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Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale: la normativa regionale e nazionale. Dott. Fot. G. Bagnoli

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Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale

Dott. Fot. G. Bagnoli

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RELATORE

Dott. For. Graziano Bagnoli

Responsabile del Procedimento

Servizio Forestazione Unione Montana Alta Val di Cecina

Via Roncalli 38 56045 Pomarance (PI)

Tel 058862003 Port. 3293811568 E-mail: [email protected] PEC: [email protected]

Sito web: www.umavc.it

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

Normativa «storica» in materia forestale.

a) Regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923. Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani. Legge «impositiva» del vincolo idrogeologico detta anche «Legge Serpieri».

b) Regio decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

c) Legge 8 agosto 1985 n. 31. Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Questo provvedimento sottopone a vincolo paesaggistico (ai sensi della Legge 1497/39) «i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento». Provvedimento noto anche come «Legge Galasso» dal nome del suo estensore.

d) Legge 18 maggio 1989 n. 183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

e) Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale.

f) Legge 28 luglio 2016 n.154. Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.

g) In ottemperanza alla Legge 28 luglio 2016 n. 154 (vedi articolo 5) è stato predisposto il D.Lgs 34/2018 che contiene i seguenti principi e criteri direttivi:

“revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l’eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Le direttrici lungo le quali si è mosso l’intervento normativo sono le seguenti:

1) promuovere su tutto il territorio nazionale la tutela e la gestione attiva e razionale del bene bosco, nell’interesse dell’individuo e della collettività, garantendo il recupero ecologico e produttivo dei terreni degradati e abbandonati, il presidio del territorio, la sicurezza idrogeologica e la prevenzione dagli incendi boschivi, la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, la lotta ai cambiamenti climatici nonché lo sviluppo socioeconomico e la crescita occupazionale delle aree montane, interne e rurali del paese, riducendo l’approvvigionamento di materiale legnoso da paesi terzi e valorizzando le filiere produttive, ambientali e sociali locali, legate alla gestione del bosco;

2) rafforzare la funzione di coordinamento istituzionale svolta dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle autonomie locali direttamente e indirettamente competenti nella materia forestale, al fine di un più efficace contemperamento delle esigenze pubbliche e private ed al fine di poter garantire un efficace perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;

3) formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale, coerentemente con gli impegni internazionali e gli indirizzi europei sottoscritti dal Governo italiano;

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

4) definire, di concerto con le Regioni e i ministeri competenti, i criteri normativi e operativi minimi e comuni per tutto il territorio nazionale su specifici temi oltre i quali ogni regione, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, può normare purché non venga diminuito il livello di tutela ambientale e conservazione paesaggistica assicurato alle foreste dalla normativa nazionale, assicurando altresì il perseguimento degli impegni internazionali e degli indirizzi europei in materia di foreste, ambiente, clima e paesaggio;

5) portare in ambito internazionale ed europeo un’unica posizione nazionale in materia forestale che possa rappresentare l’intero Paese e che trovi nelle specificità ecologiche, paesaggistiche, economiche e culturali regionali un’attuazione puntuale ed efficace.

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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

Con questo decreto il legislatore vuole:

a)garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale;

b)promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;

c)promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonché lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprietà forestali pubbliche e private;

d)proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;

e)promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.

f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;

g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;

h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;

i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;

l) promuovere l'attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;

m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.

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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 e Legge Regionale 20 marzo 2018 n. 11.

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000. -

Art 19 bis. - Comunità del bosco per la gestione attiva-

1. Per comunità del bosco si intende l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive.

Art 19 ter. - Forme associate per la gestione attiva del bosco -

1. Per comunità del bosco si intende l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive.

2. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 17 e vi sia la richiesta di almeno il 70 % dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali può avvenire anche in forma coattiva. La proposta di costituzione è inviata dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

costituzione della COMUNITÀ DEL BOSCO DEL MONTE PISANO (Marzo 2019) in precedenza FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE (2009)

(www.forestamodellomontagnefiorentine.org) 8

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34 e Legge Regionale 20 marzo 2018 n. 11.

