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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

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Academic year: 2022

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SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

SERVIZO STRATEGIE E GOVERNO DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: SGO / DEL / 2021/00036

OGGETTO: Rete Ospedaliera COVID della Regione Puglia, ricognizione posti letto attivi ad aprile 2021. Modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 525/2020.

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L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O. della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, dal Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” e confermate dalle Sezioni “Strategie e Governo dell’Offerta” riferisce.

Visto:

• Il D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;

• Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n.

70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»;

• il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

• il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.

74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

• decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020

• il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

• il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n.

29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

• il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;

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• le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

• la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021;

• Il Decreto delle 1 aprile 2021, n. 44 recante: “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle indicazioni ministeriali e dell’andamento epidemiologico, la Regione Puglia ha definito la rete ospedaliera COVID, rimodulando i posti letto attivi nella fase pre- emergenza ed individuando gli Ospedali da dedicare all’assistenza dei pazienti affetti da SARS- CoV- 2;

- al fine di fronteggiare prioritariamente le esigenze dei pazienti COVID e NO – COVID, la Regione Puglia ha inteso:

a) individuare le strutture pubbliche e private accreditate da dedicare all’assistenza in favore dei pazienti COVID;

b) individuare le strutture pubbliche e private accreditate da dedicare all’assistenza in favore dei pazienti NO- COVID. In tal caso, si è inteso dare priorità alle prestazioni urgenti ed indifferibili, ai pazienti oncologici ed alle prestazioni di maggiore complessità.

In attuazione dei due predetti obiettivi, sono stati individuati i percorsi organizzativi di riorganizzazione della rete ospedaliera, così come segue:

a) definizione della rete ospedaliera COVID emergenziale, con le deliberazioni di Giunta regionale n.

525/2020 e n. 1748/2020, sulla base dell’andamento epidemiologico, con la previsione della riconversione o aggiunta di posti letto di Terapia Intensiva e Area Medica (Pneumologia, Malattie Infettive e Medicina Interna), in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 ;

b) definizione della rete ospedaliera con incrementi “strutturali” di posti letto, prevedendo con la deliberazione di Giunta regionale n. 1215/2020 e R.R. n. 14/2020, la realizzazione di ulteriori posti letto di Terapia Intensiva e riconversione di una quota di posti letto di Area medica in Terapia semintensiva, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

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INQUADRAMENTO EPIDEMIOLOGICO

Sulla base della relazione fornita dalla Direttrice dell’Area “Epidemiologia e Care Intelligence” dell’AReSS Puglia, si rappresenta l’andamento della pandemia nella Regione Puglia.

La prima fase epidemica che è stata registrata, in Puglia, dagli inizi di marzo fino a maggio 2020 si è realizzata in costanza di lockdown, con misure straordinarie di distanziamento sociale, chiusura di scuole e attività considerate non essenziali nonché di limitazioni alla mobilità individuale su tutto il territorio nazionale.

Di seguito sarà descritto l’andamento dell’epidemia in Puglia: i confronti con altre realtà regionali, per cui non sono disponibili i dati disaggregati, sono elaborati a partire dai dati del flusso della Protezione Civile attraverso l’applicativo MADE (Monitoraggio Andamento Dell’Epidemia) realizzato dall’Associazione Italiana di Epidemiologia (https://www.ep.epiprev.it/apps/made.php).

A partire dalla prima settimana di ottobre 2020 l’intero territorio nazionale, e quindi anche la Puglia, è stato interessato dalla cosiddetta “seconda ondata epidemica” che ha avuto caratteristiche diverse: l’introduzione di attività di screening, il potenziamento delle funzioni di contact tracing, insieme ad un significativo rafforzamento delle capacità di accertamento diagnostico che ha portato alla rilevazione di un numero di casi confermati che è risultato circa dieci volte superiore al picco rilevato nei primi dieci giorni del mese di aprile 2020. Nella settimana 23-29 novembre è stato raggiunto il picco dei contagi, con un tasso di incidenza pari a 250 casi per 100.000 abitanti.

Dall’inizio del mese di marzo 2021, la regione è entrata, con circa due settimane di ritardo rispetto alle regioni del centro-nord, nella “terza ondata pandemica”, che risultata ancora violenta, per quanto comunque inferiore a quanto si è verificato in altre regioni con popolazione di pari dimensione. Dalla terza settimana di marzo, il tasso di incidenza è risultato superiore alla media nazionale, a causa del ritardo con cui si è innescata la nuova ondata.

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Nel mese di marzo sono stati registrati 9.000 casi positivi in più rispetto a quelli registrati nel mese di novembre, con un tasso di incidenza settimanale che è arrivato a 316 casi per 100.000 abitanti nella settimana 22-28 marzo.

Nella settimana di monitoraggio 10/05-16/05 si assiste ad una ulteriore variazione percentuale negativa del numero di nuovi positivi che, a livello regionale, in funzione della data del prelievo, si attesta al 42%, ed è più significativa nelle province di Bari (-51%) e Taranto (-50%).

