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Comando Legione Carabinieri Lazio

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Academic year: 2022

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(1)

Comando Legione Carabinieri “Lazio”

Servizio Amministrativo

REGOLAMENTO

relativo all’esecuzione di lavori ed acquisizione di beni e servizi in economia ed alla costituzione e funzionamento dell’Albo ufficiale dei

fornitori

(art. 135 D.P.R. n. 236/2012 ed art. 36 D.Lgs. n. 50/2016)

Anno 2022

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Comando Legione Carabinieri “Lazio”

Servizio Amministrativo

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

“Codice dei contratti pubblici”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236

“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2013, n. 5.)

D.L. 16 luglio 2020, n.76 conv. in L. 170/2020

“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

(Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1° marzo 2018)

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REGOLAMENTO

relativo all’esecuzione di lavori ed acquisizione di beni e servizi in economia ed alla costituzione e funzionamento dell’Albo ufficiale dei fornitori

(art. 135 del D.P.R. n. 236/2012 ed art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016)

Art.1 – COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI FORNITORI

Fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in ossequio all’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché dalle Centrali di committenza di cui all’art. 9 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in Legge 23 giugno 2014, n. 89), i Comandi Carabinieri di cui al successivo art. 2, tutti situati nel territorio della Regione Lazio, potranno procedere ad economia nel corso dell’anno 2022 all’affidamento di lavori, servizi e forniture di necessità, qualora ricorrano le condizioni previste dal combinato disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 129 e 130 del D.P.R. n. 236/2012.

Più specificamente, il ricorso alla procedura in economia è consentito per le voci di spesa previste dall'art. 129, comma 1, del D.P.R. n. 236/2012, quando l'importo della spesa non sia superiore alle soglie di cui al combinato disposto dell’art. 130 del D.P.R. n. 236/2012, degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. nr. 50/2016 e dell’art 1 del D.L. 76/2020 conv. in L. 170/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021 conv. in L.108/2021.

L’Albo fornitori sarà utilizzato per la definizione di un elenco generale dei fornitori di comprovata affidabilità cui attingere ogni qualvolta si renda necessario procedere ad economia all’esecuzione di lavori ed all’acquisto di beni e servizi nei settori e nelle categorie merceologiche di seguito indicati, qualora ricorrano le condizioni di legge sopra richiamate:

Codice Tipologia di esigenza

F01 fornitura di abbigliamento civile F02 fornitura di abbigliamento sportivo

F03 fornitura di alimenti e profende per animali F04 fornitura di arredi per uffici

F05 fornitura di arredi tecnici

F06 fornitura di articoli ed arredi sacri

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Codice Tipologia di esigenza

F07 fornitura di attrezzature, macchinari e materiali per officine F08 fornitura di cancelleria e di libri

F09 fornitura di carta per stampanti/fotocopiatori F10 fornitura di climatizzatori e parti di ricambio

F11 fornitura di computer, stampanti e materiale informatico F12 fornitura di consumabili per stampanti e fotocopiatrici F13 fornitura di d.p.i. e materiali da lavoro

F14 fornitura di derrate alimentari e prodotti ortofrutticoli freschi F15 fornitura di elettrodomestici e piccoli elettrodomestici F16 fornitura di estintori e parti di ricambio

F17 fornitura di infissi e serramenti metallici F18 fornitura di materiale antinfortunistico F19 fornitura di materiale di ferramenta

F20 fornitura di materiale di polizia giudiziaria F21 fornitura di materiale di vettovagliamento F22 fornitura di materiale edile

F23 fornitura di materiale elettrico ed utensileria

F24 fornitura di materiale fotografico e cinematografico F25 fornitura di materiale idraulico

F26 fornitura di materiale navale

F27 fornitura di materiale per l’igiene personale e detersivi

F28 fornitura di materiale telefonico, telematico, audio-video ed elettronico in genere F29 fornitura di materiali di casermaggio

F30 fornitura di materiali edili e di minuto mantenimento F31 fornitura di medicinali e materiale farmaceutico in genere F32 fornitura di medicinali per animali

F33 fornitura di mobili ed arredi F34 fornitura di oggettistica militare

F35 fornitura di parti di ricambio per veicoli F36 fornitura di software

F37 fornitura di vestiario militare e materiale di equipaggiamento F38 fornitura e montaggio di impianti idrosanitari

F39 fornitura e montaggio di pneumatici per veicoli

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Codice Tipologia di esigenza

F40 fornitura, montaggio e manutenzione di cucine F41 gestione di bar e stabilimenti balneari

L01 lavorazioni di materiali lignei, plastici, metallici e vetro L02 lavori di costruzione ed installazione di carpenterie metalliche L03 lavori edili in genere

L04 lisciviatura biancheria ed effetti letterecci L05 realizzazione di impianti antincendio L06 realizzazione di impianti elettrici L07 realizzazione di impianti tecnologici

L08 realizzazione e manutenzione di archi di lavaggio

L09 realizzazione e manutenzione di impianti di sicurezza e di videosorveglianza L10 realizzazione e manutenzione di reti telefoniche e telematiche

L11 realizzazione, bonifica e manutenzione di depositi carburanti S01 manutenzione aree verdi

S02 manutenzione e bonifica poligoni di tiro S03 manutenzione e riparazione dei natanti

S04 manutenzione e riparazione di mobili ed arredi S05 manutenzione estintori

S06 manutenzione impianti idraulici e termoidraulici

S07 manutenzione impianti tecnologici (climatizz., sollevamento, gruppi elettrogeni, ecc.)

