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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI NELLE SITUAZIONI DI DISAGIO, ABUSO E MALTRATTAMENTO

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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI NELLE SITUAZIONI DI DISAGIO, ABUSO E MALTRATTAMENTO

Introduzione

Il documento nasce dalla volontà delle Amministrazioni Comunali e degli altri soggetti firmatari affinché nel lavoro con i minori tutte le istituzioni variamente coinvolte possano condividere un linguaggio comune e coordinare le azioni e gli interventi, con particolare riferimento a due ambiti nei quali può essere coinvolto il minore:

 situazioni di disagio

 casi di sospetto abuso e maltrattamento.

L’obiettivo è quello di rinforzare e formalizzare prassi già in uso, al fine di migliorare la collaborazione e l’integrazione tra servizi sociali, educativi, scolastici e sanitari, nell’ottica di affrontare i bisogni dei ragazzi in maniera non frammentata, offrendo a loro e alle loro famiglie risposte globali, coerenti ed efficaci.

Premessa

Il rapporto tra Servizi Sociali e Scuola in materia di prevenzione ed emersione di situazioni di rischio deve essere improntato alla collaborazione costante, alla fiducia e all’informazione reciproca, ricordando che la necessità di condividere, tra professionisti istituzionalmente coinvolti nel processo di tutela dei minori, le informazioni strettamente pertinenti a fronte di segnali di malessere del ragazzo, trova le opportune conferme non solo nella normativa nazionale e regionale in ambito sociale, ma anche nella normativa specifica in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Tale normativa, infatti, autorizza i soggetti pubblici al trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento dei fini istituzionali (art. 18 comma 2) ed in particolare per quelle che vengono definite attività di rilevante interesse pubblico (art. 20, comma 1 e art. 21 comma 1) con “finalità socio assistenziali”, fra le quali sono compresi gli “interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare, l’assistenza nei confronti di minori anche in relazione a vicende giudiziarie nonché le indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozioni anche internazionali” (art. 73 comma 1). Trattamento dei dati sensibili e giudiziari che, attesa la finalità di rilevante interesse pubblico, è consentito anche senza il previo consenso dell’interessato, residuando in capo ai soggetti pubblici l’unico obbligo dell’informativa ex art. 13, in particolare circa gli obblighi o i compiti in base al quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (Art. 22 comma 2)

Occorre al proposito ricordare come la buona regola di informare la famiglia su tutto quello che si sta facendo con e per il minore trovi limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso o grave pregiudizio intrafamiliare.

Al fine di facilitare l’esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenire situazioni di disagio, è emersa la necessità di trovare un raccordo fra Scuole e Servizi Sociali e Socio-Sanitari con l’obiettivo di:

 personalizzare gli eventuali aiuti finalizzati a facilitare l’apprendimento e il superamento di condizioni di disagio di diversa origine

 relazionarsi in modo appropriato con la famiglia rispetto ad eventuali problematiche del minore o in situazioni di affido al servizio sociale

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 gestire al meglio le situazioni di emergenza

 segnalare le situazioni di pregiudizio per il minore

 acquisire maggiori informazioni su minori già in carico ai Servizi Sociali

La Regione Toscana, nella Del. Cons. Reg n.238/2003 Piano D’Azione “Diritti dei minori”, individua come prioritario il tema della tutela e della promozione della personalità del minore in formazione e, di conseguenza, auspica che la comunità in senso lato possa sviluppare adeguate politiche di sostegno del processo evolutivo e di aiuto al superamento di condizioni di disagio e di difficoltà delle persone. Questo anche attraverso il potenziamento del raccordo fra operatori sociali ed operatori scolastici, al fine di attivare forme di tutela dei soggetti a rischio di evasione e/o abbandono scolastico.

Più recentemente, nel "Piano Sanitario e Sociale Integrato 2012-2015" si intende promuovere e favorire, attraverso specifici protocolli d’Intesa, un rapporto costante con il mondo della scuola quale contesto privilegiato per l’individuazione precoce di segnali che possano indicare situazioni di disagio della famiglia attraverso i comportamenti dei bambini e degli adolescenti.

1. Gli attori e le finalità

In tale ambito risulta centrale e prioritario il coinvolgimento delle famiglie, che rappresentano il luogo elettivo di sviluppo e crescita del bambino/ragazzo, anche nell’ottica di sostenerle nei momenti di difficoltà e disagio connessi all’assunzione di specifici compiti di cura (art. 15 L.41/2005 Sistema Integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

I Servizi Sociali Territoriali avranno così una maggiore possibilità di tutelare le situazioni già note attraverso l’acquisizione delle informazioni reperite dal personale scolastico e di venire a conoscenza di situazioni che possano rappresentare un pregiudizio per il minore, nell’ottica di tutela del minore stesso e/o di un’eventuale presa in carico.

La scuola è l’istituzione che, oltre ad avere un rapporto costante con il bambino/ragazzo, si relaziona costantemente con le famiglie ed ha un ruolo prioritario in ordine alla prevenzione e all'intervento precoce sul disagio.

Data l’ampiezza della casistica, il protocollo mira principalmente alla precisazione e allo snellimento delle procedure da seguire, da parte degli attori coinvolti, nella segnalazione e nella condivisione di percorsi di aiuto.

In quest’ottica, i Servizi Sociali e Socio-Sanitari della Valdelsa insieme alle Istituzioni Scolastiche della Valdelsa hanno elaborato il presente protocollo.

2. Definizioni:

2.1 Disagio

Disagio significa etimologicamente mancanza di agi e comodità, senso di pena e di molestia provato per l’incapacità di adattarsi a un ambiente, a una situazione, anche per motivi morali, o mancanza di cosa necessaria o opportuna. (Cfr. Vocabolario Treccani 2014)

Nelle fasi dell’infanzia e dell’adolescenza, la ricerca di identità personale e sociale può costituire una fonte di disagio, per il fatto stesso di dover confrontare le proprie aspettative e le proprie istanze di maturazione con le prospettive altrui. Talvolta, però, esistono dei fenomeni sanitari o sociali che rendono questa difficoltà un problema più grande, che porta ad una sensazione di distanza dal sé, dagli altri e dal mondo circostante e che non viene rimosso nel regolare percorso di crescita. Le famiglie possono e

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devono quindi essere aiutate a condurre i figli minori al maggiore stato di benessere per se stessi, perché riescano ad adattarsi al sistema sociale ed ambientale in cui sono inseriti e a stabilire relazioni sociali adeguate ai loro bisogni.

Queste problematiche possono manifestarsi nelle aree affettiva, cognitiva e comportamentale, esprimendosi in difficoltà di apprendimento o psico/affettive (ed in generale di "funzionamento" del bambino nel suo ambiente), o nella difficoltà di gestione delle dinamiche relazionali.

2.2 Fattori di rischio

Vengono indicate come fattori di rischio situazioni individuali, familiari e sociali che possono concorrere al determinarsi di fenomeni pericolosi per l’integrità fisica o psicologica dell’individuo.

L’OMS fornisce un elenco di fattori di rischio per la salute mentale, che si è ritenuto possano essere visti in generale c o m e elementi di base per la formazione di comportamenti disfunzionali. Tali fattori non sono da considerarsi in maniera deterministica, ma come influenti sulla probabilità che certi eventi o fenomeni (abbandono, abuso, danni al benessere psico-fisico del minore in generale) si verifichino.

 La povertà

 Le privazioni

 La disoccupazione (nel caso dei minori, la disoccupazione dei genitori)

 Le tossicodipendenze

 Le migrazioni

 Le tensioni tra etnie e gruppi

 La mancanza di dimora

 La solitudine

 La disgregazione dei sistemi sociali

 Una grave conflittualità familiare

Questi fattori sono riassuntivi delle problematiche possibili a qualsiasi livello sociale. Recentemente è stata approfondita anche l’importanza della difficoltà di comunicazione fra gli adolescenti ed il mondo esterno, causa di ansia e depressione e conseguentemente di comportamenti disfunzionali.

2.3 Prevenzione primaria secondaria e terziaria

a) La prevenzione primaria è la promozione del benessere e si realizza in attività di consulenza e formazione;

b) La prevenzione secondaria è riferita ad interventi precoci sui primi sintomi di una situazione di disagio c) La prevenzione terziaria è riferita a riabilitazione, ovvero a situazioni già in carico ai Servizi Sociali e

Socio Sanitari

In tali ambiti vanno citate le attività svolte dall’UF Attività Consultoriali, dal Servizio per le Tossicodipendenze e dal servizio di Educazione alla Salute che intervengono nelle Scuole con sportelli di ascolto e con progetti di educazione all’affettività e nella gestione di uno sportello consultoriale per adolescenti.

La prevenzione terziaria vede coinvolti tutti i servizi sociali e socio-sanitari (U.O Psicologia e UF SMIA) con la presa in carico del minore e del nucleo.

3. Flusso delle informazioni e contesto normativo:

3.1 Premessa

L’Istituzione Scolastica e il Servizio Sociale concordano nel presente protocollo le modalità più opportune

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per lo scambio informativo professionale relativo alle situazioni di bambini e ragazzi che frequentano gli Istituti Scolastici della Valdelsa, tenendo presenti l’interesse prioritario del minore e l’importanza del coinvolgimento della famiglia.

Per quanto riguarda invece le segnalazioni e l a presa in carico da parte dei servizi sanitari, in particolare dell’UF SMIA, si procede come da prassi consolidate, ovvero: gli insegnanti che rilevano segnali della potenziale presenza di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), d i bisogni educativi speciali (BES) o comunque di altre problematiche di tipo comportamentale consegnano una relazione ai genitori che, successivamente, prenderanno appuntamento al CUP con lo specialista UF SMIA. Qualora i genitori non seguano tale percorso, si procede come al punto 4.3. Si specifica che l’UF SMIA entra nel merito di situazioni di urgenza di tipo medico solo dopo l’attivazione del 118 o del Pronto Soccorso della Zona.

3.2 Contesto normativo

Lo scambio di informazioni fra i firmatari del protocollo è regolato dal Dlgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in particolare agli articoli 18, 20, 21, 22, 73 e dalla Legge Regionale 41/2005 art.53, che recita “le politiche per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale”.

3.3 Informazioni da comunicare:

Premesso:

- che i dati comunicati saranno solo quelli strettamente necessari all’attivazione delle procedure ed alla cura degli interessi dei minori;

- che i dati comunicati verranno usati solo e soltanto nel limite delle normative vigenti e per i fini concordati dal presente protocollo;

è necessario che la Scuola conosca i casi per i quali l’Autorità Giudiziaria ha conferito al Servizio Sociale competenze inerenti la vigilanza, l’affidamento o la tutela dei minori, con particolare attenzione agli aspetti inerenti la progettualità e le disposizioni relative alla limitazione della potestà genitoriale ed alle eventuali prescrizioni date alla famiglia che possano in vario modo avere una ricaduta sull’attività e la permanenza dei bambini a scuola. Relativamente a questi casi, all'inizio dell'anno scolastico o al momento in cui si presentino, il Direttore Area Servizi Territoriali comunicherà l’elenco dei nominativi al dirigente scolastico. Sarà inoltre cura dei Servizi Sociali comunicare al dirigente scolastico, previa informazione alle famiglie e nell’interesse dei minori, anche l’elenco di quelli che frequentano il servizio di doposcuola e/o di educativa domiciliare.

I Servizi Sociali, da parte loro, necessiteranno di conoscere le informazioni relative alle situazioni di minori già in carico per poter monitorare il progetto in corso e per assolvere alle funzioni previste da eventuali mandati dell’autorità giudiziaria. La scuola, pertanto, fornirà ai Servizi Sociali le necessarie informazioni.

4. Modello organizzativo relativo agli incontri:

4.1. Tipologia incontri

Si prevedono due modalità di incontro:

1) attività di consulenza generica dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari alla Scuola per situazioni particolari che siano in carico o meno ai servizi

2) attività di consulenza, monitoraggio e co-progettazione per situazioni in carico ai Servizi Sociali e

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Socio-Sanitari con progetto socio-educativo (GLIC e GLIS) Primo caso

I servizi illustreranno le opportunità e i servizi erogabili o a disposizione , le procedure di accesso oppure cercheranno di approfondire il significato dei comportamenti del bambino/ragazzo e/o della sua famiglia al fine di ipotizzare proposte di intervento da offrire alle famiglie e gli atteggiamenti più appropriati da tenere nel contesto scolastico e/o familiare. Tali proposte saranno riferite alle famiglie direttamente dall’istituzione scolastica.

Tali attività di consulenza dei servizi alle scuole sono svolte, indicativamente, nel mese di Novembre e comunque, ogni qualvolta si verifichi una necessità, le parti si metteranno in contatto con richiesta indirizzata dal Dirigente Scolastico al Direttore Area Servizi Territoriali.

In tali incontri è prevista la presenza del Coordinatore dell’ufficio territoriale, che farà da tramite con gli assistenti sociali del territorio. È possibile la partecipazione anche di uno psicologo/NPI. Saranno inoltre presenti il Dirigente scolastico e/o i docenti che esercitano le funzioni strumentali per il disagio. Di tutti gli incontri verrà redatto apposito verbale.

Secondo caso

Le attività indicate al punto 2, ovvero la consulenza, il monitoraggio e la co-progettazione per situazioni in carico ai Servizi Sociali e Socio-Sanitari con progetto socio-educativo, prevedono il coinvolgimento degli operatori che hanno in carico i casi, del dirigente e/o dei docenti che esercitano le funzioni strumentali per il disagio. Di tutti gli incontri verrà redatto apposito verbale.

4.2 Informativa alla famiglie ex art 13

Nel primo caso l’informativa preventiva alla famiglia non è necessaria, trattandosi di sola consulenza senza alcun tipo di intervento diretto.

Nel secondo caso, invece, l’informativa ex art. 13 è richiesta e, in generale, tale adempimento costituisce il presupposto necessario per lo scambio di informazioni. Fanno eccezione le situazioni di sospetto abuso e maltrattamento intrafamiliare (come indicato nella Delibera regionale n. 313 del 25 marzo 2002 e seguenti) o qualora ci sia una specifica autorizzazione della magistratura minorile.

In generale, le attività di consulenza, co-progettazione e monitoraggio prevedono l’ordinario coinvolgimento delle famiglie, così come richiamato dalla normativa vigente e dal codice deontologico degli assistenti sociali.

4.3 Modalità di raccordo

Le situazioni già conosciute dai Servizi Sociali Territoriali potranno essere discusse esplicitandone le generalità in virtù del rapporto professionale/istituzionale esistente ed essendo attivo un progetto socio- educativo. L'obiettivo è quello di perseguire l’interesse del minore, aiutandolo a superare eventuali difficoltà proprio grazie al potenziamento del raccordo tra istituzioni scolastiche e sociali. In questi casi i vincoli previsti dalla normativa vigente non hanno valore, in quanto non si tratta né di un disvelamento di segreto professionale né di violazione della privacy, ma della necessità di condividere, tra professionisti istituzionalmente coinvolti nel processo di tutela dei minori, le informazioni strettamente pertinenti ed utili ad inquadrare la situazione al fine di consentire un adeguato intervento.

Le situazioni non conosciute dai Servizi, che richiedano una pura attività di consulenza richiesta dai Dirigenti Scolastici, riguarderanno l’approfondimento del significato dei comportamenti tenuti dal ragazzo e dalla sua famiglia per concordare eventuali proposte da inoltrare alla famiglia stessa che sarà sensibilizzata e informata direttamente dall’istituzione scolastica. In tal caso il Dirigente indirizzerà una richiesta di consulenza al Direttore Area Servizi Territoriali, che informerà ed attiverà i Servizi Sociali

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del territorio i quali prenderanno contatto con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato. In linea prioritaria la scuola ha facoltà di attivare proprie risorse.

Qualora la situazione rilevata necessiti di una proposta di intervento per la tutela del minore, i Servizi Sociali Territoriali e la Scuola si attiveranno secondo le seguenti modalità:

1) la Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, previa comunicazione al Direttore Area Servizi Territoriali della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa o ad un suo delegato, inviterà la famiglia a contattare il Servizio Sociale (indicandone l’operatore) o curerà l’incontro della stessa con un’insegnante e l’assistente sociale da effettuarsi presso la sede di una delle due Istituzioni.

2) Se la famiglia decide di non incontrare gli operatori del Servizio Sociale, l’incontro non avrà luogo.

Tuttavia, qualora si tratti di una situazione tale da richiedere comunque la valutazione/intervento del Servizio Sociale, il dirigente scolastico o suo delegato informerà la famiglia che la situazione di disagio rilevata sarà segnalata al servizio sociale. Il Servizio Sociale, ricevuta la segnalazione, convocherà la famiglia, anche eventualmente alla presenza del personale scolastico. Le modalità dell’incontro, preventivamente concordate tra servizi e istituzioni scolastiche, devono comunque prevedere le necessarie reciproche informazioni di ritorno. Qualora la famiglia non si presenti, il servizio sociale provvederà ad inoltrare la segnalazione all’autorità competente.