Il tasso di incidenza settimanale decresce a 78 casi per 100.000 abitanti: il tasso provinciale più elevato si riscontra nella provincia di BT, con 98 casi per 100.000 abitanti e in provincia di Lecce con 93 casi per 100.000 abitanti.

Calcolando il tasso di incidenza settimanale al 20 maggio, si conferma che i dati risultano in riduzione rispetto ai 7 giorni precedenti a livello regionale (- 36%) e in tutte le province. Il tasso di incidenza regionale è pari a 75 casi per 100.000 abitanti, e solo BT supera i 100 casi per 100.000.

Nuovi casi registrati nei mesi marzo 2020 - maggio 2021

Nuovi casi positivi su totale tamponi giornalieri - Ultimi 14 giorni

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Le persone positive ospedalizzate alla diagnosi si aggirano stabilmente tra il 4 e il 6% dei nuovi casi positivi; a partire dal mese di ottobre circa il 10-12% dei soggetti ospedalizzati richiede un ricovero in terapia intensiva.

Il grande incremento nel numero di contagi ha, in particolare nel mese di novembre e di marzo, esercitato una pressione importante sui servizi assistenziali ospedalieri, che ha richiesto un costante monitoraggio e una capacità adattiva e modulare degli interventi, come verrà illustrato nel seguito.

I posti letto di terapia intensiva dedicati esclusivamente ad attività COVID, pari a n. 338 a partire dal 23 febbraio 2021, hanno consentito di gestire l’impatto della terza ondata, pur eccedendo le soglie ministeriali di occupazione dei posti letto.

Andamento giornaliero cumulato dei ricoveri

Andamento giornaliero dei ricoveri e dei posti letto in Terapia Intensiva

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RETE OSPEDALIERA COVID EMERGENZIALE (di cui alla predetta lettera a)

Con le Circolari del Ministero della Salute del 29.02.2020 (prot. n. GAB 2619 del 29 febbraio 2020) Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19" e del 01.03.2020 (prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020) "Incremento disponibilità posti letto del Servizio Sanitari Nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVD-19", ha fornito indicazioni in merito alla necessità di identificare a livello regionale una o più strutture/stabilimenti da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID 19 (Presidio Ospedaliero COVID dedicato esclusivamente a pazienti COVID - 19).

Infatti, con le predette circolari il Ministero della Salute aveva disposto il potenziamento delle strutture della rete ospedaliera rispetto ai posti letto esistenti, come di seguito riportato:

• 50% incremento posti letto di Terapia intensiva;

• 100% incremento dei posti letto di Malattie infettive e Pneumologia.

All’art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 è stato stabilito quanto segue:

“1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:

a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;

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b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1°

marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unita' operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformita' alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l'impossibilita' di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.

2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purche' autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonche' i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attivita' rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonche' le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 gia' adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.

6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa complessiva di 240 milioni di euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma 3, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo ((la tabella A allegata al presente decreto.))”.

Deliberazione di Giunta regionale n. 525 del 08/04/2020

In attuazione delle Circolari del Ministero della Salute del 29.02.2020 (prot. n. GAB 2619 del 29 febbraio 2020) Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19" e del 01.03.2020 (prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020) nonché delle previsioni, di cui all’art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, con la deliberazione di Giunta regionale n. 525 del 08/04/2020, avente ad oggetto: “Emergenza SARS – CoV2 –

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Istituzione Rete Ospedaliera di emergenza denominata “Piano Ospedaliero SARS – CoV2 ”, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”.è stato stabilito, tra l’altro :

a) istituzione della Rete Ospedaliera di emergenza denominata “Piano Ospedaliero Sars – CoV-2”, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;

b) la seguente procedura:

- i ricoveri e le dimissioni in tali reparti devono essere tempestivamente registrati nel sistema Edotto in modo che si possa avere un quadro sempre aggiornato di posti letto attivi, posti letto occupati e posti letto disponibili (tale informazione se alimentata con adeguata tempestività può essere resa ad altri nodi della rete assistenziale, tra cui in primis il SEU118);

- l’attivazione dei reparti COVID da parte delle strutture private accreditate e, dunque, alla successiva registrazione dei ricoveri nel Sistema Informativo Edotto, deve avvenire soltanto a seguito della presentazione dell’istanza formale di manifestazione d’interesse ed attivazione dell’incarico da parte del Servizio

“Accreditamenti e Qualità”, finalizzato alla verifica della sussistenza dei relativi requisiti minimi strutturali, organizzativi e tecnologici;

- la codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS-COV-2 (covid-19) potrà essere utilizzata esclusivamente dagli ospedali espressamente individuati nella rete degli Ospedali (COVID e post – COVID), salvo che, per residuali casi in cui per giustificati e stringenti motivi clinici, pazienti affetti da malattia da SARS-COV-2 (covid-19) siano trattati in ospedali COVID.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1748 del 9/11/2020

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 1748 del 9/11/2020 è stato approvato il provvedimento recante:

“Piano ospedaliero SARS- CoV-2 – potenziamento rete”.

In base alla relazione elaborata dall’Area “Epidemiologia e Care Intelligence” dell’A.Re.S.S., aggiornata al 05/11/2020, è stato prospettato lo scenario di fabbisogno incrementale di posti letto necessari, distinto per provincia, sulla base della evoluzione della pandemia.

