REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DELPROPOSTA N. 5751 DEL 08/04/2019 GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Area: EDILIZIA RESIDENZIALE AGEVOLATA
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(CECCACCI PAOLA) (CECCACCI PAOLA) (AD INTERIM M. MANETTIGR4102) (M. MANETTI)
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO ___________________________(Valeriani Massimiliano)
L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 10/04/2019 prot. 210 ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art.16 ter "Osservatorio regionale sui piani di zona". Approvazione della procedura concernente le modalità di organizzazione e funzionamento.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 3 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
OGGETTO: Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art.16 ter “Osservatorio regionale sui piani di zona”. Approvazione della procedura concernente le modalità di organizzazione e funzionamento.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge 18 aprile 1962, n. 167 “Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 22 ottobre 1971, n. 865 “Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme per la edificabilità dei suoli” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 “Norme per l’edilizia residenziale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia residenziale pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica” ed in particolare, l’art. 16 ter concernente l’”Osservatorio regionale sui piani di zona” - come inserito ai sensi della Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”;
CONSIDERATO che il comma 8 dell’art. 16 ter della suddetta Legge regionale 6 agosto 1999, n.
12, ai sensi del quale l’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale sui Piani di Zona, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia;
VISTO lo schema di procedura concernente “Osservatorio sui Piani di Zona – Modalità di organizzazione e funzionamento” che disciplina le modalità di formazione, l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio Regionale sui Piani di Zona;
RITENUTO di procedere all’approvazione della procedura concernente “Osservatorio sui Piani di Zona – Modalità di organizzazione e funzionamento” allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
Pagina 2 / 3
di approvare la procedura “Osservatorio sui Piani di Zona – Modalità di organizzazione e funzionamento” allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
Pagina 3 / 3
OSSERVATORIO REGIONALE SUI PIANI DI ZONA
L.R. LAZIO N.12/99 ART. 16 TER
MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Articolo 1
Osservatorio Regionale sui Piani di Zona
1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di formazione, l’organizzazione interna e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio Regionale sui Piani di Zona, istituito dall’art. 16 ter della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12, come modificata dall’art. 80, comma 1, lett.
c) della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio è un organismo permanente, di supporto all’Assessore competente in materia di Politiche Abitative, con funzioni consultive e di monitoraggio dei piani di zona, in corso di realizzazione o attuati, nell’ambito del territorio regionale.
3. Ai sensi dell’art. 16 ter, comma 2 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 12, come modificata dall’art. 80, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7 l’Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) monitora i piani di zona in corso di realizzazione o attuati nel territorio regionale, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
b) trasmette annualmente al Presidente della Regione e al Consiglio regionale una relazione sull’attività;
c) raccoglie i dati disponibili e la documentazione relativa e li rende pubblici attraverso il portale della Regione;
d) predispone una mappa georeferenziata del territorio regionale, concernente i piani di zona e il loro stato di attuazione, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 553 del 2 ottobre 2018, rendendola pubblica ed accessibile in open data;
e) implementa i dati dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa nel Lazio di cui all’articolo 9 bis della L.R. n. 12/1999, come modificato dall’art. 8, comma 4 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9;
f) elabora uno studio dei dati e delle diverse tipologie dei piani di zona esistenti nel territorio regionale, sulla base dei bandi regionali e degli altri enti locali, evidenziando lo stato di attuazione dei piani di zona, segnalando le eventuali problematiche e proponendo le possibili soluzioni per il rilancio dell’edilizia agevolata;
g) elabora proposte di modifica delle disposizioni regionali in materia di edilizia agevolata.
Articolo 2
Composizione dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio è costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica cinque anni.
2. È presieduto dall’Assessore competente in materia di edilizia agevolata o da un suo delegato.
