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Puglia, del. n. 27 – Utilizzo irregolare anticipi di liquidità

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1 deliberazione 27/2020/PAR

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Maurizio Stanco Presidente

Carlo Picuno Consigliere

Pierpaolo Grasso Consigliere

Michela Muti Primo Referendario, relatore Giovanni Natali Referendario

Nunzio Mario Tritto Referendario ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Chieuti con nota prot. 1524 del 25.2.2020, assunta al protocollo della Sezione n. 758 di pari data;

udito il relatore dott. Michela Muti nella camera di consiglio del 23/3/2020, convocata con ordinanza n. 26/2020 e svolta in video conferenza mediante collegamenti da remoto ex D.P.C.M. 8 marzo 2020 e d.l. n. 18 del 17 marzo 2020

Premesso in

FATTO

Con la nota citata è stata formulata una richiesta di parere ex art. 7, comma 8 della l. 5.6.2003, n. 131 in ordine alla necessità che gli enti che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario successivamente all’irregolare utilizzo dell’anticipazione di liquidità di cui al DL 35/2013, siano «tenuti ad adottare misure correttive quali:

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2 a) rideterminazione del disavanzo anno 2018 (ed eventualmente anni precedenti) senza

riapprovazione dei rispettivi rendiconti;

b) registrazione del F.A.L. nel rendiconto 2019;

c) ripiano del conseguente disavanzo nel bilancio di previsione 2020 e seguenti per atti e fatti di gestione generati prima della dichiarazione di dissesto».

In proposito è stato rappresentato che:

- il Comune di Chieuti ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 22/11/2017 resa immediatamente eseguibile;

- l’Ente ha usufruito nel 2013, 2014 e 2015 dell’anticipazione di liquidità ex d.l.

35/2013 e seguenti;

- l’anticipazione di liquidità non è mai confluita nel Fondo Anticipazione di Liquidità modificando, così, irregolarmente, il risultato di amministrazione 2013, 2014, 2015 e seguenti. Non ha neanche finanziato il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente la Sezione è chiamata a scrutinare l’ammissibilità della richiesta di parere, sotto i profili soggettivo (legittimazione del soggetto e dell’organo richiedenti) e oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; generalità e astrattezza del quesito; mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile e amministrativa).

L’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di richiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti «pareri in materia di contabilità pubblica».

In linea con le conclusioni da tempo raggiunte dalla Sezione delle Autonomie (cfr. «Indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva»

deliberati nell’adunanza del 27.4.2004, poi integrati dalle delibere n.

5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni Riunite (delibera n. 54/CONTR/2010), deve concludersi per l’ammissibilità soggettiva, provenendo la richiesta da uno degli enti territoriali (comune)

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3 tassativamente legittimati all’attivazione della funzione consultiva in esame ed essendo stata la medesima formulata dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente (ex art. 50 TUEL).

Per contro, la richiesta di parere non supera il vaglio dell’ammissibilità oggettiva.

Nel caso in esame, infatti, deve rilevarsi come la richiesta di parere inerisca a una specifica vicenda gestionale e, in particolare, alle «misure correttive da adottare» in relazione all’errata modalità di contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità incassata dal Comune, ora in dissesto, senza che peraltro emerga chiaramente dalla richiesta quale irregolarità contabile sia stata posta in essere.

Da questo punto di vista, a dispetto del formale richiamo alla funzione consultiva in esame contenuto nell’oggetto, l’istanza mira a ottenere soluzione concreta relativamente all’operato, peraltro comunque errato, nella vicenda prospettata, operato che potrebbe essere oggetto di valutazione da parte di questa stessa Corte.

Ne consegue l’inammissibilità del quesito sul piano oggettivo.

P.Q.M.

la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Chieuti è oggettivamente inammissibile.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del preposto al Servizio di supporto, all’Amministrazione interessata.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2020.

Il magistrato relatore Il Presidente F.to Michela Muti F.to Maurizio Stanco

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4 Depositata in segreteria il 24 marzo 2020

Il Direttore della segreteria F.to Salvatore Sabato

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