In particolare, con la citata deliberazione è stato previsto di:

1. incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19, per le strutture pubbliche già insistenti nella rete ospedaliera COVID- 19, ai sensi della D.G.R. n. 1215/2020 e R.R. n.

14/2020, come da Tabella, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento. A tal proposito sono state ridentificate ulteriori strutture pubbliche e private accreditate rispetto a quella già inserite nella rete COVID;

2. il carattere “provvisorio” del predetto Piano Ospedaliero SARS- CoV- 2, connesso e modulato allo stato di emergenza della pandemia, da non intendersi quale modifica della rete ospedaliera, di cui al R.R. n. n.

23/2019 e n. 14/2020.

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Con la deliberazione di Giunta regionale n. 137 del 27/01/2021 è stata demandata alla Direzione strategica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale di Bari la messa in esercizio della nuova struttura temporanea individuata presso il Plesso Ospedale Covid Fiera del Levante.

RETE OSPEDALIERA CON INCREMENTI “STRUTTURALI” DI POSTI LETTO

Con il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77,e precisamente all’art.2

“Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19” è stato espressamente previsto, tra l’altro, che:

a) comma 1: “Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita' in regime di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta intensita' di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui al presente comma, come approvati dal Ministero della salute secondo la metodologia di cui al comma 8, sono recepiti nei programmi operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti letto per mille abitanti”.

b) comma 2: “Le regioni e le province autonome programmano una riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unita' di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In relazione all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilita' di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le risorse umane programmate a legislazione vigente”.

c) comma 3. “Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma”.

d) comma 4. “Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a

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consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurano la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi”.

e) comma 5. “Le regioni e le province autonome sono autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province autonome possono assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020 e' riportato nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato C, che forma parte integrante del presente decreto”.

f) comma 8 “Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma 1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci giorni, durante i quali il termine di approvazione e' sospeso.

Decorso il termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano e' adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”.

In attuazione del predetto Decreto Legge, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1215 del 31/07/2020 e successivo Regolamento regionale 20 agosto 2020, n. 14, tra l’altro, è stato previsto di:

1. approvare in via definitiva il Regolamento recante “Potenziamento della rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modifica e integrazione del Regolamento regionale n.

23/2019” nonché la relazione tecnica, di cui all’Allegato, parti integranti e sostanziale del presente schema di provvedimento. La tabella C_bis dell’Allegato del Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23 è stata modificata sulla base della rimodulazione dei posti letto di terapia intensiva e dei posti letto di seminintensiva, riportati nell’allegato della deliberazione di Giunta regionale n. 1079/2020 nonché delle istanze pervenute, così come espresso in narrativa;

2. di prendere atto del Decreto del Direttore Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, prot. n. 0014543-15/07/2020-DGPROGS-MDS, con il quale è stato stabilito quanto segue:

“E’ approvato, ai sensi dell’art. 2 del comma 1 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, il piano di riorganizzazione proposto dalla Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili indicate dalla circolare n.

11254/2020 e con le seguenti osservazioni: rendere coerente la dotazione dei posti letto di terapia intensiva inserita nell'applicativo NSIS "Covid-19 - dotazione posti letto" con quanto riportato nella DGR; aggiornare la programmazione dei posti letto di area medica, nel rispetto dell'invarianza dei posti letto complessivi presenti al 01/01/2020 e con il solo incremento dei posti letto di terapia intensiva indicati nella tabella 1 della Circolare del Ministero della salute del 29/05/2020, n. 11254”.

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3. di approvare, in attuazione dell’art. 2 del D.L. n. 34/2020 la seguente distribuzione dei posti letto, con la conseguente individuazione degli Ospedali COVID:

AZIENDA DENOMINAZIONE

STRUTTURA TIPOLOGIA DI OSPEDALE

POSTI LETTO DI TERAPIA INTENSIVA ATTIVI PRE EMERGENZA E

CENSITI NEI MODELLI HSP AL 01/01/2020 cod

49

POSTI LETTO GIA' PROGRAMMATI R.R. n. 23/2019

POSTI LETTO PER FABBISOGNO AGGIUNTIVO cod 49 GIA'

ATTIVI

POSTI LETTO PER FABBISOGNO AGGIUNTIVO cod 49 DA

ISTITUIRE PL AGGIUNTIVI TOTALI DI T.I.

