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DISCIPLINARE DI GARA

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Academic year: 2022

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DISCIPLINARE DI GARA (versione p. 1) Appalto Pre-Commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico”

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Appalto Pre-Commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente

“Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico (ASC)”

DISCIPLINARE DI GARA

CIG <7151860D90>

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DISCIPLINARE DI GARA (versione p. 1) Appalto Pre-Commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico”

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Indice dei contenuti

1 INTRODUZIONE ... 4

1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E SOGGETTI BENEFICIARI ... 4

1.2 CONTESTO NORMATIVO ... 4

1.3 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ... 4

1.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ... 5

1.5 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE ... 5

2 OGGETTO DELL’APPALTO ... 5

3 STRUTTURA DELL’APPALTO ... 6

4 DURATA E CRONOPROGRAMMA ... 6

5 VALORE DELL’APPALTO ... 8

6 REQUISITI DI AMMISSIONE E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE ... 9

6.1 CANDIDATI AMMISSIBILI ... 9

6.1.1 CANDIDATI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA... 10

6.1.2 MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA DEI CANDIDATI ... 12

6.2 CAUSE DI ESCLUSIONE ... 12

6.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ... 17

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA ... 18

6.5 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA ... 18

7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA ... 19

7.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ... 21

7.2 CONTENUTO DELLA BUSTA A “OFFERTA TECNICA” ... 22

7.3 CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA” ... 22

7.4 SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA ... 24

7.5 SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 24

7.6 AVVALIMENTO ... 24

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8 SUBAPPALTO ... 24

9 ORGANI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ... 25

10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE ... 25

11 METODO DI VALUTAZIONE ... 27

11.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ... 27

11.2 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ... 27

11.3 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA ... 31

11.4 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA COMPLESSIVA ... 32

11.5 GRADUATORIA FINALE ... 32

12 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO ... 32

12.1 CANDIDATI NON STABILITI IN ITALIA ... 33

13 GARANZIA DEFINITIVA ... 33

14 RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURE ASSICURATIVE ... 35

15 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO ... 36

16 DIALOGO INTERMEDIO ... 36

17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ... 36

18 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ... 37

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1 INTRODUZIONE

1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E SOGGETTI BENEFICIARI

La presente gara, già oggetto di Avvisi di preinformazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nn. 2017/S 051-095006 e 2016/S 172-309947, è bandita nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (PON R&C) come contributo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) al Piano di Azione e Coesione 2011 (PAC), che si avvale, per il suo espletamento della collaborazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri in ragione della sua natura di centrale di committenza per gli Appalti Pre-Commerciali ai sensi del D.L. 179/2012 (così come convertito dalla L. 221/2012).

La procedura è finalizzata a soddisfare l’esigenza di soluzioni innovative scaturente dal bisogno prospettato dalle seguenti Amministrazioni, di seguito denominate “Beneficiari”:

Ambito Territoriale Sociale di Casarano (LE) e Area Vasta Sud Salento (che comprende 66 comuni della provincia di Lecce).

1.2 CONTESTO NORMATIVO

Ai sensi dell’art. 158, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti), che disciplina, nel sistema italiano, la procedura delineata dalla Comunicazione della Commissione europea n. 799/2007, richiamandola espressamente, il presente appalto pre- commerciale è sottoposto alla sola osservanza dei principi dettati dall’ art. 4 dello stesso testo di legge (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica); non trovano, pertanto, applicazione le ulteriori disposizioni normative contenute nel Codice dei Contratti, se non in quanto espressamente richiamate da questo Disciplinare e dagli ulteriori documenti di gara che, nella loro unitarietà, costituiscono la lex specialis della gara.

1.3 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza e asimmetrie informative, è fatto divieto ai partecipanti alla presente gara di dialogare con i Beneficiari.

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti per iscritto, anche solo a mezzo e-mail, al seguente indirizzo:

Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

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5 Via Liszt, 21 00144 ROMA

E-mail: pcpmiur.bando03@agid.gov.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 settembre 2017.

Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti degli istanti con relativi numeri di telefono e di fax (se disponibile).

Le richieste di chiarimento attinenti al presente Bando, nonché di portata e interesse generale saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet: http://www.agid.gov.it/agenda- digitale/innovazione-del-mercato/gare-pcp-nazionali/tecnologie-autismo-atti-gara.

Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante, anche sulla base delle richieste di chiarimento pervenute si riserva di pubblicare corrigendum o integrazioni su elementi non essenziali ai documenti di gara, entro il 2 ottobre 2017, senza che ciò comporti una proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale saranno pubblicate entro il 13 ottobre 2017.

1.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento dell’appalto Pre-Commerciale è il dott. Fabrizio Cobis (Ministero Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio VII – Promozione e incentivazione della specializzazione, cooperazione e coesione territoriale della ricerca).

1.5 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Il Direttore dell’esecuzione della fase 1 è Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dell’esecuzione delle fasi 2 e 3, di cui al paragrafo 3, verrà indicato nelle rispettive Lettere d’Invito di cui all’Accordo Quadro.

