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ALLEGATO 6 CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALL’INSTALLAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA

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ALLEGATO 6

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALL’INSTALLAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA

L’anno ………addì………..del mese di……….in Urbino (PU), presso la Sede Municipale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n…………..del………….e della Determinazione del Dirigente del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo n. del

TRA

Il Comune di Urbino con sede in Via Puccinotti, 3 P.IVA _____________________ e C.F.

qui rappresentato dal Signor _________________ nato a ____________________________________

il_________________________ il quale interviene nella qualità di Dirigente del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo ed agisce in nome e per conto del Comune di Urbino, da qui innanzi denominato

“Comune”

E

La Ditta_______________________________________________________________________

avente sede legale in_____________________________________________________________

Via______________________________________________n____________________________

C.F_______________________________________P.IVA_______________________________

qui rappresentata dal Signor________________________________________________________

nato a________________________________________il_________________________________

C.F_______________________________________Legale Rappresentante, nel cui nome ed interesse agisce (da qui innanzi denominata “Concessionario”)

PREMESSO

- che con propria deliberazione n …………del……….., dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale, ravvisato il pubblico interesse, approvava le indicazioni di indirizzo in merito alla ricerca di un concessionario del servizio di fornitura e gestione di un distributore di acqua alla spina;

- che con Determinazione Dirigenziale n_________del___________________è stato approvato l’avviso di indagine di mercato e lo schema di contratto di concessione di suolo pubblico;

- che con Determinazione Dirigenziale n___________del________il Dirigente del Servizio Segreteria

Generale e Sviluppo individuava quale concessionaria la

Ditta__________________________________

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 1 OGGETTO

Il Comune concede alla Ditta______________________________________________per la quale accetta il Legale Rappresentante Signor______________________________, una porzione di mq _______ di suolo pubblico in area posta all’incrocio tra viale Comandino e Via Gagarin, presso il parcheggio dell’Asur, il tutto come meglio evidenziato nell’allegata planimetria, area individuata al

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C.T. fg__________________mappale n_________________________affinché la stessa vi possa installare un distributore automatico di acqua alla spina.

La struttura prefabbricata dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- dimensioni e tipologia tali da limitare il più possibile l’impatto ambientale ed il rispetto architettonico del complesso;

- possedere almeno due vani distinti, che permettano ciascuno l’erogazione di acqua alla spina naturale e gassata, entrambe refrigerate;

- accessibilità dell’impianto ai soggetti diversamente abili ai sensi del D.P.R. 236/89;

I materiali e gli apparecchi utilizzati per l’allestimento del distributore dovranno rispettare le dimensioni ed i requisiti richiesti dalle direttive CE e dalle Leggi italiane.

La concessione è soggetta al pagamento della TOSAP.

Qualora il Comune intendesse installare sul proprio territorio strutture analoghe, lo stesso si impegna a concederle al Concessionario alle stesse condizioni in essere; il termine finale della concessione per tali ulteriori aree è parificato a quello dell’area concessa con il presente contratto. Il concessionario dovrà garantire il servizio anche in tali aree.

Il Concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura e/o l’area oggetto della presente concessione.

ART. 2 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune rende disponibile l’area ove realizzare la struttura mediante concessione di suolo pubblico, garantisce il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant’altro necessario al decoro pubblico) e riconosce al concessionario gli incassi derivanti dalla gestione del servizio.

Il Comune non potrà essere considerato responsabile di eventuali danno o atti vandalici alla struttura installata.

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, dall’espletamento delle attività richieste per effetto del presente contratto.

Il Concessionario deve:

- munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell’attività commerciale, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

- eseguire a propria cura e spese l’allacciamento alla rete idrica comunale;

- eseguire a propria cura e spese l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;

- eseguire a propria cura, se necessario, il rifacimento del basamento sul quale installare l’impianto;

- installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente il punto di erogazione dell’acqua provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria onde garantire le condizioni igieniche e di sicurezza dell’impianto, una perfetta qualità dell’acqua erogata, la buona tenuta estetica, strutturale e di decoro della struttura in cui lo stesso è inserito; effettuare l’eventuale sostituzione dell’impianto a seguito di danneggiamento;

- provvedere all’ispezione, alla pulizia e disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione e tubazioni ed alla sostituzione periodica di filtri e lampade UV antibatteriche;

- effettuare campionamenti semestrali della qualità dell’acqua erogata trasmettendo gli esiti al responsabile del procedimento;

- corrispondere, per l’occupazione dell’area oggetto della concessione, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e smaltimento rifiuti solidi urbani, secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti;

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- provvedere al pagamento di imposte, tasse e tariffe previste, nonché a tutti gli adempimenti amministrativi/edilizi/sanitari;

- assumersi i costi di gestione inerenti l’impianto (pulizia, cambio filtri, ricarica bombole di CO2, ecc);

- assumersi i costi di gestione relativi ai consumi di acqua ed energia elettrica;

- non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all’area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso del concedente;

- concedere al Comune di Urbino la possibilità di utilizzare parte della struttura esterna per campagne di diffusione informativa generale ed istituzionale;

- garantire la propria disponibilità ad un’azione sinergica con l’amministrazione Comunale di Urbino per la promozione del progetto con iniziative di comunicazione promozionale;

- smantellare a propria cura e spese la struttura e ripristinare lo stato dei luoghi al termine del diritto di utilizzo dell’area in concessione.