3. Compongono l’Osservatorio:
a) un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), designato dal Presidente;
b) un rappresentante di Roma Capitale, designato dall’Assessore comunale competente in materia di edilizia agevolata;
c) un rappresentante della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Lazio, designato dai Presidenti degli Ordini Provinciali degli Ingegneri;
d) un rappresentante del collegio dei Geometri e dei Geometri laureati del Lazio, designato dai Presidenti dei Collegi provinciali;
e) un rappresentante della Federazione Regionale Lazio degli Ordini degli Architetti PPC, designato dal Presidente della Federazione;
f) un rappresentante dell’Ordine degli Avvocati, designato dai Presidenti degli Ordini presenti nella Regione Lazio;
g) un rappresentante degli Ordini dei Notai, designato dai Presidenti dei Consigli Notarili presenti nella Regione Lazio;
h) il Presidente del Comitato Regionale per i Lavori Pubblici di cui alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 (Comitato regionale per i lavori pubblici) e successive modifiche;
i) il Presidente del Comitato Regionale per il Territorio di cui all’articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;
l) un rappresentante designato dalle Associazioni di secondo grado, (Associazioni di Associazioni), individuato congiuntamente da tutti i rappresentanti delle associazioni coinvolte;
m) quattro rappresentanti delle Organizzazioni dei Conduttori o di Categoria maggiormente rappresentative a livello locale (individuate nel D.M. 16 gennaio 2017) con il criterio del maggior numero degli iscritti;
n) due rappresentanti delle Organizzazioni delle Cooperative Edilizie di Costruzione di livello regionale individuate con il criterio del maggior numero degli iscritti;
o) due rappresentanti delle Associazioni delle Imprese dei Costruttori edili di livello regionale individuate con il criterio del maggior numero di Imprese iscritte;
p) i presidenti delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Regione.
4. I componenti designati devono trasmettere il proprio curriculum vitae e dichiarare, prima della nomina, l’assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse allo svolgimento dell’incarico.
5. La partecipazione alle attività dell’Osservatorio avviene a titolo gratuito.
6. Fatta salva l’ipotesi di dimissione o di cessazione dall’incarico per quiescenza, la decadenza dall’incarico di componente, nei casi di assenza ingiustificata in 3 sedute consecutive, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
7. L’Osservatorio convoca, in ragione dell’oggetto della seduta, i rappresentanti degli enti locali competenti e degli inquilini interessati.
Articolo 3
Modalità di funzionamento dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio si riunisce nel Capoluogo di Regione, presso gli uffici dell’Assessorato competente in materia di edilizia agevolata.
2. L’Osservatorio si riunisce in seduta plenaria con cadenza mensile. L’atto di convocazione della seduta, contenente data, luogo e argomenti posti all’ordine del giorno è disposto dal Presidente o da un suo delegato e deve pervenire ai singoli membri - anche per email o posta certificata - almeno 6 giorni prima della seduta prefissata, con facoltà di variazione dell’ordine del giorno, in caso di urgenza, entro il terzo giorno antecedente la seduta.
3. Durante le sedute il Presidente è assistito da un dipendente regionale anche a tempo parziale o determinato, che svolge le funzioni di Segretario.
4. Il Segretario predispone e trasmette su indicazione del Presidente l’atto di convocazione della seduta, al quale è allegata l’eventuale documentazione inerente l’ordine del giorno, ed il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da sottoporre a ratifica del consesso, di norma, nella seduta successiva. I Componenti possono presentare eventuali integrazioni o richieste di rettifica del verbale, prima della sua approvazione.
5. Nei Verbali deve risultare:
a. La data, il luogo e l’ordine del giorno in discussione;
b. Il nominativo del Presidente, del Segretario e dei componenti, presenti e assenti;
c. le dichiarazioni di voto dei singoli membri e l’esito delle eventuali votazioni degli argomenti in trattazione;
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, compreso il Presidente.
7. I componenti che siano impossibilitati ad intervenire alla seduta ne danno comunicazione al Segretario in tempo utile, al fine di consentire, nel caso di mancanza del quorum, il rinvio della seduta stessa.
