LE SPESE DI PERSONALE E NUOVA CONTABILITA’
Domande e risposte
12 Aprile 2017
Sara Zaccaria
Sara Zaccaria
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Quesiti sulle spese di personale alla luce delle regole di finanza pubblica
Saldo di finanza pubblica relativo all’esercizio finanziario 2016
Nuove sanzioni personale per mancato rispetto termini approvazione bilanci e rendiconti e invio a BDAP
Saldo di finanza pubblica relativo al triennio 2017-2019
sistema sanzionatorio e premiante del rispetto del pareggio di bilancio: i riflessi in materia di personale
Enti assoggettati obbligo pareggio
Quesiti su contabilizzazione e impatto rinnovo contrattuale sul saldo di finanza pubblica, sul bilancio e sul rendiconto e altri
Indice
Sara Zaccaria
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PAREGGIO DI BILANCIO: quesiti
-Se non invio la certificazione entro il 31.03.2017 il divieto di assunzioni si verifica nel 2018 e quindi nel 2017 posso
assumere?
-Qual’è la certificazione da inviare entro il 31/03? il divieto è assoluto o transitorio fino all'effettivo invio?
-Le Unioni di comuni sono esentate dall'obbligo dell'invio della certificazione?
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PAREGGIO DI BILANCIO: segue
E' corretto ritenere che i Comuni del Cratere non sono soggetti al limite del rispetto del termine del 31/3 essendo intervenuta la sospensione dei termini ai sensi dell'art.44, comma 3 del DL 189/2016.?
La Regione Sardegna concede contributi ai comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione (c.d.
Contributi per i cantieri Verdi). Il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, ricomprende anche le assunzioni di personale finanziate da questi contributi specifici a destinazione vincolata?
Sicuri sul dl 113 e il limite del 75% nel 2018? che l'1% non valga per gli enti
sotto i 10.000 abitanti
La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 Dicembre 2016, nr. 232) all’art. 1 comma 463 conferma gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di finanza pubblica relativo all’anno 2016 nonché le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016
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SALDO FINANZA PUBBLICA RELATIVO ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
SALDO 2016
INVIO
CERTIFICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2017
SANZIONI (eventuale)
MANCATO RISPETTO DAL
2017
CON RIFERIMENTO AL SALDO DI FINANZA PUBBLICA DA CONSEGUIRE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
Qual’è la certificazione da inviare entro il 31/03?
DI QUALE ANNO?
Comma 720 della legge di Bilancio 2016 (L 208/2015)
Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine
perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalità definiti da decreti
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Quali conseguenze per la mancata trasmissione della
certificazione del saldo 2016 entro il termine del 31 marzo 2017?
Comma 720 della legge di Bilancio 2016 (L 208/2015)
costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio
)
SANZIONI DA APPLICARE
NELL’ANNO SUCCESSIVO (2017)
• RIDUZIONE FSC = scostamento
• IMPEGNI per Spese correnti non superiori a quelle anno inadempienza
• DIVIETO INDEBITAMENTO
• VERSAMENTO 30% INDENNITA’ SINDACO E GIUNTA
• DIVIETO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE A QUALSIASI TITOLO
Se non invio la certificazione entro il 31.03.2017 il divieto di assunzioni si verifica nel 2018 e quindi nel 2017 posso
assumere?
PER IL SALDO 2016
SE NON INVIO LA CERTIFICAZIONE (SALDO 2016) ENTRO IL 31 MARZO 2017 NEL 2017 NON POSSO ASSUMERE A QUALSIASI TITOLO
Comma 720 della legge di Bilancio 2016 (L 208/2015)
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il divieto di assunzione è assoluto o transitorio fino all'effettivo invio?
PER IL SALDO 2016
Comma 720 della legge di Bilancio 2016 (L 208/2015)
Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione (30 aprile 2017+30 gg) e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e).