totale PL di Terapia Intensiva

OSPEDALE COVID SI/NO Ospedale V. Fazzi Lecce DEA DI II

LIVELLO 18 16 4 20 38 NO

Ospedale Sacro Cuore di

Gallipoli DEA DI I

LIVELLO 8 0 0 8 NO

Ospedale di Scorrano DEA DI I

LIVELLO 8 0 0 8 NO

Ospedale di Casarano OSPEDALE DI

BASE 4 4 4 8 NO

Ospedale Santa Caterina

Novella Galatina OSPEDALE DI

BASE 0 12 12 12 SI

Ospedale di Copertino OSPEDALE DI

BASE 0 6 6 6 NO

E.E. PANICO 12 0 12 NO

CDC CITTA' DI LECCE 8 0 8 NO

CDC VILLA VERDE 15 0 15 NO

73 0 16 26 42 115

PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE TARANTO DEA DI II

LIVELLO 11 5 5 16 NO

PRESIDIO OSPEDALIERO CENTRALE TARANTO

PLESSO DELL'OSP. SS ANNUNZIATA -

MOSCATI 8 30 0 30 38 SI

OSPEDALE GIANNUZZI

MANDURIA OSPEDALE DI

BASE 2 4 4 6 NO

OSPEDALE CASTELLANETA OSPEDALE DI I

LIVELLO 0 8 8 8 NO

OSPEDALE VALLE D'ITRIA

MARTINA FRANCA OSPEDALE DI I

LIVELLO 0 8 8 8 NO

STRUTTURE PRIVATE

ACCREDIATE CDC VILLA VERDE 6 0 6 NO

27 0 30 25 55 82

OSPEDALE DI CORATO

OSPEDALE DI I

LIVELLO 0 0 8 8 8 NO

OSPEDALE DI MOLFETTA OSPEDALE DI

BASE 0 0 4 4 4 NO

OSPEDALE DI VENERE 8 0 8 NO

OSPEDALE DI MONOPOLI 8 0 8 NO

OSPEDALE PUTIGNANO

OSPEDALE DI

BASE 0 0 4 4 4 NO

OSPEDALE SAN PAOLO 8 0 8 NO

OSPEDALE ALTAMURA OSPEDALE DI I

LIVELLO 5 0 3 3 8 NO

AOU Policlinico Bari-

Giovanni XXIII OSPEDALE DI

II LIVELLO 28 0 34 34 62 SI

AOU Policlinico Bari-

Giovanni XXIII OSPEDALE DI

II LIVELLO 4 4 0 7 7 15 SI

IRCCS - ISTITUTO TUMORI DI BARI "GIOVANNI PAOLO

II" 4 3 3 7 NO

IRCCS De Bellis 8 4 4 12 NO

E.E. MIULLI 14 0 14 NO

CDC CBH 8 0 8 NO

CDC SANTA MARIA 8 0 8 NO

CDC ANTHEA 8 0 8 NO

87 28 7 60 67 182

Ospedale Bisceglie OSPEDALE DI

BASE 6 8 8 14 SI

Ospedale Bonomo Andria OSPEDALE DI I

LIVELLO 8 6 6 14 NO

Ospedale Dimiccoli BarlettaOSPEDALE DI I

LIVELLO 6 22 22 28 NO

20 0 0 36 36 56

Ospedale Masselli San

Severo OSPEDALE DI I

LIVELLO 4 0 4 4 8 NO

Ospedale Tatarella

Cerignola OSPEDALE DI I

LIVELLO 4 0 4 4 8 NO

AOU OO RR Foggia OSPEDALE DI

II LIVELLO 15 17 12 29 44 SI

STRUTTURE PRIVATE

ACCREDIATE CASA SOLLIEVO DELLA

SOFFERENZA 30 0 30 NO

53 0 17 20 37 90

Ospedale Perrino OSPEDALE DI

II LIVELLO 16 0 23 23 39 SI

Ospedale di Ostuni

OSPEDALE DI

BASE 0 8 8 8 NO

Ospedale di Francavilla Fontana

OSPEDALE DI I

LIVELLO 0 8 8 8 NO

16 0 0 39 39 55

276 28 70 206 276 580

PROVINCIA DI BARI

STRUTTURE PUBBLICHE

STRUTTURE PRIVATE ACCREDIATE

TABELLA RETE OSPEDALIERA TERAPIE INTENSIVE

TOTALE ASL BT STRUTTURE

PUBBLICHE PROVINCIA DI

LECCE

PROVINCIA DI TARANTO

STRUTTURE PRIVATE ACCREDIATE

STRUTTURE PUBBLICHE

TOTALE ASL LECCE

TOTALE ASL TARANTO

TOTALE PROVINCIA DI BARI

TOTALE PROVINCIA DI FOGGIA

PROVINCIA DI BRINDISI

STRUTTURE PUBBLICHE

STRUTTURE PUBBLICHE

TOTALE ASL BRINDISI STRUTTURE

PUBBLICHE PROVINCIA BT

PROVINCIA DI FOGGIA

TOTALE REGIONE PUGLIA

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4. di riconvertire n. 285 posti letto di area medica in terapia semiintensiva, allocati prevalentemente in Ospedali dedicati al trattamento dei pazienti COVID, così come di seguito riportato:

POSTI LETTO DI SEMINTENSIVA Strutture ospedaliere

Malattie infettive

Pneumolo gia

Medicina

generale totale

Ospedale di Lecce 12 10 12 34

Ospedale di Galatina 8 14 22

Ospedale di Taranto 8 8

Ospedale Moscati 25 7 32

Ospedale di Bisceglie 10 10 7 27

Policlinico di Bari 38 20 26 84

Ospedale Pediatrico 15 15

A.O. di Foggia 33 33

Ospedale di Brindisi 19 19

Ospedale di Ostuni 9 9

IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari 2 2

TOTALE 120 108 57 285

5. di potenziare ulteriormente la rete ospedaliera, rispetto alla programmazione del Regolamento regionale n. 23/2019, attraverso l’attribuzione dei posti letto di terapia intensiva aggiuntivi, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 34/2020, non solo agli Ospedali DEA di II e I Livello, ma anche negli Ospedali di Base, sprovvisti di T.I, qualora nella stessa provincia non sussistano le condizioni strutturali per allocarli nei predetti ospedali, garantendo l’erogazione di prestazioni chirurgiche in elezione, anche nel caso di recrudescenza della pandemia e ridistribuendo l’attività di media/bassa complessità;

6. di riorganizzare la rete emergenza – urgenza ospedaliera, con particolare riferimento ai DEA di II° e I°

livello, che dovranno essere riorganizzati e ristrutturati i Pronto Soccorso con l’obiettivo prioritario di separare i percorsi e creare aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi che garantiscano i criteri di separazione e sicurezza. Il tempo di permanenza in attesa di ricovero deve essere ridotto al minimo, anche in considerazione alle esigenze di distanziamento tra i pazienti durante le procedure diagnostico-terapeutiche, al fine di evitare il sovraffollamento e di non provocare rallentamento o ritardi della gestione della fase preospedaliera del soccorso sanitario. Deve essere garantita la separazione dei percorsi rendendola definitiva.

Nei Pronto Soccorso devono essere previsti ambienti per l’isolamento e il biocontenimento dei pazienti, con sale appositamente dedicate, anche in ambito pediatrico;

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7. di implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19.

Relativamente ai posti letto strutturali da realizzarsi ai sensi dell’art.2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le Aziende sanitarie, con particolare riferimento a quelle che hanno segnalato l’impossibilità di avviare i lavori previsti su alcuni locali ospedalieri dedicati alla gestione dell’emergenza COVID, devono procedere alla cantierizzazione degli stessi, parallelamente alla progressiva dismissione dei posti letto aggiuntivi, previo accurato studio delle interferenze da valutare assieme ai tecnici della Sezione RSTS.

REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RICOVERO COVID

Per quanto attiene la remunerazione delle prestazioni di ricovero, rese dagli Ospedali COVID, pubblici e privati accreditati, si rimanda alle disposizioni contenute nell’art. 4 “Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID -19” del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 che qui si intende integralmente riportato:

”1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto- legge 26 ottobre 2019,n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione

dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalita' emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilita' con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di

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emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita' effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,

comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1°marzo 2020, nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19,comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a)all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3,comma 1, lettera b), del decreto-legge n.18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione.

Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 e' determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS- CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruita'.

4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attivita' ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 5-sexies, comma 1,del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per il 2020.

6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e' abrogato”.

Il decreto di, cui al comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, alla data di approvazione del presente provvedimento non risulta emanato.

CODIFICA SCHEDE DI DIMISSIONE OSPEDALIERA

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Con nota prot. n. AOO_183- 0002911 del 19/02/2021 è stata trasmessa la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0002494-03/02/2021- DGPROGS – MDS – P del 03/02/2021 recante emergenza Covid- 19 e Flussi Informativi Nsis: DM 28 Ottobre 2020- Integrazione dei Sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere in conseguenza della nuova malattia da SARS – CoV- 2 (covid – 19). Modifiche al decreto del Ministero della Salute del 18 dicembre 2008. Trasmissione documento “Classificazione della Malattia da SARS – CoV- 2 (Covid 19) e sue manifestazioni cliniche e linee guida di codifica delle SDO”.

Con nota prot. n. AOO_081- 0001638 del 23/03/2020 sono state trasmesse le Linee guida per la codifica della SDO per casi affetti da malattia da SARS – CoV- 2 (covid 19), prot. n. 0007648- 20/03/2020- DGPROGS – MDS –P recante “Emergenza COVID -19 e flussi informativi NSIS: codifiche e tempistiche di trasmissione”.

PERCORSO COVID E NO - COVID

La Regione Puglia, in attuazione delle disposizioni nazionali in materia di assistenza in favore dei pazienti COVID e non COVID, ha provveduto ad emanare nel corso della pandemia disposizioni, agli atti del Dipartimento

“Promozione della Salute, del Benessere sociale e Sport per tutti”, relative alle procedure da adottarsi, a tutela dei pazienti e degli operatori sanitari. Si riportano alcune delle disposizioni più rilevanti, ed in particolare:

• nota prot. n. AOO_ 005- 30/04/2020- 0001010 recante: “Attività di ricovero – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 – Erogazione prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario di Puglia – DISPOSIZIONE”;

• nota prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/02/05/2020/0001036 recante: “Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Strutture residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari – Ripresa attività – DISPOSIZIONE”;

• nota prot. n. AOO_005 – 0001325 del 12/05/2020 recante: “Attività di ricovero – Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 – Erogazione prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario di Puglia – Ulteriori disposizioni”;