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000. -

COMUNITA’ DEL BOSCO DEL MONTE PISANO protocollo di intesa con Regione Toscana (11/02/2019)

OBIETTIVI:

a) promuovere la partecipazione di tutti i soggetti che insistono sul territorio per collaborare al fine di perseguire obiettivi comuni finalizzati alla gestione attiva del bosco. In particolare occorre favorire l’incontro tra le proprietà private che insistono sul territorio e le ditte boschive interessate all’utilizzazione dei soprassuoli;

b) favorire le forme di aggregazione tra le proprietà forestali di piccole dimensioni al fine di creare unità gestionali che consentano una migliore pianificazione dei soprassuoli forestali e dell’intero territorio;

c) sviluppare concretamente e di concerto con la cittadinanza e tutti gli attori che vivono sul territorio di un modello di gestione fortemente incardinato sullo sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione delle funzioni economiche ecologiche e sociali che il bosco è chiamato ad assolvere esaltandone la multifunzionalità.

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LEGGE 39/2000

Unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

1) Disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali

2) Regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d’uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata 3) Disciplina la gestione del vincolo idrogeologico 4) Persegue gli obbiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, anche nell’ambito delle politiche comunitarie per l’agricoltura, lo spazio rurale e l’ambiente

5) Disciplina la materia degli incendi boschivi

6) Disciplina la commercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP)

7) Attua ed esplicita i principi di gestione forestale sostenibile;

8) Detta disposizioni per l’amministrazione del patrimonio agricolo- forestale al fine di orientare la gestione produttiva degli enti competenti verso obbiettivi di sostenibilità ambientale, di accrescimento della biodiversità animale e vegetale, di uso sociale, didattico, culturale e ricreativo e di promozione dell’economia locale

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

La Regione Toscana riconosce il BOSCO come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

La conservazione del bosco, quale bene irrinunciabile della società toscana, è per seguita anche attraverso il mantenimento dell’indice forestale esistente . La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della Toscana (PSR MIS 8.5 e 8.6)

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CHE COS’È UN BOSCO

Costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete .

La continuità della vegetazione non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 m.

Sono considerate bosco le aree nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo (da interventi selvicolturali, d’utilizzazione o danni per eventi naturali)

Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitante una copertura del suolo pari ad almeno il 40% fermo restando il rispetto degli altri requisiti

Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale sono elencati nell’allegato A.

Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le

specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e

negli impianti per l’arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell’allegato A.

ATTENZIONE !!

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

CHE COSA NON È UN BOSCO

Non sono considerati bosco:

a)i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b)gli impianti di arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

c)le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

I vivai non sono da considerarsi

bosco Le pioppete, in quanto impianti

da arboricoltura da legno, non sono da considerarsi bosco

Le formazioni arbustive su pascolo abbandonato (da meno di 15 anni) non sono da considerarsi bosco

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FUNZIONI

AMMINISTRATIVE (art. 3)

UNIONI DEI COMUNI CITTA’

METROPOLITANA DI FIRENZE

Sistema Informativo per la Gestione delle Attività Forestali

SIGAF

Sistema Informativo Agricoltura della Regione Toscana

SIART

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

Piano forestale regionale (PROGRAMMAZIONE FORESTALE

REGIONALE) A) descrive lo stato e le

caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all’economia della Regione

C) stabilisce gli obiettivi strategici e i criteri generali per l’esercizio delle funzioni amministrative.

B) ripartisce il territorio di interesse forestale in aree omogenee , in rapporto alle competenze amministrative e alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività forestale

D) definisce le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione , lo sviluppo e il sostegno della filiera foresta- legno in ambito regionale

E) individua gli indirizzi e gli strumenti per la valorizzazione del patrimonio agricolo forestale regionale, per la previsione, la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi, gli interventi pubblici forestali, la tutela e valorizzazione dei prodotti non legnosi del bosco, l'attuazione delle politiche forestali comunitarie e degli impegni assunti in sede internazionale

F) specifica le modalità di presentazione delle proposte d’intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria impiegati in amministrazione diretta e le misure d’incentivazione della selvicoltura.