S08 noleggio fotocopiatrici S09 onoranze funebri

S10 permuta di auto/moto usate dell’A.D. con materiale vario S11 prestazioni di consulenza sanitaria

S12 prestazioni professionali varie

S13 raccolta e smaltimento rifiuti anche pericolosi e nocivi S14 riparazione di carrozzeria di veicoli

S15 riparazione meccanica di veicoli

S16 servizi di assistenza tecnica stampanti, fotocopiatori ed apparecchiature informatiche in genere

S17 servizi di bonifica da amianto

S18 servizi di disinfestazione e derattizzazione S19 servizi di pulizia, igiene, sanificazione

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Codice Tipologia di esigenza S20 servizi di ristorazione

S21 servizi di sicurezza ambientale

S22 servizi di somministrazione alimenti caldi e freddi a mezzo di distributori automatici

S23 servizi di trasloco, trasporto e manovalanza S24 servizi tipografici

S25 smaltimento materiali vari fuori uso mediante permuta S26 alienazione veicoli fuori uso mediante permuta

Le acquisizioni ad economia di lavori, beni e servizi avverranno di volta in volta secondo le modalità previste dall’art. 6 del presente Regolamento, in relazione al disposto dell’art. 132 del D.P.R. n. 236/2012.

Art. 2 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO

La domanda di iscrizione all’Albo, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ovvero da un procuratore all’uopo facoltizzato, verrà esaminata dall’Amministrazione Militare e darà diritto a partecipare alle procedure di affidamento di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

L’eventuale procura generale o speciale, valida alla data della richiesta, deve essere stata redatta in forma pubblica davanti ad un notaio e deve promanare dalla volontà della persona che ha la rappresentanza legale della ditta, sempre che la stessa abbia piena facoltà statutaria di nominare procuratori che agiscano in nome e per conto dell’impresa.

L’istanza di iscrizione dovrà essere redatta sull’apposito fac-simile in all. 1.

Qualora non formulata su detto modello, dovrà comunque puntualmente contenere tutti gli elementi in esso dettagliati.

In particolare dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice del settore o dei settori per i quali si richiede l’iscrizione; tali codici sono riportati nella tabella in calce all’art. 1 del presente Regolamento.

Alla domanda di iscrizione all’Albo, redatta con le modalità di cui sopra, deve essere allegata – pena l’esclusione – la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici (contenuta nel modello di richiesta di iscrizione in all. 1);

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano ed Agricoltura competente per territorio in cui ha sede l’impresa – in corso di validità – dal quale risulti l’iscrizione per i lavori, beni e servizi per i quali si richiede l’iscrizione all’Albo, ovvero autocertificazione contenente i medesimi elementi (dati anagrafici dell’impresa, soci e

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titolari di diritti su azioni e quote, amministratori e rappresentanti dell’impresa, attività, albi, ruoli e licenze, trasferimenti societari, sedi secondarie ed unità locali, ecc.).

Relativamente ai liberi professionisti, dovrà essere allegato il certificato di iscrizione presso i competenti ordini professionali di categoria, ovvero autocertificazione sostitutiva;

c) dichiarazione relativa alla composizione societaria ed alle eventuali situazioni di cointeressenza (all. 2);

d) copia fotostatica di un valido documento di identità del legale rappresentante dell’impresa con apposta la di lui firma autografa;

e) in caso di consorzi stabili, statuto e atto costitutivo in originale ovvero copia autenticata con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000;

f) eventuale copia dell’attestazione SOA relativa alla categoria per la quale si richiede l’iscrizione all’Albo – con indicazione della relativa classifica di cui all’art. 3 del D.P.R.

n. 34/2000 – rilasciata dagli organismi accreditati ACCREDIA;

g) eventuale copia della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

h) elenco dei principali clienti pubblici e privati con indicazione delle prestazioni o delle forniture eseguite a loro favore;

i) ogni altro elemento ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l’attività dell’impresa e permettere la verifica dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

I documenti di cui alle lettere b), f), g) potranno essere inviati in originale, copia autentica, ovvero indicati nell’autocertificazione di cui alla lett. a).

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all’Albo Fornitori.

La domanda di iscrizione all’Albo, corredata dei documenti di cui sopra, deve essere inserita in un plico chiuso, recante la ragione sociale del mittente e la dicitura “ISTANZA D’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI ANNO 2022 del Comando …” (specificare) ed essere inviata al Comando, ovvero ai Comandi, di interesse tra quelli di seguito indicati:

Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” – Servizio Amministrativo, viale Tor di Quinto n. 151, 00191 – Roma, pec srm40141@pec.carabinieri.it, tel. 06.80983608;

Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare Carabinieri – Servizio Amministrativo, via G. Carducci n. 5, 00187 – Roma, pec frm42537@pec.carabinieri.it, tel. 06.46657102;

Comando Legione Carabinieri “Lazio” – Servizio Amministrativo, Piazza del Popolo n.

6, 00187 – Roma, pec trm40611@pec.carabinieri.it, tel. 06.32585871;

Scuola Ufficiali Carabinieri – Servizio Amministrativo, via Aurelia n. 511, 00165 – Roma, pec arm40491@pec.carabinieri.it, tel. 06.80985672;

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Reggimento Corazzieri – Servizio Amministrativo, via XX Settembre n. 12, 00187 – Roma, pec mrm24294@pec.carabinieri.it, tel. 06.4203301;

Legione Allievi Carabinieri Roma – Servizio Amministrativo, via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 3, 00192 – Roma, pec arm40498@pec.carabinieri.it tel. 06.80985386;

Raggruppamento Aeromobili Carabinieri – Servizio Amministrativo, via Pratica di Mare n. 45, 00040 – Pratica di Mare (RM), pec srm31848@ pec.carabinieri.it, tel.

06.91690138;

I Reggimento Allievi Marescialli Carabinieri – Servizio Amministrativo, viale Salvo d’Acquisto n. 2, 00049 – Velletri (RM), pec arm36864@ pec.carabinieri.it, tel.

06.964440726;

Il plico contenente l’istanza e la documentazione dovrà pervenire al Comando di interesse a mezzo raccomandata A/R, ovvero posta elettronica certificata, ovvero consegna diretta.

Art. 3 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO

Sono ammessi all’iscrizione all’Albo gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), in relazione all’art. 3, comma 1, lettera p) del medesimo Codice, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, come infra meglio dettagliati. La nozione di operatore economico, nel dettaglio, comprende:

 gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

 i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), del citato art 45. comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

 i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui al precedente alinea, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

 i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

 i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

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 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Costituirà motivo di esclusione di un operatore economico dalla iscrizione all’Albo, la sussistenza di anche una sola delle seguenti condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

a) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 C.P.P.), per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9.10.1990, n. 309, dall’art.

291-quater del d.P.R. 23.01.1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all’art. 2635 del Codice Civile;

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

- frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari UE;

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

L’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

 di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

 dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per altro tipo di società.

In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di richiesta iscrizione all’Albo, qualora l'impresa non

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dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

b) sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) commissione di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione vigente.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia fiscale quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (€ 5.000,00).

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

La presente causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe;

d) nei seguenti ulteriori casi, qualora:

- la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- la stazione appaltante dimostri che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di

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interesse ex art. 42, comma 2 del codice dei contratti, non diversamente risolvibile;

- una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

- l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti ovvero ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;

- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.

203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione anzidette non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

L’esclusione può essere disposta in qualunque momento qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi suddetti.

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L’accertato mancato possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti dal presente Regolamento comporterà la non iscrizione dell’impresa dall’Albo Fornitori;

parimenti, l’accertata perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui al presente capitolo, comporterà la cancellazione dell’impresa dall’Albo.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Il riscontro dei requisiti di ordine generale avverrà sulla base delle dichiarazioni e documentazione presentate in sede di iscrizione, operando ai sensi dell’art. 33 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 4 – AVVALIMENTO

Gli operatori economici richiedenti l’iscrizione all’Albo potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

A tali fini, il richiedente dovrà farne espressa menzione nel corpo della richiesta di iscrizione all’Albo fornitori, allegando:

a) una sua dichiarazione attestante il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (all. 3);

b) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte sua dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e contenente l’obbligo a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il richiedente (all. 4);

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del Codice dei contratti pubblici nei confronti dei sottoscrittori, l’Amministrazione disporrà la cancellazione dell’impresa dall’Albo fornitori.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può tuttavia avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

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L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è ammesso l'avvalimento nel caso di cui all’art. 80, comma 11 del Codice.

Art. 5 – DURATA DELL’ ALBO. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

La durata dell’iscrizione all’Albo fornitori è di 12 mesi, decorrenti dal 1° gennaio 2022.

In via transitoria, le imprese iscritte all’Albo nell’anno 2021 potranno essere comunque invitate alle procedure ad economia eventualmente esperite nei primi due mesi del 2022, qualora a quel momento non vi siano in numero sufficiente imprese iscritte per lo specifico settore di necessità.

