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H84I20000410001 DECRETA IL RETTORE BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

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P a g . 1 | 8 Prot. N. 0002580 Scadenza: 7 luglio 2020 – Ore 13:00

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA

Settore concorsuale: 09/G2 – Bioingegneria

Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/06 –Bioingegneria elettronica e informatica Scadenza: 7 luglio 2020 – Ore 13:00

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 22;

VISTO il D.M. n. 102 del 09/03/2011 con il quale l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione;

VISTA la delibera n. 22.1 del 12/12/2016 del Senato Accademico con la quale è stato approvato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO il progetto di ricerca WAVE finanziato dal Ministero della Difesa nell’ambito del programma PNRM – prot. 893 del 17/02/2020;

VISTA la richiesta di emissione di un bando per n. 2 assegni di ricerca, prot. 2269 del 21/05/2020, presentata dalla Dott.ssa Elena Bergamini;

ACCERTATA la necessaria copertura finanziaria

DECRETA

Art. 1 – Oggetto del bando

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di cui all’art. 22 della Legge n. 240 2010 (tipologia b) e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (assegno senior), come sotto indicato:

Settore concorsuale: 09/G2- Bioingegneria

Settore Scientifico Disciplinare: ING-INF/06 –Bioingegneria elettronica e informatica Programma di ricerca: "WAVE - Coach indossabile per il Veterano – Wearable Assistant for VEterans in sport” – CUP

H84I20000410001

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P a g . 2 | 8 Art. 2 – Durata e importo

Gli assegni avranno la durata di 1 anno e potranno essere rinnovati per un periodo non inferiore all’anno fino a un massimo di 6 anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi della vigente normativa, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 6 anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L’importo annuo è stabilito in € 19.367,00 al lordo degli oneri a carico del beneficiario e sarà erogato al beneficiario in rate mensili.

Art. 3– Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo Agli assegni di ricerca si applicano:

a) in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 476/1984;

b) in materia previdenziale, quelle di cui all'art 2, commi 26 e seguenti, della Legge 335/1995 e successive modificazioni;

c) in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 296/2006 e successive modificazioni;

d) in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto è integrata con fondi a carico del bilancio della struttura interessata, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L’Ateneo provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 4– Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal Collegio dei docenti l’approvazione per la discussione delle tesi dottorale) o specializzazione medica, in Italia o all’estero.

Per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche, la titolarità dell’assegno di ricerca comporta, per l’intera sua durata, il collocamento in aspettativa senza assegni.

I dipendenti privati, ancorché in part time, non possono usufruire di assegni di ricerca.

Non può essere titolare di assegni il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’art. 74, comma 4 del D.P.R. 382/1980.

L’assunzione o il mantenimento da parte dell’assegnista di attività professionali o incarichi di lavoro autonomo richiede la preventiva autorizzazione della struttura interessata, sentito il responsabile scientifico, che ne dichiari la compatibilità con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno, e l’assenza di possibili conflitti di interesse o di altra forma di pregiudizio nei riguardi dell’Ateneo o della specifica attività di ricerca svolta; il responsabile scientifico e il titolare dell’assegno devono inoltre dichiarare di non essere legati da rapporti professionali in atto o preesistenti.

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P a g . 3 | 8 Ai titolari di assegni, su proposta delle strutture interessate, può essere affidata una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo.

L’erogazione dell’assegno è sospesa nei periodi di assenza, superiori a 30 giorni, dovuti a gravidanza o malattia documentata. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

Art. 5 – Requisiti per l’ammissione alla selezione

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado, con un docente appartenente alla struttura che ne abbia richiesto l’attivazione e presso cui si svolgerà l’attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.

Gli assegni di ricerca possono essere destinati a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equivalente all’estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. I titoli di studio conseguiti all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, ed allegati alla domanda, anche in fotocopia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

ASSEGNO N. 1

Possono partecipare alla selezione, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1 della Legge 240/2010, i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo nell’ambito delle Scienze del Movimento Umano e dello Sport, in possesso di Laurea Magistrale classe LM67, con vasta e consolidata esperienza nell’utilizzo di sistemi indossabili per l’analisi del movimento, esperienza nell’utilizzo di software per l’analisi statistica di dati numerici, consolidata esperienza nella gestione di tutto il processo di acquisizione dati nell’ambito dell’analisi del movimento (redazione documenti per comitato etico, reclutamento partecipanti/pazienti, definizione e implementazione protocolli di misura ad hoc, acquisizione ed elaborazione dati), conoscenza dei sistemi stereofotogrammetrici per l’analisi dl movimento, preferibile conoscenza di base dell’ambiente di programmazione Matlab®. Si richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese.

ASSEGNO N. 2

Possono partecipare alla selezione, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all’art. 22, comma 1 della Legge 240/2010, i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo nell’ambito delle Scienze del Movimento Umano e dello Sport, in possesso di Laurea Magistrale classe LM67, con vasta e consolidata esperienza nell’utilizzo di sistemi stereofotogrammetrici per l’analisi del movimento e dei sistemi per l’acquisizione di dati relativi all’attività muscolare (elettromiografia), esperienza nella programmazione in ambiente Matlab® e nell’utilizzo di software per l’analisi statistica di dati numerici, consolidata esperienza nella gestione di tutto il processo di acquisizione dati nell’ambito dell’analisi del movimento (redazione documenti per comitato etico, reclutamento partecipanti/pazienti, definizione e implementazione protocolli di misura ad hoc, acquisizione ed elaborazione dati), preferibile conoscenza dei sistemi indossabili per l’analisi del movimento. Si richiede inoltre la conoscenza della lingua inglese.

