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"Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo"

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 4 del 13 gennaio 1977

Oggetto: Legge 30 aprile 1976 n. 386. "Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo".

La legge 30 aprile 1976 n. 386, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 dell'8 giugno 1976 recante "Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo", indica all'articolo 3 il quadro delle attività cui devono essere finalizzate le funzioni attribuite agli enti di sviluppo agricolo da parte delle Regioni.

Tra l'altro è previsto che ai sopracitati enti possa essere affidata la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, nonché la gestione diretta di tali impianti e servizi (per un periodo non superiore a cinque anni) nella fase di avviamento, ovvero nel caso in cui vi sia difficoltà da parte delle cooperative o di altri organismi associativi a gestire gli impianti già realizzati ed avviati.

Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, assume rilievo l'ultimo comma del citato articolo 3 che espressamente considera impresa agricola a tutti gli effetti l'attività di gestione diretta di impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo.

Pertanto, limitatamente alla gestione diretta di tali impianti, le relative lavorazioni, in deroga alle disposizioni attualmente vigenti in materia (cfr. lettera circolare n. 35/1968), andranno tutelate a norma del Titolo II del Testo Unico 1124/1965.

Allegato alla circolare 4/1977 OMISSIS

Art. 3.

Le funzioni attribuite dalle regioni agli enti di sviluppo sono rivolte fondamentalmente:

a) alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;

b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;

c) alla promozione e all'intervento nel campo dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, nonché dell'informazione socioeconomica e della formazione professionale;

d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazione di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalle regioni.

Agli enti di sviluppo può essere affidata, altresì la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di cui all'articolo 2, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento.

Gli enti predetti possono, inoltre, assicurare la gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette.

In ogni caso, la gestione deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni.

Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte degli enti di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

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