8. L’Osservatorio si riunisce anche su richiesta del Presidente della Giunta regionale. La convocazione è disposta sullo specifico argomento richiesto, da porre all’ordine del giorno, e la validità delle sedute è confermata nella metà più uno dei componenti.
9. Nel caso si svolga una votazione su un punto dell’ordine del giorno, la stessa si intende favorevole se approvata dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10. Possono presenziare alle sedute, ma non possono essere considerati ai fini della loro validità, né partecipare alla votazione, i componenti che dichiarino di avere correlazioni professionali o personali con specifici argomenti posti all’ordine del giorno.
11. L’Osservatorio si avvale del supporto tecnico di cui all’art.5, composto da dipendenti regionali anche a tempo parziale o determinato, nominati con lettera di incarico dal Presidente, previo nulla osta del Direttore regionale di assegnazione.
12. La partecipazione alle sedute dell’Osservatorio da parte dei componenti del supporto tecnico avviene, di norma, nell’ambito dell’orario di servizio.
13. Per particolari argomenti posti all’esame dell’Osservatorio, il Presidente può nominare tra i componenti Commissioni relatrici, anche con il supporto tecnico dell’Osservatorio, ovvero integrate da componenti esterni, a titolo gratuito, dotati di specifica professionalità, con funzioni meramente consultive o di supporto all’attività della Commissione.
14. Le Commissioni sono istituite dall’Osservatorio in seduta plenaria, che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Sono composte da almeno tre componenti dell’Osservatorio, scelti sulla base delle loro competenze e disponibilità.
15. Per ogni Commissione viene indicato, tra i componenti designati, un Relatore, che ne convoca le riunioni, ne cura le verbalizzazioni, relaziona all’Osservatorio sull’andamento dei lavori, sulle proposte e sulle attività svolte, tiene i contatti, ai fini operativi, con il Segretario quale coordinatore del supporto tecnico.
16. L’Assessore o un suo delegato, oltre agli altri componenti dell’Osservatorio, possono assistere anche alle riunioni delle Commissione di cui non fanno parte.
Articolo 4
Monitoraggio dei Piani di Zona
1. L’Osservatorio si rapporta con gli Enti e Amministrazioni al fine di reperire informazioni e dati necessari al compimento dei propri compiti istituzionali. Segnala agli Enti locali e agli uffici regionali competenti le eventuali problematiche e propone le possibili soluzioni.
2. Il Presidente dell’Osservatorio trasmette alla Direzione regionale competente le proposte di modifica delle norme regionali in materia di edilizia agevolata.
Articolo 5 Supporto tecnico
1. L’Osservatorio si avvale del supporto tecnico, composta da personale regionale, anche a tempo parziale o determinato.
2. Alla segreteria tecnica è demandata la predisposizione della documentazione a supporto degli argomenti posti all’ordine del giorno delle sedute, la eventuale pubblicazione sul sito istituzionale di notizie e dati relativi all’attività dell’Osservatorio, e le attività propedeutiche all’implementazione dei dati sulla mappa georeferenziata del territorio regionale concernente i piani di zona e il loro stato di attuazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 16 ter, comma 1 lett. d), della legge 6 agosto 1999 n. 12 e s.m.i.
3. La segreteria tecnica è composta da 3 a 5 unità. Il Segretario dell’Osservatorio svolge compiti di coordinamento.
Articolo 6 Consultazioni
1. L’Osservatorio può procedere all’audizione di rappresentanti dei comitati, operatori economici, nonché di soggetti ed istituzioni informati su problematiche oggetto della discussione.
Articolo 7 Pubblicità delle Sedute
1. Le sedute dell’Osservatorio possono essere pubbliche. I dati relativi ai componenti sono pubblicati nella apposita sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale; gli atti relativi alle attività dell’Osservatorio sono pubblicati sul sito istituzionale.
2. I componenti dell’Osservatorio sono tenuti al rispetto del principio della riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell’esercizio del loro mandato.