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COMUNE DI TRIESTE Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321 Area Servizi Generali

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COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Servizi Generali Prot. N° 22/2-1/2016

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del piano terra di Palazzo Biserini di Piazza Hortis n. 4 - II seduta Conclusione dell'esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILADICIASSETTE - il giorno DIECI del mese di LUGLIO - alle ore 10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che in data 28 giugno u. s. si è svolta una prima seduta della gara in oggetto al fine di esaminare la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e che, in merito alla Rete di Impresa Sistema Nord Est Monticolo Sergio S.r.l. e Ba.vi.la. S.r.l., era stato deciso di effettuare degli approfondimenti sia per quanto concerne la possibilità dell'impresa effettivamente invitata, Monticolo Sergio S.r.l., di presentare l'offerta in qualità di mandataria di un raggruppamento, ovvero di impresa singola con eventuale ulteriore soggetto cooptato, ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR. 207/2010, sia per verificare la ripartizione delle rispettive quote delle lavorazioni tra le due imprese;

tutto ciò premesso,

il Presidente, dott. arch. Lucia IAMMARINO - Direttore del Servizio Edilizia Pubblica con l'assistenza dei dipendenti:

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2. sig.ra Cinzia GIRALDI VESSIO con mansioni di verbalizzante,

nonché alla presenza del sig. Andrea Monticolo legale rappresentante della Rete d'Impresa Sistema Nord Est BA.VI.LA. COSTRUZIONI/MONTICOLO SERGIO S.r.l. e del sig. Alessio Clementi de Baseggio dipendente della CARENA S.p.A. come da delega conservata in atti;

ritiene opportuno in primo luogo ritornare brevemente alla questione sollevata dal rappresentante dell'impresa Innocente & Stipanovich S.r.l. nel corso della prima seduta in merito all'errata indicazione della busta contenente l'offerta tecnica da parte della Rete di Impresa Sistema Nord Est. Sul punto è stata condotta una verifica della giurisprudenza antecedente e successiva alla determinazione n. 1/2015 dell'ANAC e sono state rinvenute pronunce che confermano, in relazione a casi analoghi, l'illegittimità di un'eventuale esclusione del concorrente: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) 01828/2013 del 19 febbraio 2013; Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12060/2015 del 21 ottobre 2015 (Sezione Terza Quater); Consiglio di Stato (Sezione Quinta) n. 00627/2016 del 15 febbraio 2016. Non sono state invece rinvenute pronunce giurisprudenziali successive di diverso tenore tali da contraddire la posizione dell'ANAC che ha comunque un ruolo di indirizzo rispetto alle prassi adottate dalle stazioni appaltanti. Si ritiene quindi di confermare la correttezza della soluzione adottata nella precedente seduta.

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Per quanto concerne la questione della presentazione della domanda di partecipazione come impresa singola e successiva offerta come rete di imprese, l'art. 48 comma 11 del d. lgs. 50/2016 afferma espressamente che, non solo in caso di procedure negoziate, ma anche di procedure ristrette, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Il successivo comma 14 estende tali disposizioni alle imprese aderenti al contratto di rete. La chiara disposizione normativa deve quindi trovare applicazione rispetto all'assenza di una previsione specifica della lettera di invito. Sulla questione, il dettato normativo è stato comunque confermato anche dal Consiglio di Stato (Sezione Quinta) 02896/2017 del 14 giugno 2017.

Per quanto riguarda la questione relativa al ruolo assunto dall'impresa Ba.vi.la S.r.l., a seguito dell'approfondimento condotto, si è giunti alla conclusione che la medesima deve ritenersi mandante a tutti gli effetti e non un semplice cooptato di cui all'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali: Consiglio di Stato (Sezione Quinta) n. 01492/2016 del 14 aprile 2016; Consiglio di Stato (Sezione Quarta) del 3 luglio 2014, n. 3344 e giurisprudenza ivi richiamata.

Va inoltre evidenziato che l'impresa Ba.vi.la S.r.l. è in possesso della certificazione ISO 14001 già prima della scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla gara e che ha parimenti effettuato, unitamente alla capogruppo, il sopralluogo assistito obbligatorio

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propedeutico alla formulazione dell'offerta, come richiesto dalla lettera di invito e come da attestazione conservata agli atti.

In relazione alla ripartizione delle quote tra le due imprese partecipanti al raggruppamento, posto che la sommatoria delle quote tra le due imprese dà comunque il risultato di 100 su 100, è stata formulata una richiesta di chiarimento alla Rete di Imprese che ha dato il necessario riscontro entro il termine assegnato.

Tutto ciò premesso anche la Rete di Impresa Sistema Nord Est -Monticolo Sergio S.r.l. e Ba.vi.la S.r.l. viene ammessa alla fase successiva della gara unitamente agli altri otto concorrenti.

Il Presidente dispone che tutta la documentazione sia messa a disposizione della Commissione giudicatrice.

Nel frattempo le buste “B” e “C” contenenti le offerte tecniche ed economiche dei rispettivi concorrenti verranno custodite presso il Servizio Appalti e Contratti in un armadio chiuso a chiave sito nella stanza n. 11 del piano ammezzato di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, sotto la responsabilità del dott. Riccardo Vatta.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

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G:\E0\CNT\Bozze\LaPorta\VERBALI 2017\11125_palazzo_Biserini_II.odt

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