• Non ci sono risultati.

Pace fiscale, sanatoria violazioni formali: ecco il codice tributo per pagare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Pace fiscale, sanatoria violazioni formali: ecco il codice tributo per pagare"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

RISOLUZIONE N. 37/E

Divisione Servizi

Roma, 21 marzo 2019

OGGETTO: istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

L’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, prevede che “le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2019, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, sono state definite, tra l’altro, le modalità di versamento delle somme dovute.

In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020, oppure in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019, senza la possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

“PF99” denominato “VIOLAZIONI FORMALI - definizione agevolata - art. 9 del DL n. 119/2018”.

(2)

In sede di compilazione del modello F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna

“importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo d’imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo

“anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

IL VICEDIRETTORE CAPO DIVISIONE

firmato digitalmente

L’originale del presente documento è archiviato presso l’ufficio emittente

Riferimenti

Documenti correlati

relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa - IMPOSTA. 4934

relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa - IMPOSTA. “966F” -

Il versamento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e per il

Chi non è più in possesso della “Comunicazione delle somme dovute”, inviata nel 2019 dall’Agenzia delle entrate-Riscossione a seguito dell’adesione, contenente

38850 del 5 febbraio 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Tabacchi ha chiesto l’istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello

esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art. Deliberazioni ai sensi dell’art. 6) Proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa

15) Errori su imputazioni della competenza di costi e ricavi ai fini delle imposte sui redditi che non comportano danno per l’erario. Bisogna tener conto che tra le violazioni

A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione,