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Castel San Pietro Terme

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Academic year: 2022

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Comune di

Castel San Pietro Terme

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE NONCHE’

MODALITA’ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE AL PERSONALE

Approvato con delib. GC. 126 in data 4 settembre 2007

(2)

ART. 1

OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo incentivante per la progettazione di:

a) opere o lavori

b) atti di pianificazione urbanistica generali od attuativi e loro varianti generali o specifiche (es.

P.S.C., P.A.E., P.U.T., Piani d’Area, Piani Particolareggiati Pubblici, Piani di Recupero, Piani di Zona, Regolamento Urbanistico Edilizio)

nonché la ripartizione e la liquidazione dello stesso.

ART. 2

DEFINIZIONE E COSTITUZIONE DEL FONDO

Nel Bilancio di Previsione del Comune è costituito apposito fondo interno ai sensi dell’art.

92, c. 5 - 6 D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura percentuale stabilita dalle vigenti disposizioni legislative: max 2% (compresi oneri riflessi) dell’importo a base di gara delle opere e dei lavori (art. 1 lettera a), ovvero il 30% (compresi oneri riflessi) della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva di cui all’art. 1 punto b) fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del. D.L. 223/2006 convertito con legge 248/2006 (abrogazione delle norme che prevedono l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime).

Qualora, pur nel caso di progetto redatto internamente, fosse necessario ricorrere a prestazioni esterne il fondo incentivante relativo all’opera o all’intervento verrà decurtato in proporzione.

La percentuale di incentivo viene stabilita in sede di programmazione d’intesa con il Direttore Generale, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare, con il supporto del NU.VA. e in relazione alla disponibilità finanziaria.

In caso di perizia di variante o suppletiva e di conseguente variazione del valore dell’opera la percentuale viene ridefinita con le modalità di cui al precedente comma 3.

Ai fini del presente articolo, per oneri riflessi si intendono gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente, ad eccezione dell’IRAP.

I relativi impegni sono assunti in relazione ad ogni singolo progetto, in sede di delibera di approvazione del progetto esecutivo o adozione dello strumento di pianificazione.

ART. 3

PERSONALE PARTECIPANTE

Le figure professionali ed operative da individuare tra il personale interno coinvolto nella redazione dei progetti e dei piani e quindi nella fruizione dell’incentivo, sono tutte quelle che contribuiscono in vario modo (direttamente o indirettamente) all’attività intellettuale e materiale volta alla predisposizione e definizione degli elaborati.

Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato viene identificato nelle seguenti categorie:

a) Responsabile unico del procedimento:

quale referente, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, cui spetta il compito di espletare tutti gli atti necessari (dalla progettazione all’affidamento e all’esecuzione) per la compiuta e sollecita definizione dell’opera nel rispetto dei termini prefissati e della normativa vigente.

(3)

b) Progettisti (Incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e collaudo)

figure professionali abilitate alla progettazione secondo le vigenti disposizioni legislative ed in particolare dell’art. 90 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che in veste di redattori diretti dei progetti e dei Piani, li sottoscrivono assumendo la responsabilità di quanto redatto e coordinano l’attività di altre figure professionali impegnate nella progettazione.

All’interno del nucleo dei progettisti può essere nominato un capo progetto che coordina l’équipe di progettazione, fornisce gli indirizzi progettuali e cura l’intero procedimento di progettazione sottoscrivendo il progetto.

c) Collaboratori tecnici dei soggetti di cui ai precedenti punti a) e b):

figure specialistiche che, sulla base delle proprie professionalità, indipendentemente dal titolo di studio posseduto e dal possesso o meno della abilitazione professionale, intervengono nel processo progettuale attraverso la redazione di elaborati, studi, relazioni, grafici, rilievi, indagini, calcoli, misurazioni ecc. o che comunque mediante la propria prestazione d’opera intellettuale producono apporti che concorrono alla definizione compiuta delle scelte progettuali.

d) Collaboratori amministrativi dei soggetti di cui ai punti a), b), c):

personale amministrativo che partecipa attivamente (direttamente o indirettamente) con modalità variamente distinte e valutabili, alla riuscita dell’intervento, nonché personale che svolge attività di supporto (battitura, fotocopie, rilegature ecc.) alla progettazione o di attività integrativa o sostitutiva alle normali competenze degli addetti alla progettazione.

A seconda del tipo di opera o piano le figure di cui sopra possono in tutto o in parte sovrapporsi.

L’affidamento della progettazione con l’individuazione delle figure professionali, tecniche ed amministrative incaricate, sarà effettuato dal Dirigente sulla base delle professionalità presenti, dei carichi di lavoro e delle specifiche competenze con individuazione delle percentuali di partecipazione.

Gli incaricati della progettazione sono responsabili dei tempi entro cui la stesura del progetto deve essere completata.

Il personale incaricato ed in particolare il progettista ed il Direttore dei Lavori rispondono personalmente dell’attività professionale svolta.

Tutte le figure suddette o che comunque concorrono alla formazione del processo per la realizzazione di un’opera pubblica anche se non compresi nelle figure di cui alle lettere b), c), d), rispondono al Responsabile Unico del procedimento dei risultati e delle proprie attività in relazione al progetto.

ART. 4

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE

La progettazione si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in particolare: “preliminare, definitivo ed esecutivo”, così come definito dall’art. 93 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fra progetto definitivo ed esecutivo risponde a criteri di ragionevolezza, economicità ed efficienza, questi due livelli possono essere congiunti e porsi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare. Tale facoltà si applica su indicazione del Responsabile Unico del procedimento, in conformità con la normativa vigente.

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Nei casi in cui l’Amministrazione Comunale conferisca un incarico di progettazione parziale, la quota da accantonare per incentivi al personale interno è definita d’intesa col Direttore Generale, in relazione al valore della quota della partecipazione interna al progetto complessivo, con le stesse modalità di cui all’art. 2.

ART. 5

RIPARTO PER CATEGORIE DEGLI INCENTIVI E QUOTE RELATIVE AL LIVELLO DI PROGETTAZIONE/PIANIFICAZIONE

Ai fini del riparto degli incentivi in oggetto si fa riferimento alle seguenti definizioni e quote:

INCENTIVO= fino a 2% (progetto esecutivo)

30% (tariffa professionale Atto di Pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva)

SISTEMA DI ASSEGNAZIONE= Regolamento Amministrazione aggiudicatrice con Contrattazione Decentrata

FIGURE 1) Responsabile unico del procedimento 2) Incaricati della redazione del progetto

3) Incaricati della redazione del piano della sicurezza 4) Incaricati della direzione lavori

5) Incaricati del collaudo

6) Collaboratori di tutte le figure

7) Dipendenti dell’Amministrazione aggiudicatrice che ha redatto l’atto di pianificazione

CATEGORIE DI RIPARTO INCENTIVI OPERA PUBBLICA

• progetto preliminare 12%

• progetto definitivo 25%

• progetto esecutivo 28%

• direzione lavori 25%

• piano sicurezza 6%

• collaudo 4%

Qualora l’opera progettata non ricada in regime 494/96 (piano di sicurezza redatto dall’Impresa) la quota del 6% verrà associata a quella del progetto esecutivo.

Nel caso in cui al Collaudo faccia posto il Certificato di Regolare esecuzione a firma della D.L. la quota del 4% verrà associata a quella della direzione lavori.

CATEGORIE DI RIPARTO ATTO DI PIANIFICAZIONE

• piano di massima 15%

• piano adottato 35%

• piano approvato 50%

COMPETENZE PER OGNI CATEGORIA

• Responsabile Unico fino a 20%

• Responsabile Professionale (Progettista, D.L., ecc.) fino a 30%

• Redattori/collaboratori la percentuale rimanente

(Tutte le figure possono anche essere rivestite da un unico soggetto; la % attribuita a ciascun redattore/collaboratore non potrà mai superare quella del Responsabile Professionale, ed il Responsabile professionale potrà figurare anche fra i redattori).

Le percentuali relative a categorie e/o competenze che non vengano assegnate andranno a costituire

“economie” nel piano finanziario dell’opera.

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Nel caso in cui l’organo politico, per motivi non imputabili al progettista, richieda varianti significative al progetto che comportino il rifacimento di alcuni elaborati, i compensi verranno proporzionalmente ricalcolati in base alla percentuale di variazione da stimare in rapporto alla quota di cui sopra.

ART. 6

PROGRAMMAZIONE

Preliminarmente all’approvazione del Bilancio di Previsione, l’organo politico in conformità agli strumenti programmatici e pianificatori vigenti, individuerà le opere da realizzare. Di concerto con il Dirigente dell’area verranno definite le necessità prestazionali dell’opera da progettare, le priorità di progettazione e indicate le metodologie (progettazione interna o esterna o altro).

Il Dirigente provvederà a trasmettere all’Amministrazione Comunale il programma dei lavori con la tempistica del progetto e della sua esecuzione. Detta tempistica, eventualmente negoziata, sarà assunta negli atti di programmazione dell’Ente.

L’erogazione degli incentivi è correlata al rispetto dei tempi indicati, per le diverse fasi di progettazione/esecuzione OO.PP e/o strumenti urbanistici, negli strumenti di programmazione condivisi (programma triennale, elenco annuale e schede di dettaglio del PEG).

ART. 7

GRUPPO DI LAVORO E RIPARTO DEL FONDO

Per ciascun progetto o atto di pianificazione richiesto dall’Amministrazione Comunale viene costituito un gruppo di lavoro formato da personale disponibile a cui, in relazione alle diverse professionalità, vengono attribuite le mansioni di cui all’art. 3.

Di ogni intervento oggetto di pianificazione/progettazione l’Ufficio Tecnico tiene apposita scheda.

Il personale viene individuato con disposizioni di servizio dal dirigente dell’area tecnica, sentito il R.U.O., tenuto conto del numero dei partecipanti e dei profili richiesti in relazione all’opera da progettare e del piano da definire.

Nella composizione dei gruppi di lavoro si tiene conto dell’apporto di ogni singola professionalità che interviene, soprattutto in materia di opere pubbliche, alla realizzazione del progetto, in considerazione sia delle dimensioni dell’Ente, presso il quale le competenze non sono sempre rigidamente ripartite, sia della forte interscambiabilità tra i ruoli all’interno dell’Ufficio Tecnico Comunale, sia della collaborazione di altri responsabili di procedimento esterni allo stesso Ufficio Tecnico e di loro collaboratori, che con il loro intervento facilitano la possibilità di realizzare progetti interni. In tali casi il concetto di ufficio tecnico, correlato a quello di collaborazione, non esaurisce la gamma delle ipotesi e può estendersi a soggetti che appartengono ad altri uffici dell’ente.

Nella disposizione di servizio che individua l’opera da progettare o il piano da realizzare nelle sue caratteristiche fondamentali, indicando i tempi per la consegna degli elaborati, può determinarsi con una previsione l’ammontare percentuale dell’incentivo attribuito a ciascun membro del gruppo di lavoro, in modo da assicurare un compenso omogeneo rispetto alle diverse professionalità coinvolte, entro i limiti di cui all’art. 2.

Il fondo complessivo viene ripartito, in riferimento ad ogni singolo progetto/piano, tra il personale coinvolto di cui all’articolo precedente, sulla base delle percentuali indicate nella tabella di cui all’art. 5 per ogni specifico periodo di riferimento, entro i limiti di cui all’art. 2.

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La ripartizione di cui sopra può essere modificata dal Dirigente dell’Area a consuntivo, in rapporto ai singoli apporti prestati alla progettazione.

La graduazione degli incentivi è determinata in base ai seguenti elementi:

• Tipologia e complessità del progetto

• Competenze e professionalità richieste per il compito affidato

• Quadro di responsabilità

• Impegno da tempo prestato

Qualora un soggetto si trovi a ricoprire più di uno dei citati ruoli, partecipa alla ripartizione in modo cumulativo. Ove la particolare natura del progetto/piano non richieda tutte le professionalità indicate, le percentuali sono adeguate in modo proporzionale.

E’ prevista in sede di liquidazione la riduzione del compenso in caso di ritardi o inadempienze commisurata in proporzione agli stessi.

L’attività di progettazione/pianificazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l’esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.

La delibera/determinazione di approvazione del progetto inerente un’opera o un lavoro ovvero la delibera di adozione di un atto di pianificazione equivale a positivo riscontro della verifica inerente l’espletamento degli incarichi di progettazione affidati, salvo espressa menzione contraria.

Qualora un progetto inerente un’opera o un lavoro non venga approvato ovvero un atto di pianificazione non venga adottato, la verifica circa l’espletamento dell’incarico è effettuata dal Nu.Va. entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati. In caso di positivo riscontro di tale verifica i dipendenti di cui al precedente art. 3 hanno egualmente diritto alle quote di loro spettanza.

ART. 8

LIQUIDAZIONE COMPENSI

Conclusa l’attività di progettazione o pianificazione, dopo l’approvazione del progetto (o del piano) da parte degli organi competenti, il Responsabile dell’Area “Servizi al Territorio” inoltra al Direttore Generale proposta di liquidazione, evidenziando i seguenti elementi:

 Raggiungimento degli obiettivi fissati e rispetto dei tempi previsti in sede di programmazione;

 Individuazione dei dipendenti partecipanti al progetto, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 7 del presente regolamento;

 Compensi individuali spettanti, secondo quanto previsto agli artt. 2 e 7 del presente regolamento.

La determina di liquidazione sarà adottata dal Direttore Generale con il supporto del Nucleo di valutazione.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica alle attività di progettazione/pianificazione avviate dalla data di esecutività del presente regolamento, ad eccezione di quanto disposto all’art. 2 -4^ c. e. all’art. 8, che sarà applicato alle proposte di liquidazione successive all’approvazione del presente regolamento.

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