G) individua le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti , nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario

H) definisce le modalità di redazione dell’Inventario forestale della Toscana e della Carta forestale della Toscana I) individua le attività di

qualificazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle

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INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI (art.10)

Realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale.

NB. L’approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui all’articolo 10 equivale, a tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità (art 11).

1) rimboschimenti

2) sistemazioni idraulico- forestali

3) cure colturali ai rimboschimenti

4) miglioramento di boschi degradati …

5) conversioni e le trasformazioni boschive

……

6) creazione ed il miglioramento di boschi periurbani ..

7) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi pubblici

8) rinaturalizzazione di aree degradate, di corsi d’acqua e di rimboschimenti.

9) opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi, a difende re il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine

10) l’azione di pronto intervento ed il ripristino nelle zone forestali colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità

11) la viabilità forestale e le opere costruttive…

12) la produzione di materiale forestale di propagazione (MFP) necessario per gli interventi di cui ai punti da 1- a 10 e per la distribuzione gratuita a favore di chi attua volontariamente rimboschimenti, migliorie boschive e sistemazioni idraulico- forestali a fini di difesa e

miglioramento ambientale.

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INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI (art.10)

SONO ATTUATI PER AMMINISTRAZIONE

DIRETTA O MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO REGIONALE

AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

CATEGORIE (definite sulla base della

natura giuridica) una è riservata alle imprese agricole definite dall’art.

2135 del c.c

SEZIONI

(definite sulla base della capacità tecnico economica

e dalla tipologia delle prestazioni)

A L B O

IMPRESE IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA CHE RISPETTANO

PRECISI REQUISITI

C O N V E N Z I O N I

FINO A 50.000 €

sono prioritariamente affidati, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole

FINO A 300.000 €

Sono prioritariamente affidati, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo- forestale, che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali

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INTERVENTI PUBBLICI FORESTALI (art.10)

SONO ATTUATI PER AMMINISTRAZIONE

DIRETTA O MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO REGIONALE

ULTERIORI AFFIDAMENTI

AI COLTIVATORI DIRETTI

Sono prioritariamente affidati tutti gli interventi finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano

ALLE COOPERATIVE Sono prioritariamente affidati tutti gli altri interventi per lavori e servizi attinenti finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio

ALLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO

Sono affidati anche interventi di verde pubblico e privato, di sistemazione idraulico-agraria, di difesa delle colture agrarie, di miglioramento fondiario, d’ingegneria naturalistica e di miglioramento ambientale, che sono finanziati dalla Regione o che fruiscono di contributo finanziario regionale, qualunque sia la stazione appaltante

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

CHI AMMINISTRA IL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE?

La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali è delle Unioni di Comuni per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori e dei Comuni per gli altri complessi che la esercitano in conformità ai PIANI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE.

CHE COSA È IL PIANO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE (art.30) ?

Il piano di gestione definisce:

a) la coltura e l’assestamento dei boschi;

b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;

c) l’uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;

d) l’assestamento faunistico;

e) l’uso dei fabbricati,

f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d’uso;

g) le utilizzazioni dei beni di cui all’articolo 26 (relativo al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale)

Il piano di gestione è riferito ad un periodo minimo di dieci anni e può essere aggiornato, nell’arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.

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IL BOSCO E L’ATTIVITA’ VENATORIA (art. 30 bis)

Il patrimonio agricolo-forestale è utilizzato ai fini faunistici e faunistico venatori in coerenza con gli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata contenuti negli strumenti di cui all’articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») e con modalità stabilite per ogni complesso forestale di cui all’articolo 28 con deliberazione della Giunta regionale.

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Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

I VINCOLI DEL BOSCO (artt. 37 e 38)

Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.

I cambiamenti di destinazione d’uso dei suoli coperti da bosco, le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti sono soggetti alla valutazione d’impatto ambientale (VIA) nei casi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 («Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS» e di valutazione d’impatto ambientale «VIA»).

Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto – legge 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) (art.38).

LE DITTE BOSCHIVE (Art. 38bis)

È istituito l’elenco regionale delle ditte boschive nel quale possono iscriversi tutte le imprese operanti sul territorio regionale.

La giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di accesso e di ritenuta dell’elenco, i requisiti di iscrizione, di rinnovo, di sospensione e di cancellazione tenendo conto in particolare dell’identificazione, competenza e professionalità degli addetti.

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IL REGOLAMENTO FORESTALE (art. 39)

Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell’area forestale, la Regione Toscana approva il regolamento di attuazione della presente legge.

Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

Il regolamento forestale disciplina in particolare (per quanto riguarda i boschi):

a) i tagli boschivi ed i piani dei tagli;

b) la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;

c) la rinnovazione del bosco;

d) la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;

e) la tutale dei boschi in situazioni speciali;

f) le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre colture colturali;

g)la produzione, la raccolta e l’utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;

h) la definizione di castagneti da frutto e di sugherete, e la loro coltura e ricostituzione.

(per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico) a) le opere connesse ai tagli boschivi e l’esbosco del legname;

b) lo sradicamento di piante e ceppaie;

c) il taglio e l’estirpazione degli arbusti e dei cespugli;

d) l’asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;

e) l’esercizio e le limitazioni al pascolo;

f) le trasformazioni dei boschi,

g) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;

h) le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;

i) le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche.

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Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

(segue) IL REGOLAMENTO FORESTALE (art. 39)

(per tutti i terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico) a) la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;

b) la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;

c) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi;

d) la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi;

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CHE COS’È LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO?

(art.41-42)

Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

La trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del D.lgs. 42/2004 ,all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico

Sono escluse dall’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico le trasformazioni effettuate:

a)nelle aree assimilate a bosco;

b)nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e

rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l’esercizio dell’attività agro silvo- pastorale che non comportino alterazione permane nt e dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale.

Nei territori comunque soggetti a vincolo idrogeologico sono altresì soggetti ad autorizzazione:

a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

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la normativa regionale e nazionale.

QUANDO È VIETATA LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO? (art.43)

È vietata, per un periodo di 20 anni dall’impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

È altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco.

IL RIMBOSCHIMENTO COMPENSANTIVO (art.44)

La trasformazione del bosco che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al D.lgs 42/2004.

Sono escluse dall’obbligo di rimboschimento le aree assimilate a bosco e gli interventi di recupero di paesaggi agrari e pastorali coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione.

Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell’autorizzazione alla trasformazione boschiva.

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LA CONVERSIONE DEL BOSCO E LA SOSTITUZIONE DI SPECIE (art.45)

È vietata la conversione dei boschi d’alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui.

È vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

È vietate la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie.

Per motivi di difesa fitosanitaria possono essere predisposte delle deroghe al presente articolo.

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la normativa regionale e nazionale.

IL TAGLIO DEL BOSCO (art.46)

Entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti di cui all’articolo 3ter, comma 1, individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1 settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi.

Il taglio raso dei boschi d’alto fusto è vietato ad eccezione dei casi espressamente previsti dal regolamento forestale.

AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO (art.47)

I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione degli enti di cui all’articolo 3ter, comma 1. L’autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro 45 giorni dalla richiesta.

Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell’autorizzazione può avvenire tramite silenzio- assenso, quelli in cui l’autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione e quelli per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori.

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(segue) AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO (art.47)

Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell’autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell’inizio dei lavori, i seguenti tagli, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:

a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:

1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore a 36 anni;

2) dotazione di matricine inferiore a 200 per ettaro o, comunque, con un’area d’insidenza delle chiome non superiore al 70% della superficie.

3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d’incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.

b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l’età di 36 anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto (a);

c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto (a);

d) di diradamento delle fustaie;

e) di avviamento di boschi cedui all’alto fusto;

f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30% di piante arboree del soprassuolo originario.

I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1000 metri quadrati per ogni proprietà e anno.

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

(segue) AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO (art.47)

Alcune delle pagine del modulo precompilato per la

richiesta di autorizzazione al taglio (Unione Montana Alta Val di Cecina)

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

IL TAGLIO COLTURALE (art.47bis)

Per taglio colturale s’intende il taglio che rientra nell’ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l’assetto idrogeologico.

