• Non ci sono risultati.

(1)COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI REPERTORIO N

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "(1)COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI REPERTORIO N"

Copied!
4
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI REPERTORIO N.

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E LA

ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIMIGNANO

- PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO OSSERVAZIONE SALME E RESTI MORTALI AI SENSI DEL D.P.R. 10 SETTEMBRE 1990, N. 285

E

- PER L’USO DEL SERVIZIO IGIENICO PRESENTE NEL CIMITERO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

L’anno _______________ il giorno _________ del mese di ________ (_______________) presso la Residenza Comunale di San Gimignano, nell’Ufficio del Segretario Generale.

PREMESSO

- che le funzioni di Obitorio, così come enunciate agli articoli 12 e 13 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 sono assolte presso gli Ospedali “Le Scotte” di Siena – Istituto di Medicina Legale, presso l’Ospedale Alta Val d’Elsa di Poggibonsi e presso il Presidio Socio-Sanitario “Santa Fina di San Gimignano. In particolare quest’ultima struttura assolve agli obblighi derivanti al Comune di San Gimignano da quanto previsto dall’art.13 del succitato D.P.R.;

- che l’art. 14 del citato D.P.R. dispone che nei Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti il locale destinato a Deposito d’osservazione deve essere distinto dall’Obitorio;

CONSIDERATO

- che l’area cimiteriale del Capoluogo di San Gimignano è suddivisa in due Cimiteri di proprietà del Comune di San Gimignano e dell’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano e che i due Cimiteri sono perfettamente interconnessi tra loro;

- che sul territorio del Comune di San Gimignano non esistono altri soggetti proprietari e/o gestori di Cimiteri oltre ai due soggetti in questione;

- che il Cimitero dell’Arciconfraternita di Misericordia non è dotato di Deposito di Osservazione delle salme o dei resti mortali di salme esumate o estumulate, per le necessità enunciate all’art. 13 commi b) e c) del citato D.P.R.;

- che un Deposito di Osservazione è presente presso il Cimitero del Comune di San Gimignano, in grado di far fronte alle necessità eventualmente manifestatesi nell’ambito dell’intera area cimiteriale, cioè nel Cimitero stesso del Comune come in quello dell’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano;

CONSIDERATO ALTRESI’

(2)

- che nella parte dell’area cimiteriale di proprietà del Comune di San Gimignano è presente un servizio igienico a disposizione dell’utenza del Cimitero mentre nella parte dell’area cimiteriale di proprietà dell’Arciconfraternita di Misericordia non è presente un servizio igienico per l’utenza;

VISTA

- l’istanza avanzata al Comune di San Gimignano dall’Arciconfraternita di Misericordia, con lettera prot. 14360 del 20/07/2020, nella quale si propone l’attivazione di un rapporto convenzionale tra i due soggetti al fine di garantire all’Arciconfraternita di Misericordia, in caso di necessità, l’uso del Deposito di Osservazione di proprietà comunale presente nella parte di proprietà comunale nonché di autorizzare l’Arciconfraternita di Misericordia ad apporre nel proprio Cimitero una cartellonistica che indica agli utenti la possibilità di uso del servizio igienico sito nel Cimitero Comunale;

CONSIDERATO

- che tale istanza avanzata dall’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano può essere accolta dal Comune di San Gimignano, stante il fatto che essa non crea nessun pregiudizio negativo all’Ente nella gestione del proprio Cimitero, è volta ad ottimizzare l’uso degli spazi e dei servizi all’interno dell’area cimiteriale con benefici da parte della cittadinanza;

- che l’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano dichiara di rendersi disponibile a farsi carico, nella misura di sei mesi l’anno, della pulizia e della sanificazione dei servizi igienici e a corrispondere al Comune di San Gimignano l’importo di € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di effettivo utilizzo, al bisogno, del locale adibito a Deposito di Osservazione;

- che l’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano, tenuto conto della statistica dell’ultimo decennio che non ha visto materializzarsi nessuna esigenza di uso di un locale per le funzioni di Deposito di Osservazione, ritiene ragionevole presumere, per l’intera durata della presente convenzione, un solo utilizzo di tale servizio, per n. 3 giorni complessivi;

RITENUTO

pertanto di procedere alla stipula di una convenzione che regoli l’uso da parte dell’Arciconfraternita di Misericordia dei locali presenti nel Cimitero Comunale del Capoluogo, adibiti a Deposito di Osservazione ed a Servizio Igienico, individuati nella porzione di particella ___ Foglio di mappa ____ del vigente N.C.T. del Comune di San Gimignano;

CIO’ PREMESSO Con il presente atto da valere ad ogni affetto di legge tra:

1) Il Comune di San Gimignano rappresentato dall’Ing. Valentina Perrone, nata il 21/12/1980, domiciliata a San Miniato (PI) in via Tosco Romagnola Est 1130, per la carica presso il Palazzo Comunale di Via San Matteo 24 a San Gimignano (SI), la quale dichiara di intervenire, nella sua qualità di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio” del Comune di San Gimignano (P.I./C.F. 00102500527), nominata con decreto sindacale n. 34 del 14/11/2019, in nome e per conto del Comune medesimo, appositamente autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione C.C. n. ___ del ______;