2 OGGETTO DELL’APPALTO

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento della realizzazione dei servizi di ricerca e sviluppo di cui alle “Specifiche Tecniche”, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni in esse e nei loro allegati contenute, dovendo addivenire a soluzioni innovative o con carattere di originalità, non essendo ad oggi rinvenibile sul mercato un prodotto che soddisfi la richiesta così come prospettata.

Si richiama l’attenzione degli operatori al rispetto della normativa in materia di sicurezza, etica e tutela della salute, unitamente alle ulteriori disposizioni di legge o regolamentari applicabili al caso di specie.

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Si rinvia al riguardo al paragrafo delle “Specifiche Tecniche” per ulteriori indicazioni circa la necessità di acquisire l’approvazione dei comitati etici.

Si evidenzia che lingua ufficiale della gara è l’italiano e che tutti gli atti, i documenti, le comunicazioni e quant’altro prodotto dagli operatori durante le fasi di gara così come durante quelle di esecuzione, faranno fede per la Stazione Appaltante solo qualora redatti in tale idioma; il MIUR si riserva di visionare quanto prodotto in lingua originale.

3 STRUTTURA DELL’APPALTO

La procedura di gara, multifase e multiaggiudicatario, prevede le seguenti tre fasi di aggiudicazione:

 Fase 1: Partecipazione aperta a tutti i soggetti interessati. L’Offerta dovrà rappresentare il disegno e la pianificazione esecutiva della soluzione; prevede un minimo di 3 e un massimo di 8 aggiudicatari;

 Fase 2: Partecipazione riservata agli aggiudicatari della fase 1. L’Offerta dovrà rappresentare lo sviluppo sperimentale della soluzione progettualmente implementata nella fase precedente; prevede un minimo di 2 e un massimo di 5 aggiudicatari;

 Fase 3: Partecipazione riservata agli aggiudicatari della fase 2. L’Offerta dovrà rappresentare lo sviluppo sperimentale e la produzione di quantità limitate di prodotti; prevede un numero massimo di aggiudicatari che sarà individuato sino alla concorrenza dell’importo stabilito per la fase 3 al paragrafo 5 del presente Disciplinare di gara e comunque non superiore a 3 (tre). Si precisa che in virtù dei principi di economicità ed efficacia del procedimento amministrativo si potrà comunque procedere all’aggiudicazione della fase 3 anche in presenza di una sola Offerta valida.

L’Offerta che i concorrenti interessati presenteranno a fronte del presente Disciplinare di gara atterrà alla sola “fase 1” relativa alla progettazione della soluzione e alla definizione di un piano esecutivo delle attività di ricerca e sviluppo.

Le modalità di svolgimento delle successive fasi 2 e 3 saranno opportunamente disciplinate nelle rispettive Lettere d’invito, con cui gli aggiudicatari saranno invitati a presentare le proprie offerte tecnico economiche, fermo restando che i principi generali del presente Disciplinare troveranno applicazione anche in tali fasi.

4 DURATA E CRONOPROGRAMMA

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Gli aggiudicatari della fase 1 verranno chiamati a sottoscrivere un Accordo Quadro, secondo il format in Allegato 1: “Schema di accordo quadro”, che disciplinerà i rapporti tra le parti durante il prosieguo della procedura multifase, nonché le successive situazioni giuridiche aventi ad oggetto i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo.

Con esclusivo riferimento agli effetti pertinenti la procedura di gara, tale contratto avrà una durata complessiva pari a trenta (30) mesi, salvo il diritto potestativo della Stazione Appaltante di prorogarne l’efficacia per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.

Secondo i dettami di tale negozio sinallagmatico, verranno sottoscritti singoli Atti Esecutivi per ciascuna fase dagli aggiudicatari della stessa.

L’esecuzione della fase 1 avrà durata pari a tre (3) mesi.

L’esecuzione della fase 2 avrà durata approssimativa pari a otto (8) mesi.

L’esecuzione della fase 3 avrà durata approssimativa pari a undici (11) mesi.

Le tempistiche riportate nelle tabelle di cui sotto sono meramente indicative.

Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic

Termini per la presentazione dei quesiti

Termini per la presentazione delle offerte per l'aggiudicazione della Fase 1

Stipula Accordo Quadro e Atto esecutivo

Esecuzione dei servizi di Fase 1 Validazione dei risultati della Fase 1 e termini per la presentazione delle offerte per la Fase 2

Aggiudicazione e stipula Atto esecutivo Fase 2

Esecuzione dei servizi di Fase 2 Validazione dei risultati della Fase 2 e termini per la presentazione delle offerte per la Fase 3

