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Società partecipate - La nota interpretativa sulle alienazioni straordinarie

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Academic year: 2022

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Nota interpretativa

Oggetto: Chiarimenti in merito all’applicazione dei commi 4 e 5 dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016 e ssmmii ( TUSP)

Al fine di fugare dubbi interpretativi derivanti dal mancato rispetto del termine di cui all’articolo 24 comma 4 del TUSP, che testualmente recita: “L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1”, si specifica quanto segue.

I piani di revisione straordinaria di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovevano essere approvati entro il 30 settembre 2017.

Come già sostenuto da ANCI e Utilitalia, con nota del 12/09/2017, la sanzione connessa a tale mancato adempimento, ossia l’impossibilità per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 24, si interrompeva nel momento in cui la pubblica amministrazione avesse adempiuto a tale obbligo ricognitivo.

Lo stesso comma 5 dell’articolo 24, legava la succitata sanzione anche al mancato rispetto del termine di un anno dall’approvazione della delibera di ricognizione per le alienazioni.

Si è posto dunque il problema di capire se – anche per tale mancato adempimento – potesse ritenersi che, una volta adottati gli atti propedeutici alle alienazioni, ancorché successivamente al termine di un anno dall’approvazione dell’atto ricognitivo, il socio pubblico potesse comunque esercitare i propri diritti in Assemblea.

Ad avviso di Anci, la moratoria valevole per la mancata approvazione della ricognizione straordinaria, deve poter valere anche per il ritardo nella predisposizione degli atti di alienazione delle partecipazioni societarie da parte del socio pubblico. Tale interpretazione ha peraltro un fondamento logico giuridico nel fatto che, comunque, il socio pubblico dovrà, entro il 31 dicembre 2018 procedere all’adozione del piano di razionalizzazione annuale, che potrebbe contenere ipotesi di revisione delle dismissioni già deliberate.

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Rispetto all’attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio: una modifica in positivo dei parametri economici di cui all’articolo 20 del TUSP, l’attesa di pronunce di tribunali amministrativi o civili nonché una sostanziale rivisitazione delle decisione sulla società in sede di revisione ordinaria1 che giustificherebbero il mancato conseguimento, parziale o totale, degli obiettivi programmati.

Una interpretazione diversa della norma, che sostanzialmente qualifichi il termine di cui al comma 4 dell’articolo 24 TUSP, quale recesso obbligatorio, non può trovare applicazione diretta, in quanto è comunque previsto dal comma 5 dell’articolo 24 che il socio pubblico, pur nelle more dell’esercizio dei diritti sociali, possa comunque deliberare il recesso ovvero la liquidazione e pertanto possa farlo espressamente in Assemblea, esercitando i propri diritti sociali.

Dunque, si ritiene che gli enti locali, possano procedere alle alienazioni o atti propedeutici delle stesse, anche oltre il termine di cui al comma 4 dell’articolo 24, riacquistando a seguito di tale adempimento, l’esercizio dei diritti sociali.

Roma, 19 ottobre 2018

1 Ad esempio, in considerazione della valutazione peritale del valore delle azioni detenute che, laddove sostanzialmente maggiore del valore di realizzo concretamente conseguibile nell’attuale situazione di dismissione coatta e massiva, potrebbe condurre ad un ripensamento momentaneo della decisione presa, anche onde evitare possibili profili di responsabilità contabile

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