell'esatto importo di L. 21.989.

La presente circolare deve essere notificata a tutti i medici con rapporto libero professionale, con le modalità previste dalla circolare n. 3/1973.

Riferimenti

Documenti correlati

Occorre, quindi, un’attenta verifica della situazione occupazionale della sanità pubblica veterinaria, per mantenerne l’as- setto pubblico e le caratteristiche dirigen- ziali

Comuni: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel S.Pietro

dott.ssa Lucia Pierazzoli - supplente di parte medica Sumai-Assoprof - in sostituzione del dott. Il predetto Comitato regionale deve, pertanto, intendersi composto secondo il

vista la determinazione presidenziale 3 febbraio 2011, n. 29, di approvazione del reinserimento nel citato “Accordo” nella Norma transitoria n. 4” dell’Accordo per la

1) Il nuovo Accordo fra l'Inail e i Medici specialisti ambulatoriali avrà validità dal 1 gennaio '74 al 31 dicembre 1976. 2) A far data dal 1 gennaio 1974 agli

vista la determinazione presidenziale n. 29 del 3 febbraio 2011 di approvazione del reinserimento nel citato “Accordo” nella Norma Transitoria n. 4” dell’Accordo per

vista la determinazione presidenziale n. 29 del 3 febbraio 2011 di approvazione del reinserimento nel citato “Accordo” nella Norma Transitoria n. 4” dell’Accordo per

di modificare la composizione della Commissione Centrale di cui alla Norma Particolare n.3 dell’Accordo, sottoscritto in data 30 luglio 2010, per la regolamentazione