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P a g . 4 | 8 Art. 6 – Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice e in conformità all'Allegato A e sottoscritta dall’interessato deve essere indirizzata al Magnifico Rettore, Università degli Studi di Roma "Foro Italico" - Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma, e dovrà pervenire entro e non oltre la data e l’orario di scadenza del presente bando. La domanda deve essere inviata nella seguente modalità:

tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo personale@pec.uniroma4.it, utilizzando la posta elettronica certificata personale e accreditata del candidato (non sono ammesse PEC istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati, ecc.), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista l'apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite mediante scanner.

Si fa presente che, per l’invio telematico, dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente pdf. Il messaggio dovrà riportare nell'oggetto “Bando di selezione per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (specificare il numero dell’assegno)”. Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 30 MB. Nel caso in cui per l'invio della domanda fosse necessario superare tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando nell'oggetto: “integrazione alla domanda - Bando di selezione per il conferimento di n. 2 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (specificare il numero dell’assegno)”, numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione. Farà fede la data e l’ora di trasmissione certificate dal riferimento temporale contenuto nel documento informatico, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013. Non sarà ritenuta valida e, pertanto, non sarà presa in considerazione, la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata ovvero da una PEC di cui il candidato non sia titolare.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

a. nome, cognome e codice fiscale;

b. data e luogo di nascita;

c. cittadinanza posseduta;

d. residenza;

e. Laurea posseduta, votazione riportata, nonché data di conseguimento e Università presso cui è stata conseguita;

f. diploma di Dottore di ricerca posseduto, nonché la data di conseguimento e l’Università sede amministrativa del corso, eventuale diploma di specializzazione post-lauream;

g. di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite o di impegnarsi a rinunciare al godimento delle stesse in caso di vincita dell’assegno di ricerca;

h. di non essere iscritto a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, Dottorato di ricerca con borsa o Specializzazione medica, in Italia o all’estero, Master universitari e, ove fosse iscritto, di rinunciare con effetto immediato dalla presa di servizio.

i. per i soli cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;

j. per i soli cittadini di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

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P a g . 5 | 8 k. di aver/non avere riportato condanne penali;

l. di avere/non avere procedimenti penali a carico;

m. domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, numero telefonico e indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

n. equipollenza dei titoli, qualora conseguiti all’estero/Dichiarazione di valore dei titoli di studio conseguiti all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti;

o. di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ma alla domanda stessa dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati in situazione di disabilità, qualora intendano avvalersi degli ausili previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, specificando le richieste in merito agli ausili necessari alle proprie esigenze, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame. La domanda, in carta semplice, dovrà essere allegata alla domanda di ammissione.

Art. 7 – Titoli e curriculum

Alla domanda deve essere allegata, pena esclusione, la seguente documentazione:

a) certificato di Laurea con voto e con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto;

b) certificazione dell’avvenuto conseguimento del titolo di Dottore di ricerca;

c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini del concorso (diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post- lauream, conseguiti in Italia o all'estero, borse di studio o incarichi di ricerca conseguiti sia in Italia che all'estero, etc.);

d) curriculum della propria attività scientifica e professionale datato e firmato;

e) eventuali pubblicazioni scientifiche;

f) dichiarazione relativa all’eventuale fruizione di borsa di studio per il dottorato di ricerca e/o eventuale attività svolta in qualità di assegnista di ricerca (Allegato B);

g) fotocopia di un documento di riconoscimento;

h) fotocopia del codice fiscale.

i) elenco sottoscritto, in carta libera, delle pubblicazioni e dei titoli allegati alla domanda

È facoltà del candidato allegare alla domanda, in luogo dei sopraindicati titoli, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000. Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili ai fini della presente procedura selettiva, i candidati dovranno, altresì, allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all’originale (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000).

È fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte.

Ai titoli redatti in lingue diverse dall'inglese o dal francese deve essere allegata una traduzione in lingua italiana corredata da una autodichiarazione che attesti la conformità della stessa al testo straniero.

Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, inglese, francese. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

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P a g . 6 | 8 I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei suddetti casi i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Art. 8 – Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal Rettore, su proposta della struttura interessata, ed è composta da tre o più docenti, almeno due dei quali professori di ruolo, dell’area scientifica del progetto di ricerca o di aree affini. Ove la struttura lo ritenga opportuno, la Commissione può essere integrata da un ulteriore componente, non appartenete ai ruoli universitari, esperto nello specifico ambito di ricerca previsto.

Art. 9 – Procedura di selezione La selezione è per titoli e colloquio.