Aggiudicazione e stipula Atto esecutivo Fase 3

Esecuzione dei servizi di Fase 2 Validazione dei risultati per la Fase 3

2020 2018

2017 2019

Attività

Figura 1 – Cronoprogramma stimato della procedura

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5 VALORE DELL’APPALTO

L’importo massimo complessivo stimato per la realizzazione del progetto è pari ad € 3.876.731,92 (tremilioniottocentosettantaseimilasettecentotrentuno/00) I.V.A. esclusa, ed è così articolato per fase:

Fase del PCP Importo spendibile di gara

Fase 1 € 387.673,19

Fase 2 € 2.132.202,56

Fase 3 € 1.356.856,17

Tabella 1 - “Importo spendibile di gara, fasi 1, 2 e 3”

L’importo di spendibile di gara per la fase 3, indicato in tabella, potrà essere incrementato sulla base degli eventuali residui ottenuti a seguito dell’aggiudicazione delle fasi 1 e 2 e comunque di un importo non superiore a 240.000 euro. (I.V.A. esclusa).

Le lettere d’invito relative alla fase 3 specificheranno con esattezza gli importi spendibili da parte del MIUR.

Ai fini dell’appalto, per un singolo intero progetto di ricerca e sviluppo gli importi a base di gara per ogni singola fase sono pari a:

 € 48.459,15 (quarantottomilaquattrocentocinquantanove/15), I.V.A. esclusa, per la fase 1;

 € 426.440,51 (quattrocentoventiseimilaquattrocentoquaranta/51), I.V.A. esclusa, per la fase 2;

 € 678.428,09 (seicentosettantottomilaquattrocentoventotto/09), I.V.A. esclusa, per la fase 3; in ragione dei residui di gara delle fasi 1 e 2, tale ultimo valore potrà essere incrementato nella misura massima di € 120.000,00 (centoventimila/00), I.V.A.

esclusa.

Il computo degli oneri della sicurezza aziendali inerenti i rischi scaturenti dall’esecuzione del singolo progetto è di pertinenza esclusiva dell’offerente, unico soggetto a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso. Essi dovranno essere specificatamente quantificati ed indicati nell’Offerta Economica (Allegato 4 “Schema Offerta Economica”) quale componente specifica di essa.

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Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, si applicano alla sola terza fase e saranno indicati nella lettera di invito.

Per ciascuna fase, almeno il 70% del valore dei servizi di Ricerca e Sviluppo dovrà essere svolto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

6 REQUISITI DI AMMISSIONE E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

Per la partecipazione alla presente gara ciascun partecipante dovrà verificare il possesso dei requisiti di seguito elencati e l’insussistenza delle clausole di esclusione.

6.1 CANDIDATI AMMISSIBILI

Sono ammesse le candidature presentate da persone giuridiche e persone fisiche aventi sede/domicilio legale in Italia o in altro Stato Membro U.E., secondo le medesime condizioni, purché la loro personalità giuridica sia conforme alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi e non sia contraria ai principi di ordine pubblico e moralità che informano l’ordinamento giuridico italiano.

É ammessa altresì la partecipazione di soggetti aventi sede/domicilio legale in un Paese extra U.E., ma esclusivamente quali mandanti all’interno di un raggruppamento costituito secondo quanto stabilito da questo Disciplinare.

I candidati aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’art. 37 del D.l. 3 maggio 2010, n. 78.

La partecipazione è consentita sia in forma individuale che plurisoggettiva.

É fatto divieto ad un medesimo soggetto di partecipare:

 in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio, Etc.);

 in forma associata all’interno della compagine di più di un offerente;

pena l’esclusione di tutte le offerte presentate in violazione di tale divieto.

È vietata altresì la partecipazione di soggetti diversi con medesimo legale rappresentante.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi riconducibili ad una situazione di controllo quale quella identificata dall’art. 2359 c.c..

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A tal proposito si sottolinea che le Università pubbliche e Centri di ricerca pubblici sono ammessi a partecipare alla presente gara, sia in forma individuale, sia quali candidati con identità plurisoggettiva e che, in analogia a quanto stabilito per le imprese, si ritiene legittima la partecipazione alla procedura di gara dei singoli Organi di un soggetto pubblico, anche in concorrenza tra loro, qualora siano dotati di adeguata autonomia economico/amministrativa e decisionale, tale da non farli incorrere nell'impedimento ascrivibile teleologicamente alla situazione di controllo delineata dall'art. 2359 c.c.

A titolo meramente esemplificativo, rappresentando il caso delle Università statali e del CNR, tale autonomia è rinvenibile in capo al singolo Dipartimento o Istituto quando la sua partecipazione alla gara non sia soggetta ad atto autorizzativo dell'Organo superiore, pur eventualmente essendo previsto che, allo stesso Organo superiore, sia dovuta adeguata informazione in merito, che assuma, però, valore di mera conoscenza.