OVVERO
e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione
PERTANTO IL DIVIETO DI ASSUNZIONE NEL 2017 PER IL MANCATO
RISPETTO DEL SALDO 2016 E’ ASSOLUTO E NON TRANSITORIO
Il comma 1-quinquies del DL 113/2016 introduce una sanzione agli enti che non rispettano i termini previsti per l’approvazione e il relativo invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione, dei
rendiconti e del bilancio consolidato, nonché dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato. In particolare, ferma restando la procedura di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali prevista dall’art. 141 del TUEL prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti nei termini, il comma introduce il divieto di assunzione di personale a
qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale. Sono compresi in tale divieto anche la stipula di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. Tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono all’approvazione e all’invio dei documenti contabili indicati nel comma.
Un divieto di assunzione «transitorio» fino all’effettivo
invio è costituito invece dal mancato rispetto dei termini di
approvazione e invio di bilanci e rendiconti alla alla BDAP
(banca dati delle amministrazioni pubbliche)
Tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono all’approvazione e all’invio dei documenti contabili indicati nel comma.
DECORRENZA: dal bilancio di previsione 2017- 2019, dal rendiconto 2016 e dal bilancio
consolidato 2016. (entro 30 gg. successivi all’approvazione)
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Un divieto di assunzione «transitorio» fino all’effettivo
invio è costituito invece dal mancato rispetto dei termini di
approvazione e invio di bilanci e rendiconti alla alla BDAP
(banca dati delle amministrazioni pubbliche)
La Legge di Bilancio 2017 (L. 11 Dicembre 2016, nr. 232) all’art. 1 comma 470 prevede che, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, ciascun Ente è tenuto ad inviare entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento una certificazione dei risultati conseguiti
SALDO FINANZA PUBBLICA RELATIVO AL TRIENNIO 2017-2019
SALDO 2017
INVIO
CERTIFICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2018
SANZIONI (eventuali)
DAL 2018
CON RIFERIMENTO AL SALDO DI FINANZA PUBBLICA DA CONSEGUIRE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
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Qual’è la certificazione da inviare entro il 31/03?
QUALE ANNO?
ENTRO IL 31 MARZO 2018
Comma 470 della legge di Bilancio 2017 (L 232/2016)
Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è
tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto
(http://pareggiobilancio.mef.gov.it) entro il termine perentorio del 31
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero
dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente,
dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalità definiti dai decreti
ENTI ASSOGGETTATI ALLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA
L’articolo 1 co 465 prevede il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al co. 1 art. 9 della Legge 243/2012
Concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (disposizioni dai co.463 a 484):
Regioni
Provincie autonome di Trento e Bolzano
Le città Metropolitane
Le Provincie
I COMUNI (senza nessuna esclusione)
SI IN QUANTO LE UNIONI DI COMUNI SONO ESCLUSE IN QUANTO NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE DALLA NORMATIVA TRA GLI ENTI SOGGETTI
ALL’OBBLIGO D PAREGGIO
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Le Unioni di comuni sono esentate dall'obbligo dell'invio della certificazione?
(Circolare n. 17 Mef del 3.04.2017)
Gli enti di nuova istituzione e i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (enti derivanti da fusione per unione o gli enti incorporanti a seguito di fusione per incorporazione) previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro la data del 1° gennaio 2016, sono assoggettati all’obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi del decreto legge n. 210 del 2015
I COMUNI DERIVANTI DA PROCESSI DI FUSIONE
PER IL SALDO 2017
ENTI PATTO DI STABILITA’
PAREGGIO DI BILANCIO 2016
PAREGGIO DI BILANCIO 2017 Comuni fino a 1000
abitanti
NO SI SI
Comuni sopra i 1000 abitanti
SI SI SI
Comuni di nuova istituzione e
derivanti da fusioni
NO NO SI
Unione di comuni NO NO NO
Provincie e città metropolitane
SI SI SI
ENTI ASSOGGETTATI AL PAREGGIO DI
BILANCIO
FATTISPECIE SANZIONE “POSSONO”
MANCATO RISPETTO SALDO 2017 = > al 3%
ENTRATE FINALI (acc.ti)
DIVIETO ASSUNZIONE A QUALSIASI TITOLO (dal 2018)
ASSUNZIONI PERSONALE A T.D. max fino al 31/12/18 per garantire funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica, settore sociale nel rispetto del primo periodo del co. 28 dell’articolo 9 dl 78/2010
MANCATO RISPETTO SALDO 2017 < al 3%
ENTRATE FINALI (acc.ti)
DIVIETO ASSSUNZIONE A QUALSIASI TITOLO SOLO PER PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO.
