Delibera n. 2020/00249 del 14/05/2020 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 1/7
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
Rionero in Vulture (PZ)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 2020/00249 del 14/05/2020
al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale
OGGETTO
Provvedimento in autotutela: annullamento deliberazione n.183 del 26.03.2020 e accettazione dimissioni volontarie.
Unità operativa proponente Affari Generali e Personale (UOC)
Documenti integranti il provvedimento:
Descrizione Allegato Descrizione Allegato
Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell’atto per l’esecuzione
Affari Generali e Personale (UOC) Destinatari dell’atto per conoscenza
RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGE T) CdR
PdC At / Pa / Ce Importo €
Delibera n. 2020/00249 del 14/05/2020 Dirigente Proponente Gianvito Amendola pag. 2/7 La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipolog ia degli atti allegati è assoggettata a:
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pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- con nota n. 20200001803 del 14/02/2020, l’Ufficio di Disciplina è stato informato dal Responsabile del personale che nei confronti della Dott.ssa T.T. ricorrono delle condizioni per l’apertura di un procedimento disciplinare per le motivazioni ivi contenute;
- l’Ufficio di Disciplina per effetto della citata comunicazione ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della Dott.ssa T.T.;
- con nota n.20200003325 del 17.03.2020, la Dott.ssa T.T. ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 16.03.2020;
- con nota acquisita al Prot n.20200003522 del 23/03/2020, l’Ufficio di Disciplina ha trasmesso il verbale di chiusura del procedimento disciplinare de quo, proponendo di comminare la massima sanzione, ovvero il licenziamento ai sensi dell’art.55-quater, comma b, del D.Lgs.165/2001 (assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni anche non continuativi superiori a tre nell’arco di un biennio o comunque di sette giorni nel corso degli ultimi 10 anni, ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata entro il termine fissato dall’Amministrazione);
- con nota acquisita al prot n.20200003552 del 24/03/2020, l’Ufficio di Disciplina ha comunicato all’interessata la conclusione del procedimento;
- con deliberazione n.183 del 26.03.2020, questo Istituto, facendo propria la proposta dell’Ufficio di Disciplina, ha comminato alla Dott.ssa T.T. la sanzione disciplinare del licenziamento, ai sensi dell’art.55-quater, comma 1, lettera b, del D.Lgs.165/2001;
ACQUISITA:
- la nota del 17/03/2020, prot. n. 2020 – 0003324 con la quale la dott.ssa T.T. ha comunicato al presidente dell’Ufficio di Disciplina di aver rassegnato le dimissioni irrevocabili con decorrenza a partire dalla data del 16 marzo 2020 e pertanto ha richiesto l’estinzione del procedimento disciplinare;
- la comunicazione del 07/04/2020, prot. n. 2020 – 0003957, con la quale la dott. T.T. ha chiesto, per le motivazioni ivi ampiamente riportate, che “il rapporto di lavoro derivante dal contratto di lavoro inter partes stipulato il 31/12/2019 sia risolto in forza delle dimissioni presentate il 17 marzo ovvero, in subordine, consensulamente, in ogni caso previa – ove occorra in via di autotutela – revoca o annullamento del licenziamento comminato con delibera n. 2020/00183 del 26/03/2020”;
- le note del 10/04/2020, prot. n. 2020-0004027 e del 22/04/2020, prot. n. 2020 – 0004257 trasmesse dalla dott.ssa T.T. ad integrazione della precedente comunicazione del 07/04/2020;
- la nota prot. n.20200004737 dell’11.05.2020, con la quale la dott.ssa T.T. dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi emolumento economico da parte dell’Istituto, non avendo prestato alcuna attività lavorativa dal 1° Gennaio 2020, e di rinunciare a qualsiasi pretesa legale nei confronti del medesimo;
ACCLARATO che effettivamente, come risulta dall’ufficio rilevazione presenze, la Dott.ssa T.T. non ha prestato alcuna attività lavorativa dal 1.01.2020;
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RICHIAMATI:
- il Dlgs.vo n.165/2001 e successive integrazioni e modificazioni, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare gli articoli da 55 – bis a 55 – novies;
- il vigente Codice disciplinare del comparto e della Dirigenza dell’Istituto approvato con deliberazione n.253 del 25/05/2012,
RICHIAMATI:
- la legge n. 241 del 7.08.1990 e successive integrazioni e modificazioni, legge sul procedimento amministrativo ed in particolare l'art. 21-nonies, comma 1, il quale prevede che sono sostanzialmente tre i presupposti che legittimano l'esercizio del potere di autotutela:
la illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela;
la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo, interesse da ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell'atto, ancorché illegittimo;
che il potere di autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare.
EVIDENZIATO che:
- nel verbale conclusivo del 20/03/2020 l’Ufficio di Disciplina propone di comminare la sanzione del licenziamento ai sensi dell’art. 55 – quater : licenziamento disciplinare comma b);
- il licenziamento de quo, a norma dell’art.55-quater, comma 3, lettera b, del D.Lgs.165/2001, richiede l’applicazione dell’istituto del preavviso – così detto licenziamento con preavviso;
- nel verbale di cui sopra lo stesso U.d.D. dà atto che nel frattempo sono intervenute le dimissioni dal rapporto di lavoro in essere il cui preventivo accoglimento da parte dell’Istituto incide sull’applicazione della sanzione stessa;
VERIFICATO che nella deliberazione n. 183/2020:
- nelle premesse si dà atto che con nota pec del 17/03/2020, prot. n. 20200003325 la dott.