Parimenti si potrà procedere anche nel caso in cui la carenza di iscritti in una specifica sezione dell’Albo si protragga nell’anno 2022, ferma restando la necessaria verifica della permanenza del possesso dei requisiti generali e tecnico-economici in capo a tali iscritti.

La validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori è soggetta ad aggiornamento annuale obbligatorio per tutti gli operatori economici interessati.

I Comandi Carabinieri di cui al presente regolamento si riservano la facoltà di sospendere la validità dell’iscrizione ovvero la cancellazione dall’Albo fornitori.

Si procede alla sospensione dell’iscrizione dall’Albo nei seguenti casi:

a) quando, a carico dei soggetti di cui al precedente paragrafo 3, siano in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero procedimenti penali per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

b) quando sia in corso una procedura di fallimento ovvero di concordato preventivo ai sensi della Legge Fallimentare;

c) in caso di non ottemperanza all’obbligo di informazione relativo alla variazione dei dati forniti in sede di iscrizione ovvero la mancata comunicazione nei tempi previsti della volontà di rinnovo dell’iscrizione;

d) nel caso di qualsivoglia inadempimento, anche parziale, verificatosi nell’esecuzione delle prestazioni derivanti da precedenti affidamenti.

A tal riguardo, qualora dovessero verificarsi inadempimenti contrattuali di qualsiasi specie ed entità, si procederà ai sensi del Titolo IV, Capo V del D.P.R. n. 236/2012.

Si procederà d’ufficio alla cancellazione dall’Albo, fatte salve le eventuali responsabilità penali per reati eventualmente configurabili nelle condotte descritte, nei seguenti casi:

a) richiesta di cancellazione dall’Albo presentata dall’impresa interessata;

b) cessazione dell’attività dell’impresa;

c) accertata non veridicità delle dichiarazioni sul possesso anche di solo uno dei requisiti di ordine generale richiesti nel presente regolamento;

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d) a seguito di procedura di contestazione di inadempimenti contrattuali, mancata presentazione delle giustificazioni ovvero non accettazione delle stesse da parte delle stazioni appaltanti interessate;

e) reiterati inadempimenti contrattuali;

f) nonostante regolare invito, rifiuto a partecipare (ovvero semplice mancata partecipazione) ad almeno due procedure indette dal medesimo comando nel corso dell’anno solare, senza adeguata motivazione valutata discrezionalmente dal Comando. Non è ammessa quale giustificazione la non avvenuta ricezione dell’invito qualora l’impresa non abbia debitamente partecipato al Comando l’eventuale variazione del proprio recapito.

L’impresa cancellata dall’Albo non potrà richiedere una nuova iscrizione se non prima siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione.

Art. 6 – PROCEDURE DI ACQUISIZIONE 6.1. – Principi generali

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. In particolare:

 il principio di trasparenza e pubblicità postula la conoscibilità delle procedure di gara;

 il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti postula il non consolidarsi di rapporti con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

 il principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi postula l’adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse in ogni fase dell’affidamento, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC e del PTPC del Ministero della Difesa (Patto di Integrità in all.6).

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente, nei casi in cui i due affidamenti – quello precedente e quello attuale – abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere.

Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite

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dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non limiti il numero di operatori economici tra i quali selezionare.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale stringente, in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

La motivazione deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del criterio della rotazione, con motivazione sintetica.

In ogni caso, i procedimenti di acquisizione posti in essere terranno conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni (micro, piccole e medie imprese), senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni.

6.2. – Indizione delle singole procedure

Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi in economia, con procedura di cottimo fiduciario, è posto in atto dal Capo del Servizio Amministrativo di ciascun Ente, nel rispetto dell’art. 132 del d.P.R. n. 236/2012.

La scelta dell'impresa cui affidare i lavori, i servizi o le forniture di necessità avviene previa richiesta da parte dell’Amministrazione di preventivi (offerta) ad almeno cinque imprese ed acquisizione di almeno tre preventivi.

Nel caso in cui non siano acquisiti un numero sufficiente di preventivi, la stessa è ripetuta e l'acquisizione di beni e servizi può essere effettuata anche in presenza di un solo preventivo.

Tra i preventivi acquisiti – qualora la prestazione oggetto dell’acquisizione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, ovvero si riferisca a nota specialità – è prescelto quello con il prezzo più basso; negli altri casi, la scelta può anche essere effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi nei seguenti casi:

a) nel caso di nota specialità dei beni da acquisire, qualora per l'acquisizione ci si rivolga a imprese che commercializzano tali prodotti;

b) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 139.000 euro per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) e di 150.000 euro per lavori, nel qual caso si può procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico (art.1 co.2 lett.a) D.L. 76/2020).

Nelle lettere d’invito o di richiesta preventivo saranno indicate le condizioni alle quali i concorrenti dovranno attenersi. In particolare:

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a) l'oggetto e le caratteristiche tecniche della prestazione;

b) le qualità, i prezzi e le modalità di esecuzione;

c) le eventuali garanzie richieste;

d) le modalità con le quali verrà prescelto il preventivo ovvero l'offerta;

e) le modalità di pagamento;

f) le eventuali condizioni e penalità.