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
CERTIFICAZIONE INVIATA DOPO IL 31 MARZO 18 MA ENTRO IL 30 APRILE 2018- RISPETTO SALDO
DIVIETO ASSSUNZIONE A QUALSIASI TITOLO SOLO PER PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
CERTIFICAZIONE INVIATA DAL REVISORE-
commissario ad acta ENTRO 30 GIUGNO 18- RISPETTO SALDO
DIVIETO ASSUNZIONE A QUALSIASI TITOLO (dal 2018)
ASSUNZIONI PERSONALE A T.D. max fino al 31/12/18 per garantire funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica, settore sociale nel rispetto del primo periodo del co. 28 dell’articolo 9 dl 78/2010
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SISTEMA SANZIONATORIO/PREMIANTE PAREGGIO DI BILANCIO CON RIFERIMENTO ALLE SPESE DI PERSONALE
Sara Zaccaria
SI LA NORMA NON AMMETTE DEROGHE SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTE A LIVELLO NORMATIVO . Per il Saldo 2017 si rinvia alle considerazioni su sanzioni differenziate per le assunzioni a tempo indeterminato e quelle a tempo determinato
La Regione Sardegna concede contributi ai comuni che
hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati
nel settore della forestazione (c.d. Contributi per i
cantieri Verdi). Il divieto di assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, ricomprende anche le assunzioni di
personale finanziate da questi contributi specifici a
destinazione vincolata?
Questa disposizione è applicata per tutti gli enti solo che di fatto non va a premiare gli enti sotto i 10.000 abitanti in quanto il tourn- over è già al 75% (art 1, comma 228 legge n. 208/2015 come modificato dal dl 113/2016)
Sara Zaccaria
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Sicuri sul dl 113 e il limite del 75% nel 2018 che l'1% non valga per gli enti sotto i 10.000 abitanti?
I COMUNI CHE
CONSEGUONO IL SALDO 2017 LASCIANDO SPAZI FINANZIARI INUTILIZZATI
INFERIORI ALL’1 % DEGLI ACCERTAMENTI DELLE
ENTRATE FINALI
DELL’ESERCIZIO NEL QUALE E’ RISPETTATO IL SALDO
NELL’ANNO SUCCESSIVO (NEL 2018) LA PERCENTUALE DEL
TURN OVER DEL PERSONALE È INNALZATA AL 75%
(anziché al 25% come stabilito per la generalità degli enti)
SE MEDIA DIPENTENTI
/POPOLAZIONE < QUELLA PREVISTA
PER ENTI DISSESTATI
RINNOVO CONTRATTUALE e IMPATTO SUL SALDO DI
FINANZA PUBBLICA, SUL BILANCIO E SUL
RENDICONTO
All'atto di applicazione dell'avanzo vincolato per l’ erogazione del nuovo ccnl come si interfaccia con il rispetto del pareggio di bilancio dato che lo stesso rileva le spese del titolo 1 ma non l'applicazione di avanzo?
Come incide l'accantonamento degli aumenti contrattuali sul pareggio di bilancio e sui limiti di spesa del personale?
Se ho già chiuso il consuntivo 2016 e non ho accantonato nulla cosa posso fare?
Fondo art. 15 2015 reimputato nel 2016. Le economie successive che confluiscono nel fondo art. 15 del 2016 devono essere "coperte" con avanzo o entrate del 2016 o continuano a rimanere coperte da FPV?
Sara Zaccaria
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QUESITI
Le spese di personale rilevanti ai fini del calcolo del limite di cui all'art. 557 della l.
296/06 a consuntivo 2016 sono gli impegni di competenza assunti nel rispetto dei principi di cui al DLGS 118/11 in materia di personale senza apportare alcun correttivo extracontabile, vedi parere n. 16/16 CDC SEZ. AUTONOMIE?
