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EMERGENZA CORONAVIRUS

STAGIONALI TURISMO E OPERAI AGRICOLI AUTONOMI, COCOCO E LIBERI PROFESSIONISTI

COVID-19 INDENNITÀ 600 EURO

documento elaborato in data 31 marzo 2020

Con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo scorso, il governo ha introdotto l’indennità Covid-19 per alcune categorie di lavoratori: stagionali del turismo, agricoli, autonomi, Cococo, liberi professionisti. L’indennità è finalizzata a so- stenere il reddito di queste persone a fronte della emergenza da Covid-19 per il mese di marzo 2020.

L’indennità Covid-19 di marzo è pari a 600 euro e non costuisce reddito ai fini Irpef (e quindi non è tassata), non dà diritto però all’ANF e alla copertura previdenziale.

Inoltre, non è compatibile con la pensione, con l’assegno ordinario di invalidità e il Reddito di Cittadinanza. È invece compatibile con la Naspi, la indennità di disoccupazione DIS-COLL, borse di studio, stage e tirocini professionali.

Ecco i requisiti per ogni tipologia di lavoratore.

Lavoratori stagionali del turismo

Essere stati assunti come stagionali da aziende del settore

turistico-termale nel periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 17 marzo 2020 ed aver cessato involonta- riamente il rapporto di lavoro. In questa casistica ricadono gli assunti con contratto a termine.

Si deve risultare disoccupato alla data del 17 marzo.

Liberi professionisti con partita IVA

e Cococo

La partita IVA deve essere attiva alla data del 23 febbraio 2020.

Non essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbliga- torie. Per i Cococo questo comporta l’essere iscritti unicamente alla Gestione separata con aliquota del 34,23% (anno 2020).

Lavoratori

dello spettacolo

Essere iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo con almeno 30

contributi giornalieri versati nel 2019 da cui ne è de- rivato un reddito non superiore a 50.000 euro.

Non avere in atto un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo.

Operai agricoli a tempo determinato

Aver lavorato almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo nel 2019.

È compatibile con un rapporto di lavoro di corso.

Lavoratori autonomi

(artigiani, commercianti, coltivatori diretti iscritti AGO e coadiuvanti)

Non essere iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbliga- torie (ad esclusione Gestione separata L. 335/1995).

Sono compresi gli iscritti per obbligo alla gestione autonoma commercianti e alla previdenza Enasarco.

Le domande possono essere presentate all’Inps a partire dal 1 aprile e non è stata fissata una scadenza temporale.

Info e assistenza

Per ottenere l’assistenza del patronato Inas Cisl utilizzare i seguenti contatti

BELLUNO 0437 944761 Belluno@inas.it PADOVA 049 8757855 Padova@inas.it ROVIGO 0425 399211 Rovigo@inas.it TREVISO 0422 545611 Treviso@inas.it VENEZIA 041 2905811 Venezia@inas.it VERONA 045 8096030 Verona@inas.it VICENZA 0444 228711 Vicenza@inas.it

coronavirus@cislveneto.org

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