Il numero massimo dei concorrenti da invitare sarà determinato in ragione della natura e dell’importo dell’appalto.

I preventivi acquisiti saranno esaminati da un’apposita commissione che individuerà l'impresa presso la quale avverrà l'acquisizione.

Il Capo Servizio Amministrativo, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, perfezionerà l’acquisizione mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 139.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori, ovvero mediante atto negoziale negli altri casi.

Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del negozio.

6.3. – Regime derogatorio transitorio

L’art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), convertito in Legge 11 settembre 2020, ha introdotto, in via transitoria, un regime derogatorio rispetto alla disciplina dettata dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici, con la finalità di incentivare gli investimenti pubblici onde far fronte alle negative ricadute economiche a seguito delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria pandemica da Covid-19. Di seguito, è intervenuta l’ulteriore modifica apportata dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”), convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021, n. 108, con la finalità di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi e degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030. Tale sistema derogatorio si applica alle procedure di gara avviate entro il 30 giugno 2023, avuto riferimento alla data dell’adozione della determina a contrarre di cui all’art. 32, comma 1 del Codice dei contratti pubblici. Nell’ottica appena evidenziata, le procedure di gara c.d. “sottosoglia” sono state ridotte a due sole: l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ferma restando per l’Amministrazione la possibilità di procedere in via ordinaria. Ne deriva la temporanea sospensione della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del codice (affidamento diretto per procedure di gara di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro, previa valutazione di almeno tre preventivi per i lavori o consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi e forniture). In particolare, riguardo a servizi e forniture, è stato elevato a 139.000 euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici. Quindi sono state coordinate di conseguenza le soglie per la procedura negoziata, aggiungendo una semplificazione in termini

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di operatori da consultare. Al riguardo, l’art. 35 del codice dei contratti pubblici – come transitoriamente novellato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 – espande il limite dell’affidamento diretto c.d. “puro” (ossia senza previa consultazione di altri operatori economici) a 150.000,00 euro per i lavori ed a 139.000,00 euro per i servizi e le forniture. È, inoltre, ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per l’affidamento di forniture e servizi (compresi quelli di ingegneria, architettura, progettazione) di importo pari ad € 139.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria ex art. 35 del codice. In definitiva, l’attuale disciplina degli affidamenti sottosoglia – si ricorda, transitoria fino al 30 giugno 2023 – è la seguente, sempre nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nello svolgimento delle prestazioni: - forniture e servizi di importo fino a € 139.000,00 e lavori fino ad € 150.000,00: affidamento diretto, in deroga all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice; - forniture e servizi di importo compreso tra € 139.000,00 ed € 215.000,00 (soglia comunitaria ex art. 35 del codice dei contratti):

procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; - lavori di importo compreso tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00: procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici; - lavori di importo compreso tra

€ 1.000.000,00 ed € 5.382.000,00, (soglia comunitaria ex art. 35 del codice): procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici; La disciplina in deroga va comunque coordinata con l’art. 36, comma 1 del Codice che sancisce il necessario rispetto, oltre che del principio di rotazione degli inviti, dei principi di cui all’art.

30, comma 1 del Codice, trattandosi di istituti comunitari a diretta applicazione. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatorio per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00. Il quadro normativo transitorio, inoltre, prevede che, in caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando, è possibile applicare sia il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia il criterio del prezzo più basso, “nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento”. Tuttavia, laddove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, si applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale (individuate ex art. 97 del codice), qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Sia nel caso di affidamenti diretti che di procedura negoziata senza bando, si può prescindere dalla richiesta della garanzia provvisoria, salvo ricorrano particolari esigenze in considerazione della specificità della singola procedura. In ogni caso, l’importo della garanzia è dimezzato rispetto a quanto previsto dall’art. 93 del codice. Con riferimento sia ai contratti sotto soglia che a quelli sopra soglia, in virtù delle proroghe disposte dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, restano in vigore i termini entro cui la procedura di affidamento dovrà essere conclusa, e precisamente:  2 mesi per gli affidamenti diretti sottosoglia;  4 mesi per le procedure negoziate senza bando sottosoglia;  6 mesi per quanto riguarda gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie. Una importante modifica introdotta dalla normativa transitoria riguarda la disciplina del subappalto, oggi contenuta nell’art. 108 del codice dei contratti pubblici. In tale ottica, la stazione appaltante, previa adeguata motivazione esplicitata nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, dovranno indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire esclusivamente a cura dell’aggiudicatario in ragione: - delle specifiche caratteristiche

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dell’appalto; - dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori; - di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori (ex Sisma 2016). Dunque, in virtù della novella normativa, è venuto definitivamente meno ogni limite generale per il ricorso al subappalto, essendo rimessa ad una valutazione caso per caso delle stazioni appaltanti l’eventuale limitazione del ricorso a tale istituto, che dovrà essere motivata sulla base delle specifiche esigenze indicate dal medesimo articolato e descritte in precedenza. È stata altresì abolita la responsabilità in solido nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, da parte del contraente principale e del subappaltatore. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’affidatario dovrà trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali.