2) la Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano nella persona del Sig. Giacomo Bassi nato a San Gimignano il 7/7/1962 e residente in San Gimignano (SI), via Berignano n. 12, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto

(3)

dell’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano con sede in San Gimignano, Via San Matteo n. 69 (P.I./C.F.00228040523) della quale è Rappresentante Legale avendo assunto la carica di Governatore, come risulta dall’estratto verbale del Magistrato dell’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano n° 3/2020 del 28/2/2020;

ARTICOLO 1 PREMESSE

- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2

IMMOBILE DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Il Comune di San Gimignano, come sopra rappresentato, concede all’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano, per essa accettante il Governatore Sig. Giacomo Bassi, la possibilità d’uso al bisogno, a titolo di comodato, dell’immobile di proprietà del Comune di San Gimignano per le funzioni di Deposito di Osservazione ai sensi dell’art.13, commi b) e c) del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, identificato al vigente N.C.T. del Comune di San Gimignano nel foglio di mappa particella . L’uso in comodato, al bisogno, dell’immobile concesso all’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano, non pregiudica in alcun modo l’uso giornaliero da parte del Comune di San Gimignano per le necessità gestionali del proprio Cimitero.

ARTICOLO 3 SERVIZI IGIENICI

Il Comune di San Gimignano, come sopra rappresentato, concede all’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano, per essa accettante il Governatore Sig. Giacomo Bassi, la possibilità di indicare agli utenti del proprio Cimitero, con apposita cartellonistica, l’opportunità d’uso gratuito dei Servizi Igienici presenti nel Cimitero del Comune, ubicati nell’immobile di proprietà del Comune di San Gimignano identificato al vigente N.C.T. del Comune di San Gimignano nel foglio di mappa particella .

ARTICOLO 4 DURATA

La disponibilità del Comune di San Gimignano all’uso, al bisogno, da parte dell’Arciconfraternita di Misericordia in comodato occasionale dell’immobile, così come specificato all’art. 2, oltre a quanto stabilito all’art. 3, si intende fissata in 9 (nove) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. E’ facoltà delle parti recedere dal presente accordo anche prima della scadenza naturale previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC da inviarsi con un preavviso di almeno 6 mesi. Al termine del periodo suddetto la presente convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo, previa adozione di apposito atto deliberativo di entrambi i soggetti.

Nel caso nuove normative o nuove disposizioni di autorità preposte al controllo impedissero un uso promiscuo dei servizi concessi in uso, la convenzione decade automaticamente.

ARTICOLO 5

(4)

ACCORDI ECONOMICI ED ORGANIZZATIVI Le parti stabiliscono che:

1. per quanto concesso all’art. 2 della presente Convenzione, l’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano si impegna a riconoscere al Comune di San Gimignano la somma forfettaria di € 200,00 per ogni giorno di utilizzazione effettiva, al bisogno, del locale adibito a Deposito di Osservazione. L’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano si impegna a comunicare al Comune di San Gimignano la necessità d’uso del locale, con un preavviso di 3 giorni feriali dal giorno d’utilizzo ed in forma scritta, esplicitandone la durata d’uso prevista.

2. per quanto concesso all’art. 3 della presente Convenzione, l’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano si impegna a farsi carico, per sei mesi l’anno della pulizia e della sanificazione di detto locale.

3. Con il presente accordo rimangono in capo alla proprietà tutti gli adempimenti manutentivi ordinari e straordinari degli edifici. L’Arciconfraternita di Misericordia si impegna a risarcire il Comune di San Gimignano, qualora nell’uso temporaneo dell’edificio di cui all’art. 2, si realizzassero dei danni a strutture e cose.

ARTICOLO 6 VALORE DEL CONTRATTO

Considerata la statistica dell’ultimo decennio, che non ha visto materializzarsi nessuna esigenza di uso di un locale per le funzioni di Deposito di Osservazione, le parti concordano, secondo quanto disposto all’art. 5, punto 1, in € 600,00 il valore della presente convenzione.

ARTICOLO 7

CONTROVERSIE – ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere connessa alla presente Convenzione, se non definita bonariamente, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Foro competetene, quello di Siena.

ARTICOLO 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Il Comune di San Gimignano e l’Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informano reciprocamente che tratteranno i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi.

Il presente atto viene letto ed approvato dalle parti interessate e dalle medesime sottoscritto come appresso:

Comune di San Gimignano Arciconfraternita di Misericordia di San Gimignano

Riferimenti

Documenti correlati

- di essere a conoscenza che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione, dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di

attiva nella seguente iniziativa nel mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA): “FACILITY MANAGEMENT URBANO-VERDE PUBBLICO - Servizi di manutenzione

- di essere a conoscenza che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione, dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati

- di essere a conoscenza che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione, dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di

- di essere a conoscenza che i requisiti generali e speciali, di cui alla presente dichiarazione, dovranno essere nuovamente dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di

b.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di

b.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di

b.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di