6.1.1 CANDIDATI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA

In ragione della massima apertura consentita dal presente Disciplinare relativamente alle modalità di costituzione dell’offerente in forma plurisoggettiva, che consentono di addivenire a ciò senza un ineluttabile aggravio di costi per gli operatori, per la partecipazione alla procedura nella suddetta forma è richiesto che i costituenti la compagine si vincolino in base ad un contratto di forma libera, avente data certa, che dovrà essere sottoscritto antecedentemente la presentazione dell’Offerta. Il contratto potrà contenere una clausola sospensiva che vincoli la sua efficacia al verificarsi dell’aggiudicazione della prima fase.

Esclusivamente a titolo di esempio e in quanto compatibili con quanto espressamente stabilito dal presente Disciplinare, si richiamano le figure invalse nel settore dei finanziamenti europei e che declinano la fattispecie madre del Consortium Agreement (DESCA, IPCA, EUCAR, etc.) e quelle della prassi commerciale e degli appalti pubblici.

Tali contratti, qualora non abbiano ad oggetto la costituzione di un nuovo soggetto giuridico che diventi autonomo centro di imputazione di diritti ed obbligazioni, dovranno necessariamente disciplinare, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i seguenti aspetti:

 gestione del progetto, come ad esempio quelli sulla struttura di governo e le procedure di decisione;

 proprietà intellettuale come ad esempio disposizioni sul trasferimento dei risultati, sulla loro protezione, uso e diritto di accesso alle conoscenze preesistenti;

 durata dell’accordo, che dovrà essere pari almeno a quella prevista per la conclusione di tutte le fasi della presente procedura;

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 tecnici come ad esempio i ruoli di ciascun partner, la descrizione dei mezzi messi a disposizione dei partner e la pianificazione del lavoro;

 procedure e condizioni relative all’accesso di nuovi partner o/e in caso di cambiamenti nel raggruppamento (es. casi in cui un partner lascia o uno nuovo viene aggiunto);

 legge da applicare in caso di conflitto, con elezione del foro competente e le sanzioni che derivano per il non rispetto del contratto.

Dovranno, inoltre, essere presenti i seguenti contenuti:

 mandatocollettivo speciale ed esclusivo, con rappresentanza, anche processuale, dei raggruppati nei confronti di uno di essi, detto mandatario. Tale atto è irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti;

 accettazione del vincolo di responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore (qualora il ricorso all’istituto del subappalto sia consentito dalle regole di gara) e dei fornitori;

 accettazione del divieto di partecipare alla presente gara con più offerte, siano esse presentate in forma individuale o in forma associata.

La sottoscrizione del contratto di tutti i raggruppandi, effettuata dai rispettivi rappresentanti legali, siano essi cittadini italiani o dell’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, verrà certificata secondo la forma dell’art. 21 co.1 DPR 445/2000; qualora invece tali soggetti fossero stranieri non regolarmente soggiornanti in Italia e non cittadini dell’Unione Europea, l’autentica amministrativa è necessaria.

I soggetti con identità plurisoggettiva preesistenti alla pubblicazione del presente bando, ad eventuale integrazione di quanto già presente nel proprio atto costitutivo, dovranno redigere apposito accordo al fine di disciplinare in modo compiuto tutti i contenuti vincolanti ed indispensabili sopra indicati.

Qualora un consorzio stabile, od altro soggetto ad esso assimilabile, partecipi alla procedura quale concorrente individuale, ai suoi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; qualora presenti Offerta solo per alcuni membri dovrà indicare per quali consorziati di essi concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

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6.1.2 MODIFICHE DELLA COMPOSIZIONE PLURISOGGETTIVA DEI CANDIDATI

Il candidato non può modificare la propria composizione successivamente alla presentazione dell’Offerta.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei raggruppati ovvero, qualora si tratti di persona fisica, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può permettere il prosieguo della procedura di gara da parte della compagine residua, purché la stessa dimostri il possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al presente appalto; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante escluderà il concorrente.

Con la sottomissione delle offerte relative all’esecuzione della fase 2 o della fase 3 dell’appalto saranno ammesse variazioni in integrazione o in sottrazione della composizione degli operatori con identità plurisoggettiva, nonché la modifica di un soggetto con idoneità soggettiva in un soggetto con identità plurisoggettiva e, viceversa, la modifica di un soggetto con identità plurisoggettiva in un soggetto con idoneità soggettiva.

Le modifiche di cui al paragrafo precedente sono ammesse alle seguenti condizioni:

 che non venga modificata l’identità dell’operatore mandatario o coordinatore;

 nel caso di modifica da operatore con identità soggettiva ad operatore con identità plurisoggettiva, che l’operatore con identità soggettiva assuma il ruolo di mandataria o coordinatore; che i soggetti eventualmente aggiunti non ricadano nelle cause di esclusione di cui al paragrafo 6.2;

 che gli operatori con identità plurisoggettiva risultanti dalla variazione siano in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla presente gara.

