• Non ci sono risultati.

99 Convenzione tra l’Inail e la Regione Lazio per l’erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "99 Convenzione tra l’Inail e la Regione Lazio per l’erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

1

DETPRES DEL 9 FEBBRAIO 2017 N. 99

Convenzione tra l’Inail e la Regione Lazio per l’erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale.

IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell’Istituto;

visto l’art. 9, comma 27 della legge regionale del Lazio 31 dicembre 2015, n. 17, che ha introdotto, dopo l’articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 2005 n. 1 (Norme in materia di polizia locale), l’articolo 8 bis il quale prevede che: “1. La Regione, previe intese con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), al fine di garantire al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale adeguati trattamenti infortunistici integrativi, ha la facoltà di stipulare apposite convenzioni con il suddetto ente […]”;

considerato che l’Inail e la Regione Lazio hanno istituito uno specifico tavolo tecnico per lo studio delle modalità di attuazione di quanto disposto al citato art. 8 bis l.reg. n. 1/2005 e s.m.i., al fine di addivenire alla stipula di una convenzione che consenta, sulla base delle risorse stanziate sul bilancio regionale, di garantire trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale;

considerato che l’Inail riconosce, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, un indennizzo in capitale per il danno biologico al personale della polizia locale che, a seguito di un infortunio sul lavoro o malattia professionale, abbia subito una menomazione permanente dell’integrità psico fisica nella percentuale ricompresa tra un minimo del 6% e un massimo del 100%, accertata a seguito di visita medica ed esami diagnostici, mentre non riconosce alcun indennizzo economico per gradi di menomazioni compresi tra l’1% e il 5%;

rilevato che la Regione Lazio, sulla base delle valutazioni del danno permanente operate dall’Inail, intende garantire, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale, al quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità in franchigia, adeguati trattamenti infortunistici integrativi, tenuto conto delle risorse stanziate sul bilancio regionale;

(2)

2

visti la relazione del Direttore generale in data 11 gennaio 2017 e lo schema di convenzione ivi allegato,

DETERMINA

di approvare lo schema di convenzione tra l’Inail e la Regione Lazio per l’erogazione dei trattamenti infortunistici integrativi in favore del personale della polizia locale, che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

f.to prof. Massimo De Felice

Riferimenti

Documenti correlati