Il distributore automatico dovrà essere installato e funzionante entro 180 giorni dalla stipula del contratto.

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE E PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

La concessione dell’area di cui trattasi ha durata di anni 6, decorrenti dalla data di stipula del presente contratto.

E’ facoltà dell’Amministrazione, qualora ravvisi il pubblico interesse, prorogare la concessione allo scadere del presente contratto, previa adozione degli appositi provvedimenti.

Le parti concordano che è facoltà del Concessionario recedere dal contratto qualora l’attività si dimostri gravemente antieconomica.

Il Concessionario si impegna a vendere l’acqua naturale ad prezzo massimo di € ____________ al litro IVA compresa e l’acqua gassata al prezzo massimo di € _______________ al litro IVA compresa e a mantenere invariato questi prezzi per ulteriori____________________anno/i rispetto al periodo minimo di invariabilità di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio di erogazione del servizio.

L’incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del Concessionario.

ART. 5 RESPONSABILITA’ NASCENTE DALLA CONCESSIONE, INADEMPIMENTI E SANZIONI

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Comune non sarà mai in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell’opera eseguita. Il Concessionario, nello svolgimento dell’attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità e salute, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi e sollevando quindi completamente l’Amministrazione Comunale;

Le parti danno atto che il concessionario ha stipulatoe una polizza assicurativa, a beneficio dell’Amministrazione comunale e dei terzi con validità fino allo scadere della concessione, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine alla concessione di cui trattasi. In particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione Comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all’Amministrazione comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui in convenzione, anche con riferimento a servizi e attività aggiuntive da realizzarsi.

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Il Concessionario ha l’obbligo di trasmettere copia delle ricevute del versamento del premio per il suo rinnovo.

L’inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonera il Concessionario dalla responsabilità.

Il Comune di Urbino sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dall’assicurazione.

Le parti danno atto che, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, e dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, il Concessionario ha costituito cauzione di € 3.000,00 mediante costituzione di fideiussione bancaria o assicurativa. Da tale garanzia fidejussoria il Comune decurta le seguenti somme:

 somme necessarie per il rimborso dei danni causati al patrimonio pubblico e per il ripristino dei luoghi alla scadenza della concessione;

 penali per la mancata erogazione dell’acqua per un periodo superiore a 7 giorni per qualunque causa esclusa solo la forza maggiore e/o il disservizio dipendente dal soggetto gestore dell’acquedotto, nella misura di € 200,00 ogni giornata successiva al settimo giorno;

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il gestore deve provvedere a riportare la cauzione al valore di € 3.000,00, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di incameramento, pena decadenza del contratto.

ART. 6 IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Concessionario è autorizzato ad esporre, per tutta la durata del contratto, eventuali impianti pubblicitari, senza oneri (nessuno escluso) per il Comune. Gli impianti dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e andranno collocati sul distributore in modo tale da garantire la sicurezza e l’incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell’imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta, rimangonoa totale carico del Concessionario.

ART. 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;

- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;

- vengano accertate da parte dell’Asl o di altri organi o enti di controllo, gravi violazioni alle norme di igiene dell’alimentazione;

- mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico;

- il venir meno dei requisiti di legge relativi alla sottoscrizione da parte del Concessionario di contratti con la Pubblica amministrazione;

- l’impianto subisca una interruzione nel funzionamento pari o superiore a mesi 6;

- il Concessionario si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o abbia in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni.

La decadenza è dichiarata, con provvedimento del Dirigente del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento.

ART. 8 REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a totale carico del Concessionario, dal quale sono espressamente assunte.

Del presente atto, ai sensi dell'art. 10, parte II^ della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione solo in caso d'uso.

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ART. 9 CONTROVERSIE

Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il foro compente per il Comune di Urbino.

ART. 10 TRATTAMENTO DATI

Il Comune di Urbino, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 11 RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

---

L’AFFIDATARIO PER IL COMUNE

--- Si approvano specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE E PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE ART. 5 RESPONSABILITA’ NASCENTE DALLA CONCESSIONE, INADEMPIMENTI E SANZIONI ART. 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 9 CONTROVERSIE L’AFFIDATARIO

Il Dirigente del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo

Dr. Michele Cancellieri

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