6.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Costituisce motivo di esclusione di un operatore dalla partecipazione alla gara la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di

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agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’ U.E.;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Le cause di esclusione di cui ai capoversi 1 e 2 sussisteranno se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva siano stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio

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di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in caso di persone giuridiche non organizzate in forma di impresa, la causa di esclusione del soggetto partecipante è scaturente dalle situazioni giuridiche degli organi muniti di potere decisionale, di legale rappresentanza, di direzione, di vigilanza e indirizzo.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’offerente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituiscono altresì cause di esclusione violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Inoltre, l’operatore verrà escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto qualora:

a) la Stazione Appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché all’obbligo di rispettare, nell’esecuzione dei contratti pubblici e di concessione, quanto stabilito inmateria ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle Convenzioni internazionali;

b) l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

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c) la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la sua partecipazione implichi una situazione di conflitto di interesse, non altrimenti risolvibile, riguardante personale della Stazione Appaltante o di altro soggetto che abbia partecipato alla predisposizione dei documenti della procedura di gara, tale che ne avrebbe determinato l'obbligo di astensione previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente suo coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l’operatore che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

h) l’operatore iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

i) sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

l) abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

m) non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

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n) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

o) si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (per Università pubbliche e Centri di ricerca pubblici si rimanda a quanto già detto al paragrafo 6.1).

L’esclusione potrà essere disposta in qualunque momento della procedura, qualora risultasse che l'operatore si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai capoversi precedenti.

Un operatore che si trovi in una delle situazioni di cui al capoverso 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al capoverso 6, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; in tal caso, se la Stazione Appaltante ritiene che le misure di cui sopra siano sufficienti, l'operatore non è escluso della procedura d'appalto. Viceversa dell'esclusione gli viene data motivata comunicazione.

Un operatore escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal capoverso precedente, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 6 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dal presente paragrafo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

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In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'ANAC.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

In caso di candidato in forma plurisoggettiva, l’insussistenza delle cause di esclusione enumerate deve verificarsi per ciascun partecipante alla compagine.

In caso di Consorzi stabili, o di operatori ad essi assimilabili, che presentino Offerta solo per alcuni dei propri membri, l’assenza delle cause di esclusione deve essere valutata relativamente al Consorzio ed ai Consorziati designati esecutori della prestazione.

Le dichiarazioni in merito a quanto previsto in questo paragrafo dovranno essere rese secondo le forme previste dal DPR 445/2000; i soggetti che versano nella situazione di cui al co. 4 art. 3 DPR 445/2000 dovranno corredare tale dichiarazione con la documentazione nello stesso comma richiamata a comprova dei contenuti sottoscritti.

In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l’onere di presentare la dichiarazione di cui sopra anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (cfr. Cons. St., Ad. Plen., n. 10 e n. 21 del 2012).

6.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il soggetto offerente dovrà dimostrare, mediante atto avente data certa e antecedente la presentazione dell’Offerta, di disporre di una risorsa, eventualmente ad hoc contrattualizzata, che, in caso di aggiudicazione, svolgerà il ruolo di responsabile scientifico del progetto; tale ruolo potrà essere ricoperto da un neuropsichiatra infantile con esperienza almeno decennale nel campo dei disturbi dello spettro autistico, anche comprovabile mediante pubblicazioni scientifiche, o da uno psicologo con analogo background professionale.

La risorsa individuata dovrà garantire la propria prestazione professionale esclusivamente nei confronti di un offerente e non potrà ricoprire nessun altro ruolo a favore degli ulteriori offerenti.

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6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Il soggetto offerente, che sia esso un operatore singolo o con identità plurisoggettiva, dovrà dimostrare la sostenibilità globale del progetto, dando atto della sostenibilità finanziaria del piano di investimenti nella sua fase di attuazione e poi della sostenibilità economico- finanziaria. Quest’ultima dimostra la capacità di realizzare tutti gli interventi previsti nell’Offertae di sopravvivere nel tempo una volta che gli investimenti sono entrati a regime.

A riprova di ciò dovrà produrre un piano economico/finanziario avente data certa antecedente alla presentazione dell’Offerta. Qualora l’offerente dovesse risultare aggiudicatario provvisorio, dovrà provvedere a proprie spese ad asseverare tale documento, per la parte attinente alla fase 1, da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dare conto dell’eventuale preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto mediante specifica dichiarazione degli stessi; il soggetto asseverante dovrà trovarsi in posizione di terzietà e assoluta indipendenza rispetto all’offerente.

Il piano economico-finanziario comprenderà l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte.

Tale documento avrà altresì la funzione di dimostrare e garantire l’effettiva condivisione di rischi e benefici tra l’offerente e la Stazione Appaltante, dando evidenza che i costi sostenuti non siano inferiori al prezzo offerto; in merito, infatti, si ricorda che elemento caratterizzante della procedura di appalto pre-commerciale è che la prestazione del servizio non sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

6.5 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA

Il concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi precedenti a quello della pubblicazione del presente Bando di gara, uno o più progetti di ricerca e sviluppo, per un valore globale complessivo non inferiore ad € 150.000 (centocinquantamila/00), IVA esclusa.