La stazione appaltante dovrà poi verificare la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

Le imprese alle quali saranno affidati di volta in volta lavori, servizi e forniture ai sensi del presente Regolamento, dovranno sottostare alle condizioni generali di contratto di cui al D.P.R. nr. 236/2012, a quelle contenute nell’obbligazione commerciale eventualmente stipulata e, in ogni caso, a quelle di seguito indicate.

7.1. – Prezzi contrattuali

La ditta riconosce espressamente che il compenso contrattuale remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che sosterrà nella fornitura, restando a suo carico ogni maggiore spesa ed alea. I prezzi s’intendono accettati dalla ditta a suo rischio e, per tutta la durata del rapporto contrattuale, sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che la Ditta non abbia tenuto presente con l’ordinaria diligenza. In particolare, la ditta non potrà pretendere alcun compenso per errori nell’interpretazione dei patti contrattuali o nei prezzi e nei calcoli, né per variazioni che si verifichino in costanza di contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità o circostanza.

7.2. – Durata dell’affidamento

Relativamente all’affidamento di lavori e forniture, il rapporto contrattuale tra l’impresa e l’Amministrazione termina alla data di collaudo dei lavori ultimati ovvero della fornitura interamente eseguita. Per i servizi caratterizzati da ripetitività delle prestazioni, il rapporto contrattuale cessa in ogni caso al 31 dicembre dell’anno di riferimento, senza possibilità di rinnovo per l’anno successivo, fatta salva la possibilità di proroga per il tempo strettamente necessario alla aggiudicazione della nuova gara. Solo per l’affidamento della gestione degli organismi di protezione sociale a favore del personale amministrato (es. bar, spacci, sale convegno, ecc.), caratterizzati dall’assenza dell’ordinario sinallagma contrattuale, il negozio di affidamento (convenzione) può essere rinnovato, di anno in anno, per ulteriori tre anni oltre il primo di validità.

7.3. – Esecuzione della prestazione da parte della Ditta

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La commessa del lavoro, servizio o fornitura avverrà a mezzo di ordinativo di spesa (o di fornitura) emesso dal Servizio Amministrativo del Comando interessato. L’ordinativo conterrà i principali termini e condizioni cui la prestazione deve sottostare. Nell’erogare le prestazioni la ditta dovrà: a) osservare la “regola dell’arte”, definita da norme di legge, norme tecniche, consuetudini; b) assicurare, se applicabile, il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad applicare scrupolosamente le disposizioni previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), come integrato e modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 (“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”); c) utilizzare prodotti ed impiegare attrezzature e macchinari in propria disponibilità e commisurate all’entità e natura del servizio stesso; d) curare – in quanto responsabile della sicurezza del processo – tutte le interazioni che possano ritenersi rischiose per l’incolumità del personale proprio, del personale dell’A.D. ovvero di terzi. La responsabilità tecnica ed in tema di sicurezza inerente direttamente o indirettamente alle prestazioni contrattuali rimane in capo alla ditta così come la gestione del processo. A tal uopo, in qualsiasi momento della relazione contrattuale, la ditta potrà essere chiamata a rimuovere i difetti prodotti ed a liquidare eventuali danni dipendenti direttamente o indirettamente dalle prestazioni erogate. e) segnalare in modo tempestivo al committente, ai fini assicurativi, eventuali danni prodotti a terzi a causa del servizio in essere. I danni derivanti da qualsiasi causa ascrivibile alla ditta dovranno essere riparati a cura e spese della stessa che, peraltro, potrebbe essere chiamata a liquidare eventuali successivi altri danni relativi all’incuria predetta, salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore in relazione ad eventi straordinari verificatisi nell’esecuzione del servizio. In tale ipotesi, l’onere della prova della forza maggiore rimane in capo alla ditta. A tal fine, la ditta libera l’A.D. e la sua struttura da qualsiasi pretesa o rivalsa comunque espressa, derivante da terzi, a motivo della commessa.

7.4. – Verifica di conformità delle prestazioni eseguite

Per le spese di importo pari o superiore ad € 40.000,00, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione».

L’esecuzione di forniture e di servizi è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. Qualora le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, l’Amministrazione procede in forma semplificata tenendo conto delle certificazioni di qualità ovvero di documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. Le forniture o le prestazioni sono approntate per la verifica di conformità nei tempi, con le modalità e nel luogo indicati in contratto. Quando, per causa di forza maggiore, l'impresa non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, deve comunicare all'Amministrazione, entro

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dieci giorni dal verificarsi dell'evento, rispettivamente l'inizio e la fine di qualsiasi circostanza di forza maggiore da cui possa derivare ritardo o impossibilità di esecuzione del contratto.

