• Non ci sono risultati.

Disegno di legge costituzionale “Soppressione di enti intermedi” Art. 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Disegno di legge costituzionale “Soppressione di enti intermedi” Art. 1"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

1 Disegno di legge costituzionale

“Soppressione di enti intermedi”

Art. 1

(Soppressione del livello territoriale di governo provinciale)

1. Alla rubrica del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione, la parola: “Province” è sostituita dalle seguenti: “Città metropolitane”.

2. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: “dalle Province,”;

b) al secondo comma, sono soppresse le parole: “le Province,”.

3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera p), sono soppresse le seguenti parole: “, Province”;

b) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.

4. All’articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province,”;

b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”;

c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “, le Province”.

5. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province,”;

b) al secondo comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province,”;

c) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: “alle Province,”;

d) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: “Province,”;

e) al sesto comma, sono soppresse le seguenti parole: “le Province,”;

6. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono soppresse le seguenti parole:

“, delle Province”.

7. All’articolo 132 della Costituzione, il secondo comma è soppresso.

8. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è soppresso.

Art. 2

(Competenza legislativa regionale in tema di governo di area vasta)

1. All’articolo 117, quarto comma della Costituzione, è premesso il seguente periodo:

«Spetta alla legge regionale, adottata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 123, istituire sull’intero territorio regionale forme associative fra i Comuni per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché definirne gli organi, le funzioni e la legislazione elettorale.».

Art. 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione, entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge costituzionale, le Regioni prevedono l’istituzione delle forme associative di cui all’articolo 117, quarto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale. Alla data di cessazione del mandato amministrativo delle singole province in corso alla data di scadenza del termine di cui al

(2)

2 primo periodo, le stesse sono soppresse e sono contestualmente istituite le forme associative previste dalle rispettive leggi regionali.

2. Fatta salva la potestà legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma, primo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, in caso di mancata entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, sono soppresse le Province della Regione interessata, con efficacia a decorrere dalla data di cessazione del mandato amministrativo in corso alla data di scadenza del termine di cui al comma 1.

Contestualmente alla soppressione di cui al primo periodo, i Comuni ricadenti nel territorio delle province soppresse sono costituiti in unione di comuni, ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle funzioni di governo di area vasta già esercitate dalle Province. L’unione di comuni succede alla provincia in ogni rapporto giuridico, anche di lavoro, esistente alla data di soppressione di ciascuna provincia.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente legge costituzionale sono efficaci decorso un anno dalla data di entrata in vigore delle presente legge costituzionale e, comunque, alla data di soppressione delle province ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le Regioni sopprimono gli enti, le agenzie e gli organismi, comunque denominati, che svolgono, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, funzioni di governo di area vasta. Tali funzioni spettano alle forme associative di cui all’articolo 117, comma quarto, primo periodo,della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, o alle unioni di comuni di cui al comma 2 del presente articolo. Le Regioni non possono istituire enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni di governo di area vasta.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge dello Stato, la disciplina concernente l’autonomia finanziaria e tributaria di Regioni e Comuni è adeguata a quanto previsto dalla presente legge.

6. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano alle Province delle Regioni a statuto speciale, fatta eccezione per quelle autonome di Trento e di Bolzano.

7. Lo Stato, con propria legge, provvede a razionalizzare la presenza dei propri organi periferici, adeguandola alla determinazione delle leggi regionali adottate ai sensi del comma 1 della presente legge costituzionale.

8. Dalla attuazione della presente legge costituzionale deve derivare in ogni Regione una riduzione dei costi complessivi degli organi politici e amministrativi.

Riferimenti

Documenti correlati

la URL ((http://autodichia.blogspot.it)), curata dagli autori di un testo fondamentale sul tema), l’articolo 64 della Costituzione è stato impropriamente invocato,

Al punto 2.3 dell’Appendice A si legge: “Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, con le modalità previste dalla procedura informatizzata, dovranno

a) Vengono valutati solo le reti dell’area tecnica oggetto del bando. b) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio A, si fa riferimento alla disponibilità, a

E’ una somma aggiuntiva 1 corrisposta a luglio di ciascun anno dall’INPS ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte

prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Inoltre, il colloquio verterà anche su

Sono proprio tali modifiche – assieme all’obbligatoria parlamentarizza- zione delle crisi generate dalle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio – a conferire

– Il programma elet- torale del Partito Democratico, a cui il pre- sente disegno di legge intende ispirarsi, re- cita: «Vanno introdotti il referendum propo- sitivo, nel caso in cui

2. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale devono iscriversi coloro