I soggetti individuati dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3 DPR 445/2000 dovranno dimostrare tale requisito mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso testo normativo; i soggetti che versino nella situazione di cui al co.4 del citato art. 3 dovranno corredare tale dichiarazione con la documentazione nello stesso comma richiamata a comprova dei contenuti sottoscritti.

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In caso di candidati in forma plurisoggettiva il requisito dovrà essere dimostrato distintamente da ogni soggetto raggruppato nella misura utile, nel suo complesso, a qualificare l’intero gruppo.

In caso di Consorzio stabile, o di soggetto ad esso assimilabile, la suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata direttamente dal medesimo; qualora non possegga esso stesso il requisito in questione, gli è consentito dimostrarlo attraverso quanto maturato da tutti i propri consorziati, qualora partecipi nella sua interezza, oppure da parte di quelli individuati quali esecutori dell’appalto, nel caso in cui partecipi esclusivamente per essi.

Si precisa che in caso di operatore con identità plurisoggettiva non è causa di esclusione la presenza di uno o più soggetti componenti la compagine privi, anche in misura minima, del requisito di idoneità tecnica.

7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire, secondo le modalità di seguito illustrate e indirizzando specificamente a:

Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) Via Liszt, 21

00144 – ROMA

Area Innovazione della Pubblica Amministrazione Servizio strategie di procurement e innovazione del mercato

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 ottobre 2017 (Roma – UTC+1), un unico plico il quale, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a dare evidenza di eventuali manomissioni.

Il plico dovrà essere confezionato nelle modalità di seguito espresse a seconda che il concorrente partecipi singolarmente ovvero in forma plurisoggettiva. Il plico dovrà recare all’esterno:

- la dicitura: «PCP “APPLICAZIONI INNOVATIVE DI REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA PER PERSONE CON UNA CONDIZIONE DELLO SPETTRO AUTISTICO”

- la denominazione o ragione sociale del concorrente;

- indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata (per i soli candidati stabiliti in Italia), nonché se disponibile numero di fax;

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- seguente dicitura: “NON APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER GARA D’APPALTO”.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva dovranno essere riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico dovrà contenere al suo interno l’Istanza di partecipazione (redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 “Istanza di partecipazione”) e due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

1) “A - Offerta Tecnica”;

2) “B - Offerta Economica”.

La commistione del contenuto dei plichi A e B, ovvero l’inserimento di elementi che rendano palese l’Offerta Economica in documenti non contenuti nella busta ad essa dedicata, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Detto plico deve essere inviato in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;

- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;

- mediante consegna diretta ad AgID, presso l’Ufficio Protocollo (piano primo, stanza 116), che rilascerà apposita ricevuta con attestazione della data e dell’ora del ricevimento esclusivamente nel seguente orario:

• dal lunedì al giovedì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 15:45,

• il venerdì e prefestivi dalle ore 10 alle ore 13.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno ad AgID dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Stante la stretta connessione tra le modalità di inoltro del plico e la verificabilità del rispetto del termine (previsto dalla legge) e, comunque, a garanzia della par condicio si precisa che non farà fede l’eventuale ricevuta rilasciata da strutture diverse da quella sopra indicata e che pertanto, qualora il plico non pervenga presso il predetto ufficio entro il termine, l’Offerta non sarà presa in considerazione.

Si informa che i plichi saranno aperti, in seduta pubblica, presso:

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Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) Via Liszt, 21

00144 – ROMA

il giorno 31 ottobre 2017 alle ore 10:00

Gli interessati (legali rappresentanti e persone munite di delega), nel numero di uno per ogni concorrente, sono ammessi a presenziare alla seduta di gara.

Ferme restando le espresse ipotesi di esclusione dalla procedura di gara previste dal presente

“Disciplinare di gara”, si avverte che il MIUR escluderà i concorrenti in caso di:

 incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'Offerta;

 non integrità del plico tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

7.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

L’Istanza di partecipazione alla presente gara andrà inserita nel plico unitamente alla busta A

“Offerta Tecnica” e busta B “Offerta Economica” e dovrà essere redatta in lingua italiana secondo il facsimile di cui all’allegato 2 (Allegato 2 “Istanza di partecipazione”), sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.

Si evidenzia in particolare che nell’Istanza di partecipazione il candidato dichiarerà:

- che il soggetto offerente non incorre in nessuna delle cause di esclusione previste dal paragrafo 6.2 del Disciplinare di gara;

- di possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti dal Disciplinare di gara, al paragrafo 6.3, come dimostrabile da atto avente data certa e antecedente la presentazione dell’Offerta;

- di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal Disciplinare di gara, al paragrafo 6.4, come dimostrabile da piano economico/finanziario avente data certa e antecedente la presentazione dell’Offerta;

- di possedere i requisiti di capacità tecnica richiesti dal Disciplinare di gara, al paragrafo 6.5;

- di prendere atto ed accettare che eventuali comunicazioni relative alla gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’AgID;

- di aver preso visione e di accettare senza riserve:

 il presente Disciplinare;

 il Specifiche Tecniche;

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 lo schema di Accordo Quadro;

 lo schema di Atto Esecutivo;

 gli ulteriori documenti di gara eventualmente pubblicati congiuntamente ai summenzionati.

