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Testo completo

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Il Trust

Alcuni spunti di riflessione

Giovanni Marafante - Consigliere Delegato

17 Dicembre 2019

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2 Tutti i contenuti di questa presentazione sono di proprietà di Aletti Fiduciaria S.p.A. e la loro distribuzione o diffusione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto, sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli.

Le informazioni contenute in questa presentazione hanno uno scopo puramente indicativo e non costituiscono parere fiscale e/o giuridico, che sarà necessario ottenere da consulenti terzi, qualificati ed iscritti agli appositi albi.

Le informazioni contenute in questa presentazione non devono essere considerate come base per un investimento ovvero per una decisione con effetti giuridici. Si raccomanda di richiedere sempre un parere circostanziato ai soggetti preposti.

Questa presentazione non rappresenta e non deve essere interpretata come un’offerta o una sollecitazione a sottoscrivere o in alcun modo acquistare titoli di Banco BPM o di altre società del Gruppo Bancario Banco BPM (di seguito “Gruppo”) ovvero servizi bancari e/o di investimento, né deve, nel suo complesso o relativamente a sue parti, formare la base o essere considerata come riferimento per qualunque tipo di contratto di acquisto o sottoscrizione di titoli di Banco BPM o altre società del Gruppo, o comunque un impegno di qualsivoglia genere.

Aletti Fiduciaria e le altre società del Gruppo non si assumono alcuna responsabilità per la fondatezza, l’aggiornamento o la revisione delle dichiarazioni rese in questa presentazione.

Le dichiarazioni si riferiscono esclusivamente alla data di questa presentazione.

DISCLAIMER

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1. Introduzione 2. Trust

3. Trustee

4. Spunti fiscali 5. Contatti

Agenda

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INTRODUZIONE

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Aletti Fiduciaria S.p.A. svolge l’attività di società fiduciaria, cosi come disciplinata dalla legge 23 novembre 1939 n. 1966, è soggetta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed al regime di vigilanza prudenziale di Banca d’Italia in forza dell’iscrizione nella sezione separata dell’Albo ex art. 106 TUB.

La Società è controllata da Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A., appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM.

CHI SIAMO

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La Società ha sede a Milano e Brescia ed opera su tutto il territorio nazionale, avvalendosi di personale interno altamente qualificato e di una consolidata rete di primari professionisti esterni specializzati in materia legale e fiscale.

La Società ha focalizzato la propria azione sulla tutela e trasmissione del patrimonio personale e aziendale, erogando i seguenti servizi:

 le intestazioni fiduciarie tradizionali;

 l’assistenza nel passaggio generazionale con i servizi personalizzati;

 lo svolgimento dell’ufficio di trustee o guardiano di trust interni.

COSA FACCIAMO

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La presente nota è finalizzata a fornire un prospetto descrittivo del trust e dell’ufficio di trustee.

SCOPO DELLA RELAZIONE

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TRUST

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 L’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1 Luglio 1985 sancisce

 per trust s’intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

 Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

 I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee;

 I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee;

 Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

IL TRUST: DEFINIZIONE

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 Il trust è un rapporto in virtù del quale un soggetto (DISPONENTE) trasferisce la proprietà di determinati beni ad un terzo (TRUSTEE) affinché quest’ultimo li amministri e gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell’interesse di uno o più BENEFICIARI o per il raggiungimento di uno scopo, talora sotto la supervisione di un GUARDIANO.

 I soggetti del trust sono:

− Disponente

− Trustee

− Beneficiario (di reddito e finale)

− Guardiano

 Il trust interno è il trust istituito in Italia mediante atto pubblico da disponenti cittadini residenti in Italia, su beni collocati entro i confini nazionali, a favore di soggetti beneficiari residenti, nei quali il trustee sia pure residente in Italia e svolga la gestione e amministrazione del fondo in Italia. L’unico elemento di estraneità è la legge regolatrice, scelta dal disponente come prevede l’art. 6 della citata Convenzione.