I criteri di valutazione saranno predeterminati dalla stessa commissione e dovranno tener conto:

(a) di titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il Dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all'estero, i diplomi di specializzazione di area medica, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia o all’estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero (60 punti su 100); al titolo di Dottore di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca o di specializzazione di area medica sono riservati 20 punti dei suddetti 60; dei rimanenti 40 punti, 10 punti sono riservati alla congruenza tra i titoli presentati dal candidato e il tema scientifico dell’assegno di ricerca.

(b) del colloquio (40 punti su 100). Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di 30/100 nella valutazione dei titoli.

Le procedure concorsuali si concludono con la nomina del vincitore e con la formulazione di una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

Il colloquio sarà inteso ad accertare l'attitudine alla ricerca, la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni a cui si riferisce la selezione e la conoscenza della lingua prevista nell’Art. 5 del presente bando.

I risultati della valutazione dei titoli saranno resi noti agli interessati prima dello svolgimento del colloquio mediante pubblicazione sul sito di ateneo.

Durante il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19, il colloquio sarà sostenuto esclusivamente in modalità telematica.

Il colloquio si svolgerà in modalità telematica il giorno 13 luglio 2020 alle ore 14:30, mediante una piattaforma di videocomunicazione. La scelta preferenziale per tale piattaforma è Microsoft Teams, secondo le indicazioni che saranno fornite ai candidati nelle pagine del sito istituzionale di Ateneo, specificatamente nella sezione dedicata ai bandi per assegni di ricerca, entrando nella pagina di riferimento del presente bando. Se si verificassero problemi di connessione con Microsoft Teams, sarà cura della commissione decidere una piattaforma di comunicazione alternativa a cui tutti potranno avere accesso immediato.

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P a g . 7 | 8 Le candidate/I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla selezione sono tenuti a collegarsi in via telematica, nel giorno e nell’ora sopra indicati. L’assenza della candidata/del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.

Per sostenere il colloquio i candidati dovranno presentare idoneo documento di riconoscimento (carta d'identità, patente di guida, passaporto, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato, altri documenti equipollenti ai sensi dell'art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000).

Il colloquio è pubblico.

Art. 10 – Graduatoria di merito

Al termine della selezione, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi e il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato e la graduatoria di merito in ordine decrescente. Gli atti relativi alla procedura di selezione, nonché la graduatoria di merito saranno approvati con decreto del Rettore.

L’approvazione degli atti sarà pubblicata sul sito dell’Università.

In caso di rinuncia del vincitore, l’assegno sarà conferito al candidato idoneo che segue in ordine di graduatoria.

Art. 11 – Conferimento dell’assegno e risoluzione del rapporto

L'assegno è conferito mediante contratto di diritto privato. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.

Il vincitore dovrà rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, presente sul sito di Ateneo.

Decadono dal diritto dell'assegno coloro che dichiarino di non accettarlo o non si presentino entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell’approvazione degli atti.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio del periodo di godimento dell’assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dal "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53" (T.U. 151/2001). Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell’assegno, si trovino nelle condizioni di cui sopra sono tenuti a esibire all’ufficio competente una dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, nella quale dovrà essere indicata la data presumibile in cui avrà termine l’impedimento in questione.

Qualora il vincitore inizi la propria attività, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorreranno dal giorno di effettivo servizio.

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca, all'atto della presa di servizio, coloro che non ottemperino ai divieti di cumulo e incompatibilità sanciti dall'art. 13 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca.

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempienza grave e rilevante, ai sensi dell’art. 1460 CC, da parte del titolare dell’assegno. Tale inadempienza viene segnalata alla struttura interessata dal responsabile scientifico, con richiesta motivata di risoluzione. La risoluzione del rapporto proposta dalla struttura interessata viene deliberata dal Senato Accademico.

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P a g . 8 | 8 Art. 12 – Trattamento dati personali

I dati personali verranno trattati secondo le disposizioni del Regolamento Europeo della Protezione dei Dati n. 679/2016 ("GDPR"), nonché della libera circolazione di tali dati, che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico", in qualità di “Titolare” del trattamento, tratterà i dati personali forniti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003

“Codice Privacy” nonché dell’art.13 del GDPR, pertanto, esclusivamente per le finalità del presente bando di selezione e della rilevazione in questione, delle quali è possibile richiedere specifiche informazione al Responsabile del Procedimento. I dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto delle normative sopracitate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, in modo lecito e secondo correttezza per le finalità indicate all'interno del bando di selezione stesso e per l'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro tra le Parti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5 GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

L’informativa estesa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile al seguente link: http://www.uniroma4.it/?q=node/5196

Art. 13 – Pubblicità della procedura selettiva

Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato attraverso il sistema informatico d'Ateneo all'indirizzo Internet: www.uniroma4.it

Art.14 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è nominato responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando il Dott. Marco Cannata.

e-mail: marco.cannata@uniroma4.it

Art. 15 – Rinvii

Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Roma, 16 giugno 2020

F.to Il Rettore Prof. Attilio Parisi

RELATA DI NOTIFICA

Notificato agli interessati mediante pubblicazione presso il sito web di Ateneo all'indirizzo Internet: www.uniroma4.it in data 17.06.2020

IL DIRETTORE GENERALE

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