• nota prot. n. AOO_005 – 0001562 del 21/05/2020 recante: “Attività di ricovero- Misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19- Erogazione prestazioni sanitarie e accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario di Puglia- modalità organizzative ricovero e day- service”;

• circolare prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/12/08/2020/0003340 è stato trasmesso il documento recante “Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei piccolissimi di 0-2 anni in risposta all’emergenza COVID-19”- Rapporto ISS COVID-19 • n. 45/2020;

• nota prot. n. AOO_005 – 0003797 dell’11/09/2020 recante: “Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei piccolissimi di 0-2 anni in risposta all’emergenza COVID-19”- versione 31 maggio 2020 - PRECISAZIONI”

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• deliberazione di Giunta regionale n. 79 del 18/01/2021 recante: “Approvazione aggiornamento

“Protocollo Operativo Covid per l’evento nascita”;

• deliberazione di Giunta regionale n. 84 del 19/01/2021 recante: “Approvazione aggiornamento

“Procedure gestione clinico assistenziale epidemia covid19 Regione Puglia. Istituzione del “Gruppo di Lavoro per il monitoraggio dell’implementazione delle procedure gestione paziente COVID e per il per il relativo aggiornamento”;

• determinazione dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta n. 51 del 23/02/2021 recante: “Istituzione del “Gruppo di Lavoro per il monitoraggio dell’implementazione delle procedure gestione paziente COVID e per il per il relativo aggiornamento”, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 84 del 19/01/2021”;

• nota prot. n. AOO_005- 0002199 del 16/03/2021 recante. “Determinazioni a seguito di manifesta e contingibile urgenza in materia di ricovero e prestazioni di specialistica ambulatoriale”;

• nota prot. n. AOO_183 – 3574 del 02/03/2021 recante “notifica Rapporto ISS COVID – 19,n. 2/2021 – Indicazioni ad interim per gravidanza, parto, allattamento e cura dei piccolissimi di 0-2 anni in risposta all’emergenza COVID – 19. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID – 19 n. 45/20202;

• determinazione dirigenziale n. 126 del 5/5/2021 recante: “Protocollo Regione Puglia - Indicazioni operative presa in carico paziente eleggibile a trattamento con anticorpi monoclonali per covid-19 – pacchetto day-service”;

• determinazione dirigenziale n. 127 del 5/5/2021 recante: “Gestione clinico-assistenziale della covid-19 in corso di epidemia”.

FOLLOW-UP PAZIENTE COVID

Per supportare i pazienti colpiti da Covid-19 che, a seguito di guarigione, necessitano di sottoporsi a visite e controlli per monitorare il decorso della malattia, con la deliberazione di Giunta regionale n. 1150/2020 sono stati approvati i seguenti pacchetti di day- service:

- PACC DIAGNOSTICO “Follow Up Covid”;

- PACC Follow Up Covid con forte compromissione cardio-polmonare.

Quindi, con la deliberazione di Giunta regionale n. 403 del 15/03/2021, al fine di garantire la continuità assistenziale in favore dei pazienti COVID, attraverso la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, utili a verificare l’effettivo stato di salute dei pazienti dopo la fase acuta, è stato istituito il codice di esenzione P01, riferito a quanto espressamente previsto dall’art. 1 comma 4 lett. b del D.Lgs. 124/1998 – seconda parte e precisamente a “prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale, in caso di situazioni epidemiche (..)”.

Il codice di esenzione P01 si applica in fase di prescrizione dei pacchetti day- service o di prestazioni di specialistica ambulatoriale, che devono essere strettamente correlate alla patologia COVID e, dunque, da non

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intendersi applicabile, alla erogazione di prestazioni non strettamente correlate al virus SARS – CoV- 2.

Pertanto, con il predetto codice di esenzione possono essere erogate, all’interno degli Ospedali COVID, tutte le prestazioni (visite e indagini diagnostiche), di cui ai predetti pacchetti day- service, correlate al follow-up dei pazienti che hanno avuto infezione da Sars-CoV 2, per i quali il superamento della fase acuta, gestita sia sul territorio sia in ospedale, non ha comportato completa guarigione.

In fase di prescrizione, lo specialista in servizio presso l’Ospedale COVID o il Medico di Medicina Generale, nonché il Pediatra di Libera Scelta dovranno indicare il codice di esenzione P01. Tale codice non dovrà essere richiesto o rilasciato dal Distretto Socio – Sanitario, ma riportato dal medico prescrittore in fase di rilascio della ricetta (formato de materializzata) sulla base della lettera di dimissione che attesti il trattamento in “fase acuta”.

MONITORAGGIO MINISTERO DELLA SALUTE POSTI LETTO

Il Ministero della Salute ha avviato da inizio pandemia un monitoraggio circa l’attivazione di posti letto, secondo due percorsi:

a) monitoraggio quotidiano posti letto di Terapia Intensiva e Area medica, attivati ai fini della gestione della pandemia;

b) monitoraggio settimanale circa l’attuazione e, dunque, realizzazione dei posti letto di Terapia Intensiva e Semintensiva, ai sensi del D.L. n. 34/2020.