IL TRUST: NOZIONE E SOGGETTI

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 L'istituto giuridico del trust è stato ratificato in Italia con la Legge 16 ottobre 1989 n.364 che ha sancito l’adesione del nostro Paese alla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva dal 1°gennaio 1992.

 Le modalità di istituzione di un trust in Italia sono due:

- atto tra vivi;

- testamento.

 La prassi dei trust interni prevede due atti:

 l’Atto istitutivo che disciplina il rapporto tra i diversi soggetti del trust stabilendo le regole e le modalità di funzionamento dello stesso;

 l’Atto dispositivo che disciplina il trasferimento del patrimonio (anche un solo bene) dalla sfera giuridica del soggetto disponente al fondo in trust (segregato e vincolato).

LEGITTIMAZIONE ED ISTITUZIONE DEL TRUST

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 Ambito soggettivo: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.

 Ambito oggettivo: tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto.

A titolo esemplificativo, possiamo citare: somme di denaro, strumenti finanziari (azioni quotate in Italia o all’Estero, obbligazioni, quote di fondi, ecc.), titoli di credito, partecipazioni in società non quotate, preziosi ed opere d’arte, immobili.

 Durata: il termine può essere indicato in un numero di anni ovvero essere riferito al verificarsi di un certo evento.

CARATTERISTICHE GENERALI

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 L'effetto più importante che il Trust produce è rappresentato dalla cosiddetta segregazione patrimoniale.

 Questo significa chei beni posti in Trust, da chiamarsi a tutti gli effetti beni in Trust, costituiscono un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del Trustee e dei beneficiari.

 Con il trust quindi viene impresso un vincolo di destinazione ai beni conferiti, che li pone al riparo da eventuali pretese dei creditori personali o degli eredi; tuttavia l'ordinamento italiano - pur non disciplinando espressamente l'istituto del trust - tutela le ragioni dei terzi che potrebbero subire un pregiudizio dall'istituzione del trust con l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e con l'azione revocatoria fallimentare, ove il disponente sia un imprenditore o una società.

 Inoltre, l’art. 2929 bis c.c. (introdotto con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) il creditore potrà anche procedere direttamente ad esecuzione forzata, purché il medesimo trascriva il pignoramento del bene inserito in Trust entro un anno dalla data di trascrizione dell’atto di Trust, spostando l’onere della prova a carico del debitore che, nel

LA SEGREGAZIONE PATRIMONIALE

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 La flessibilità dello strumento è dimostrata anche dalla gamma della casistica di impiego o tipologia. A titolo meramente esemplificativo, si menziona:

 Trust per il passaggio generazionale

 Trust liquidatori

 Trust di garanzia

 Trust a favore di soggetto debole

 Trust per il patrimonio artistico

 Trust con scopo filantropico

TIPOLOGIE DI TRUST

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TRUSTEE

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 L’art. 2 della Convenzione de L’Aja del 1 Luglio 1985 introduce la definizione di trustee nell’ambito della nozione di trust:

Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

 Sul piano giuridico, il trustee è colui il quale acquista la titolarità dei beni istituiti in trust, ma in ragione dell’effetto segregativo del trust, detti beni non entrano nel suo patrimonio personale e non possono essere aggrediti dai suoi creditori personali;

 Il patrimonio in trust dovrà essere gestito ed amministrato dal trustee nel rispetto delle finalità del trust e della legge regolatrice e in ottemperanza alle previsioni volute dal disponente e formalizzate nell’atto istitutivo di trust.

IL TRUSTEE: NOZIONE E FUNZIONE

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 L’ufficio di trustee in Italia non costituisce ad oggi attività riservata. Ne consegue che l’ufficio di trustee può essere ricoperto da qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.

 L’esperienza italiana dimostra come il trustee sia prevalentemente rappresentato da professionisti o da società, anche di emanazione bancaria.

 Il Trustee è la vera garanzia del trust.

L’ESPERIENZA ITALIANA

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 Il cliente interessato al conferimento dell’incarico ad un trustee deve verificare in via preliminare e preventiva che:

1. Il trustee sia in grado di gestire qualsiasi tipo di bene trasferito nel fondo in trust, valutando le eventuali policies adottate dal trustee interpellato.