Qualunque fatto dell'Amministrazione, anche se previsto in contratto, che obblighi l'esecutore a ritardare l'esecuzione dello stesso, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna. In ogni caso, il luogo, il giorno e l’ora di effettuazione della verifica di conformità sono comunicati a mezzo pec o email all’impresa che ha diritto di intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante. Qualora l'esecutore non abbia presenziato alle prove di verifica ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il relativo verbale, il verbale stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione. Qualora necessario, l'esecutore mette a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per la verifica di conformità.

Le prove di verifica di conformità, alle quali debbono essere sottoposti i materiali prima della loro accettazione, vengono eseguite nei modi stabiliti dagli allegati tecnici dei singoli contratti, con ogni mezzo e con le più ampie facoltà, dall'organo di verifica. L'organo di verifica, sulla base delle prove e degli accertamenti eseguiti, tenuto conto delle osservazioni dell'esecutore, propone alla stazione appaltante, con apposito verbale, l'accettazione delle forniture sottoposte a verifica, ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche e alle condizioni contrattuali. Qualora l'esecutore non concordi con l'esito delle prove di verifica, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il relativo verbale o dalla data di ricezione della comunicazione, può inviare all'organo di verifica controdeduzioni e documentazioni. Sulla base di quanto prodotto dall'esecutore, l'organo di verifica, entro dieci giorni dalla ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendo le ragioni. L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a verifica, assume la determinazione con atto formale da comunicare all'esecutore.

Tale atto può essere impugnato, presso gli organi competenti, entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni normative vigenti. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'organo di verifica ha facoltà di concedere un termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'esecutore deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultino ineliminabili l'organo di verifica determina, nel verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

7.5. – Penalità

Qualora nell’esecuzione della prestazione si verifichi il totale o parziale inadempimento, l’Amministrazione ne darà contestazione alla ditta, assegnandole un termine per presentare le proprie giustificazioni (art. 124 D.P.R. n. 236/2012), decorso inutilmente il quale, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, l’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità dell’inadempimento, ha facoltà di: a) dichiarare risolto il negozio, con incameramento della cauzione eventualmente prestata; b) procedere all’esecuzione in danno della parte di prestazione non eseguita, con le modalità di cui all’art. 124, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n. 236/2012; c) applicare le penalità di cui all’art. 125, 1° comma del D.P.R. n.

236/2012, ovvero quelle specificatamente indicate nell’eventuale Capitolato prestazionale. Ai sensi dell’art. 123 del DPR n. 236/2012, qualora alla Ditta siano state contestate inadempienze, l'Amministrazione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti anche per altre eventuali commesse, ferma restando l'applicazione di eventuali penali. Il relativo provvedimento è comunicato formalmente alla ditta. La ditta è tenuta a comunicare

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tempestivamente, a mezzo r.a.r./p.e.c., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi assunti. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di condono delle penalità ove non sia stato partecipato nei modi e tempi descritti. Ai sensi dell’art. 126 del DPR n. 236/2012, la ditta potrà presentare istanza di disapplicazione delle penalità, nel termine dei trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'applicazione della penalità, pena decadenza, corredata di opportuna documentazione. La penalità sarà stabilita da apposita Commissione e decurtata dall’importo della fattura. Si fa presente che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 6, l’Amministrazione deve comunicare all’ANAC le penali che rappresentano inadempienze particolarmente gravi o dimostrative, per la loro ripetitività, di una persistente carenza professionale, per l’eventuale inserimento nel Casellario delle annotazioni riservate tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC.

7.6. – Pagamenti.

Conto corrente dedicato. Ad avvenuto adempimento della prestazione, la ditta emetterà fattura elettronica intestata al Servizio Amministrativo del Comando competente, con riferimento all’ordinativo di fornitura. Ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”), la fattura dovrà essere emessa unicamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma dedicata dell’Agenzia delle Entrate (Sistema di interscambio – S.d.I.), indicando il codice IPA ed il CIG riportati nell’ordinativo. Il Servizio Amministrativo, accertata la rispondenza dei dati evidenziati in fattura, corrisponderà alla ditta il relativo importo, decurtate le eventuali penalità. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”) alla ditta sarà corrisposto solo l’importo imponibile in fattura, in quanto l’imposta sul valore aggiunto sarà versata all’Erario dall’A.D. (c.d. split payment). I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente

“dedicato” di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), intestato alla ditta. A tal fine, la ditta dovrà dichiarare gli estremi di detto conto (Banca e filiale di attestazione e IBAN) nonché le generalità della persona o persone delegate ad operare su di esso (cognome, nome e codice fiscale). Per motivati casi eccezionali, la ditta potrà variare le modalità di pagamento indicate in sede di stipula del presente atto, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. Tali variazioni dovranno avvenire esclusivamente a mezzo di apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata nei termini di legge. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l’A.D. procederà alla verifica della regolarità erariale presso “Agenzia delle Entrate - Riscossione”, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 (“Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche Amministrazioni”). Inoltre, ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 24 ottobre 2007 (“Documento unico di regolarità contributiva”), i pagamenti saranno effettuati solo a fronte dell’ottenimento del DURC rilasciato per lo

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specifico appalto per via telematica dallo Sportello Unico Previdenziale ed attestante la regolarità della ditta in ordine al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a favore dei dipendenti.

