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Evoluzione delle Linee guida: la Direttiva CE/18/2004 sull appalto pubblico

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Academic year: 2022

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(1)

Evoluzione delle Linee guida: la Direttiva CE/18/2004 sull’appalto pubblico

Annalisa Quagliata Annalisa Quagliata Componente

Componente del gruppo del gruppo di di lavoro lavoro Linee Linee Guida Guida

Convegno Forum PA Convegno Forum PA

Linee guida sulla Qualità delle Forniture ICT: evoluzione Linee guida sulla Qualità delle Forniture ICT: evoluzione

ed applicazione ed applicazione Evento L.a,

Evento L.a, Roma, 13 Roma, 13 Maggio 2006 Maggio 2006

(2)

Le direttive unificate

Direttiva “settori classici”: Direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

Î

abrogazione delle Direttive per lavori (93/37/CEE), servizi (92/50/CEE) e forniture (93/36/CEE)

Direttiva “settori esclusi”: Direttiva 2004/17/CE, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

Î

abrogazione della Direttiva 93/38/CEE

Entrata in vigore in Italia dal 01/02/06 (per le parti self-executing) Principi ispiratori:

Î

Garantire la massima flessibilità degli strumenti giuridici

Î

Modernizzare attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie

(3)

Le principali novità della direttiva

Ampliamento del numero e delle procedure di aggiudicazione Flessibilità delle procedure

Cooperazione tra committente e appaltatore: il Dialogo competitivo Ricorso agli strumenti telematici

Accentuazione della trasparenza e par condicio nelle gare Subappalto e avvalimento

Ruolo della concessione (lavori e servizi) Nuovi strumenti di qualificazione

Forme semplificate di adeguamento delle soglie

Adozione del CPV unico

(4)

Istituti “self executing”

Possibilità di avvalersi del dialogo tecnico (VIII considerando) Avviso di pre-informazione (art. 35)

Procedure ristrette e numero minimo delle imprese da invitare (art.44, par. 3) Procedure negoziate (art. 30, par. 2)

Requisiti di capacità giuridica e nuove cause di esclusione (art. 45)

Avvalimento dei requisiti o delle capacità dei soggetti terzi (art. 47, par. 2;

art.48, par. 3; principio peraltro affermato a livello giurisprudenziali) Norme in materia di specifiche tecniche (art.23)

Modalità di presentazione delle domande di partecipazione via fax (art. 42, comma 6)

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: clausole di sbarramento e

ponderazione preventiva degli elementi di valutazione e dei relativi punteggi

(art. 53)

(5)

La Legge delega e il lavoro della Commissione

Art. 25 della Legge n. 62 del 18/04/2005 (Legge comunitaria 2004) recante la delega al Governo per il recepimento delle Direttive

Istituzione della Commissione

c.d.

“De Lise” per la compilazione di un testo normativo unico e il riassetto organico della normativa italiana frammentaria Conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dei compiti di controllo e garanzia anche nel settore dei servizi e delle forniture

Difficoltà di approvazione e i pareri consultivi di:

Î

parere favorevole con osservazioni del Consiglio di Stato (n. 355/06 del 06/02/06)

Î

parere negativo della Conferenza unificata Stato-Regioni (09/02/06)

Î

parere favorevole con osservazioni della VIII Commissione Lavori Pubblici del Senato (22/06/06)

Î

parere favorevole con osservazioni e condizioni della VIII Commissione Ambiente della Camera (01/03/06)

il decreto legislativo n. 163/2006 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

il 3 maggio 2006 ed entrerà in vigore il 01 luglio 2006

(6)

Il Codice degli appalti: struttura

Parte I (artt.1-27) «Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice»

Parte II (artt. 28-205) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari»

Parte III (artt. 206-238) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali»

Parte IV (artt. 239-246), «Contenzioso»

Parte V (artt. 247-257), « Disposizioni di coordinamento e transitorie- Abrogazioni»

Allegati (da I a XXII)

Sono disciplinati con un’unica fonte di rango primario i profili delle Direttive 17 e 18/04, nonché quelli già dettati dalla legge Merloni e il contenzioso, lasciando,

(7)

Le procedure innovative

Accordo quadro

(art. 32, Dir. 2004/18 - Art. 59, Cod.):

Î

accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici che definisce condizioni da applicare agli appalti da aggiudicare per un determinato periodo

Î

applicabile a tutti i settori ma con l’obbligo della previa gara per i settori classici

Î

non si può applicare “in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza”

Î

in caso di accordi conclusi con più operatori economici senza un nuovo confronto competitivo, l’obbligo di indicare l’ordine di priorità per la scelta dell’operatore cui affidare l’appalto singolo

Sistema dinamico di acquisizione

(art. 60, Dir. 2004/18 - Art. 33, Cod.)

Î

processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, limitato nel tempo ed aperto a qualunque operatore, che soddisfi i criteri di

selezione e che presenti un’offerta indicativa conforme al capitolato, senza alcun onere aggiuntivo.

Î

pregressa esperienza Consip

(8)

Le procedure innovative

Asta elettronica

(art. 54, Dir. 2004/18 - Art. 85, Cod.)

Î

processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico, laddove possibile

Î

la disciplina nella parte relativa all’aggiudicazione dell’appalto e non in quella relativa alle procedure di gara è in sé indicativa del fatto che tale strumento non si configuri come una procedura a sé stante, ma come una fase di negoziazione telematica che può precedere l’aggiudicazione dell’appalto

Î

l’unica condizione per il ricorso all’asta elettronica è che le specifiche dell’appalto possano essere stabilite in maniera precisa e che le offerte corrispondenti siano suscettibili di valutazione automatica da parte del mezzo elettronico

Centrale di committenza

(art. 11, direttiva 2004/18 - Art. 85, Cod.)

Î

è un'amministrazione aggiudicatrice che: a) acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o, b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad

amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

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Le procedure innovative

Dialogo competitivo (art. 29, Dir. 2004/18 - Art. 58, Cod.):

Î

la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritenga che la procedura aperta o ristretta non consentano l’aggiudicazione dell’appalto (da qui il carattere eccezionale del dialogo), avvia un dialogo con i candidati ammessi al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le sue necessità (non

determinabili con precisione a priori) e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte

Î

Novità introdotte dal Codice:

Î

definizione di appalto “particolarmente complesso”: la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-

artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

Î

unico criterio per l’aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Î

obbligo di fornire specifica motivazione circa l’effettiva sussistenza della

“particolare complessità” da parte della stazione appaltante

Î

esclusione di qualunque responsabilità in capo alle amministrazioni aggiudicatici in caso di soluzioni che non soddisfino le necessità o gli obiettivi: esiste solo l’obbligo di informare immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento

Î

disciplina di raccordo con la finanza di progetto

Riferimenti

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