T.T. ha rassegnato le dimissioni senza però pronunciarsi sull’accettazione o meno delle stesse;
- di fatto non è stata data evidenza del processo di valutazione comparativa tra l’interesse della richiedente all’interruzione del rapporto di lavoro pubblico ( previa accettazione delle dimissioni) e quello perseguito con il procedimento disciplinare e consistente anch’esso nella risoluzione del rapporto di lavoro;
- si fa proprio il verbale dell’U.d.D. del 23/03/2020 e per l’effetto si commina la sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 55 – quater del D.lgs. 165/2001, licenziamento disciplinare comma b), dichiarando risolto il rapporto di lavoro a tempo determinato con la T.T., assente dal servizio dal 01/01/2020;
- nulla si dice in merito alla determinazione del periodo di preavviso che, da verifica effettuata, non viene determinato né applicato alla risoluzione de qua di fatto stravolgendo la tipologia di sanzione disciplinare da licenziamento con preavviso a licenziamento senza preavviso, sanzione non comminata dall’U.d.D. né applicabile al caso specifico;
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EVIDENZIATO che:
- la responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti rimane sempre ancorata ed improntata ai principi della predeterminazione delle infrazioni e delle sanzioni e della proporzionalità tra le prime e le seconde, dovendosi escludere ogni e qualsivoglia automatismo in merito alla loro irrogazione;
- la pubblica amministrazione non può comminare per fatti commessi sanzioni diverse da quelle tassativamente previste dalla norma di settore, proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile introdurre, con legge o con contratto e men che meno con provvedimento amministrativo, sanzioni disciplinari diverse o più gravi rispetto alle fattispecie previste;
- la proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti è, infatti, regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative) e risulta trasfusa per l’illecito disciplinare nell’art. 2106 c.c., con conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione "eccessiva";
- nel caso di specie, l’interesse al ritiro dell’atto illegittimo in sede di autotutela e la contestuale accettazione delle dimissioni prodotte, da un lato, coincide con l’interesse della parte istante che ha chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro per accettazione delle dimissioni e, dall’altra, con l’interesse pubblico alla cessazione del rapporto di pubblico impiego a tempo determinato tra l’Istituto e dott.ssa T.T., interesse, per altro, sotteso all’instaurazione del procedimento disciplinare;
- la cessazione del rapporto di lavoro può estinguere il procedimento disciplinare per effetto della circostanza che essendo venuto meno il rapporto di lavoro non sussite più interesse a reprimere quei comportamenti che hanno leso l’interesse organizzativo e che, conseguentemente non vi è più pericolo di reterazione degli stessi;
- la giurisprudenza ha stigmatizzato i casi in cui comunque permane l’interesse dell’amministrazione alla prosecuzione dell’accertamento disciplinare nelle fattispecie di procedimenti disciplinari relativi a procedimenti penali, fattispecie non applicabile al caso in questione;
RICORDATO altresì che:
- i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa impongono di agire nel modo più adeguato e conveniente possibile con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli per raggiungere la soluzione più opportuna e ragionevole del caso concreto;
- che in questo particolare momento storico si ritiene di concentrare le risorse disponibili per più proficue linee d’indirizzo e dunque si è interessati ad evitari possibili contenziosi non utili al raggiungimento del risultato, comunque ottenuto dalle dimissioni rassegnate dalla dipendente di che trattasi;
RITENUTO in considerazione delle ragioni sopra esposte, di esercitare la propria potestà di autotutela e, per l’effetto, di annullare, a far data dall’adozione del presente provvedimento, la deliberazione n.183 del 26.03.2020 per vizio di legittimità e, nel contempo, accettare le dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa T. T. con decorrenza 16.03.2020;
ACQUISITO il parere del Direttore Scientifico;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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D E L I B E R A
Per i motivi che si intendono espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati:
DI ESERCITARE la propria potestà di autotutela e per l’effetto di annullare, a far data dall’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. l'art. 21-nonies, comma 1, della L. n. 241 del 7.08.1990 e ss.mm.ii., la deliberazione n.183 del 26.03.2020 per vizio di legittimità;
DI ACCETTARE le dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa T. T., con decorrenza 16.03.2020, giusta nota n. 20200003325 del 17.03.2020;
DI EVIDENZIARE che, giusta nota prot. n.20200004737 dell’11.05.2020, la dott.ssa T.T. dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi emolumento economico da parte dell’Istituto, non avendo prestato alcuna attività lavorativa dal 1° Gennaio 2020, e di rinunciare a qualsiasi pretesa legale nei confronti del medesimo;
DI ACCLARARE che, effettivamente, come risulta dall’ufficio rilevazione presenze, la Dott.ssa T.T.
non ha prestato alcuna attività lavorativa dal 1.01.2020;
DI NOTIFICARE il presente atto alla Dott.ssa T.T.;
DI TRASMETTERE copia della presente all’Ufficio Personale ed all'Ufficio Ragioneria per i seguiti di rispettiva competenza;
DI DARE ATTO che l’istruttore del provvedimento curerà la notifica ai destinatari.
DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri
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Annamaria Solimeno
L’Istruttore Il Dirigente
Gianvito Amendola Il Dirigente Responsabile
Cristiana Mecca Antonio Prospero Colasurdo
Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario
Alessandro Sgambato Cristiana Mecca
Il Direttore Scientifico Il Direttore Generale F.F.
Il presente atto è trasmesso per l’imputazione dei conseguenti costi all’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'U.O.C. Controllo di Gestione
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio informatico dell’ Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico CROB di Rionero inVulture e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l’eventuale consultazione agli atti di ufficio.
La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 11 e dell’art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.
Rionero in V.re lì, 14/05/2020