1
DETPRES DEL 9 FEBBRAIO 2017 N. 99
Convenzione tra l’Inail e la Regione Lazio per l’erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale.
IL PRESIDENTE
visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;
visto l’art. 9, comma 27 della legge regionale del Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, che ha introdotto, dopo l’articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 2005 n. 1 (Norme in materia di polizia locale), l’articolo 8 bis il quale prevede che: “1. La Regione, previe intese con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), al fine di garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi, ha la facoltà di stipulare apposite convenzioni con il suddetto ente […]”;
considerato che l’Inail e la Regione Lazio hanno istituito uno specifico tavolo tecnico per lo studio delle modalità di attuazione di quanto disposto al citato art. 8 bis l.reg. n. 1/2005 e s.m.i., al fine di addivenire alla stipula di una convenzione che consenta, sulla base delle risorse stanziate sul bilancio regionale, di garantire trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale;
considerato che l’Inail riconosce, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, un indennizzo in capitale per il danno biologico al personale della polizia locale che, a seguito di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, abbia subito una menomazione permanente dell’integrità psico fisica nella percentuale ricompresa tra un minimo del 6% e un massimo del 100%, accertata a seguito di visita medica ed esami diagnostici, mentre non riconosce alcun indennizzo economico per gradi di menomazioni compresi tra l’1% e il 5%;
rilevato che la Regione Lazio, sulla base delle valutazioni del danno permanente operate dall’Inail, intende garantire, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, al quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità in franchigia, adeguati trattamenti infortunistici integrativi, tenuto conto delle risorse stanziate sul bilancio regionale;
2
visti la relazione del Direttore generale in data 11 gennaio 2017 e lo schema di convenzione ivi allegato,
DETERMINA
di approvare lo schema di convenzione tra l’Inail e la Regione Lazio per l’erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale, che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.
f.to prof. Massimo De Felice