5 Sospetto di abuso e maltrattamento: ruolo della scuola e denuncia all’autorità giudiziaria.

5.1. Obbligo di segnalazione

Ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale, “i pubblici ufficiali (gli assistenti sociali dell’Ente Locale, come gli operatori sociali e sanitari in generale; n.d.r.) e gli incaricati di un pubblico servizio (gli insegnanti della Scuola; n.d.r.) che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, sia quando sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito, sia sulla base di segnalazione anonima”. L’omessa denuncia costituisce reato ai sensi degli artt.361 e 362 del codice penale.

Si definiscono reati perseguibili d’ufficio “quelli per i quali l’Autorità Giudiziaria procede indipendentemente da un’istanza di punizione del reo da parte della vittima”.

Per questi reati sussiste l’obbligo di segnalazione/denuncia.

Alcuni reati che consistono in forme di maltrattamento e abbandono. Trattasi di reati tutti perseguibili d’ufficio:

a) art. 571 c.p.: abuso di mezzi di correzione;

b) art. 572 c.p.: maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli;

c) art. 591 c.p.: abbandono di minori o incapaci;

d) art. 593 c.p.: omissione di soccorso.

e) art. 582 c.p: lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni o se inferiore qualora derivi una malattia che metta in pericolo la vita

Alcuni reati che consistono in un abuso sessuale:

a) art. 609 bis c.p.: violenza sessuale;

b) art. 609 septies c. 4 c.p.: violenza sessuale;

c) art. 609 quater c.p.: atti sessuali con minorenni;

d) art. 609 quinquies c.p.: corruzione di minorenne;

e) art. 25 bis R.D. n. 1404/1934 (come modificato dalla L. 269/98) : prostituzione minorile;

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f) art. 600 e 600 ter c.p.: prostituzione e pornografia minorili.

(Tratto da: Delibera della Giunta Regionale n. 313 del 25.3.2002, “Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori”)

5.2. Livelli necessari di conoscenza per la denuncia. Il fondato indizio

“La legge non specifica quale livello di conoscenza si debba avere del reato perché scatti l’obbligo di denuncia. Si deve ritenere – sulla scorta delle indicazioni fornite dalla dottrina – che esso sorga quando emergono circostanze, dichiarazioni del minore o indicatori a livello psicoaffettivo e fisico che facciano apparire quantomeno possibile la commissione del reato:

- non è assolutamente necessario, quale condizione per la denuncia e la segnalazione, chel’operatore nutra il convincimento che le dichiarazioni del minore siano attendibili;

- nessuna attività di acquisizione di riscontri positivi all’ipotesi di abuso che discende dalle circostanze di cui si è detto sopra (dichiarazioni del minore o indicatori a livello psicoaffettivo e fisico) deve essere compiuta dagli operatori prima di effettuare la denuncia ma anche dopo, ovviamente, essendo tale compito rimesso esclusivamente all’Autorità Giudiziaria;

- il fondato indizio di un abuso non deve essere divulgato nell’ambito della famiglia del minore;

- sulle valutazioni degli operatori non deve incidere il timore di denuncia per calunnia da parte della persona indiziata, quando essi si limitano, come devono, a riferire quanto accaduto sotto la loro osservazione e quanto appreso dal minore o da altre persone a conoscenza dei fatti evitando inutili valutazioni personali."

(Tratto da: Delibera della Giunta Regionale n. 313 del 25.3.2002, “Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori”).

5.3. Che cosa si segnala

L’operatore si forma il fondato indizio in base ad una serie di fattori tra cui:

- informazioni raccolte nell’esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il bambino o con i genitori o altri parenti, racconti spontanei del bambino, ecc);

- notizie allarmanti sul bambino o sulla famiglia raccolte durante l’esercizio delle proprie funzioni.

- presenza di indicatori fisici (ad es. segni di lesione sul corpo);

- presenza di indicatori comportamentali (ad es. instabilità reattiva, rifiuto del contatto fisico, scoppi improvvisi d’ira, ecc.);

- presenza di indicatori emotivi (ad es. emozioni ‘congelate’ e percezione falsamente forte di sé, immagine negativa e distorta di sé, ecc.)

L’elenco completo degli indicatori di maltrattamento e abuso che svolgono la funzione di orientare gli insegnanti nella procedura prevista al presente capitolo e che configurano l’oggetto del presente paragrafo si trova nella più volte citata Delibera della Giunta Regionale n. 313 del 25.3.2002, “Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori”.

5.4. Chi segnala

Il dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico che ha raccolto la segnalazione o ha effettuato l’osservazione, deve denunciare la notizia di reato o l’ipotesi sufficientemente fondata trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria senza porre in essere alcun atto di accertamento o di indagine che potrebbe comportare un inquinamento delle prove, poiché l’acquisizione della stessa e la valutazione dell’attendibilità del minore o di altri soggetti sono di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.

Contestualmente la segnalazione sarà inviata per conoscenza ai Servizi Sociali competenti territorialmente.

5.5 A chi fare denuncia e tempistica

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Poiché scopo della denuncia è far avviare le indagini nel più breve tempo possibile e con strumenti efficaci, attuando un'adeguata tutela del minore, anche la tempestività della denuncia è imposta dalla legge ai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio (comma II art. 331 c.c.p.). Generalmente la formula

" senza ritardo" utilizzata dal legislatore s’intende tradotta in un lasso di tempo che non va oltre i due/tre giorni. A tal proposito, in un’ottica di collaborazione fra tutte le istituzioni competenti, è determinante sviluppare contatti tempestivi per dirimere dubbi su casi non chiari e per avere informazioni che possano risultare importanti ai fini delle indagini e dell’assunzione della prova.

Il Dirigente scolastico o chi ne fa le veci ha l’obbligo di segnalazione ad uno dei seguenti soggetti:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario se il presunto autore del reato è un adulto;

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni se il presunto autore del reato è un minorenne.

Si ricorda inoltre che ogni notizia utile ai soli fini di tutela urgente del minore va segnalata e indirizzata alla Procura della Repubblica per i Minorenni.

In entrambi i casi si trasmette per conoscenza anche ai servizi sociali ovvero al Direttore Area Servizi territoriali della FTSA.

Nel caso in cui sia necessario, da parte dei servizi sociali, attivare un provvedimento di allontanamento in urgenza del minore dal proprio contesto familiare (ex art 403 c.c.), di norma il servizio sociale informa il dirigente scolastico, concordando, laddove possibile, modalità di intervento con gli insegnanti al fine di aiutare il bambino a vivere nella maniera meno traumatica possibile l’evento. Sarà infine cura del Servizio Sociale convocare i genitori del minore nei modi e nei tempi ritenuti opportuni al fine di evitare che i genitori si presentino all’uscita da Scuola.

5.6. Principi fondamentali per la corretta redazione della segnalazione

- Deve essere scritta e firmata da tutti i professionisti che hanno osservato/ascoltato i segnali di preoccupazione (uno o più insegnanti) e sottoscritta dal Dirigente Scolastico (o chi ne abbia delega), in qualità di responsabile legale;

- deve riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al bambino che ai genitori o alla famiglia, fornendo indicazioni utilizzabili da chi deve prendere iniziative;

- deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile;

- non deve contenere ipotesi e/o accuse di alcun tipo.

Rispettando questi principi fondamentali, la segnalazione potrà essere uno strumento utile per l’attivazione degli interventi ritenuti necessari a tutela e protezione del bambino/ragazzo, e non sarà di alcuna ripercussione legale né per la Scuola né per chi la scrive.

Eventuali ripercussioni legali, in termini di ammenda, potranno essere applicate in caso di ‘omissione di segnalazione’, per i casi in cui la legge la preveda obbligatoria (art. 362 c.p.p.). (cfr. F. Montecchi, a cura di,

“Abuso sui bambini: l’intervento a scuola”).

6. Durata e verifiche del protocollo

Il protocollo ha validità triennale a decorrere dalla sua firma ed è rinnovabile tacitamente per un uguale periodo salvo disdetta da comunicarsi entro tre mesi dalla scadenza.

Si prevedono verifiche annuali con i soggetti firmatari per la valutazione del protocollo e per le eventuali correzioni da apportare, nonché momenti di formazione congiunta e confronto anche sotto forma di audit. Al proposito viene previsto un coordinamento permanente con una rappresentanza delle istituzioni coinvolte.

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