Per tagli colturali si intendono […]:

a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;

b) i tagli fitosanitari;

c)i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;

d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco (…) nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico (…).

e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della

vegetazione nell’ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti (…);

f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all’alto fusto;

g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;

h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d’alto fusto;

i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a 1 ettaro nei boschi d’alto fusto;

l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.

lbis) i tagli finalizzati alla tutela e valorizzazione di singole piante arboree.

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IL PIANO DI GESTIONE E IL PIANO DEI TAGLI

(art.48bis)

Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni (…).

Il taglio del bosco può essere altresì attuato sulla base di un piano pluriennale dei tagli della durata minima di 5 anni.

Il regolamento forestale disciplina le modalità per la redazione del piano di gestione e del piano dei tagli.

Il piano dei tagli, eventualmente ricompreso nel piano di gestione, è obbligatorio per le superfici boscate di un corpo aziendale che comprende boschi, di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Non sono soggetti all’obbligo del piano i tagli di cui all’art.46bis nonché i tagli di qualsiasi natura e tipologia effettuati su una superficie complessiva non superiore a 5 ettari per quinquennio.

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

LE OPERE CONNESSE (art.49)

Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all’esecuzione dei lavori di taglio e d’esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’adattamento funzionale dalle strade e piste forestali (…);

b) la realizzazione di piste temporanee d’esbosco (…);

c) la realizzazione (…) di nuovi sentieri o mulattiere per l’accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;

d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l’avvallamento ed il trascinamento del legname (…);

e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di rispristino al termine dei lavori.

L’esecuzione delle opere connesse è soggetta ad autorizzazione (…).

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EPOCA DEL TAGLIO (art.50)

Il regolamento forestale indica l’epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica:

Estratto dell’articolo 11 del regolamento forestale

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI (art.69)

La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l’attività antincendi boschivi regionali (AIB).

Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale.

Nell’ambito dell’AIB la Regione svolge, in particolare:

a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;

a bis) il coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi;

b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;

c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;

d) il rilevamento dati e statistica;

e) la divulgazione di notizie e dati;

f) l’addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell’AIB;

f bis) la predisposizione dell’inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell’attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.

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DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI (art.69)

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura

Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

LA PIANIFICAZIONE DELL’AIB (art.74)

La pianificazione dell’AIB è costituita da:

a) piano AIB, approvato dalla Giunta regionale;

b) programmi operativi territoriali annuali AIB, approvati dalla competente struttura della Giunta regionale;

Il piano AIB individua l’organizzazione ed il coordinamento dell’AIB e definisce in particolare:

a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;

b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi (…);

c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l’AIB;

d) le modalità di impiego delle squadre del volontariato;

e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;

f) l’individuazione dei beni del patrimonio agricolo forestale regionale, da utilizzare per le attività di

addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell’AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;

g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all’AIB;

h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell’AIB.

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DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI (art.69)

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

QUALI SEMI E PIANTE PER IL RIMBOSCHIMENTO?

(art.77-80)

Il materiale forestale di propagazione (MFP) è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.

(…) i boschi, gli arboreti e le piante idonei alla produzione del MFP medesimo, sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS)

L’iscrizione al LRBS è promossa dalla Giunta regionale, anche su proposta degli enti (…), del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore a 5 anni.

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IL REGOLAMENTO FORESTALE 8 Agosto 2003 n. 48/R

Disciplina quanto previsto dalla Legge n. 39/2000

Sono fatte salve le disposizioni contenute nei seguenti atti (CHE COSA NON DISCIPLINA !!!):

a) piani e regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge- quadro sulle aree protette) , da ultimo modificata dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 , ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), modificata dalla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ;

b) norme tecniche per l'attuazione delle forme di tutela, di cui all' articolo 12 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 . Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 );

c) misure adottate (62) ai sensi dell' articolo 3 della l.r. 56/2000 ;

d) indirizzi per l'individuazione , la ricostituzione e la tutela delle are e di collegamento ecologico funzionale definiti nel piano di indirizzo territoriale (PIT) ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.