7.7. – Prestazione di cauzione definitiva.

Esonero Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti pubblici, per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, l’appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10%

dell'importo contrattuale (di aggiudicazione). In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla esecuzione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva la risarcibilità del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Alla garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti pubblici. La cauzione definitiva è prestata mediante una delle seguenti modalità alternative: – deposito effettuato presso una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, a titolo di pegno a favore di quest’Amministrazione; – fidejussione bancaria od assicurativa, ovvero rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art 107 del D.Lgs. n. 385/1993, munita di autentica notarile, che preveda tutte le clausole di cui all’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e riportante la causale riferita allo specifico appalto (oggetto e CIG). La polizza fideiussoria deve essere conforme agli schemi-tipo contenuti nell’Allegato “A" al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31. La cauzione sarà svincolata secondo le modalità definite dall’art. 103, comma 5 del Codice. Ai sensi del comma 11 del predetto art.

103, l’Amministrazione può avvalersi della facoltà di esonerare la ditta fornitrice dalla prestazione della cauzione definitiva, subordinando il prezzo di aggiudicazione ad un ulteriore sconto dell’1% (calcolato sul prezzo al netto dell’IVA). Resta ferma per l’Amministrazione la possibilità di optare per la prestazione della cauzione definitiva con le modalità e condizioni di cui al predetto art. 103. Nel caso l’Amministrazione intenda esercitare l’opzione di esonero, ne darà comunicazione nell’ordinativo di fornitura.

7.8. - Stipula del negozio giuridico di affidamento

L’art. 32, comma 14 del codice dei contratti pubblici, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, prevede che il contratto tra l’Amministrazione e l’impresa, possa essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata. Qualora l’importo contrattuale sia superiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, nonché in tutti i casi in cui l’Amministrazione lo ritenga opportuno in relazione alla natura dell’affidamento – stante il combinato disposto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 25, co.2 del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), nonché giusto parere n.

850/2021 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti pubblici – il contratto è stipulato nella forma di scrittura privata elettronica (obbligazione commerciale), mediante apposizione disgiunta della firma digitale da parte dei contraenti sul file in formato

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PDF/A elaborato dall’Amministrazione, previo accertamento della validità dei certificati di firma di entrambe le parti contraenti. Ai sensi dell’art. 62 del Regolamento di Contabilità di Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), tutte le spese inerenti alla stipula del negozio di affidamento sono a carico della Ditta. Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (“Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”), l’obbligazione commerciale stipulata come sopra è soggetta a registrazione fiscale solo in caso d’uso, come definito dall’art. 6 del medesimo D.P.R. n. 131/1986 (deposito, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento). Qualora si verifichi il caso d’uso, sarà dovuta anche l’imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 6 del D.P.R. n. 642/1972.

7.9. – Imposta di bollo

Ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, l’imposta di bollo può essere assolta (in ragione di € 16,00 ogni foglio, ossia 4 facciate di documento): a) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia dell’entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale (art. 15 del d.P.R. n. 642 del 1972). In tale ipotesi, l’impresa deve presentare all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente apposita richiesta di autorizzazione b) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno. In tal caso, l’impresa dovrà dichiarare sul documento in formato elettronico il codice numerico di 14 cifre rilevabile dal contrassegno telematico rilasciato dall’intermediario nonché conservare tale contrassegno per il termine di decadenza triennale previsto per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria (art. 37 del d.P.R. n.

642/1972). L’imposta di bollo non può essere assolta mediante le modalità telematiche previste per libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari (es. pagamento mediante F24).

7.10. – Clausola di salvaguardia anticorruzione

La ditta e l’Amministrazione si impegnano ad osservare quanto stabilito nel patto di integrità sottoscritto tra le parti in sede di offerta – redatto sulla base del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Ministero della Difesa, ai sensi della Legge n. 190/2012. A tal uopo la ditta accetta integralmente il Patto di integrità in all. 5. L’Appaltatore, consapevole del divieto posto dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto negoziale con l’Amministrazione appaltante, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione stessa che nei suoi confronti abbiano esercitato per conto dell’Amministrazione poteri autoritativi o negoziali. Ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e nei patti di integrità, accertato in qualsiasi tempo e con qualsiasi mezzo, costituirà causa di risoluzione de iure del negozio contrattuale. L’Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui

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