Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 48 del 30 luglio 1986
Oggetto: Rivalutazione delle rendite. Legge 28 febbraio 1986, n. 41, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio l986 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria l986).
L'articolo 20 della Legge n. 41 del 28 febbraio l986 (legge finanziaria) detta norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, per quanto attiene la riliquidazione delle prestazioni economiche, tale norma (comma 6°) stabilisce la cadenza annuale della operazione in parola, subordinandola però (comma 3°) alla cadenza biennale della determinazione, mediante decreto interministeriale, della retribuzione media giornaliera e di quella convenzionale.
Dalla complessiva lettura delle disposizioni dei commi anzidetti - sentito anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - si desume che la rivalutazione delle rendite e delle prestazioni economiche nei settori dell'industria e dell'agricoltura opera, nei fatti, con cadenza biennale.
Pertanto nessuna variazione deve essere operata per quanto concerne tutte le prestazioni dei settori industria ed agricoltura e, del pari, nulla è modificato per quanto riguarda la misura dei premi per l'assicurazione degli alunni e degli studenti delle scuole e istituti di ogni ordine e grado non statali e delle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive.
Viceversa la riliquidazione delle rendite in favore dei medici esposti all'azione dei raggi X e delle radiazioni ionizzanti (prevista dal comma 5° del citato articolo 20), conserva cadenza annuale, sempre che nel periodo considerato si verifichi una variazione non inferiore al 10% nella retribuzione dei medici radiologi dipendenti da Enti pubblici. Pertanto nei confronti di quest'ultima categoria di assicurati, qualora a seguito di rinnovi contrattuali dovesse verificarsi tale situazione, si procederà alla riliquidazione delle rendite con effetto dal 1° luglio 1986. A tempo debito, saranno fornite le necessarie istruzioni.
Dovrà essere ripristinata la segnalazione dei casi da liquidare in capitale, ai sensi dell'articolo 75 del Testo Unico, a questa Direzione generale - Servizio meccanizzazione , essendo venute meno le ragioni che ne avevano determinato la sospensione.