Nel caso in cui si rilevino oggi errori di codifica come possiamo fare? Durante la gestione mediante Variazioni di Bilancio (verificare livello se modifica missione- programma-macroaggregato o livello V del piano finanziario. Per i residui durante operazione di riaccertamento – vedi Allegato 4.2 capoverso 9.1 “La gestione dei residui”
i residui relativi agli impegni effettuati sulle somme destinate alla formazione come vanno trattati in fase di riaccertamento?
QUESITI
Se la retribuzione di risultato del 2015 non è ancora stata erogata, la riporto nel 2017 a Fpv o la tengo a residui?
E’ necessario analizzare le ragioni della mancata erogazione- se nel 2016 non era ancora scaduta o non esigibile (non si è completato il processo di valutazione?) è necessario reimputare la somma.
p.c. all. 4/2, punto 5.4 Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato
costituito:
• in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più
esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;
Sara Zaccaria
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QUESITI
le spese elettorali come vanno imputate? possono essere gestite ancora mediante partite di giro?
NO VEDI FAQ ARCONET n. 14:
Nel corso dell’esercizio provvisorio, se i capitoli di spesa riguardanti le consultazioni popolari non presentano adeguati stanziamenti, è possibile variare il bilancio provvisorio in gestione al fine di consentire il regolare
svolgimento del referendum del 17 aprile p.v. (in considerazione del rinvio del termine di approvazione dei bilanci di previsione al 30 aprile 2016)?
Al fine di consentire il regolare svolgimento delle consultazioni popolari nel corso dell’esercizio provvisorio, nel caso in cui i relativi capitoli di spesa non presentino adeguati stanziamenti, è possibile effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di spesa all’interno della missione 1/programma 07. Infatti, il principio applicato della contabilità finanziaria al punto n. 8.13 prevede che nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile variare il PEG, nel rispetto degli stanziamenti del bilancio provvisorio in gestione, e che tali variazioni sono effettuate secondo le procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato).
Pertanto, al fine di consentire il referendum è possibile effettuare variazioni compensative all’interno della missione 1/programma 07 (agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all’interno del programma 07, e ai capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli) al fine di stornare le risorse disponibili della missione 1/programma 07 a favore dei capitoli di spesa concernenti lo svolgimento delle consultazioni popolari.
Se le risorse stornate ai capitoli concernenti il referendum non sono sufficienti, in attuazione del principio
applicato della contabilità finanziaria punto n. 8.12, è consentito anche l’utilizzo del fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione. (continua)
Sara Zaccaria
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QUESITI
Le somme da accantonare per i rinnovi contrattuali, sono da considerare nel tetto di spesa? NO
Mi confermate che le spese del segretario non rientrano nelle spese di personale?
Pronunce delle sezioni regionali di controllo hanno attribuito alla nozione di “spesa di personale” il carattere della onnicomprensività
Nello stesso senso la Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia – Parere n.
96/2014/PAR, 3 giugno 2014, ha ritenuto che un “Comune non può sottrarsi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi alle spese del personale; è onere dell’Amministrazione adottare moduli organizzativi che consentano eventualmente di nominare un Segretario “titolare” con i necessari
risparmi di spesa, come, ad esempio, la nomina con la formula del convenzionamento con altri Comuni ed eventualmente riducendo altre spese di personale”. 48
Ad avviso della Sezione regionale di controllo per il Lazio – Parere n. 104/2015/PAR, 8 maggio 2015,
“l’aggregato spesa di personale da considerare ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall’art.
1, comma 557, della legge 296/2006, vada determinato secondo il principio di effettività degli oneri in carico e, dunque, legittimamente sterilizzato delle spesa per il segretario comunale - contabilizzata in bilancio ed eventualmente anticipata in virtù del rapporto organico esistente - nella quota
corrispondente al rimborso dovuto da altro Comune”.
Sara Zaccaria
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QUESITI
Grazie per l’attenzione
Sara Zaccaria
e-mail: zaccaria.sara@gmail.com
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