Ricordiamo che possono essere oggetto del trust tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto.

2. L’assetto organizzativo del trustee sia idoneo ed adeguato.

VERIFICA SUL TRUSTEE

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PROCEDURE INFORMATICHE

Il trustee deve adottare applicativi per la gestione degli adempimenti

amministrativi e contabili dei trust

PROCESSI AZIENDALI Il trustee deve mappare e

normare i processi

aziendali (sia interni che in outsourcing) in modo rigoroso al fine di

applicare un efficace sistema dei controlli

ORGANICO Il trustee deve avere un

personale interno

altamente qualificato sia di estrazione bancaria che di origine

professionale

PRESIDIO DEL RISCHIO OPERATIVO

POLIZZA ASSICURATIVA

Il trustee deve avere una polizza assicurativa RC Professionale al fine di garantire ciascun trust in portafoglio

ASSETTO ORGANIZZATIVO

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SPUNTI

FISCALI

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 La fiscalità dei trust è stata oggetto di una regolamentazione tributaria che ha cercato di dare risposta ad una sentita domanda di certezza che proveniva degli operatori:

 ai fini delle imposizione indiretta, grazie all’art. 6 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.

262 che ha allargato ai “vincoli di destinazione” l’ambito di applicazione

dell’imposta sulle successioni e donazioni sul presupposto (invero di non unanime condivisione) che a questa fattispecie siano riconducibili i trust;

 ai fini delle imposizione diretta, grazie all’art. 1, commi da 74 a 76 della legge

finanziaria 2007, che hanno introdotto disposizioni in materia di trust negli artt. 44 e 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“T.U.I.R.”).

 La presente trattazione si limiterà a fornire alcuni spunti di riflessione sull’imposizione indiretta con esclusivo riferimento al cd. atto dispositivo.

FONTI NORMATIVE

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 L’uso che si è affermato in Italia, seguendo una prassi nata nei Paesi anglosassoni, è

quello di dividere il negozio istitutivo del trust dai successivi negozi dispositivi tramite i quali lo stesso viene dotato dei fondi necessari.

 Si ottiene così il vantaggio di:

− creare una “scatola” che potrà anche essere riempita nel tempo;

− posticipare la tassazione in funzione dei diversi apporti al trust nel tempo.

 La fiscalità del negozio istitutivo

Imposizione in misura fissa, assumendo che l’atto istitutivo sia staccato dagli atti di dotazione e risulti un atto meramente programmatico.

 La fiscalità del negozio dispositivo

Applicazione - in via definitiva e solo agli atti di dotazione - della stessa fiscalità che emergerebbe da una donazione diretta dei beni compiuta dal disponente a favore dei beneficiari che possano essere individuati nello strumento istitutivo del trust.

IMPOSIZIONE INDIRETTA - ISTITUZIONE DEL TRUST

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 La Corte di Cassazione ha espresso diverse interpretazioni in merito al momento impositivo del trust:

 Prima ipotesi – al momento dell’attribuzione dei beni in quanto il D.L. 262/2006 ha introdotto una nuova imposta sui vincoli di destinazione in quanto tali (Cass. 3886/15, Cass. 4482/16);

 Seconda ipotesi – al momento della distribuzione dei beni ai beneficiari in quanto unica soluzione costituzionalmente orientata (Cass. 21614/16, Cass. 1131/19, Cass.

15453/19).

 La Suprema Corte (Cass. 22754/19) conferma anche di recente la seconda ipotesi interpretativa e afferma che il contrasto giurisprudenziale è “ormai soltanto diacronico”

 L’Agenzia delle Entrate sembra ribadire la prima ipotesi interpretativa con la Risposta n.

371/19

SVILUPPI GIURISPUDENZIALI

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CONTATTI

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Aletti Fiduciaria S.p.A.

Via Rovello, 15 – 20121 Milano Tel. +39 02 8580300

Viale della Bornata, 42 – 25123 Brescia Tel. +39 030 3366807

www.alettifiduciaria.it

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