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Commissione Centrale

per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 27 anno 2009 RICORSO n. 6.3/2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie , composta dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea Presidente Dott. Giuseppe Celotto componente Dott. Alessandro Milonis componente Sig. Marcello Bozzi componente Sig. Ciro Carbone componente Sig.ra Elva Massari componente Sig.ra Loredana Sasso componente Sig. Massimo Bona componente Sig. Andrea Della Ratta componente

con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Maria Teresa Camera;

visti gli atti;

uditi l 'Avv. Massi con la ricorrente;

sentita la relazione del componente relatore, dott. Alessandro Milonis;

ha pronunziato nell'adunanza del 13 luglio 2009 la seguente DECISIONE

2 5 P 5U, IUU9

sul ricorso proposto dalla Sig.ra Anikò Jakab, domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massi, in Urbino, via Raffaello 83, avverso la delibera del Collegio IPASVI di Pesaro e Urbino del 28 febbraio 2008, con la quale è stata disposta la cancellazione dall'Albo degli infermieri.

copia contorme all ' originale

:omposta di facciate

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Ritenuto

IN FATTO

Con nota prot. n. 145/5 del 21.42008 il Collegio IPASVI della Provincia di Pesaro e Urbino comunicava alla Sig.ra Jakab Anikò (nata il 24 febbraio 1970 a Pincehely, Ungheria, cittadina italiana, già in servizio con nomina a tempo indeterminato presso l'Asur - zona terr.Ie n. 2 di Urbino, quale collaboratore professionale sanitario - infermiere cat. D) di avere, nella seduta del 28.2.2008, deliberato l'annullamento dell'iscrizione all'Albo, in autotutela amministrativa, per difetto originario dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

In particolare, la ricorrente, in possesso dei titoli di "Infermiera ed assistente generale" e di

"Infermiera specializzata per adulti", conseguiti in Ungheria, il primo nel 1987, al termine di un corso di studi triennale, il secondo nel 1988, dopo la frequenza di un corso annuale, si era rivolta agli inizi del 2005 al Collegio IPASVI di Pesaro e Urbino, dove aveva esibito i citati titoli in regolare traduzione italiana e aveva chiesto informazioni circa le procedure da seguire per poter lavorare in Italia. Sulla base dell'elenco dei documenti che le fu chiesto di presentare le fu accordata senza difficoltà l'iscrizione all'Albo degli infermieri professionali a far data dal 7.3.2005.

In tal modo la ricorrente aveva potuto partecipare, senza che fossero sollevate obiezioni di sorta, a due concorsi per infermiere professionale, risultando in entrambi vincitrice: il primo, presso l'Asur - Zona Terr.le n. 3 di Fano, dove ha lavorato per oltre nove mesi; il secondo, presso l'Asur - Zona Terr.le n. 2 di Urbino, dove ha lavorato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 15.6.2006 fino al provvedimento di sospensione dell'Azienda sanitaria datato 15.3.2008, conseguente al citato provvedimento del Collegio IPASVI.

Con il gravame in epigrafe, la ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:

- violazione degli artt. 4, comma uno, 7, 8 e 21-nonies L. n. 241/1990, per omessa indicazione del responsabile del procedimento e dell'istruttoria, per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, nonché per eccesso di potere (omessa o carente istruttoria). In particolare, quanto all'ultimo profilo, la ricorrente osserva che, sulla base dell'iscrizione all'Albo oggi ritenuta illegittima, ha vinto due concorsi di infermiere e ha prestato servizio nella stessa qualifica per circa 32 mesi, presso due distinte aziende sanitarie.

- violazione dell'art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 21-nonies. L.

n. 241/1990. Eccesso di potere per omessa o carente motivazione. Infatti, il Collegio resistente non poteva limitarsi a dire che l'interessata non ha mai provveduto a "legittimare" il proprio titolo di infermiera professionale e a invocare il principio dell'autotutela amministrativa. In effetti, è stato il Collegio a indurre in errore la ricorrente, perché ha concesso l'iscrizione all' Albo sulla base dei titoli originali ungheresi e non ha mai rilevato, né all'epoca dell'iscrizione, né successivamente, che era necessaria una procedura di riconoscimento degli stessi titoli da parte della competente autorità sanitaria italiana;

- violazione del principio comunitario di legittima aspettativa, con riferimento all'art. 1, comma uno, L. n. 241/1990 (nel testo modificato dall'art. 1, L. n. 15/2005). Il principio di legittima aspettativa, o legittimo affidamento, si manifesta nella giurisprudenza comunitaria come fortemente caratterizzato in termini di tutela dell'interesse privato, laddove viene applicato nei procedimenti di autotutela. In tali procedimenti si traduce nella affermazione che una situazione di vantaggio, assicurata ad un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo indennizzo della posizione acquisita.

- violazione del principio comunitario di proporzionalità, con riferimento all'art. 1, comma uno, L. n. 241/1990. L'azione delle istituzioni deve limitarsi a quanto è strettamente necessario per raggiungere gli obiettivi di pubblico interesse. La mancata applicazione del principio di proporzionalità, nel caso di specie, ha comportato anche la violazione dell'art. 21-nonies L. n. 241, che fa salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole; nonché la violazione dell'art. 21-quater L. n.

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241, che avrebbe consentito di sospendere l'efficacia del provvedimento per il tempo strettamente necessario alla interessata a regolarizzare la propria posizione attraverso il riconoscimento del proprio titolo da parte del Ministero della Salute.

Conclude chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, la sospensione dell'efficacia per il tempo necessario alla ricorrente per ottenere dal Ministero della Salute il riconoscimento dei propri titoli conseguiti in Ungheria.

Considerato

IN DIRITTO

Ai sensi dell'art. 11 del d. ]gs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo professionale non può essere pronunciata, fuori dalle eccezioni ivi previste, se non dopo aver sentito l'interessato. Tale preventiva audizione richiesta dalla norma costituisce fondamentale garanzia del diritto di difesa dell'interessato. Il caso di specie non rientra tra le eccezioni previste dall'articolo appena citato trattandosi di un caso di mancanza di titolo abilitante.

Dal momento che la preventiva audizione sebbene richiesta dalla norma non risulta essere stata effettuata, né sono state utilizzate dal Collegio altre forme di comunicazione preventiva, il ricorso appare fondato per violazione del principio del contraddittorio, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che potranno comunque essere adottati dal Collegio medesimo.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE accoglie il ricorso in epigrafe e, per l' effetto, annulla il provvedimento di cancellazione dall'Albo.

Roma lì 13 luglio 2009

IL PRESIDENTE

IL TO

Depos;tata in Segreteria il

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