Si precisa altresì che, ai fini della presentazione della Istanza di partecipazione, non è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria.

In caso di partecipazione da parte di operatori con identità plurisoggettiva, l’Istanza dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del solo mandatario/consorzio.

7.2 CONTENUTO DELLA BUSTA A “OFFERTA TECNICA”

La busta A contenente l’Offerta Tecnica dovrà essere inserita nel plico di cui al par. 7.

L’Offerta Tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà essere predisposta in conformità alle modalità indicate nel documento descrittivo “Specifiche Tecniche”, nei relativi allegati, e nel presente “Disciplinare di gara”. I concorrenti dovranno utilizzare il modello di cui all’Allegato 3 (Allegato 3 “Schema Offerta Tecnica”).

L’Offerta Tecnica atterrà alla sola fase 1 relativa alla progettazione della soluzione e alla definizione di un piano esecutivo di dettaglio.

Si rappresenta che, al fine di consentire la valutazione dell’Offerta Tecnica da parte della Commissione, essa deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l’attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 11.2.

Si rappresenta altresì che eventuali scostamenti, difformità o carenze rispetto ai requisiti indicati nelldocumento “Specifiche Tecniche”, nonché rispetto allo schema per l’Offerta Tecnica, non determineranno l’esclusione dalla procedura rilevando, invece, in termini di valutazione tecnica.

Al documento “Offerta Tecnica” in originale dovranno essere aggiunte due copie su formato elettronico, su supporto conforme agli standard industriali più diffusi (ad esempio, USB flash memory, CD o DVD).

Si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, dalla suddetta documentazione non dovranno desumersi elementi di carattere economico che, anche solo potenzialmente, possano rendere conoscibile l’Offerta Economica.

7.3 CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”

La busta B contenente l’Offerta Economica dovrà essere inserita nel plico di cui al par. 7.

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L’Offerta Economica dovrà essere redatta, in lingua italiana, utilizzando il modello di cui all’Allegato 4 (Allegato 4 “Schema Offerta Economica”).

In particolare, a pena di esclusione, dovranno essere indicati, in cifre ed in lettere, gli importi e i valori di seguito specificati:

 il valore complessivo omnicomprensivo [Vo_A], in Euro, individuato per il completamento della “fase 1”, relativa alla progettazione della soluzione. Il valore complessivo omnicomprensivo è il prezzo per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo, in conformità con i documenti "Specifiche Tecniche" e "Offerta Tecnica", da eseguire in conformità con i requisiti contenuti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati. Il valore complessivo omnicomprensivo tiene conto del fatto che i diritti di proprietà intellettuale rimarranno in capo al Prestatore secondo quanto stabilito dalle disposizioni dell'Accordo Quadro. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta [stabilita per la prima fase in € 48.459,15 (quarantottomila- quattrocentocinquantanove/15), I.V.A. esclusa, parziali o condizionate. Il valore complessivo omnicomprensivo include gli oneri per la sicurezza che comunque dovranno essere precipuamente indicati;

 il prezzo pieno stimato [EFP], che è il prezzo che sarebbe richiesto dall’Offerente nell’ipotesi in cui i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione della fase 1 fossero interamente trattenuti dalla Stazione Appaltante;

 la ripartizione in “categorie di costo” e “prezzi unitari” di tutte le voci di costo [BCUP].

Ogni voce di costo deve contenere:

 l'elenco delle categorie di risorse impiegate in R&S (ad esempio: ricercatore junior, ricercatore senior, sviluppatore, tester, ecc.), secondo le stime dell’offerente per l'esecuzione dei servizi di cui alla fase 1. Tale elenco contiene, inoltre, l’indicazione delle risorse impiegate nelle fasi 2 e 3 ma che non dovrebbe essere utilizzate nella fase 1;

 il prezzo unitario per ciascuna categoria di risorsa;

 per ciascuna categoria di risorsa, la quantità minima garantita di risorse per l'esecuzione dei servizi nella fase 1.

L'elenco deve contenere soltanto le categorie di risorse che sono inseparabili da e indispensabili per la fornitura dei servizi di R&S che vengono eseguiti attraverso il relativo contratto.

In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.

Attenzione: i candidati sono tenuti a mantenere i prezzi unitari [BCUP] dichiarati nell'Offerta Economica per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

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7.4 SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L’ ’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere firmate, in calce all’ultima pagina, dallo stesso soggetto che avrà sottoscritto l’Istanza di partecipazione.

7.5 SOCCORSO ISTRUTTORIO

La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità non essenziale della documentazione presentata potrà essere sanata. Le irregolarità essenziali attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previste nel presente Disciplinare di gara e nella legge.

Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, si assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni perché sia integrata o regolarizzata la documentazione.

In caso di inutile decorso del termine la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione.

7.6 AVVALIMENTO

In considerazione della particolare tipologia dell’appalto pre-commerciale, dei requisiti minimi previsti e, con ciò, della massima apertura data alla partecipazione, la Stazione Appaltante non ammette l’avvalimento.

8 SUBAPPALTO

La Stazione Appaltante non ammette il subappalto nella fase 1 della presente procedura di gara.

Con riferimento alle fasi 2 e 3, sarà possibile il ricorso a tale istituto, tenendo conto che:

 non potrà superare il limite del 30% dell’importo complessivo del singolo contratto esecutivo di fase;

 le prestazioni subappaltabili sono esclusivamente quelle strumentali rispetto alle attività di ricerca e sviluppo oggetto della gara.

L’autorizzazione verrà rilasciata dalla Stazione Appaltante a seguito di insindacabile giudizio sui requisiti precedentemente indicati e la sua concessione non potrà in nessun modo essere posta a condizione dell’Offerta.

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9 ORGANI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Al fine di espletare le attività di valutazione delle offerte e le ulteriori istruttorie finalizzate all’aggiudicazione, l’Amministrazione aggiudicatrice nominerà una Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri di aggiudicazione.

Le ulteriori attività rimangono di competenza del Responsabile del Procedimento che si avvarrà della collaborazione degli Uffici della Stazione Appaltante e di AgID.

10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nel successivo paragrafo.

La data in cui si svolgeranno le sedute pubbliche successive alla prima, così come ulteriori comunicazioni, verranno pubblicate sul sito http://www.agid.gov.it/agenda- digitale/innovazione-del-mercato/gare-pcp-nazionali/tecnologie-autismo-atti-gara.

Alle sedute pubbliche potrà assistere un incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, in considerazione delle procedure riguardanti l’accesso di terzi presso la sede di AgID, dovrà essere comunicato via email all’indirizzo: pcpmiur.bando03@agid.gov.it, all’attenzione del Servizio strategie di procurement e innovazione del mercato entro il giorno precedente la data di seduta.

L’accesso e la permanenza del rappresentante del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso AgID ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione.

Nel giorno e ora stabiliti, il Responsabile del Procedimento, nella prima seduta aperta al pubblico, procederà:

 alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale dell’Istanza di partecipazione;

 in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità non essenziale dell’Istanza di partecipazione, a richiedere le necessarie integrazioni e chiarimenti, ai sensi del paragrafo 7.5, disponendone la comunicazione ai concorrenti, che nelle more verranno ammessi con riserva;

 all’apertura della busta concernente l’Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti in essa contenuti, richiesti dal presente Disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell’Offerta Tecnica che sia comunque riconducibile all’offerente, il Responsabile del Procedimento richiederà la

(26)

DISCIPLINARE DI GARA (versione p. 1) Appalto Pre-Commerciale per la realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo concernente “Applicazioni innovative di Realtà Virtuale e Aumentata per persone con una condizione dello spettro autistico”

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necessaria regolarizzazione, ai sensi del paragrafo 7.5, nelle more ammettendo con riserva e dichiarando chiusa la sessione di gara.

Successivamente il Responsabile del Procedimento trasmetterà le offerte tecniche alla Commissione, per l’attribuzione dei punteggi ai fini dell’aggiudicazione.

La Commissione provvederà alla valutazione degli elementi di ogni singola Offerta Tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi secondo quanto specificato nel seguente paragrafo 11.2, redigendo appositi verbali che saranno trasmessi, a conclusione della valutazione, al

Responsabile del Procedimento.

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, verrà fissata dalla Stazione Appaltante, con congruo anticipo, previa comunicazione, un’apposita seduta pubblica durante la quale il Responsabile del Procedimento procederà alla comunicazione dei punteggi tecnici assegnati ai singoli concorrenti, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura dei prezzi offerti dai singoli concorrenti. In caso di carenza della sottoscrizione dell’Offerta Economica che sia comunque riconducibile all'offerente, o di altri elementi non essenziali, il Responsabile del Procedimento richiederà la necessaria regolarizzazione, ai sensi del paragrafo 7.5, nelle more, ammettendo con riserva.

Nella medesima seduta procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 11.3, procedendo all’attribuzione dei punteggi mediante applicazione della formula indicata al successivo paragrafo 11.4 e a stilare la graduatoria provvisoria di gara.

L’aggiudicazione provvisoria verrà disposta nei confronti dei soggetti che avranno presentato le offerte economicamente più vantaggiose, e cioè che avranno ottenuto i punteggi complessivi più alti a seguito della somma dei punteggi complessivi attribuiti, risultanti dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’Offerta Tecnica e per l’Offerta Economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Le offerte saranno considerate valide e impegnative per un periodo di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla scadenza della data fissata per la ricezione. Il MIUR può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

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