TAVOLO DI MONITORAGGIO QUOTIDIANO

Al fine di fornire il dato al Ministero della Salute, nell’ambito del monitoraggio quotidiano, è stato istituito un Tavolo tecnico permanente costituito da:

a) Direttore Area “Innovazione Sociale, Sanitaria e di Sistema-CRSS” di A.Re.S.S.;

b) Direttore Area Epidemiologia e Care Intelligence – A.Re.S.S.;

c) Responsabile P.O. della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e Sport per Tutti;

d) Direttori Sanitari ASL e Aziende Ospedaliere;

e) Direttori delle Centrali Operative 118;

f) Bed Manager individuati dalle direzioni strategiche delle Asl e Ospedali COVID privati accreditati.

A seguito del monitoraggio quotidianamente si provvede a trasmettere i dati al Ministero della Salute, relativi ai posti letto attivi di Terapia Intensiva e Area Medica (Pneumologia, Malattie Infettive e Area Medica).

Con nota prot. n. r_puglia/AOO_005/PROT/26/03/2021/0002592 del 26/03/2021 è stata comunicata alle direzioni generali delle Asl la disponibilità delle Case di Cura private accreditate a fornire il supporto per l’attività di ricovero NO- COVID.

Le discipline interessate NO – COVID sono area medica (pneumologia e medicina interna) e area chirurgica (con particolare riferimento all’ortopedia), salvo diverse esigenze assistenziali, che i Direttori generali autonomamente potranno definire, in sede di contrattazione, con le singole strutture. I Direttori generali, in

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relazione ai posti letto da devolvere all’attività NO COVID, devono concordare settimanalmente la programmazione con le strutture private accreditate, sulla base del proprio fabbisogno assistenziale. Al fine di garantire alle strutture private accreditate l’equilibrio economico nel corso dei prossimi due mesi, le Direzioni sanitarie, in presenza di pazienti NO – COVID, in Pronto soccorso ed in attesa di ricovero, dovranno preventivamente saturare i posti letto messi a disposizione dall’ospedalità privata e successivamente ricorrere ai posti letto attivi presso le strutture pubbliche. Tale procedura consentirà una più rapida riconversione degli ospedali pubblici al trattamento dei pazienti COVID.

I pazienti in Pronto soccorso, accertata la negatività al COVID, potranno essere trasferiti presso le strutture private accreditate. La predetta disposizione è a valere solo per il bimestre aprile – maggio 2021, salvo eventuali proroghe, dovranno formare oggetto di pre – intese da recepire, quale addendum degli accordi contrattuali, a valere per l’anno 2021. Restano confermati i fondi unici di remunerazione assegnati ad ogni azienda e ripartiti alle singole strutture, secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 351/2021, con la precisazione che il tetto di spesa è svincolato dal volume economico attribuito per ogni disciplina e dal dodicesimo mensile.

Le Aziende sanitarie Locali devono individuare un referente per la determinazione del fabbisogno settimanale e per la gestione dei pazienti da trasferire, anche con riferimento alle esigenze delle Aziende Ospedaliero Universitarie. Il nominativo del coordinatore aziendale dovrà essere comunicato alle Case di Cura private accreditato, ai Direttori di Pronto soccorso e delle Centrali Operative 118, quale unico referente per la gestione di questo nuovo e temporaneo modello organizzativo.

Nel corso delle riunioni quotidiane di monitoraggio dei posti letto COVID con i Bed manager saranno acquisiti i dati relativi ai trasferimenti operati dalle strutture pubbliche verso le strutture private accreditate, anche la fine di introdurre eventuali azioni correttive.

Infine, si è reso necessario avviare una ulteriore ricognizione dei posti letto attivi negli Ospedali dedicati al trattamento dei pazienti COVID alla data del 21/04/2021,distinti per le seguenti discipline:

a) Terapia Intensiva (codice 49);

b) Pneumologia (codice 68);

c) Malattie Infettive (codice 24);

d) Area Medica;

e) Terapia Semintensiva ( cod. 94 o allocati presso le discipline di cui le predette discipline a), b), c), e d)).

I Posti letto di semintensiva possono essere trasformati in Terapia Intensiva, qualora si renda necessario.

f) Posti letto tecnici OBI, ubicati presso i Pronto Soccorso. Tali posti letto , in base all’andamento epidemiologico, possono essere trasformati in posti letto di Area medica “Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza” (così come previsto dal D.M. n. 70/2015) o in Terapia Intensiva, in base alle specifiche condizioni strutturali, organizzative e tecnologiche.

La Rete Ospedaliera COVID della Regione Puglia, si articola, pertanto, secondo un modello a “complessità crescente”, con riferimento alla previsione di posti letto dedicati a:

a) attività intensiva (Terapia Intensiva e Semintensiva);

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b) attività specialistica intensiva (malattie infettive, pneumologia e medicina interna);

c) attività di area medica dedicata alla gestione del covid “post –acuzie”. Tale organizzazione consente di gestire il paziente nella fase post acuta comunque in un ambiente “protetto”, garantendo così il turn- over dei posti letto dedicati al COVID.

