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RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCNL TRA AERANTI-CORALLO E CISAL PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE LOCALI

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Academic year: 2022

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1 RINNOVO DELLA PARTE ECONOMICA DEL CCNL TRA AERANTI-CORALLO E

CISAL PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE LOCALI

L’anno 2018 addì venticinque del mese di settembre, in Roma TRA

AERANTI – CORALLO, rappresentata Marco Rossignoli e da Alessia Caricato

AERANTI, rappresentata da Marco Rossignoli, Fabrizio Berrini, Fioravante Cavarretta Associazione CORALLO, rappresentata da Alessia Caricato

che complessivamente rappresentano alla data del 25 settembre 2018 n. 678 imprese di cui n. 460 imprese radiofoniche locali, n. 181 imprese televisive locali, n. 37 altre imprese del settore radiotelevisivo e come tali rappresentano, su base nazionale, il maggior numero di imprese del settore radiotelevisivo locale.

E

C.I.S.A.L. – Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori rappresentata da Fulvio De Gregorio

C.I.S.A.L. TERZIARIO rappresentata da Vincenzo Caratelli

è stato stipulato il presente rinnovo della parte economica del CCNL tra Aeranti-Corallo e CISAL, scaduta il 31 dicembre 2009.

1) PREMESSA

Il CCNL disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato, posti in essere tra i lavoratori dipendenti del settore radiofonico locale (compresi i gruppi di imprese ed i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi radiofonici in contemporanea, agenzie di informazione radiofonica, imprese radiofoniche via satellite e via web) e i lavoratori dipendenti del settore televisivo locale (compresi gli operatori di rete televisiva e i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, i gruppi di imprese ed i consorzi che effettuano trasmissioni televisive in contemporanea, agenzie di informazione televisiva, imprese televisive via satellite e via web).

Le parti prendono altresì atto che il CCNL per i lavoratori delle imprese radiotelevisive locali viene identificato con il codice ‘contratto UNIEMENS n. 206 ’ attribuito dall’INPS.

2) NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI PER IL SETTORE TELEVISIVO LOCALE

Gli importi lordi dei nuovi minimi retributivi mensili dovuti dalle imprese del settore televisivo locale e le relative decorrenze sono indicati nelle tabelle n. 2, 3 e 4 di cui all’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

3) NUOVI MINIMI RETRIBUTIVI PER IL SETTORE RADIOFONICO LOCALE

Gli importi lordi dei nuovi minimi retributivi mensili dovuti dalle imprese del settore radiofonico locale e le relative decorrenze sono indicati nelle tabelle n. 2, 3 e 4 di cui all’allegato “B” facente parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

(2)

2 4) UNA TANTUM PER VACANZA CONTRATTUALE DOVUTA DALLE IMPRESE DEL SETTORE TELEVISIVO LOCALE

Le imprese del settore televisivo locale devono corrispondere ai lavoratori dipendenti rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL un importo a titolo di “una tantum” per il periodo di vacanza contrattuale in due tranche con scadenza novembre 2018 e settembre 2019, come da tabella n. 5 dell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

5) UNA TANTUM PER VACANZA CONTRATTUALE DOVUTA DALLE IMPRESE DEL SETTORE RADIOFONICO LOCALE

Le imprese del settore radiofonico locale devono corrispondere ai lavoratori dipendenti rientranti nell’ambito di applicazione del CCNL un importo a titolo di “una tantum” per il periodo di vacanza contrattuale in due tranche con scadenza novembre 2018 e settembre 2019, come da tabella n. 5 dell’allegato “B” facente parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

6) DISCIPLINA DELL’UNA TANTUM DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 4) E 5)

Gli importi a titolo di “una tantum” sono dovuti sia ai dipendenti a tempo indeterminato, sia ai dipendenti a tempo determinato.

Tali importi vengono riconosciuti ai lavoratori in forza al 25 settembre 2018 (data di sottoscrizione della presente scrittura) e coprono il periodo di vacanza contrattuale (di 104 mesi) intercorrente tra il 1° gennaio 2010 e il 31 agosto 2018.

In caso di dipendenti che hanno lavorato solo per una parte di tali 104 mesi, ovvero che hanno prestato o prestino attività lavorativa part-time, l’una tantum deve essere riproporzionata sulla base del periodo e dell’orario di effettivo lavoro.

L’una tantum è dovuta anche agli apprendisti.

Per quanto riguarda le assenze, ai fini del riconoscimento dell’una tantum, vengono escluse solo le aspettative non retribuite.

In caso di intervenuto passaggio di livello o di qualifica, l’una tantum viene riconosciuta in modo proporzionale.

7) IMPORTI IN PRECEDENZA RICONOSCIUTI A TITOLO DI INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE E SUPERMINIMI RIASSORBIBILI

Dagli importi di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 potranno essere detratte le somme in precedenza riconosciute a titolo di indennità di vacanza contrattuale. Inoltre gli importi di cui ai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 potranno essere assorbiti dai superminimi assorbibili da futuri aumenti contrattuali presenti nella busta paga del lavoratore.

Letto approvato e sottoscritto

AERANTI-CORALLO AERANTI

ASSOCIAZIONE CORALLO C.I.S.A.L.

C.I.S.A.L. TERZIARIO

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