5 (Norme per il governo del territorio), da ultimo modificato dall' articolo 18 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 30 ;

e) piani di bacino e di salvaguardia di cui all' articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale 11 dicembre 1998,n. 91 (Norme per la difesa del suolo) aventi carattere vincolante.

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

IL REGOLAMENTO FORESTALE 8 Agosto 2003 n. 48/R

Disciplina quanto prevsto dalla Legge n. 39/2000

3. Le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal presente regolamento non si applicano alle attività svolte o autorizzate dall'autorità idraulica nell'are a demaniale idrica.

4. Le opere e le attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 ,

secondo le procedure indicate dalla suddetta legge.

5. I programmi e gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono soggetti alla valutazione di incidenza nei casi previsti dall' articolo 15 della l.r. 56/2000 , nonché nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 .

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IL REGOLAMENTO FORESTALE 8 Agosto 2003 n. 48/R

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONE (artt. 6 - 7)

salvo quanto previsto dal comma 5, sono presentate dai seguenti soggetti:

a) il proprietario;

b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso (ad es. contratto di affitto, comodato);

c) le persone fisiche o giuridiche acquirenti del soprassuolo boschivo purché delegate dai soggetti di cui alle lettere a) e b). ….

Comma 5. Le domande di autorizzazione di cui al capo IV del presente titolo relativo alla prevenzione degli incendi boschivi sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione autorizzata agli enti competenti ai sensi della legge forestale.

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni di cui ai capi II e III del present e titolo sono rilasciate entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda (tranne se ricadono in aree protette).

L'autorizzazione può essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purché la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi:

a) le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento;

b) le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco c) la compatibilità idrogeologica ed ambientale dell'intervento;

d) eventuali prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste.

SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE:

L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, fatti salvi i casi per i quali il presente regolamento prevede la presentazione di dichiarazione e i casi di cui al comma 13 (azioni liberamente esercitabili)

Le autorizzazioni di taglio boschivo, hanno validità per l'anno silvano in cui viene presentata la dichiarazione e per i due anni silvani successivi

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DICHIARAZIONE

• Le dichiarazioni sono presentate all'ente competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione l'ente competente può comunicare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

• Nei casi in cui i dati contenut i nella dichiarazione di cui al comma 3 sono asseverati da un tecnico abilitato secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte dell’ente competente .

• Le dichiarazioni di taglio boschivo, hanno validità per l'anno silvano in cui viene presentata la dichiarazione e per quello successivo.

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AIDA Azione Innovazione Divulgazione Agricoltura Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

DICHIARAZIONE art. 47 L.39/2000

Sono soggette a dichiarazione di taglio

a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:

1) età compre sa tra il turno minimo prescrit to e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai 36 anni;

2) dotazione di matricine inferiore a 200 per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al 70% della superficie;

3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa

d'incendio di altre cause naturali o antropiche . La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;

b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di 36 anni ed entro i limiti di superficie (< 5 ettari);

c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie (< 5 ettari);

d) di diradamento delle fustaie;

e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto;

f) a scopo fitosanitario purché non comportino un prelievo di oltre il 30 % di piante arboree del soprassuolo originario.

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AZIONI LIBERAMENTE ESERCITABILI art. 10 comma 13 – 48R/2003

Sono liberamente esercitabili dal proprietario o dal possessore della superficie boscata, purché non comportino riduzione di superficie boscata e, per i tagli di cui alle lettere b), c) e d), lo stesso proprietario o possessore non risultino titolari di altro titolo abilitativo per un taglio boschivo in corso di validità nell’anno silvano, i seguenti interventi:

a) il taglio delle piante secche, divelte o stroncate ;

b) il taglio del ceduo, in soprassuoli di età superiore al turno minimo previsto dall' articolo 21 e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 metri quadrati….;

c) il taglio di avviamento all'alto fusto nei cedui, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, ….;

d) il taglio di diradamento, su superfici fino a 1.000 metri quadrati ……;

I limiti di superficie di cui al comma 13 sono considerati, in ambito comunale, per ogni proprietà e per anno silvano.

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Obblighi e adempimenti amministrativi e normativi nel settore forestale:

la normativa regionale e nazionale.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

Riferimenti

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