Inoltre, della rete ospedaliera pugliese fanno parte:

- l’Ospedale Militare di Taranto (n. 20 pl di area medica), quale articolazione dell’Ospedale Moscati;

- Modulo esterno della Marina militare sito presso l’Ospedale di Barletta, quale articolazione dello stesso (n. 40 posti letto, successivamente pari a n. 20 posti letto).

I posti letto dedicati al COVID non possono essere utilizzati dalle strutture pubbliche e private accreditate per lo svolgimento di attività ordinaria (NO- COVID), salvo specifica autorizzazione da parte del Dipartimento

“Promozione della Salute, del Benessere sociale e Sport per Tutti”. Tanto si rende necessario anche in base alle modalità di tariffazione dell’emanando decreto ministeriale, di cui al D.L. n. 34/2020, che prevede il rimborso del posto letto dedicato al COVID, anche nel caso di inoccupazione.

Nella tabella, di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono riportati per tutti gli Ospedali COVID, facenti parte della rete, i posti letto, distinti per disciplina.

Come da indicazioni ministeriali ed ai soli fini del monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute sono individuate tre colonne:

a) numero posti letto già attivi pre -emergenza, come da modelli HSP e dedicati al COVID;

b) numero posti letto aggiuntivi rivenienti da riconversione di altre discipline o previsti ex – novo;

c) totali posti letto dedicati al COVID, quale sommatoria delle predette lettere a) e b).

Pertanto, si ritiene di prendere atto della ricognizione dei posti letto attivi e dedicati al COVID alla data del 26/04/2021, se si considera che si intende gradualmente affidare la gestione dei pazienti COVID alle strutture pubbliche,demandando alle strutture private accreditate il supporto alla rete ospedaliera pubblica per l’assistenza ai pazienti NO- COVID.

Infine, i Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF) hanno rappresentato la necessità di revocare il punto 10) della D.G.R. n. 525/2020, con il quale si consentiva alle strutture private accreditate quanto segue :

“il delta fra la produzione effettiva anno 2020 (svincolato dal limite del dodicesimo e dall’attribuzione per disciplina) ed il correlato tetto di spesa regionale sarà recuperato nell’esercizio successivo (anno 2021) sulla base delle indicazioni regionali in relazione al proprio fabbisogno”. Tanto si rappresentava in quanto non coerente con le vigenti e successive disposizioni nazionali intervenute in materia.

Si richiama, altresì, quanto contenuto al punto 7) della D.G.R n.525/2020: “di stabilire che i criteri di remunerazione delle prestazioni, nonché le modalità di anticipazione mensile e l’ipotesi di trasposizione negli esercizi successivi del tetto di spesa non fatturato nel corso dell’anno 2020, troveranno applicazione, salvo

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diverse disposizioni nazionali che dovessero successivamente intervenire all’adozione del presente provvedimento. La presente vale come clausola risolutiva espressa”.

RIPRESA ATTIVITA’ ORDINARIA E PIANO PANDEMICO

L’andamento attuale della pandemia da COVID 19 e della curva dei contagi, in sensibile flessione, evincibile dal Monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, sta determinando un affievolimento della pressione sulla rete ospedaliera COVID e, dunque, un tasso di occupazione dei posti letto entro i limiti previsti dal Ministero della Salute.

Pertanto, si rende necessario ripristinare un numero congruo di posti letto ai pazienti affetti da patologie NO – COVID , attraverso un graduale processo di riconversione dei posti letto HSP dedicati al COVID e successivamente di quelli “aggiuntivi”.

Sulla base delle attuali necessità assistenziali, si ritiene di consentire, a far data dal 24/05/2021, in via prioritaria, la totale riconversione delle seguenti strutture di ricovero pubbliche e private accreditate:

• Ospedale di Barletta;

• Ospedale San Paolo di Bari;

• Ospedale di San Severo;

• Casa di Cura “Villa Lucia Hospital” di Conversano;

• Ospedale militare di Barletta;

• Ente Ecclesiastico “Miulli” di Acquaviva delle Fonti.

A tale riguardo i Rappresentanti legali delle predette strutture dovranno comunicare ufficialmente alla Direzione del Dipartimento della Salute e Benessere Animale la data di effettiva riconversione. Resta inteso che per le strutture private accreditate la produzione in attività ordinaria (NO-COVID) dovrà essere commisurata alla quota parte residua dei tetti di spesa già contrattualizzati, da utilizzarsi in modo equamente distribuito per il restante periodo dell’anno.

Per quanto attiene le altre strutture di ricovero pubbliche e private accreditate, il processo di riconversione, con priorità per i posti letto dedicati da “HSP pre – emergenza” da parte delle Direzioni Strategiche delle Aziende Sanitarie, potrà essere avviato d’intesa con la Direzione del Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale”, tenendo conto dell’andamento epidemiologico.

Infine, entro il 31/07/2021, con apposito provvedimento di Giunta regionale, dovrà essere definito un nuovo piano pandemico della rete ospedaliera COVID e NO- COVID, per fronteggiare una eventuale recrudescenza della pandemia.

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La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai

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